Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3,

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per

la finanza pubblica), dell'articolo 9, comma 1, della legge 29

dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1991) e

dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261

(Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di

accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e

disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello

Stato), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Giudice

conciliatore di Latina nel procedimento civile vertente tra Carcasole

Angelo e la S.p.A. Metano Città, iscritta al n. 739 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Carcasole Angelo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Angelo

Carcasole contro S.p.a. Metano Città per ottenere la dichiarazione

di illegittimità parziale della richiesta di pagamento contenuta

nelle bollette relative al periodo giugno-novembre 1991, con condanna

della convenuta alla restituzione delle somme corrisposte in

eccedenza, il Giudice conciliatore di Latina, con ordinanza dell'11

maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.-l. 13

maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202,

dell'art. 9, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e

dell'art. 6, comma 1, del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, convertito

in legge dall'art. 1 della legge 12 novembre 1990, n. 331, nella

parte in cui non prevedono che a coloro i quali utilizzano nei mesi

invernali il gas metano per il riscaldamento, e che per tale motivo

sono assoggettati alla tariffa T2, debba applicarsi il trattamento

economico della tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il gas è

utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di

acqua calda per uso domestico.

Premesso che la tariffa T2 comporta un maggior costo di oltre 200

lire a metro cubo, il giudice remittente ritiene che l'applicazione

di tale tariffa anche nei detti periodi crea ingiustificata

sperequazione di trattamento tra le due categorie di utenti, a

parità di utilizzazione del servizio.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'attore

aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza e aggiungendo che la

denunciata duplicità di tariffa non si giustifica neppure per il

periodo invernale, considerato che anche il riscaldamento è un

consumo di prima necessità.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Inammissibile, da un lato, perché la questione non è rilevante

per tutte e tre le norme denunciate, oggetto della controversia

essendo soltanto il pagamento delle bollette relative al periodo

giugno-novembre 1991, dall'altro, perché gli articoli in questione

delle tre leggi richiamate sono stati impugnati limitatamente al

comma che stabilisce la misura dell'imposta in via generale per

impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, mentre

l'impugnativa avrebbe semmai dovuto dirigersi contro il comma

successivo in quanto, nel derogare a tale misura per la cottura dei

cibi e l'acqua calda, non ha previsto anche il caso di cui si

controverte.

Infondata, perché il regime tariffario e impositivo non è legato

alle concrete modalità di fruizione del servizio, ma al tipo di

utenza che è unico e permanente, e non stagionale, non essendo

possibile, a causa delle variabili condizioni climatiche, individuare

a priori in modo preciso il periodo di utilizzazione del gas

circoscritta agli usi domestici diversi dal riscaldamento. Considerato in diritto

1. - Il Giudice conciliatore di Latina ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, comma 3, del d.-l. 13 maggio 1991, n.

151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, 9, comma 1, della

legge 29 dicembre 1990, n. 405, e 6, comma 1, del d.-l. 15 settembre

1990, n. 261, convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, nella

parte in cui non prevedono che agli utenti di gas metano per

riscaldamento, e perciò soggetti alla tariffa T2, debba essere

applicata la tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il gas è

utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di

acqua calda.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della

questione sia perché essa non può investire tutte le norme

impugnate, oggetto della controversia essendo soltanto le

fatturazioni emesse nel periodo giugno-novembre 1991, sia per

insufficiente e comunque erronea indicazione delle disposizioni che

danno luogo all'incidente di costituzionalità, essendo stata omessa

l'indicazione delle leggi di conversione dei due decreti legge

richiamati e inoltre essendo stata la questione riferita alle

disposizioni che stabiliscono in via generale la misura dell'imposta

di consumo per impieghi del gas metano diversi da quelli delle

imprese industriali e artigianali, anziché al comma successivo che

per le utenze domestiche di cui alla tariffa T2 deroga a tale misura

solo per i consumi non superiori a 250 metri cubi annui,

assoggettando i consumi superiori al regime d'imposta generale, di

cui al comma precedente, senza distinguere i periodi di consumo per

riscaldamento individuale da quelli in cui cessa questo tipo di

utilizzazione.

La prima eccezione esclude la rilevanza della questione soltanto

in relazione al d.-l. n. 261 del 1990, mentre la seconda è respinta

dalla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui

l'indicazione inaccurata o erronea (si tratti di lapsus calami o di

vero errore) delle disposizioni di legge impugnate è irrilevante

quando i termini della questione risultino tuttavia con sufficiente

chiarezza (ord. n. 54 del 1965; sentt. nn. 47 del 1962, 40 del 1983,

212 del 1985).

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Come osserva l'Avvocatura dello Stato, il regime tariffario e

d'imposta non è legato alle modalità di concreta fruizione del

servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e

permanente, non stagionale. Né potrebbe essere altrimenti,

considerato che la variabilità di anno in anno delle condizioni

climatiche non consente la predeterminazione, secondo criteri

oggettivi di probabilità, dei periodi di consumo del gas anche per

riscaldamento, rispetto a quelli in cui questo tipo di consumo non ha

luogo.

Si tratta perciò di una valutazione discrezionale del legislatore

non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto più che

essa include, come elemento perequativo dell'unicità della tariffa,

una consistente riduzione dell'imposta di consumo fino a 250 metri

cubi annui, corrispondenti, secondo calcoli statistici, al consumo

medio annuo per usi domestici da parte degli utenti soggetti alla

tariffa T2.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4, comma 3 (recte 4), del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151

(Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), convertito nella

legge 12 luglio 1991, n. 202, e 9, comma 1 (recte 2), della legge 29

dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1991), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice

conciliatore di Latina con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma 1 (recte 2), del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261

(Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di

accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e

disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello

Stato), convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal nominato Giudice

conciliatore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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