Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/04/1991 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

ottavo, lettera b), della legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina

del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"),

così come interpretato dalla Corte di Cassazione, promosso con

ordinanza emessa il 4 agosto 1990 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Druidi Manuela e E.N.P.A.I.A.

iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'E.N.P.A.I.A., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Renato Scognamiglio per l'E.N.P.A.I.A. e l'avv. dello

Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso innanzi al Pretore di Bologna da Druidi

Manuela (lavoratrice dipendente del C.E.R.P.L.) - la quale chiedeva

la condanna dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli

impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) al pagamento

dell'anticipazione (parziale) del trattamento di fine rapporto

(T.F.R.) di cui all'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato

dall'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297, per l'acquisto della prima

casa di abitazione, acquisto in corso di realizzazione attraverso la

partecipazione ad una cooperativa edilizia a proprietà divisa, con

patto di futura vendita - il giudice adito (con ordinanza del 4

agosto 1990) sollevava, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, e 45, primo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, lett. b), legge cit., nella

parte in cui, per il conseguimento del beneficio de quo, presuppone

"l'acquisto definitivo del bene, nonché la sua formale

documentazione notarile al tempo della richiesta".

Il Pretore - premesso in fatto che l'E.N.P.A.I.A., ancorché

tenuto per statuto a sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento

del T.F.R., negava il diritto della ricorrente all'anticipazione

eccependo che i meri assegnatari di alloggio in cooperativa sarebbero

esclusi dal beneficio richiesto - osservava che, secondo

l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione

(sent. 21 gennaio 1988 n. 448), l'anticipazione del trattamento di

fine rapporto per l'acquisto della prima casa richiede la

documentazione notarile dell'avvenuto acquisto e non è quindi dovuta

in caso di acquisto ancora in itinere al momento della richiesta del

beneficio; questa interpretazione induceva ad escludere la spettanza

del beneficio stesso nel caso di specie, in cui la lavoratrice

istante aveva ricevuto soltanto l'assegnazione provvisoria di un

alloggio di cooperativa e ne avrebbe acquistata la proprietà, in

osservanza del patto di futura vendita, se e quando avesse completato

il pagamento del prezzo.

Il giudice rimettente esprimeva quindi il dubbio che la norma

impugnata contrastasse col principio di eguaglianza sostanziale (art.

3 Cost.) per l'ingiustificato deteriore trattamento riservato a

lavoratori che, per le loro minori capacità economiche, non

potessero conseguire l'acquisto immediato della prima abitazione, che

presuppone l'avvenuto pagamento del prezzo, nonché col principio di

favore verso la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini

di speculazione privata (art. 45 Cost.)

2. - L'ordinanza del giudice a quo, ritualmente notificata e

comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50, prima serie speciale, del 19 dicembre 1990.

3. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, a

mezzo dell'Avvocatura generale di Stato, la quale ha chiesto

dichiararsi l'inammissibilità della questione, intesa a sottoporre a

sindacato una scelta discrezionale del legislatore in materia di

determinazione dei requisiti del beneficio de quo, che non risponde

ad alcuna esigenza costituzionale ed i cui presupposti tengono conto

delle compatibilità economiche delle imprese. In subordine ha

sostenuto l'infondatezza della questione rilevando che

l'anticipazione del trattamento di fine rapporto richiede l'acquisto

della casa, ma non anche il pagamento integrale del prezzo. Ciò,

mentre giustifica la rigidità del requisito della documentazione

notarile, non discrimina sfavorevolmente i lavoratori meno abbienti,

che abbiano acquistato la casa con dilazione del pagamento del prezzo

in forma diretta o indiretta, né vulnera il principio

cooperativistico essendo possibile l'anticipazione del T.F.R.

all'atto dell'assegnazione in proprietà.

4. - Si è costituito l'E.N.P.A.I.A. ed ha eccepito

preliminarmente il difetto di rilevanza della questione di

costituzionalità sostenendo di aver operato secondo le prescrizioni

del proprio regolamento interno (art. 5 del Regolamento del Fondo per

il trattamento di fine rapporto approvato dal Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983), norma questa che

si sottrae al giudizio di costituzionalità delle leggi.

Nel merito l'ente ha concluso per l'infondatezza della questione

di costituzionalità sostenendo che l'anticipazione del trattamento

di fine rapporto non rientra nell'area dei diritti costituzionalmente

garantiti, bensì costituisce espressione di discrezionalità

legislativa. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di costituzionalità

dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art.

1, legge 29 maggio 1982 n. 297, che prevede il diritto del lavoratore

di ottenere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto per

l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,

documentato con atto notarile, ove interpretato nel senso che tale

forma documentale non ammetta equipollenti e che occorra l'acquisto

definitivo, escludendosi in tal modo dal beneficio - in contrasto con

gli artt. 3 e 45 Cost. - i lavoratori che stiano per acquistare (ma

non abbiano ancora definitivamente acquistato) la proprietà

dell'alloggio anche attraverso una fattispecie negoziale diversa

dalla compravendita (come nell'ipotesi di alloggi assegnati ai soci

di cooperativa).

2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di

rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa

dell'E.N.P.A.I.A. atteso che è pregiudiziale alla valutazione della

legittimità del regolamento dell'ente previdenziale (peraltro

meramente riproduttivo, in parte qua, dell'ottavo comma dell'art.

2120 c.c.) lo scrutinio di costituzionalità della norma censurata,

la cui dichiarazione di incostituzionalità comporta

conseguenzialmente vuoi la disapplicazione del regolamento da parte

del giudice ordinario ( ex art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, All.

E), se atto di normazione secondaria, vuoi l'invalidità parziale

dello stesso se atto di autonomia privata ( ex art. 2120, undicesimo

comma, c.c., che per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto

consente solo condizioni di miglior favore rispetto a quelle di

legge).

3. - La questione è fondata.

La premessa interpretativa da cui parte il giudice a quo trova

puntuale riscontro nell'orientamento della giurisprudenza della

Cassazione, ancorché espressa dall'unica pronuncia sul tema. Ha

infatti ritenuto detta Corte nella citata sentenza n. 448 del 21

gennaio 1988 che costituisce requisito dell'anticipazione del

trattamento di fine rapporto la "completa realizzazione dell'acquisto

definitivo formalmente documentato al momento della richiesta di

anticipazione"; quindi l'atto notarile, che il lavoratore è tenuto

ad allegare a fondamento della sua richiesta di anticipazione, deve

"documentare inequivocabilmente l'avvenuto acquisto" talché non è

sufficiente un acquisto meramente in itinere.

Questa esegesi trova conforto nella lettera della norma, che

riferisce l'onere di documentazione mediante atto notarile, non già

alla "necessità" (di acquistare), bensì all'"acquisto",

introducendo così nel precetto legale una rigidità lessicale

difficilmente superabile in via interpretativa, tanto più se si

considera che - nella concorrente ipotesi delle "spese sanitarie"

(che, secondo il disposto dell'ottavo comma, lett. a), art. 2120

cit., giustificano anch'esse l'anticipazione del T.F.R.) - l'onere

probatorio (consistente nel riconoscimento da parte delle competenti

strutture pubbliche) è invece riferito alle "terapie e agli

interventi straordinari" di cui necessita il lavoratore, e non già

alle spese sanitarie stesse, sì che, in tal caso, risulta

inequivocabilmente esplicitata l'intenzione del legislatore di

ritenere sufficiente che tali spese possano essere "eventuali" e che

quindi l'erogazione dell'anticipazione possa precedere l'esborso

delle prime.

4. - Dall'interpretazione così operata della norma censurata -

alla stregua della quale non sarebbe sufficiente neppure il contratto

preliminare di compravendita, ancorché stipulato con atto pubblico,

perché documenterebbe l'obbligo per il lavoratore di acquistare, non

già l'acquisto avvenuto - risulta di conseguenza un ambito

dell'anticipazione più ridotto di quello che si avrebbe ove (non

solo l'acquisto definitivo, ma) anche l'acquisto in itinere

consentisse al lavoratore di beneficiare dell'anticipazione medesima.

Non è però tale minore operatività del beneficio che possa

costituire di per sé sola offesa ai parametri costituzionali

invocati, giacché rientra nella piena discrezionalità del

legislatore dimensionare in termini più o meno ampi la portata

dell'istituto, che legittimamente avrebbe potuto non esser affatto

previsto (come non lo era nel precedente regime dell'indennità di

anzianità). Ma nell'esercizio di tale ampia discrezionalità il

legislatore deve essere rispettoso dei precetti costituzionali ed in

speciale modo - per quanto rileva nella fattispecie - del canone di

eguaglianza e razionalità che discende dall'art. 3 Cost.

Risulta invece che l'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120 cit.,

come sopra interpretato, favorisce l'accesso alla prima casa di

abitazione pressoché esclusivamente ai lavoratori che già hanno

disponibilità sufficienti per l'acquisto definitivo, rarissimamente

verificandosi nella dinamica della vita economica reale ipotesi in

cui l'acquisto della proprietà possa conseguirsi prima

dell'effettuazione degli esborsi necessari, secondo le varie

fattispecie acquisitive, per realizzarne i presupposti. Non solo

quindi non vengono avvantaggiati i lavoratori che versano in una

situazione di maggiore necessità dell'anticipazione perché dotati

di minori disponibilità economiche, ma neppure è garantita la

parità di opportunità perché la circostanza che per alcuni

lavoratori l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, la cui

natura di retribuzione differita risulta accentuata nella legge n.

297 del 1982, sia determinante per l'acquisto dell'alloggio (e quindi

la necessità della stessa si presenti in maggior grado) rileverebbe

irragionevolmente come scriminante negativa rispetto a quei

lavoratori che, anche senza l'anticipazione, siano in grado di

effettuare l'acquisto stesso e mal si concilierebbe con la rilevanza

costituzionale (evidenziata da questa Corte da ultimo nelle sentenze

n. 404 e n. 217 del 1988) della tutela dell'abitazione quale bene

primario.

Vi è altresì uno iato tra il mezzo predisposto ed il fine

perseguito, giacché - dovendo il lavoratore, che aspira

all'anticipazione, avere comunque una sufficiente disponibilità

economica tale da consentirgli l'acquisto definitivo -

l'anticipazione stessa non è in concreto idonea a soddisfare la

"necessità dell'acquisto" (secondo l'intenzione del legislatore che

chiaramente traspare dalla lettera della norma) per il fatto che essa

non concorre a renderlo possibile tramite l'approntamento ex ante (in

tutto od in parte) della provvista del suo finanziamento, bensì

finisce per essere finalizzata piuttosto a ripianare esposizioni

debitorie già verificatesi.

Inoltre il requisito della definitività introduce un

contraddittorio elemento di alea perché il lavoratore che aspira

all'anticipazione deve perfezionare l'acquisto prima ancora di sapere

se (ed in che misura) l'anticipazione gli sarà concessa, con la

conseguenza che il suo acquisto potrebbe successivamente rivelarsi

sbilanciato per eccesso o per difetto.

5. - Né infine rileva che la norma censurata ponga soltanto le

condizioni minime per l'accesso dei lavoratori al beneficio

dell'anticipazione, condizioni che possono essere derogate con

clausole di miglior favore poste dalla contrattazione collettiva

(undicesimo comma, art. 2120 cit.). Il fatto che quest'ultima

potrebbe correggere la norma censurata, consentendo l'erogazione

dell'anticipazione anche in caso di acquisto in itinere, non esclude

il vizio di incostituzionalità della norma stessa.

6. - Ingiustificata si appalesa quindi la limitazione

dell'anticipazione alle sole ipotesi di acquisto definitivo con

esclusione del lavoratore dal beneficio in caso di acquisto in

itinere.

Conseguentemente anche la prescrizione dell'atto notarile, il cui

carattere vincolato si giustifica solo nella ricostruzione

restrittiva operata dalla Corte di cassazione perché correlato alla

forma più ricorrente di acquisto definitivo, non può più

costituire esclusiva tipizzazione legale della prova di cui è

onerato il lavoratore che richieda l'anticipazione, atteso che

l'acquisto in itinere può atteggiarsi in diverse e variegate

fattispecie concrete (preliminare di compravendita, partecipazione a

cooperativa edilizia, costruzione dell'immobile su suolo proprio ed

ogni altra possibile fattispecie acquisitiva a realizzazione

progressiva); deve quindi consentirsi che esso possa essere parimenti

provato anche con mezzi diversi dall'atto notarile, i quali - secondo

il prudente apprezzamento del giudice del merito - ne dimostrino

l'effettività, ossia dimostrino la serietà dell'operazione

negoziale in corso e quindi la sua attendibile idoneità al

raggiungimento del fine dell'acquisto della prima casa di abitazione

per il lavoratore medesimo o i suoi figli.

L'evenienza poi che, nonostante l'apprezzamento positivo (ex ante)

della serietà ed attendibilità del prospettato acquisto in itinere,

questo non si realizzi può trovare (alla stregua di verifica

demandata al giudice del merito) soddisfacente disciplina in

meccanismi risolutori sia espressi - perché previsti dalle parti

stesse all'atto della concessione dell'anticipazione (che costituisce

pur sempre un accordo bilaterale a contenuto patrimoniale

suscettibile di apposizione di condizioni risolutive o sospensive) -

sia taciti (come in applicazione dell'istituto, di elaborazione

giurisprudenziale, della presupposizione atteso che l'acquisto della

prima casa costituisce in ogni caso il presupposto, comune alle

parti, dell'accordo avente ad oggetto l'anticipazione).

Vanno pertanto rimosse le limitazioni al beneficio de quo, quali

contenute nella norma impugnata, e quindi va dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett. b),

dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982 n.

297, nella parte in cui - richiedendosi, come esclusivo presupposto

dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, la già

verificatasi definitività dell'acquisto della casa di abitazione,

documentato con atto notarile - non prevede la possibilità di

concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto anche non

definitivo, e quindi in itinere, comprovato con mezzi diversi

dall'atto notarile purché idonei, nella congruenza con le

fattispecie acquisitive ipotizzabili, a dimostrare l'effettività

dell'operazione negoziale in corso.

7. - È assorbito il profilo di incostituzionalità della norma

censurata in relazione all'art. 45 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett.

b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982,

n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la

possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto

in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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