Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Pordenone

nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cesaratto

Margherita, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva appellato la

sentenza di primo grado affermativa del diritto della ricorrente -

titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale

coltivatori diretti - ad ottenere l'integrazione al minimo della

pensione di riversibilità erogata dalla medesima Gestione, il

Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha

sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9.

Il giudice a quo denuncia la disposizione nella parte in cui essa

preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità,

erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e

coloni, per i titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico

dello stesso Fondo allorché, per effetto del cumulo, venga superato

il minimo garantito dalla legge. Considerato in diritto Il Tribunale di Pordenone sospetta d'illegittimità costituzionale

l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione

dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in

materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e

mezzadri), in quanto non consente l'integrazione al minimo della

pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per

coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con

pensione di vecchiaia a carico della stessa Gestione.

La questione è fondata.

La norma impugnata è stata dichiarata illegittima in relazione al

cumulo tra pensione di riversibilità e pensione d'invalidità a

carico del Fondo in argomento con sentenza n. 1144 del 1988.

Nella decisione citata, nonché in numerose altre pronunce, la

Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione

all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché

per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo

garantito) "così rendendo possibile la titolarità di più

integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge

11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia"

(sentenza n. 1086 del 1988).

Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le

residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente

incompatibili con il principio d'eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a

carico del Fondo medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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