Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della

legge 4 febbraio 1966, n. 51, 3 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e

260 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Vaccinazione obbligatoria)

promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1980 dal Pretore di Alba,

nel procedimento penale a carico di Bonino Gian Paolo ed altra,

iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 13 agosto 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 8 novembre 1979 il pretore di Alba citava a giudizio i

coniugi Bonino-Carugatti per avere omesso di sottoporre alle

vaccinazioni obbligatorie antipolio e antitetanica la figlia Diana

Silvia. Ai due imputati il Pretore contestava sia le violazioni

contravvenzionali alle leggi 51/1966 e 419/1968 sia, in concorso

formale, la violazione dell'art. 260 T.U. Leggi sanitarie in quanto,

per quest'ultima ipotesi, i due coniugi non avrebbero osservato

l'ordine legalmente dato dall'Ufficiale Sanitario di Lequio Berria il

10 novembre 1978.

Al dibattimento i due coniugi, ammettendo il fatto, asserivano di

ritenere che la vaccinazione obbligatoria sarebbe in contrasto

coll'art. 32 Cost., oltre che inutile.

A loro avviso, infatti, vi sarebbe un'immunità naturale, sì che

- secondo taluni testi scientifici - il pericolo di contrarre la

malattia sussisterebbe nella stessa misura per vaccinati e non.

A quel punto, riteneva il Pretore di sollevare d'ufficio, con Ord.

14 aprile 1980, questione di legittimità costituzionale nei confronti

di tutte le norme penali contestate, con riferimento agli artt. 32, 21

e 33 Cost.

Su punto rilevanza, negava il pretore che le leggi 51/ 1966 e

419/1968 fossero state depenalizzate dalla l. 24 dicembre 1975 n. 706,

giacché questa (art. 14, lett. c) esclude espressamente, fra le altre,

la disposizione di cui all'art. 358 T. U. Leggi sanitarie. Vero è che

il detto articolo riguarda il Regolamento di attuazione del citato T.U.

che non è stato mai emanato. Ma - secondo il Pretore - le norme

contravvenzionali, di cui alle citate leggi, null'altro sarebbero se

non appunto una parziale attuazione del dettato contenuto nell'art.

358, e perciò avrebbero quel sostanziale valore regolamentare che le

esclude dalla depenalizzazione.

Concludeva sul punto il Pretore, osservando che in ogni caso,

appariva manifesta la rilevanza della questione in ordine al capo c)

della rubrica (Art. 260 T.U. Leggi sanitarie).

Parimenti - secondo il Pretore - doveva ritenersi la non manifesta

infondatezza della questione, in quanto le norme, che rendono

obbligatorie talune vaccinazioni, non prevedono l'obbiezione di

coscienza. Per tal modo, quelle leggi violerebbero i limiti imposti dal

rispetto della persona umana, dato che questa non può essere intesa

soltanto in senso fisico, dovendo invece essere riferita anche

all'aspetto per il quale la persona è portatrice di idee e convinzioni

scientifiche, la cui manifestazione e il cui insegnamento sono

garantiti dagli artt. 21 e 33 Cost.. Ebbene - ad avviso del Pretore -

siffatte libertà resterebbero frustrate se si imponesse un "facere" od

un "pati" in contrasto colle convinzioni scientifiche individuali: ed i

coniugi Bonino - si soggiunge - basano le loro obiezioni proprio su

studi di medicina e biologia (il Bonino è laureato in biologia).

Le parti private non si costituivano.

Spiegava, invece, intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato ed assistito dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Questa contestava innanzitutto la rilevanza della sollevata

questione.

Quanto alle due contravvenzioni specifiche, perché esse devono

ritenersi depenalizzate. I1 riferimento all'art. 358 T. U. Leggi

sanitarie sarebbe, infatti, inconferente, perché esso punisce

coll'ammenda le violazioni alle norme regolamentari emanande, dando

luogo così ad una serie di norme penali in bianco i cui precetti

dovranno essere concretizzati mediante il regolamento. Le due

specifiche contravvenzioni in parola, invece, sono norme penali

integrali, munite di proprio precetto e di propria sanzione, e perciò

non hanno natura regolamentare, né formale né sostanziale.

Quanto, poi, alla fattispecie di cui all'art. 260 T.U. Leggi

sanitarie, contestata al capo c) della rubrica, l'irrilevanza - ad

avviso dell'Avvocatura - sta nel fatto che il processo poteva essere

definito indipendentemente dalla pretesa questione di legittimità. E

ciò perché la condotta dei coniugi Bonino è manifestamente estranea

alla previsione di quell'articolo. I1 quale presuppone, secondo il

costante insegnamento della Cassazione, una situazione di concreto ed

immanente pericolo di invasione o diffusione di una malattia dell'uomo,

dichiarata infettiva o diffusiva, che già si sia manifestata nella

zona, e la cui insorgenza non si sia potuta evitare colle ordinarie

misure profilattiche. In tal caso, l'Autorità sanitaria è abilitata

dal legislatore ad emanare, mediante ordini, i provvedimenti adeguati

ed urgenti del caso.

Nulla di tutto questo nel caso di specie, dove viene in esame

soltanto l'omissione da parte dei genitori alla sottoposizione della

figlia a due ordinarie vaccinazioni preventive, rese obbligatorie dalla

legge.

Ma la questione, a giudizio dell'Avvocatura Generale, è comunque

anche infondata.

Lo è innanzitutto nei confronti degli artt. 21 e 33 Cost. perché

nel caso di specie non c'è nulla che riguardi la libertà di pensiero

o di ricerca o di insegnamento scientifico. Ma lo è anche nei riguardi

dell'art. 32 Cost. perché le norme impugnate, lungi dal contrastarlo,

ne rappresentano, anzi, e ne garentiscono la piena attuazione, atteso

l'interesse della collettività a prevenire la diffusione di malattie

infettive. D'altra parte, i trattamenti sanitari in questione non

violano in alcun modo i limiti imposti dal rispetto della persona

umana: essi, infatti, non cagionano diminuzioni permanenti

dell'integrità fisica, non impongono prestazioni contrarie all'ordine

pubblico o al buon costume, e tanto meno poi impediscono la libera

espressione del pensiero.

Del resto, nell'area dell'art. 32, secondo comma Cost. la persona

umana non potrebbe venire in altra considerazione - conclude

l'Avvocatura - se non appunto in quanto oggetto di un trattamento

sanitario, e non quindi in quanto portatrice di idee e convinzioni,

alle quali nessuno attenta. Considerato in diritto :

1. - Va detto subito, quanto alla parte dell'incidente relativo

alle due contravvenzioni, che, alle gravi perplessità sollevate dalla

tesi pretorea in ordine alla loro asserita natura di norme

regolamentari ex art. 358 T.U. Leggi sanitarie, si sovrappone comunque

la sopravvenienza della l. 24 novembre 1981 n. 689. Questa, infatti, a

differenza della precedente 24 dicembre 1975 n. 706 (art. 14), esclude

dalla depenalizzazione soltanto l'art. 221 del citato T.U. (art. 34),

in guisa che, anche se l'opinione del Pretore fosse fondata, s'impone

il riesame della questione da parte del giudice a quo per valutare

l'incidenza su di essa della legge frattanto sopravvenuta.

2. - Quanto poi alla questione concernente l'art. 260 T.U. Leggi

sanitarie deve rilevarsi l'assoluta mancanza di motivazione in ordine

alla sua rilevanza.

Secondo il Pretore questa sarebbe manifesta. In realtà, però, la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo

in parola, rispetto al fatto storico sottoposto all'esame del giudice,

postulava almeno il riferimento ad una situazione di diffusione in atto

della malattia che - secondo l'interpretazione del diritto vivente -

giustificasse l'ordine del sanitario ai genitori a sottoporre la figlia

alla vaccinazione. Del che, non solo non vi è alcun cenno

nell'ordinanza, ma negative sono anche in proposito le risultanze del

fascicolo processuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Alba per quanto si

riferisce alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3

l. 4 febbraio 1966 n. 51 e 3 l. 20 marzo 1968 n. 419 in riferimento

agli artt. 21, 32 e 33 Cost., sollevata con ord. 14 aprile 1980.

Dichiara inammissibile la questione sollevata con la citata

ordinanza nei confronti dell'art. 260 T.U. Leggi sanitarie, in

riferimento agli artt. 21, 32 e 33 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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