Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, terzo

comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento della

pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 20

luglio 1988 dal Giudice conciliatore di Ferrara nel procedimento

civile vertente tra Squarzoni Ida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 638

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice Conciliatore di Ferrara, con ordinanza emessa il

20 luglio 1988 nel procedimento civile tra Squarzoni Rita e

l'I.N.P.S., ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, comma

terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle

pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede, in tema

di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S., una rivalutazione

costante nel tempo per ogni anno successivo al 1947 sino al

pensionamento e anche posteriormente.

Rileva il giudice a quo che il cittadino ha la facoltà di essere

iscritto al regime di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S.,

nel qual caso deve provvedere ad effettuare versamenti nel tempo.

Mentre per l'assicurazione obbligatoria è stato per legge

predisposto un congegno di scala mobile per le pensioni in essere,

nonché per la rivalutazione delle contribuzioni ai fini del calcolo

della pensione originaria, per l'assicurazione facoltativa nulla di

ciò è stato stabilito successivamente alla legge n. 218 del 1952.

Di conseguenza, persone che hanno per anni versato contribuzioni

volontarie si vedono ridurre in maniera radicale il rateo

pensionistico, che in alcuni casi può arrivare addirittura ad

azzerarsi. La qual cosa sembra: a) creare disparità di trattamento

tra assicurati obbligatoriamente e assicurati facoltativamente, in

violazione dell'art. 3 della Costituzione; b) esser contraria al

disposto dell'art. 47 della Costituzione, perché il trattamento

riservato a chi opta per l'assicurazione volontaria non incoraggia il

risparmio.

2. - L'I.N.P.S., costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità della

questione e, in subordine, l'infondatezza.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità della questione. Considerato in diritto

1. - Il Giudice conciliatore di Ferrara, nel corso di un giudizio

tendente ad ottenere, nei confronti dell'I.N.P.S., la rivalutazione

dei contributi versati ai fini dell'assicurazione facoltativa per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47

della Costituzione, dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile

1952, n. 218 (Riordinamento delle pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella

parte in cui non prevede la rivalutazione delle contribuzioni versate

dal 1° gennaio 1948 in poi.

Da tale omissione conseguirebbe, ad avviso del giudice a quo : a)

una ingiustificata discriminazione sfavorevole degli assicurati

facoltativamente rispetto agli assicurati obbligatoriamente, i quali

ultimi soltanto beneficiano di meccanismi di rivalutazione, idonei ad

evitare che la pensione, per effetto della svalutazione monetaria, si

riduca ad entità irrisoria; b) la dissuasione dal risparmio, in

vista della costituzione di forme volontarie di previdenza.

2. - Osserva la Corte che, quando venne istituita, con il

decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, l'assicurazione

obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori

dipendenti, i limiti di applicazione della detta assicurazione -

dalla quale non erano coperti i lavoratori dipendenti con redditi

eccedenti determinati livelli (art. 2), nonché la totalità dei

lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, casalinghe, pescatori,

coltivatori diretti, coloni e mezzadri, professionisti) - indussero

il legislatore a conservare opportunamente l'assicurazione

facoltativa, già costituente l'unica forma assicurativa.

Non vi è dubbio, quindi, che, sin dal momento in cui ha avuto

inizio la coesistenza delle due forme assicurative, anche

l'assicurazione facoltativa era inspirata a fini di previdenza in

quanto svolgeva la funzione di consentire la costituzione di una

pensione, con versamenti volontari, a favore dei lavoratori non

ricompresi nell'obbligo assicurativo, nonché quella di consentire ai

lavoratori appartenenti alle categorie soggette all'obbligo, di

aumentare, con versamenti volontari, la propria pensione (art. 30 del

decreto-legge luotenenziale n. 603 del 1919). Tanto più che anche la

detta assicurazione facoltativa riguardava lavoratori appartenenti

alle categorie meno abbienti (art. 30 citato). Siffatti connotati

l'assicurazione facoltativa ha mantenuto anche in seguito (cfr. art.

85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827), e li conservava

all'atto dell'emanazione della disposizione impugnata (art. 29 della

legge n. 218 del 1952), giacché la prima delle due funzioni di

tutela previdenziale dianzi richiamate si è invero alquanto

attenuata solo in seguito, per effetto della progressiva estensione

dell'assicurazione obbligatoria a sempre più vaste categorie di

lavoratori (cfr., tra le altre, la legge 26 ottobre 1957, n. 1047,

relativa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la legge 4 luglio

1959, n. 463, relativa agli artigiani, la legge 22 luglio 1966, n.

613, relativa ai commercianti). E non può trascurarsi di considerare

che l'eventuale adozione di sistemi facoltativi integrativi di

previdenza è materia ora oggetto di numerosi progetti in sede

legislativa.

Ciò premesso, è da notare che la norma impugnata ha considerato

il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua

entrata in vigore, anche se ha limitato la disposta rivalutazione,

secondo dati parametri, ai contributi versati nell'assicurazione

facoltativa a tutto l'anno 1947.

Orbene, la mancata considerazione, anche per il futuro, del

fenomeno della svalutazione, già in atto, nell'ambito di un sistema

correlante le prestazioni all'importo dei contributi, tanto più in

una normativa che di tale fenomeno si dà carico per il passato, e la

conseguente mancata adozione di un congegno di rivalutazione per gli

anni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, inficiano

la norma impugnata di irragionevolezza. Invero, avuto riguardo al

fine previdenziale perseguito dalla assicurazione facoltativa

(omogeneo, del resto, rispetto a quello perseguito, sia pure con

mezzi diversi, dall'assicurazione obbligatoria), l'omissione oggetto

di censura rende la norma stessa non rispondente al fine medesimo

sotto il profilo dell'effettività, in esso naturalmente implicito ed

attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata in parte qua.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma terzo,

della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), nella parte in cui non prevede un meccanismo di

adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno

della sua entrata in vigore in poi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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