Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1979 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12d.l. 580/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma

terzo, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30

novembre 1973, n. 766, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1978

dal TAR per il Friuli- Venezia Giulia, sul ricorso di Guglielmucci Lino

contro l'Università degli studi di Trieste, iscritta al n. 277 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 168 del 20 giugno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il prof. Lino Guglielmucci, magistrato di tribunale, in servizio

presso il tribunale civile e penale di Trieste e, nel contempo,

professore incaricato di diritto commerciale presso la facoltà di

Economia e Commercio dell'Università della stessa città, - a far

tempo dall'anno accademico 1969-70 e ininterrottamente fino all'anno

accademico in corso - adiva il tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia con atto notificato all'Università di Trieste in

data 18 gennaio 1977.

Esponeva il docente che la detta Università non gli aveva mai

corrisposto l'assegno pensionabile previsto dall'art. 12, comma primo,

del d.l. n. 580 del 1973, poi convertito nella legge n. 766 del 1973,

pari a lire 1.300.000 annue lorde, e ciò in applicazione del terzo

comma dell'articolo citato, che prevede che il detto assegno non è

cumulabile con i trattamenti economici onnicomprensivi, quale quello di

cui esso deducente gode in ragione della sua qualifica di magistrato.

A sostegno della richiesta di corresponsione dell'assegno in

parola, il ricorrente adduceva la illegittimità costituzionale della

norma di cui al terzo comma dell'art. 12 del d.l. 1 ottobre 1973, n.

580, convertito nella legge 20 novembre 1973, n. 766, nella parte in

cui viene sancito il divieto di cumulo dell'assegno previsto nel primo

comma dello stesso articolo con i trattamenti economici onnicomprensivi

spettanti allo stesso soggetto, ma in virtù di diverso rapporto di

impiego, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

La Università resistente non si costituiva e il ricorso passava in

decisione all'udienza del 13 luglio 1977.

Con ordinanza datata 13 luglio 1978, il tribunale amministrativo

adito sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 12, comma terzo, del d.l. n. 580 del 1973, - previo positivo

accertamento della rilevanza della questione stessa nel giudizio

sottoposto al suo esame.

Ad avviso del Collegio a quo, la detta questione non appare

manifestamente infondata: in primo luogo viene posta in risalto

"l'inadeguatezza oggettiva" della retribuzione spettante al professore

universitario incaricato interno (cioè già vincolato da altro

rapporto di impiego), se non integrata dall'importo dell'assegno

pensionabile per cui è processo. La retribuzione stessa si ridurrebbe

infatti ad un importo lordo annuo oscillante fra un massimo di lire

2.170.700 - per il libero docente confermato e per il docente

dichiarato maturo in un concorso per cattedra universitaria (2/3 del

par. 443) - ed un minimo di lire 1.190.700 - per il cultore della

materia (2/3 del par. 243).

La ricordata inadeguatezza deve essere valutata in rapporto al

livello culturale, oltreché qualitativo e quantitativo, delle

prestazioni didattiche e scientifiche che si pretendono da un

professore universitario incaricato: ne risulta il contrasto tra la

norma censurata e l'art. 36 Cost. "nella parte in cui questo ultimo

sancisce che la retribuzione debba essere proporzionata alla qualità e

quantità del lavoro".

Sempre secondo il tribunale remittente, la stessa norma

discriminerebbe - nell'ambito della categoria dei professori incaricati

universitari interni - tra coloro che godono e coloro che non godono,

nel diverso rapporto di impiego che li vincola, di trattamento

economico onnicomprensivo. La diversità di trattamento, siccome basata

su di un elemento (onnicomprensività del trattamento economico) che

riguarda esclusivamente un diverso rapporto di impiego, non attinente

all'insegnamento universitario e stabilito al solo fine della chiarezza

retributiva (nell'ambito del diverso rapporto) appare "ingiustificata

sul piano logico e razionale", in quanto le due categorie di professori

devono svolgere prestazioni e possedere requisiti del tutto identici,

sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Da ciò consegue,

sempre secondo l'avviso del Collegio, il dubbio circa il contrasto tra

tale norma e l'art. 3 della Costituzione.

Si ritiene ancora che la discriminazione testé rilevata andrebbe

inevitabilmente ad assumere la funzione di un "ostacolo obiettivo"

all'accesso all'insegnamento universitario da parte dei dipendenti

pubblici dotati di trattamento economico onnicomprensivo. La norma

impugnata darebbe luogo ad un processo di selezione dei docenti

universitari che, "anziché fondarsi sul livello culturale e

scientifico dei docenti e sulla loro disponibilità a svolgere le

prestazioni didattiche e scientifiche connesse con la funzione",

utilizzerebbe criteri del tutto incompatibili con la selezione stessa,

"quali la fruizione, o meno, di un trattamento economico

onnicomprensivo".

In ciò sarebbe ravvisabile un contrasto tra la norma denunciata ed

il primo comma dell'art. 33 della Costituzione, secondo il quale l'arte

e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, posto che la

libertà di insegnamento "deve essere intesa in entrambi gli aspetti

che la costituiscono, e cioè, non soltanto come libertà del docente

di determinare il contenuto del proprio insegnamento, ma anche come

libertà di chiunque possiede i requisiti di idoneità e disponibilità

a svolgerlo di accedere alle strutture in cui deve essere impartito,

senza essere in esse discriminato dal punto di vista della retribuzione

conseguibile".

L'ordinanza veniva ritualmente comunicata e notificata. Non si

costituiva alcuna parte privata, mentre spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato.

Si osserva nell'atto di intervento che, in applicazione del terzo

comma dell'art. 12 del d.l. n. 580 del 1973, alla corresponsione

dell'assegno previsto nel primo comma dello stesso articolo osta non

soltanto il godimento di un trattamento economico onnicomprensivo, ma

anche il godimento di "altri assegni ed indennità di analoga natura".

Secondo l'Avvocatura, tale espressione conterrebbe un non equivoco

riferimento all'assegno perequativo, previsto dall'art. 1 della legge

15 novembre 1973, n. 734; legge non ancora in vigore all'atto

dell'adozione del decreto legge ricordato, ma vigente al momento della

conversione del decreto stesso. Anche tale assegno è pensionabile,

utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento e di

esso non godono, oltre al personale insegnante dell'università, anche

i funzionari con qualifica di dirigente ed i magistrati, categorie

queste che fruiscono di uno stipendio che viene detto onnicomprensivo

appunto "perché si considera in esso compreso, tra l'altro, anche

l'assegno perequativo". Tale assegno, del resto, fu previsto proprio

per restituire l'equilibrio ed il rapporto proporzionale tra i

trattamenti dei vari gruppi dei dipendenti dello Stato che erano stati

ritenuti turbati a seguito del trattamento differenziato introdotto per

le qualifiche dirigenziali.

Ora, la medesima ratio legis dell'esclusione del cumulo tra

l'assegno di cui all'art. 12 del d.l. n. 580 del 1973 e l'assegno

perequativo va ravvisata nell'esclusione del cumulo dell'assegno

previsto dal citato art. 12 con il trattamento onnicomprensivo (che

comprende l'assegno perequativo).

Tanto premesso, l'Avvocatura riteneva infondate le questioni di

legittimità costituzionale proposte.

Quanto al preteso contrasto con l'art. 36 Cost., questo potrebbe

caso mai ipotizzarsi in rapporto alle norme che sanciscono i livelli

retributivi dei professori incaricati e non già alla norma denunziata.

Né sussisterebbe violazione dell'art. 3 Cost., atteso che la norma

denunciata è tesa a conservare l'equilibrio, perseguito con la

concessione dell'assegno perequativo, tra coloro che, nel diverso

rapporto di impiego godono di tale assegno e coloro che fruiscono di

uno stipendio onnicomprensivo. In eguale maniera la corresponsione

dell'assegno previsto dal più volte citato art. 12 tende a garantire

l'equilibrio retributivo tra questi ultimi, i professori di ruolo, gli

incaricati esterni e gli assistenti, la cui retribuzione non comprende

l'assegno perequativo né altro assegno pensionabile.

Discenderebbe dalla esclusa disparità di trattamento che la norma

impugnata non pone alcun ostacolo all'accesso all'insegnamento

universitario dei dipendenti pubblici, siano essi dotati di trattamento

economico onnicomprensivo, o di assegno perequativo. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita della costituzionalità del terzo

comma dell'art. 12 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (convertito nella

legge 30 novembre 1973, n. 766). Il citato articolo al primo comma

attribuisce al personale insegnante universitario di ruolo, fuori ruolo

e incaricato un assegno annuo pensionabile e utile ai fini

dell'indennità di buonuscita e al terzo comma stabilisce che il detto

assegno "non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga

natura né con trattamenti economici onnicomprensivi".

Un primo profilo di incostituzionalità (per violazione dell'art. 3

della Costituzione) che il giudice a quo sottopone alla Corte è quello

della diversità di trattamento "nell'ambito delle categorie dei

professori incaricati universitari interni, fra coloro che godano e

coloro che non godano, nel diverso rapporto di impiego che li vincola,

di trattamento economico onnicomprensivo", i quali tutti "devono

svolgere (nell'Università) prestazioni e possedere requisiti del tutto

identici".

2. - La questione non è fondata.

La denunciata e soprariprodotta disposizione, infatti, esclude il

cumulo dell'assegno di cui trattasi non solo con i trattamenti

economici "onnicomprensivi", ma anche "con altri assegni e indennità

di analoga natura".

La generalità degli "interni", cioè degli incaricati con altro

rapporto di impiego pubblico, o appartengono a categorie il cui

trattamento è onnicomprensivo (come i magistrati, fra i quali è il

ricorrente), oppure godono dell'assegno perequativo pensionabile

introdotto per gli statali dall'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n.

734, o di altro trattamento equipollente. Il detto assegno perequativo

fu appunto introdotto - come osserva l'Avvocatura citando un parere del

Consiglio di Stato - per restituire l'equilibrio dei vari trattamenti

dei dipendenti statali dopo l'introduzione dei trattamenti

differenziati per le categorie dirigenziali. E infatti il secondo comma

del citato art. 1 della legge n. 734/1973 esclude dalla corresponsione

dell'assegno disposto nel primo comma i funzionari con qualifica di

dirigente e il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392,

cioè i magistrati.

Ora, quando il citato d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, parla di "altri

assegni e indennità di analoga natura" è evidente che il riferimento

si estende all'assegno perequativo introdotto col disegno di legge

presentato alla Camera quasi contemporaneamente dallo stesso governo e

approvato (legge n. 734/1973) prima della conversione in legge del d.l.

n. 580.

Pertanto gli incaricati universitari "interni", sia che

usufruiscano del trattamento onnicomprensivo, sia che godano

dell'assegno perequativo introdotto dalla legge n. 734/1973 o di altro

trattamento equipollente, sono esclusi, in virtù del terzo comma

dell'art. 12 del d.l. n. 580/1973 convertito nella legge n. 766/1973,

dal godimento dell'assegno annuo pensionabile concesso con il primo

comma del detto art. 12 al personale insegnante dell'Università. Non

esiste quindi la denunciata diversità di trattamento per le due

categorie di "interni".

3. - Del pari non fondata è la questione sotto il profilo della

pretesa violazione dell'art. 36 della Costituzione, che si

verificherebbe - secondo il giudice a quo - per l'inadeguatezza della

retribuzione prevista per le prestazioni di un professore incaricato,

quando essa non sia integrata dall'assegno disposto dall'art. 12 del

d.l. n. 580. La invocata norma costituzionale, infatti, nel proclamare

il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata al suo

lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e

dignitosa, non può essere riferita alle singole fonti della

retribuzione del lavoratore, ma alla sua globalità (confr. sent. n. 88

del 1970). Ora il professore incaricato interno insieme e oltre alla

remunerazione per l'incarico, percepisce uno stipendio per il suo

rapporto di impiego pubblico: nella specie cui si riferisce la causa lo

stipendio di magistrato.

Non può quindi nemmeno ipotizzarsi una violazione dell'art. 36

della Costituzione.

4. - Egualmente è privo di fondamento il riferimento che il

giudice a quo fa all'art. 33 della Costituzione assumendo che la

"discriminazione" per i dipendenti pubblici dotati di trattamento

economico onnicomprensivo (rispetto agli altri non dotati di tale

trattamento) "assume inevitabilmente la funzione di un ostacolo

obiettivo all'accesso all'insegnamento universitario" distorcendo il

processo di selezione dei più meritevoli.

Poiché, come si è visto, il denunciato trattamento differenziale

tra gli incaricati interni (provvisti o no di trattamento

onnicomprensivo) non sussiste, il richiamo all'art. 33 della

Costituzione non ha ragion d'essere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 12, terzo comma, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, (convertito

nella legge 30 novembre 1973, n. 766), sollevate dal tribunale

amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia Con ordinanza

iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1979 in riferimento agli

artt. 3, 33 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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