Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 68r.d. 3270/1923

usata come parametro

  • art. 97r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.

30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), in

relazione all'art. 97 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge

sull'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre

1971 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra

Callivà Domenico e Puglia Rosario e l'Amministrazione delle finanze

dello Stato, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15

novembre 1972.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per

l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel luglio 1962 decedeva in Palermo Gargano Salvatore lasciando i

propri beni al figlio Paolo. Non avendo questi provveduto a pagare

l'imposta complementare di successione sul maggior valore accertato

dalla Commissione provinciale delle imposte con decisione 14 novembre

1964, l'ufficio imposte successioni di Palermo in data 28 aprile 1969

notificava ingiunzione di pagamento, oltreché all'erede, anche a

Callivà Domenico e Puglia Rosario nella loro qualità di terzi

possessori di alcuni immobili caduti nella successione e da essi

acquistati, beni sui quali l'ufficio intendeva esercitare il privilegio

fiscale per la riscossione dell'imposta ai sensi dell'articolo 68 del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270.

Avverso tale ingiunzione gli interessati proponevano opposizione

dinanzi al tribunale di Palermo eccependo l'estinzione dell'azione

esecutiva del fisco per il decorso del termine triennale di decadenza

previsto dall'art. 97 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in tema di

imposta di registro, il cui disposto, a loro avviso, è estensibile

anche all'imposta di successione.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, sosteneva per

contro che l'art. 68 della legge sull'imposta di successione, nello

stabilire il privilegio a favore dello Stato, non pone alcun termine

per l'esercizio di tale diritto di tal che l'azione reale per la

riscossione dell'imposta resterebbe subordinata soltanto al decorso del

termine di prescrizione del tributo previsto dall'art. 86 della stessa

legge, avrebbe cioè la stessa durata dell'azione personale verso il

debitore di imposta con la conseguenza che gli atti interruttivi della

prescrizione di questa hanno efficacia anche nei riguardi del terzo

possessore.

Il tribunale, con l'ordinanza del 26 novembre 1971, dopo aver

escluso l'applicabilità in via analogica del termine di decadenza

dell'imposta di registro alla imposta di successione, ravvisando una

disparità di trattamento delle due norme nella disciplina di

situazioni pressoché identiche ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del citato art. 68 in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Osserva in proposito l'ordinanza che mentre l'aggressione dei beni

del terzo possessore in base al privilegio ex art. 97 della legge di

registro è sottoposta ad un autonomo termine di decadenza triennale

(rispetto al quale non hanno alcun rilievo gli atti interruttivi)

nessun termine, invece, è previsto per l'azione reale ex art. 68 della

legge tributaria sulle successioni, la quale rimane strettamente

collegata al rapporto tributario cui accede seguendone le sorti. Si

verificherebbe così un trattamento differenziato, non giustificato da

obiettive ragioni, per due tributi indiretti che appartengono ad un

comune ceppo tendendo entrambi a colpire, in definitiva, il

trasferimento della ricchezza, sia esso operato per atto inter vivos o

mortis causa.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono

costituite. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e

si è costituita l'Amministrazione finanziaria, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Negli scritti difensivi l'Avvocatura sostiene la non fondatezza

della sollevata questione osservando che la diversa disciplina

stabilita dai citati articoli per la riscossione dell'imposta di

registro e dell'imposta di successione trova giustificazione nella

diversa struttura dei due tributi.

Ed infatti il primo colpisce, oltre ai trasferimenti, anche gli

atti di locazione e di appalto i quali non sono soggetti ad alcuna

pubblicità. Il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di

riscossione è posto a tutela del terzo il quale, in caso diverso, si

vedrebbe esposto ad assolvere il tributo di registro concernente

presupposti imposizionali da altri posti in essere.

Il trasferimento dei beni caduti in successione è, invece,

assoggettato ad una completa pubblicità per cui il terzo che voglia

acquistare detti beni è posto in grado di accertarne, con un minimo di

diligenza, la provenienza e conseguentemente di acclarare se il suo

dante causa abbia assolto o non le relative imposte di successione.

Queste considerazioni l'Avvocatura ha ulteriormente sviluppato e

ribadito in una successiva memoria depositata il 6 marzo 1974. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Palermo ha denunciato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 della legge tributaria

sulle successioni, approvata con r.d.30 dicembre 1923, n. 3270, nella

parte in cui detta norma, disponendo a favore dello Stato il privilegio

per la riscossione dell'imposta sui beni mobili ed immobili cui il

tributo si riferisce, ha omesso di indicare il termine entro il quale

si estingue la relativa azione reale di garanzia. Ad avviso del giudice

a quo questo trattamento normativo è ingiustificatamente differenziato

rispetto a quello dettato dall'art. 97 del r.d. 30 dicembre 1923, n.

3269, sul privilegio dello Stato per la riscossione dell'imposta di

registro, la cui azione si estingue nel termine stabilito dalla legge

per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

L'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della

Costituzione muove dal presupposto che la diversa disciplina del

privilegio spettante allo Stato per l'esazione dei due tributi non

appare sorretta da obbiettive ragioni appartenendo l'imposta di

registro e quella di successione ad un comune ceppo di tributi e

tendendo entrambe a colpire il trasferimento della ricchezza, sia esso

operato per atto inter vivos o mortis causa.

2. - Ai fini della soluzione della proposta questione è d'uopo

ricordare che prima di essere autonomamente regolata col r.d. n. 3270

del 1923 l'imposta di successione era considerata come appartenente

alla categoria del tributo di registro e perciò disciplinata da

disposizioni in parte comuni comprese nel medesimo testo legislativo.

Per quanto concerne in particolare il privilegio fiscale, per

entrambi i tributi vigeva la regola di cui all'art. 89 della legge 13

settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro - rimasto tale nel

titolo III del successivo t.u. delle leggi sulle tasse di registro

approvato con r.d. 20 maggio 1897, n. 217 - il quale nei suoi due commi

testualmente disponeva:

"Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui

mobili ed immobili colpiti da imposta secondo le norme stabilite dalla

legge civile.

L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge per

domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento".

Con la riforma del 1923 il legislatore dava una nuova sistemazione

alla materia raccogliendo in due coevi ma distinti testi le norme

riguardanti rispettivamente l'imposta di registro e quella di

successione (regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3269 e n. 3270). I due

commi dell'art. 89 del vecchio t.u. del 1897, regolanti il privilegio

fiscale, venivano trasfusi, in un testo letterale pressoché identico,

nell'art. 97 relativo all'imposta di registro; nell'art. 68,

concernente l'imposta di successione, veniva invece riprodotto soltanto

il primo comma e non anche il secondo giusta il quale l'azione per

poter recuperare l'imposta nei confronti del terzo possessore si

estingueva nel termine stabilito dalla legge per domandare il pagamento

della tassa o del suo supplemento.

Questa differenziazione normativa, che ha dato origine all'odierna

questione di legittimità costituzionale, non figura più nella nuova

disciplina delle due imposte in esame recentemente adottata dal

legislatore. In questa, anzi, la riscossione coattiva e il privilegio

dei due tributi hanno avuto identico trattamento essendosi, appunto,

disposto che il privilegio si estingue nel termine di cinque anni

decorrente dalle date rispettivamente indicate nell'art. 54 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634, per l'imposta di registro, e 45 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 637, per l'imposta di successione.

3. - Ciò premesso, venendo all'esame della proposta questione, la

Corte ritiene che, in ordine allo specifico punto, qui in

considerazione, concernente il termine per l'esercizio del privilegio

fiscale, non sussiste tra i due tributi diversità di situazione che

valga a giustificare un loro diverso trattamento legislativo.

L'asserita differenza della natura e del campo di applicazione

delle due imposte non è di per sé sufficiente per considerare

ragionevole e legittima l'adozione di un differenziato trattamento del

terzo possessore di un bene a seconda che questo abbia formato oggetto

di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa. Le ragioni di

certezza del diritto, sicurezza nella circolazione dei beni e di tutela

del terzo acquirente del bene che hanno indotto il legislatore a

circoscrivere in un termine rigoroso e ristretto l'azione esecutiva

posta a garanzia del privilegio fiscale in tema di imposta di registro

sussistono e sono valide anche per l'ipotesi, sostanzialmente identica,

dell'azione reale che assiste il privilegio gravante su bene caduto in

successione e trasferito ad un terzo. Ne è riprova il fatto, innanzi

evidenziato, che in origine e nuovamente ora nella più recente

disciplina le due azioni privilegiate hanno avuto unicità di

trattamento per quanto attiene alla prefissione di un termine entro il

quale l'azione deve essere esercitata a pena di decadenza.

Va conseguentemente dichiarata l'incostituzionalità della norma

denunciata, per violazione del principio di uguaglianza enunciato

dall'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone - analogamente a

quanto stabilito per l'imposta di registro - che il privilegio

spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta di successione si

estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento

della tassa o del suo supplemento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del rd. 30

dicembre 1923, n. 3270, che approva la legge tributaria sulle

successioni, nella parte in cui non dispone che l'azione a garanzia del

privilegio spettante allo stato per la riscossione dell'imposta si

estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento

della tassa o del suo supplemento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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