Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) della

delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 23995 del 13

gennaio 1997 recante: "Determinazioni in merito alle disposizioni di

cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n.

517 del 1993 relativamente all'istituto dell'accreditamento",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,

notificato il 4 aprile 1997, depositato in Cancelleria il 10

successivo ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1997; b) del

d.P.R. 14 gennaio 1997 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e

coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e

Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da

parte delle strutture pubbliche e private", promosso con ricorso

della Regione Lombardia, notificato il 21 aprile 1997, depositato in

cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 25 del registro

conflitti 1997.

Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia e del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'Avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione

Lombardia e gli Avvocati dello Stato Raffaele Tamiozzo e Michele

Dipace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 4 aprile 1997, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ed il Ministro della sanità, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lombardia,

impugnando la deliberazione della Giunta regionale n. 23995 del 13

gennaio 1997, recante "Determinazioni in merito alle disposizioni di

cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e

n. 517 del 1993 relativamente all'istituto dell'accreditamento",

emanata sui presupposti della mancata adozione dell'atto di indirizzo

e coordinamento relativo ai requisiti strutturali tecnologici ed

organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività

sanitarie, di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 e

successive modificazioni, da un lato, e della scadenza del termine

biennale previsto dall'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre

1994, n. 724 per l'accreditamento transitorio dei soggetti

convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità

del nuovo rapporto fondato sull'accreditamento.

I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato in quanto

gravemente invasivo delle attribuzioni costituzionali dello Stato in

materia di disciplina delle attività di ricovero e cura rese in

regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di

fissazione dei criteri di accreditamento delle strutture pubbliche e

private e di individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività

sanitarie da parte delle predette strutture, in violazione degli

artt. 32, 118 e 119 della Costituzione, nonché dell'art. 8, commi 4

e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; dell'art. 9, comma 1,

lettera g), del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; dell'art. 6, comma 6,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724; dell'art. 8, comma 18, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537; dell'art. 2, commi 5 ed 8, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549; dell'art. 1, commi 4 e 32, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al riguardo, nel ricorso si espone che con la deliberazione

impugnata, la Regione Lombardia ha disposto che nelle more

dell'emanazione del provvedimento di cui al più volte citato art. 8,

comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, con decorrenza 1 gennaio 1997

siano accreditate:

a) le strutture di ricovero e cura già accreditate per il

biennio 1995/1996;

b) le strutture sanitarie autorizzate ed in esercizio alla data

del 13 gennaio 1997;

c) le strutture che ottengano l'autorizzazione all'apertura ed

all'esercizio nel periodo compreso tra l'adozione della deliberazione

e l'emanazione dei provvedimenti regionali di accreditamento

attuativi delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del citato

decreto legislativo;

d) le strutture già transitoriamente accreditate per il biennio

1995/1996, che entro trenta giorni chiedano di modificare la propria

organizzazione funzionale, nel rispetto del numero dei posti letto

autorizzati, anche con l'istituzione di nuove specialità mediche.

In tal modo sarebbe, di fatto, abolita ogni barriera all'entrata di

nuovi soggetti erogatori sul mercato, senza parallelamente provvedere

ad introdurre forme di regolazione atte a prevenire e contrastare

inconvenienti quali, ad esempio, la formazione di un regime sanitario

a doppia velocità, nel senso di far gravare solo sulle strutture

pubbliche determinati oneri, come i servizi non necessariamente

remunerativi, oppure funzioni di carattere clinico meno premianti.

Nel provvedimento di cui trattasi, inoltre, non si farebbe alcun

cenno ai criteri che si intendono adottare per procedere alla

contrattazione per la allocazione delle risorse regionali destinate

al finanziamento dell'assistenza ospedaliera, con violazione non solo

dell'art. 118, ma altresì dell'art. 119 della Costituzione.

Né l'operato della Regione Lombardia sarebbe giustificato alla

luce del principio della libera scelta da parte dell'assistito.

2. - Con atto depositato in data 21 aprile 1997 si è costituita in

giudizio la Regione Lombardia, eccependo, preliminarmente,

l'inammissibilità, anche per tardività, del ricorso e chiedendo che

lo stesso sia respinto per infondatezza, riservandosi di

controdedurre più specificamente.

3. - Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica,

ciascuna delle parti ha depositato una memoria, con la quale

ribadisce le proprie ragioni.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto

presente che alcune Regioni, tra cui la Regione Lombardia, in

ottemperanza a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e

coordinamento di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997, hanno provveduto ad

emanare vari provvedimenti (leggi regionali e/o decreti giuntali),

contenenti le norme in materia di autorizzazioni e di accreditamento

delle strutture sanitarie pubbliche e private.

La Regione Lombardia, infatti, ha emanato la legge regionale 11

luglio 1997, n. 31, concernente norme per il riordino del servizio

sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi

sociali, e la conseguente deliberazione di Giunta (prevista dall'art.

12, commi 3 e 4 della predetta legge regionale), con cui ha

provveduto a definire i requisiti e gli indicatori per

l'accreditamento delle strutture sanitarie, con indicazione analitica

dei criteri e degli indicatori di riferimento.

Dall'esame di tale ultimo provvedimento il ricorrente ritiene che

la Regione Lombardia si sia adeguata alle indicazioni ed alle

prescrizioni di cui al più volte citato atto governativo di

indirizzo e coordinamento. Tuttavia, nella considerazione che i

tempi per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private

già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal

decreto stesso sono previsti, in conformità a quanto stabilito

dall'art. 3, comma 3, dello stesso d.P.R. 14 gennaio 1997, in anni

cinque - con la conseguenza che la deliberazione impugnata

continuerebbe a produrre effetti per il periodo antecedente alla

emanazione dell'atto di Governo - permarrebbe l'interesse alla

declaratoria di illegittimità.

La Regione Lombardia, con la memoria, eccepisce nell'ordine, le

seguenti eccezioni:

a) inammissibilità del ricorso, in quanto promosso, oltre che

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dal Ministro della

sanità, giacché, con riferimento all'art. 39 della legge 11 marzo

1953, n. 87 ed alla conforme giurisprudenza costituzionale, i

conflitti in questione devono svolgersi esclusivamente nel

contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri, da un

lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, mentre il singolo

ministro può essere legittimato a proporre conflitto di attribuzione

contro le Regioni solo nei limiti di cui al terzo comma del citato

art. 39;

b) irricevibilità del ricorso, giacché il termine per la

proposizione dello stesso decorre dall'avvenuta conoscenza dell'atto

impugnato da parte dello Stato-persona, attraverso i suoi organi

centrali e decentrati, ovvero dalla pubblicazione dell'atto nel

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, intervenuta in data 24

gennaio 1997.

Quanto alla prima ipotesi, rileva che la deliberazione di Giunta

regionale è stata dichiarata esecutiva dalla Commissione di

controllo in data 22 gennaio 1997.

Ne deriva, in primo luogo, che l'apposizione del visto di

esecutività precluderebbe la successiva proposizione del ricorso per

conflitto di attribuzione da parte dello Stato; in secondo luogo,

l'intervenuta approvazione da parte della Commissione di controllo

(gli atti della quale sono indubbiamente imputabili allo Stato)

costituirebbe il termine da cui computare la conoscenza dell'atto in

questione da parte dello Stato.

Quanto alla seconda ipotesi, l'atto in contestazione è stato

pubblicato nel BURL del 24 gennaio 1997, con la conseguenza che da

tale data decorre il termine per l'impugnazione della delibera.

Nel merito la Regione Lombardia espone ampiamente le ragioni che

dovrebbero condurre all'infondatezza del conflitto, e conclude

sottolineando come il decreto della Giunta regionale n. 39133/1998 si

adegui puntualmente alla normativa.

4. - Con ricorso notificato il 21 aprile 1997 e depositato il 29

aprile 1997, la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 14

gennaio 1997, portante "Approvazione dell'atto di indirizzo e

coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da

parte delle strutture pubbliche e private", sia nel suo complesso che

in specie con riferimento all'art. 1, nella parte in cui, pur

dichiarando di mantenere ferma la competenza regionale, approva i

requisiti minimi; all'art. 2, nella parte in cui tale disposizione

impone il rispetto di requisiti minimi generali e specifici e detta

criteri generali per la determinazione dei requisiti ulteriori

rispetto a quelli minimi generali di cui all'art. 1, per gli standard

di qualità per l'accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e

private; all'art. 3 (Modalità di applicazione), portante disciplina

dell'efficacia dell'atto di indirizzo e coordinamento, con

particolare riguardo all'incidenza della disciplina stessa sulla

realizzazione di nuove strutture e sull'ampliamento o trasformazione

di quelle esistenti; nonché quanto alle tabelle approvate in

allegato, portanti l'elencazione dei requisiti minimi generali di

natura organizzativa, strutturale e tecnologica e dei requisiti

minimi specifici, sotto gli stessi profili, per le prestazioni di

assistenza in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.

La ricorrente Regione assume che l'atto de quo che trova il suo

fondamento nell'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modificazioni ed integrazioni, contiene l'approvazione

dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi,

individuati in allegato, e suddivisi in requisiti organizzativi

generali, requisiti strutturali e tecnologici generali, requisiti

specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture

che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime

ambulatoriale e per le strutture che erogano prestazioni in regime di

ricovero ospedaliero.

La disciplina di tali requisiti minimi generali sotto il profilo

organizzativo contiene, tuttavia, prescrizioni indirizzate

direttamente ai direttori generali delle unità sanitarie locali,

anziché alle Regioni, violando le competenze legislative o

regolamentari ed amministrative costituzionalmente attribuite a

queste ultime dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, esorbitando

dalla sua funzione istituzionale e dal suo fondamento legislativo,

come individuato dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 e

contravvenendo ai precetti dettati in materia di indirizzo e

coordinamento dalla Corte costituzionale.

La lesione delle competenze regionali sarebbe, altresì, ravvisata

anche nella disciplina dei "requisiti minimi strutturali tecnologici

e organizzativi specifici", la quale, lungi dal porre principi

fondamentali, conterrebbe puntuali e dettagliate disposizioni che

penalizzerebbero gli spazi di autonomia necessari allo svolgimento

delle funzioni regionali, con conseguente violazione degli artt. 117

e 118 della Costituzione, anche alla luce del riparto delle

competenze di cui alla legge n. 833 del 1978; dell'art. 97 della

Costituzione, nonché dello stesso art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502

del 1992 sotto il profilo della carenza di fondamento legislativo e

della violazione del principio di legalità.

Ad avviso della ricorrente l'atto impugnato introdurrebbe

previsioni duramente penalizzanti sotto il profilo dell'entrata in

vigore della disciplina e degli effetti di essa sulla normativa

regionale vigente (cfr., in particolare, le leggi regionali della

Lombardia 7 giugno 1980, n. 79; 17 febbraio 1986, n. 5; 6 febbraio

1990, n. 7), in quanto il primo ed il secondo comma dell'art. 3

fornirebbero interpretazioni diverse per dare attuazione alle

disposizioni in esso contenute.

5. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero

infondato, riservandosi di controdedurre più specificamente.

6. - Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica,

ciascuna delle parti ha depositato una memoria, con la quale

ribadisce le proprie ragioni.

In particolare, la Regione Lombardia fa presente che il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis con varie

pronunzie, ha parzialmente annullato il d.P.R. 14 gennaio 1997, nelle

parti relative all'introduzione, con i relativi criteri, dei

requisiti "ulteriori" per l'accreditamento di strutture pubbliche e

private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione.

Inoltre la recente legge 30 novembre 1998, n. 419, recante "Delega

al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale

e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e

funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto

legislativo n. 502 del 1992" ha attribuito al Governo il potere di

definire, ai fini dell'accreditamento in questione, standard minimi

di strutture, attrezzature e personale.

Tuttavia, un ulteriore aspetto della illegittima invasività

operata dall'impugnato d.P.R. viene evidenziato nel fatto che esso

detta prescrizioni indirizzate non alle Regioni, bensì direttamente

alle aziende sanitarie nazionali ed ai loro direttori generali.

Anche il Presidente del Consiglio ribadisce le proprie ragioni,

sottolineando la necessità di un atto di indirizzo e coordinamento

diretto ad uniformare e qualificare il Servizio sanitario nazionale e

a predisporre da parte delle Regioni adeguati controlli

sull'esistenza dei requisiti minimi e sugli ulteriori standard. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso notificato il 4 aprile 1997 (r. confl. n.13 del

1997) il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della

sanità hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della

Regione Lombardia, impugnando la deliberazione della Giunta regionale

n. 23995 del 13 gennaio 1997, recante "Determinazioni in merito alle

disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi n.

502 del 1992 e n. 517 del 1993 relativamente all'istituto

dell'accreditamento".

Con successivo ricorso notificato il 21 aprile 1997 (r. confl. n.

25 del 1997) la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 14

gennaio 1997, portante "Approvazione dell'atto di indirizzo e

coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da

parte delle strutture pubbliche e private", sia nel suo complesso che

in specie con riferimento all'art. 1, nella parte in cui, pur

dichiarando di mantenere ferma la competenza regionale, approva i

requisiti minimi; all'art. 2, nella parte in cui tale disposizione

impone il rispetto di requisiti minimi generali e specifici e detta

criteri generali per la determinazione dei requisiti ulteriori

rispetto a quelli minimi generali di cui all'art. 1, per gli standard

di qualità per l'accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e

private; all'art. 3 (Modalità di applicazione), portante disciplina

dell'efficacia dell'atto di indirizzo e coordinamento, con

particolare riguardo all'incidenza della disciplina stessa sulla

realizzazione di nuove strutture e sull'ampliamento o trasformazione

di quelle esistenti; nonché quanto alle tabelle approvate in

allegato, portanti l'elencazione dei requisiti minimi generali di

natura organizzativa, strutturale e tecnologica e dei requisiti

minimi specifici, sotto gli stessi profili, per le prestazioni di

assistenza in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.

Stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva i ricorsi

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Preliminarmente deve essere preso in considerazione il ricorso

n. 13 del 1997 ed esaminata l'eccezione di inammissibilità,

sollevata dalla Regione Lombardia, sotto il profilo che il ricorso è

stato promosso, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

dal Ministro della sanità.

È esatto che il singolo ministro, in assenza della ipotesi di

delega da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - che qui

non ricorre non essendo stata neppure indicata né l'esistenza di

delega, né la qualità in nome e per conto del delegante, peraltro

presente come primo ricorrente in sede di proposizione del ricorso -

non sia legittimato a proporre per lo Stato conflitto di attribuzioni

nei confronti della Regione.

La mancanza di legittimazione da parte del ministro non comporta

peraltro la inammissibilità del presente conflitto ritualmente

proposto dal Presidente del Consiglio, cui spetta la legittimazione a

sollevare i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri (sentenza n. 172 del 1983).

3. - È, invece, fondata l'altra eccezione, sollevata sempre dalla

Regione Lombardia, relativa alla tardività del ricorso (notificato

il 4 aprile 1997), in quanto proposto oltre sessanta giorni dalla

pubblicazione dell'atto impugnato (deliberazione della Giunta

regionale della Lombardia 13 gennaio 1997, n. 23995) nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia del 24 gennaio 1997 (sentenza n.

286 del 1985).

Detta pubblicazione è normativamente prevista come forma di

pubblicità integrale degli atti regionali (come nella fattispecie)

contenenti indirizzi rivolti con carattere di generalità ad

amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti (art. 2, numero

2, della legge regionale della Lombardia 23 aprile 1985, n. 33), ed

è intervenuta dopo che l'atto era stato dichiarato esecutivo dalla

Commissione di controllo. Ma tale effetto (ai fini della decorrenza

del termine di impugnazione) della pubblicazione nel Bollettino

Ufficiale può verificarsi anche quando la inserzione nella Gazzetta

o Bollettino abbia "uno scopo di mera pubblicità", tutte le volte

che per l'ordinamento vi sia un rapporto di coessenzialità tra

pubblicazione su giornale ufficiale di un determinato atto e la

produzione di effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza

legale (sentenza n. 611 del 1987).

In realtà quando un atto ufficiale è diretto a destinatari non

determinati singolarmente e, come tale, ha un'efficacia indivisibile

o non differenziabile da soggetto a soggetto, la sua pubblicazione è

assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di

conoscenza legale (sentenza n. 611 del 1987).

In ogni caso, trattandosi di atto, per il quale, rispetto al

Presidente del Consiglio, non si può fare questione di soggetto

contemplato o al quale si riferisce l'atto o di destinatario di

specifica necessaria comunicazione, la conoscenza legale coincide con

la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (v. sentenza n. 611 del

1987; n. 158 del 1976).

Del resto l'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

fa decorrere il termine per produrre il ricorso per conflitto di

attribuzioni "dalla notificazione o pubblicazione ovvero

dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato", con richiamo a

criterio identico a quello previsto per la giustizia amministrativa

(sentenza n. 611 del 1987; n.132 del 1976).

Nello stesso tempo l'atto impugnato contiene la formula della

pubblicazione nel Bollettino con carattere creativo dell'obbligo di

pubblicazione - come sostenuto dalla difesa dello Stato in sede di

discussione orale - ma attuativo della pubblicità prescritta dalla

citata legge regionale n. 33 del 1985.

4. - Passando all'esame del conflitto n. 25 del 1997, deve essere

rilevato preliminarmente che, per concorde ammissione delle parti

(Presidente del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia), in

adeguamento alle indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento

impugnato (d.P.R. 14 gennaio 1997), la Regione Lombardia ha emanato

la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, concernente norme per il

riordino del servizio sanitario regionale e la conseguente

deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 1998 n. 6/38133 (ai sensi

dell'art. 12, commi 3 e 4 della stessa legge regionale), con cui sono

stati definiti i requisiti e gli indicatori delle strutture

sanitarie.

Inoltre, il d.P.R. 14 gennaio 1997 - a prescindere

dall'annullamento intervenuto per la parte che qui interessa con tre

pronunce del Tar Lazio, che non risultano né oggetto di pronuncia di

sospensione dell'esecutività né passate in cosa giudicata - è

insuscettibile di ulteriore applicazione nella Regione Lombardia e

non può produrre alcun pregiudizio lesivo per la sfera delle

competenze della stessa Regione.

Infatti, per effetto della contestuale dichiarazione di

inammissibilità per tardività del conflitto proposto dallo Stato

contro la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23995

del 13 gennaio 1997, per il periodo anteriore all'applicabilità

delle citate disposizioni regionali sopravvenute (legge regionale

della Lombardia 11 luglio 1997, n. 31 e deliberazione di Giunta 6

agosto 1998 n. 6/38133) rimane incontestato l'assetto derivante dalla

deliberazione suddetta. A sua volta, detto assetto è stato

sostituito, per il periodo successivo, dalla vigente legge regionale

11 luglio 1997, n. 31 e conseguente deliberazione di attuazione che -

si noti - si sono adeguate al sistema dei requisiti fissati dallo

Stato per l'esercizio delle attività sanitarie e per quelli

ulteriori relativi all'accreditamento.

Nel contempo è sopravvenuta la nuova normativa statale (legge 30

novembre 1998, n. 419), che ha conferito al Governo i poteri per le

modificazioni ed integrazioni del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,

con specifici criteri che riconducono espressamente nella

programmazione sanitaria la scelta dell'assistito nei confronti delle

strutture e dei professionisti accreditati con i quali il Servizio

sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, prevedendo

obiettivi anche di efficienza dei servizi, nonché la determinazione

di un modello di accreditamento in applicazione dei criteri posti

dall'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997 e, infine, la definizione di

standard minimi di strutture ai fini dell'accreditamento con richiamo

espresso al succitato d.P.R. 14 gennaio 1997 ((art. 2, lettere d),

g), gg) e hh), della legge 30 novembre 1998, n. 419)).

Di conseguenza, è sopravvenuto il difetto di interesse della

Regione Lombardia alla risoluzione del conflitto di attribuzione sul

d.P.R. 14 gennaio 1997 e, pertanto, deve essere dichiarata

l'inammissibilità anche del secondo ricorso preso in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato

dallo Stato nei confronti della Regione Lombardia, con il ricorso

indicato in epigrafe;

b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, sollevato

dalla Regione Lombardia, nei confronti dello Stato, con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari