Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/12/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina

del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione

obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) promossi con le

seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 25 gennaio 1977 dal pretore di La Spezia

nel procedimento civile vertente tra Maggiani Miria e I.N.P.S.,

iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1977;

2. - ordinanze emesse il 7 febbraio 1978 dal pretore di Brescia nei

procedimenti civili vertenti tra Bonichini Gemma e Bertoni Maria

Delfina e I.N.P.S., iscritte ai nn. 201 e 202 del registro ordinanze

1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del

21 giugno 1978;

3. - ordinanza emessa il 23 febbraio 1978 dal pretore di Ascoli

Piceno nel procedimento civile vertente tra Venegoni Teresa e I.N.P.S.,

iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978;

4. - ordinanza emessa il 14 novembre 1978 dal pretore di Piacenza

nel procedimento civile vertente tra Cantarini Angela Maria e I.N.P.S.,

iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979;

5. - ordinanza emessa il 30 gennaio 1979 dal pretore di Grosseto

nel procedimento civile vertente tra Rotini Flavia e I.N.P.S., iscritta

al n. 293 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 168 del 20 giugno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con numerose ordinanze di rimessione, emesse dai pretori di La

Spezia, di Brescia, di Ascoli Piceno, di Piacenza e di Grosseto ed

iscritte nel registro generale di questa Corte ai numeri 104 del 1977;

201,202,256 del 1978, e 35,293 del 1979, è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a) del d.lg.luog. 18

gennaio 1945, n. 39, secondo cui le figlie del pensionato della

previdenza sociale perdono il diritto alla pensione di riversibilità

nel caso di susseguente matrimonio.

Premesso che la pensione di riversibilità spetta alle figlie

inabili al lavoro che al momento della morte dell'assicurato o del

pensionato risultino ancora a carico dei medesimi - l'ulteriore

requisito della condizione di nubile essendo stato dichiarato

illegittimo con sentenza di questa Corte n. 164 del 1975 - i giudici a

quibus censurano l'impugnato disposto normativo per la parte in cui

stabilisce, pur dopo la sentenza ora citata, che in caso di matrimonio

successivo alla morte del pensionato o dell'assicurato, la figlia perda

il già acquisito diritto alla pensione di riversibilità.

Osservano i giudici a quibus che gli argomenti svolti da questa

Corte nella citata decisione dovrebbero condurre alla declaratoria

d'illegittimità costituzionale della norma oggi impugnata, giacché in

quella occasione la Corte dichiarò l'illegittimità dell'art. 2 dello

stesso d.lg.luog. n. 39 del 1945, nella parte in cui escludeva dalla

pensione di riversibilità le figlie maritate, pur se riconosciute

inabili al lavoro ed ancora a carico del genitore al momento del

decesso di quest'ultimo. Analoga disposizione caducatoria non

sussisteva né sussiste per i figli titolari di pensione di

riversibilità, né sarebbe determinante, ai fini della censurata

revoca, il momento in cui le figlie abbiano contratto matrimonio, se

prima o dopo il decesso del genitore.

Alcune delle ordinanze di rimessione soggiungono che la norma è

conforme ad una realtà sociale e giuridica superata dal tempo, quella

secondo cui la figlia, sposandosi, perderebbe la pensione perché

l'obbligo del suo mantenimento passa a carico del marito; per converso

il figlio che, con il matrimonio, assumeva l'obbligo di mantenere la

moglie, conservava la pensione, concorrendo gli altri requisiti.

Con l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, secondo cui

entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie

sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo,

a contribuire ai bisogni della famiglia, e della legge 903 del 1977,

recante norme sulla assoluta parità tra uomini e donne in materia di

lavoro, la disposizione impugnata non avrebbe più il suo fondamento

sociale e razionale, e risulterebbe illegittima perché la diversità

di disciplina che ne deriva, rispettivamente per i figli maschi o

femmine, contrasterebbe inevitabilmente con l'art.3 Cost. risultando

fondata soltanto sulla distinzione dei sessi.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

con atti di deduzioni depositati rispettivamente il 10 maggio 1977,

l'11 luglio 1978; il 17 agosto 1978; il 10 aprile 1979; 10 luglio 1979,

chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Osserva la difesa dello Stato che i mutamenti legislativi

richiamati da taluni dei giudici a quibus appaiono ininfluenti nel caso

di specie. L'art. 143 nuovo testo del c.c. fa riferimento alle sostanze

e alla capacità professionali dei coniugi, mentre il presupposto della

pensione di riversibilità è proprio l'assenza di sostanze e

l'inabilità al lavoro; per lo stesso motivo la legge 903 del 1977 non

è produttiva di effetti nella fattispecie che concerne i soli inabili

al lavoro.

La difesa dello Stato contesta che i motivi posti a fondamento

della decisione 164 del 1975 della Corte valgano a dimostrare

l'illegittimità della norma oggi impugnata. Invero nella specie allora

esaminata, la Corte rilevò che il matrimonio della figlia - permanendo

le altre condizioni per l'acquisto della pensione di riversibilità -

non poteva costituire elemento discriminativo diretto ad impedire il

diritto alla pensione perché inidoneo, in sé e per sé considerato,

ad escludere la vivenza a carico del genitore della figlia maritata,

che anzi, nonostante le precedenti nozze, a seconda delle condizioni

fisiche ed economiche del marito, poteva permanere a carico

dell'assicurato o del pensionato al momento del suo decesso.

In tal caso appariva non razionale "che il figlio abbia

riconosciuto il diritto e possa provare (la propria inabilità al

lavoro e) la detta vivenza a carico, e che invece lo stesso diritto sia

negato alla figlia e questa tale prova utilmente non possa fornire"

(cit. sentenza n. 164/75).

Prosegue l'Avvocatura Generale rilevando che, in ogni caso, è il

marito che deve provvedere al mantenimento della moglie inabile al

lavoro e priva di sostanze; che nella normalità dei casi, ancor oggi,

l'obbligo di contribuire alla necessità della famiglia grava

principalmente sul marito e non sulla moglie; che la citata sentenza

della Corte consente al massimo di distinguere tra i casi in cui il

susseguente matrimonio avvenga con un marito idoneo o non idoneo ad

assumere a suo carico la moglie. Da ciò l'infondatezza della questione

così come prospettata. Considerato in diritto :

1. - Le sei ordinanze prospettano la medesima questione, sicché i

relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il

principio costituzionale d'eguaglianza, l'art. 3 lett. a) del

d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39, secondo cui il diritto a pensione di

riversibilità dell'I.N.P.S., spettante, nel concorso dei requisiti di

legge, alle figlie dell'assicurato o del pensionato defunto, cessa per

effetto di susseguente matrimonio. Si dubita infatti che ciò realizzi

un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei figli

maschi, i quali, perdurandone i presupposti, mantengono la pensione di

riversibilità in caso di matrimonio.

3. - La questione è fondata.

Le ordinanze di rimessione richiamano, a sostegno della

illegittimità della norma oggi impugnata, le argomentazioni svolte

dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1975, con la quale venne

dichiarata l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, del d.lg.luog.

18 gennaio 1945, n. 39, che richiedeva, ai fini dell'acquisizione della

pensione di riversibilità per la figlia maggiorenne l'ulteriore

qualità di nubile, oltre ai requisiti, comuni ai figli maschi, di

inabilità al lavoro e di vivenza a carico del genitore al momento del

suo decesso. Tale illegittimità è stata dichiarata dalla Corte

proprio per eliminare una condizione diversificatrice tra orfane ed

orfani, fondata esclusivamente sulla differenza di sesso.

La disposizione oggi censurata egualmente distingue tra orfani ed

orfane giacché, una volta che sia stata riconosciuta la titolarità

della pensione di riversibilità, commina la perdita di essa per

susseguente matrimonio a carico della figlia e non del figlio. La

norma, cosi discriminando, presuppone in maniera evidente che l'orfano,

inabile al lavoro, titolare di pensione di riversibilità, deve

conservare tale diritto ove si sposi per poter mantenere la moglie e la

famiglia che viene a costituire. Viceversa il legislatore dell'epoca

ritenne che l'orfana che fosse passata a nozze sarebbe stata mantenuta

dal marito e quindi dovesse perdere la precedente pensione. Tale

differenziazione non trova più giustificazione nella attuale realtà

giuridica e sociale. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di

famiglia e della legge 903 del 1977, i rapporti patrimoniali tra

coniugi sono radicalmente mutati, essendo improntati a criteri di

parità.

Comunque, ai fini del decidere assume rilievo determinante la

circostanza che il figlio che si sposa mantiene la pensione di

riversibilità, qualunque siano le capacità patrimoniali e lavorative

della moglie, mentre la figlia perde in ogni caso tale diritto per

susseguente matrimonio. È quindi evidente che la denunciata disparità

di trattamento, essendo fondata meramente sulla diversità del sesso,

risulta costituzionalmente illegittima, alla stregua della costante

giurisprudenza di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 lett. a) del

d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui prevede la

perdita della pensione di riversibilità alle figlie quando contraggono

matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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