Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 8legge 490/1996

citata

  • art. 107d.P.R. 279/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,

della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di

diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il

traffico aereo generale), in relazione all'art. 8, comma 7, del d.-l.

20 settembre 1996, n. 490 (Trasformazione in ente di diritto pubblico

dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo

generale), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1997 dal

Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente Nazionale

Assistenza al Volo ed altri contro Del Duca Vincenzo ed altri,

iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione di Del Duca Vincenzo ed altro, di

Verdacchi Raffaele ed altri nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1998 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Giulio Pizzuti per Del Duca Vincenzo ed altro,

Teodoro Klitsche De La Grange per Verdacchi Raffaele ed altri e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di appello avverso due sentenze con

cui il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva annullato,

su ricorsi di concorrenti pretermessi, altrettante delibere di nomina

di dirigenti nel comparto tecnico, operativo ed amministrativo,

adottate il 19 marzo 1993 dal consiglio di

amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo e al

traffico aereo generale (ora Ente nazionale di assistenza al volo),

il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 4 aprile 1997, ha

sollevato - in riferimento agli artt. 97, primo comma, 24, primo

comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione - questione

di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge 21

dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico

dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo

generale), in relazione all'art. 8, comma 7, del d.-l. 20 settembre

1996, n. 490 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda

autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale).

(Il decreto-legge n. 490 del 1996 - recante la trasformazione in

ente pubblico economico, con la denominazione di Ente nazionale per

l'assistenza al volo, della soppressa Azienda autonoma assistenza al

volo e al traffico aereo generale - all'art. 8, comma 7, prevedeva la

convalida a tutti gli effetti delle "posizioni giuridiche ed

economiche attribuite al personale dell'A.A.A.V.T.A.G. in sede di

primo inquadramento intervenuto nell'anno 1983 e quelle intervenute

in forza degli accordi applicativi del contratto collettivo nazionale

di lavoro 1988-1990 di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri in data 20 ottobre 1988, intervenuti tra

l'A.A.A.V.T.A.G. e le organizzazioni sindacali in data 12-14 novembre

1988, 29 aprile 1989 e 3 aprile 1990, nonché quelle attribuite ai

sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale

dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279". Non

essendo stato convertito in legge detto decreto, era stata approvata

la legge 21 dicembre 1996, n. 665, che, nel sancire la

trasformazione dell'Azienda autonoma in ente di diritto pubblico

all'art. 15, comma 1, così dispone: "Restano validi gli atti ed i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i

rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre

1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25

maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387 e 20 settembre 1996, n.

490").

Ritiene, preliminarmente, il rimettente che fra gli effetti

prodottisi sulla base del combinato disposto delle norme censurate -

direttamente a livello normativo primario, e non già in virtù della

successiva delibera adottata nel 1996 dall'Ente, la quale avrebbe

natura meramente ricognitiva della sanatoria di legge - assume

rilevanza la convalida delle posizioni giuridiche ed economiche

attribuite al personale dirigenziale dell'ente, ai sensi dell'art.

107, comma secondo, del regolamento n. 279 del 1983, che disciplina

appunto il conferimento delle qualifiche dirigenziali al personale

direttivo, oggetto della procedura concorsuale annullata dal TAR con

le sentenze appellate nel giudizio a quo. Per cui, la rilevanza della

questione di costituzionalità è data dall'intervenuto

consolidamento ex tunc, in corso di causa, dell'atto impugnato,

diventato ormai inattaccabile sul piano amministrativo e intangibile

su quello giurisdizionale, ancorché possa aver inciso

sfavorevolmente su diritti soggettivi o interessi legittimi di altri

dipendenti.

Ripercorso l'iter dell'approvazione della legge n. 665 del 1996,

finalizzata alla dotazione di idonei mezzi gestionali atti a

garantire maggiore efficienza ed economicità all'attività di

controllo del traffico aereo, osserva il rimettente che la sanatoria

in oggetto non appare dettata da esigenze organizzative non

altrimenti fronteggiabili, né giustificata dall'esigenza naturale di

un consolidamento di situazioni protrattesi per lungo tempo, posto

che le nomine in questione risalgono al marzo del 1993 e riguardano

la posizione di un numero limitatissimo di dirigenti, operanti

oltretutto nel comparto amministrativo.

Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, le denunciate norme si

pongono in contrasto:

a) con il principio di buon andamento e con i canoni "di una

razionale e coerente attività di amministrazione", in mancanza di un

carattere "strategico" della censurata sanatoria, non potendosi

considerare le obiettive esigenze di un ordinato avvio dell'attività

del neoistituito Ente pubblico economico prevalenti rispetto agli

effetti ingiustificatamente premiali che dalla normativa in esame

derivano in favore dei beneficiari di provvedimenti già dichiarati

giurisdizionalmente illegittimi in primo grado;

b) con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, dato il conseguente

effetto di totale compromissione del diritto dei ricorrenti a

domandare la tutela degli interessi legittimi che essi ritengano lesi

da quegli atti della pubblica amministrazione che il legislatore ha

ritenuto di convalidare, così realizzandosi una violazione del

diritto di agire, nel contesto di una sostanziale vanificazione della

via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di

una preesistente posizione giuridica legalmente tutelata.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione

e, in subordine, per la sua infondatezza.

Deduce, preliminarmente, l'Avvocatura il difetto di rilevanza della

questione, sostenendo che la mancata rituale impugnazione della

menzionata delibera di convalida a tutti gli effetti delle posizioni

giuridiche ed economiche attribuite al personale - adottata dall'Ente

nell'ottobre del 1996 in sede amministrativa ed avente, secondo

l'Avvocatura, natura non già meramente ricognitiva della normativa

censurata, come affermato dal rimettente, bensì provvedimentale e

costitutiva - ha reso ormai incontestabile l'assetto degli interessi

da essa statuito. Mentre, nel merito, osserva come i palesati dubbi

di legittimità costituzionale risultino superabili attraverso

un'interpretazione della sanatoria contenuta nell'art. 15 della legge

n. 665 del 1996, che riferisca tale previsione ai soli effetti

prodottisi legittimamente in base alla decretazione d'urgenza: unica

interpretazione, questa, coerente con i precetti costituzionali

altrimenti lesi.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura

rileva poi l'assenza di qualsiasi tentativo ermeneutico vo'lto a

ricercarne una più conforme ai princìpi costituzionali

asseritamente violati. Al di là dell'uso improprio del termine

"convalida", secondo l'Avvocatura la ratio della norma è

esclusivamente quella di assicurare, nel momento in cui si operava la

trasformazione della soppressa Azienda autonoma in Ente pubblico

economico, la sopravvivenza di tutti i rapporti giuridici instaurati

sulla base della precedente normativa, seppure eventualmente superata

o incompatibile con la nuova personalità giuridica dell'Ente.

3. - Si sono costituiti i ricorrenti-appellati del giudizio a quo,

insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della

denunciata normativa; con riserva di spiegare ulteriori difese,

effettivamente svolte in una memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza, in cui, precisando la loro posizione difensiva, hanno

concluso, in via principale, per l'inammissibilità della sollevata

questione, e solo in subordine per la declaratoria di illegittimità

costituzionale della denunciata norma.

In primo luogo, le parti deducono - a sostegno della tesi

dell'irrilevanza della questione - che la sanatoria de qua non

riguarda le posizioni dei controinteressati nel giudizio

amministrativo, poiché l'a'mbito di operatività della regola di cui

all'art. 77, terzo comma, della Costituzione concerne unicamente

quegli effetti giuridici sorti sulla base di un decreto-legge non

convertito, al fine di evitare che tali effetti vengano travolti

dalla caducazione retroattiva del decreto stesso. Pertanto, non

essendo sorto alcun rapporto giuridico in dipendenza del

decreto-legge n. 490 del 1996, gli effetti giuridici ed economici

connessi allo status dirigenziale, nella vicenda in esame, non

sarebbero ricollegabili alla norma di decretazione d'urgenza (che

riguarderebbe altre situazioni) né alla delibera adottata sulla base

di tale norma (avente natura meramente ricognitiva), derivando

viceversa dai relativi originari provvedimenti di nomina che, sebbene

annullati dalle varie sentenze del TAR, non hanno subìto soluzioni

di continuità.

In secondo luogo, le parti private contestano l'eccezione

d'inammissibilità della questione costituzionale, basata

sull'asserita irritualità dell'impugnazione della delibera del 1996,

adottata a seguito della sanatoria legislativa mediante la

proposizione di motivi aggiunti, facendo proprie le motivazioni

svolte in senso contrario nell'ordinanza di rimessione.

Nel merito, poi, esse rammentano la particolare eco suscitata nella

stampa da questa vicenda, nonché il travagliato iter parlamentare di

approvazione della denunciata norma di legge, ed osservano come la

verifica della sussistenza di esigenze organizzative e, segnatamente,

di ordinato avvio dell'attività dell'Ente pubblico economico

costituisca elemento imprescindibile di valutazione della

legittimità della norma. La quale, condotta sulla base di elementi

oggettivi, porta viceversa inevitabilmente ad escludere la

sussistenza delle asserite esigenze di ordinato avvio dell'Ente, ed

anche la prevalenza di tali esigenze rispetto agli effetti

ingiustificatamente premiali della normativa, che si traduce

nell'affermazione di un valore giuridico negativo, mediante una

legittimazione degli arbitrii commessi e nella sostanziale negazione

dei canoni di razionale e coerente attività di amministrazione

espressi dall'art. 97 della Costituzione.

Aggiungono le parti che la sanatoria, con conseguente

legittimazione ex tunc delle nomine illegittimamente attribuite,

determina indirettamente anche l'effetto di comprimere il diritto

degli originari ricorrenti di domandare ed ottenere la tutela degli

interessi legittimi lesi, sottraendo di fatto all'esame del Consiglio

di Stato le vertenze attualmente in corso.

4. - Si sono costituiti anche gli appellanti del giudizio a quo,

concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

sollevata questione. Osservano essi che il legislatore nella sua

discrezionalità ha operato - conformemente ai canoni di una

razionale e coerente attività di amministrazione - un bilanciamento

tra l'esigenza preminente di un ordinato avvio dell'attività del

nuovo ente, mediante l'eliminazione di questioni relative a vicende

aventi origini remote, e le posizioni, correttamente ritenute

recessive, di "un numero limitatissimo di aspiranti dirigenti" (quali

i ricorrenti in primo grado). Per cui, la prevalenza dell'interesse

pubblico rispetto alle situazioni di natura meramente privata, oltre

a comportare la inconfigurabilità del denunciato vulnus al canone

del buon andamento della pubblica amministrazione, consente di

ritenere altrettanto infondate le ulteriori censure riferite agli

artt. 24 e 113 della Costituzione.

Nell'imminenza dell'udienza gli stessi appellanti hanno depositato

memoria, in cui insistono nel chiedere la declaratoria di

inammissibilità o quantomeno di infondatezza della sollevata

questione, facendo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte,

secondo la quale la violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto

il profilo del buon andamento, non può essere lamentata se non

quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza

(nella specie insussistenti) rispetto al fine indicato nel precetto

costituzionale. La questione, dunque, avrebbe sostanzialmente ad

oggetto l'esistenza o meno di "esigenze organizzative non altrimenti

fronteggiabili", l'esame delle quali comporterebbe un giudizio

consistente in una valutazione "esterna" del merito di scelte

legislative ampiamente discrezionali, come tale sottratto al

sindacato di costituzionalità.

Quanto alla conformità della denunciata normativa agli altri

parametri costituzionali evocati dal rimettente (artt. 24 e 113 della

Costituzione), esse osservano che il principio dell'inviolabilità

della tutela giurisdizionale non comporta necessariamente che il

cittadino possa conseguire la protezione giudiziaria sempre nella

medesima maniera, né vieta che la legge ordinaria possa regolarne il

modo di esercizio. In proposito, esse ricordano che questa Corte ha

affermato che (dovendo essere contemperato con altri valori

costituzionalmente rilevanti) il diritto di difesa può venire

legittimamente limitato dal legislatore, così come nella specie, in

cui appare assolutamente preminente la sussistenza dell'interesse

pubblico, che esclude la rilevanza di altri princìpi, recessivi

rispetto al primo in quanto istituzionalmente volti alla tutela di

interessi privati. Considerato in diritto .

1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, in

quanto dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti

giuridici sorti sulla base, tra l'altro, del decreto-legge 20

settembre 1996, n. 490 - che, a sua volta, nell'art. 8, comma 7,

prevedeva la convalida a tutti gli effetti, fra l'altro, delle

posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale

dirigenziale ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento

del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo e al

traffico aereo generale (A.A.A.V.T.A.G.), approvato con d.P.R. 7

aprile 1983, n. 279.

Secondo il rimettente, la denunciata normativa si pone in

contrasto:

a) con l'art. 97, primo comma della Costituzione, in mancanza di

un carattere "strategico" della censurata sanatoria, non potendosi

considerare le obiettive esigenze d'un ordinato avvio dell'attività

del neoistituito Ente pubblico economico prevalenti rispetto agli

effetti ingiustificatamente premiali che dalla normativa in esame

derivano a favore dei beneficiari di provvedimenti già dichiarati

giurisdizionalmente illegittimi in primo grado;

b) con gli artt. 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma

della Costituzione, stante la totale compressione del diritto dei

ricorrenti a domandare la tutela degli interessi legittimi che essi

pretendono lesi da quegli atti della pubblica amministrazione che il

legislatore ha ritenuto di convalidare, così realizzandosi una

violazione del diritto di agire, nel contesto di una sostanziale

vanificazione della via giurisdizionale.

2. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità

per irrilevanza della sollevata questione, che l'Avvocatura dello

Stato ha mosso assumendo la non rituale impugnazione, da parte dei

ricorrenti (appellanti incidentali nel giudizio a quo), della

delibera di convalida delle posizioni giuridiche ed economiche

attribuite al personale dirigenziale, adottata dall'Ente nel 1996, in

corso di causa ed a séguito dell'emanazione della normativa oggetto

del presente scrutinio di costituzionalità.

Il Consiglio di Stato, con ampia motivazione sullo specifico punto,

ha ritenuto:

a) che - in quanto sancita direttamente a livello normativo

primario - la convalida delle nomine in contestazione sia

suscettibile di spiegare effetto autonomo sulle posizioni economiche

e giuridiche degli interessati, indipendentemente dall'adozione in

sede amministrativa di qualsivoglia atto conseguenziale (avente

peraltro natura meramente ricognitiva);

b) che la sanatoria ex tunc renda l'atto, oggetto del giudizio in

corso, inattaccabile sul piano amministrativo e giurisdizionale, non

residuando pertanto alcun interesse concreto dei ricorrenti di

insistere per la conferma dell'annullamento delle nomine impugnate.

Trattasi di motivazione tutt'altro che priva di plausibilità e,

quindi, sottratta al sindacato di questa Corte, la quale ha

ripetutamente affermato che il controllo sull'ammissibilità della

questione potrebbe far disattendere la premessa da cui muove il

rimettente, nel ritenere applicabile la norma denunciata, soltanto se

tale premessa dovesse risultare palesemente arbitraria, ovvero

l'interpretazione accolta si palesasse del tutto non plausibile

(cfr., da ultimo, le sentenze n. 211 e n. 51 del 1998).

Alla stregua delle stesse considerazioni, è da ritenere infondata

anche l'ulteriore eccezione d'inammissibilità per irrilevanza della

questione, mossa dai ricorrenti-appellati (nel giudizio a quo), sotto

il diverso profilo che la denunciata normativa non produrrebbe alcun

effetto giuridico sulle posizioni dei controinteressati.

3. - Nel merito la questione è fondata.

3.1. - Prefiggendosi in via definitiva la privatizzazione

dell'A.A.A.V.T.A.G., destinata a divenire - secondo il disposto

dell'art. 2 della legge 3 agosto 1995, n. 251 - una società per

azioni, il legislatore ha ritenuto "indispensabile, ai fini di un

completo raggiungimento degli obiettivi di funzionalità e di

efficienza, procedere ad un passaggio intermedio rappresentato dalla

costituzione di un ente pubblico economico che (potesse assorbire) in

via transitoria le funzioni già svolte dall'Azienda ed (assicurare)

un graduale adeguamento delle procedure operative, tecniche ed

amministrative" (v. relazione al disegno di legge n. 2709, presentato

alla Camera dei deputati dal Ministro dei trasporti e della

navigazione in data 15 novembre 1996).

La temporanea trasformazione dell'Azienda autonoma in ente di

diritto pubblico economico era stata disciplinata da una serie di

decreti-legge (25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25

marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387 e

20 settembre 1996, n. 490), tutti non convertiti ma reiterati

pressoché con identico contenuto dispositivo, fatta eccezione per i

due ultimi. Nel decreto-legge n. 387 del 1996, infatti, veniva per la

prima volta sancita la convalida a tutti gli effetti delle posizioni

giuridiche ed economiche attribuite al personale dell'A.A.A.V.T.A.G.

col primo inquadramento operato nell'anno 1983 e successivamente in

forza degli accordi applicativi del contratto collettivo nazionale di

lavoro 1988-1990 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri in data 20 ottobre 1988, intervenuti tra l'A.A.A.V.T.A.G. e

le organizzazioni sindacali il 12-14 novembre 1988, il 29 aprile 1989

e il 3 aprile 1990 (art. 8, comma 7). Nel decreto-legge n. 490 del

1996, poi, a tale previsione si aggiungeva la convalida delle

posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale

dirigenziale ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento

del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. n. 279 del

1983 (art. 8, comma 7).

La legge n. 665 del 1996, infine, dopo aver disciplinato la

summenzionata trasformazione, ha a sua volta disposto, col denunciato

art. 15, comma 1, la validità degli atti e dei provvedimenti

adottati nonché la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti

giuridici sorti sulla base della pregressa decretazione d'urgenza, in

particolare - per quanto qui interessa - del decreto-legge n. 490 del

1996.

3.2. - Il rimettente ha ravvisato in detta disposizione una vera e

propria norma di sanatoria, incidente in modo diretto e immediato

sulle posizioni dei soggetti coinvolti nel giudizio a quo, con un

effetto di definitivo consolidamento dei provvedimenti oggetto

d'impugnazione, perciò considerati non più contestabili in sede

giurisdizionale.

A tale risultato egli è pervenuto attraverso un'interpretazione -

da lui ritenuta come unica possibile a stregua dei criteri

ermeneutici indicati dall'art. 12, primo comma, delle disposizioni

sulla legge in generale -, cui ha proceduto dando all'inequivoco

testo letterale un senso conforme all'intenzione del legislatore,

così come risultante anche dai lavori preparatori. Sulla base di

essa va dunque condotto il richiesto scrutinio di costituzionalità

della disposizione stessa.

3.3. - Questa Corte ha più volte avuto occasione di chiarire che

le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di

principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la

loro giustificazione dev'essere sottoposta a uno scrutinio

particolarmente rigoroso. Aggiungendo che l'intervento legislativo in

sanatoria può "essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo

stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso"

(sentenza n. 94 del 1995), così da doversi "escludere che possa

risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale -

originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente

emanata" (sentenza n. 100 del 1987; cfr. anche sentenze n. 402 del

1993, n. 346 del 1991 e 474 del 1988, oltre alla già citata n. 94

del 1995).

Ebbene, la denunciata norma non è tale da superare codesto

scrutinio di legittimità costituzionale; cui questa Corte ritiene di

dover procedere muovendo dalla considerazione delle ragioni che

risultano dall'iter legislativo sboccato in essa.

3.4. - Da osservare anzitutto è che, secondo quanto sopra

riferito, la sanatoria in oggetto compare soltanto nell'ultimo della

serie di decreti non convertiti, in virtù di un'aggiunta all'art. 8,

comma 7, del precedente decreto-legge n. 387 del 1996. Come nota il

giudice a quo, la relativa disposizione riproduce il testo d'un

emendamento di iniziativa parlamentare riferito a quest'ultimo

decreto, ed è stata introdotta senza che la relazione al disegno di

legge di conversione ne chiarisse la ratio e la portata. In sede

referente dello stesso disegno di legge, tuttavia, la IX Commissione

permanente della Camera dei deputati approvò due emendamenti

soppressivi di essa, proponendoli all'Assemblea, che però non ebbe

modo di passare all'esame del provvedimento.

Durante i lavori parlamentari della legge n. 665 del 1996, poi,

venne presentato uno specifico emendamento (il n. 15221), accettato

dalla Commissione ma non anche dal Governo, per sopprimere la norma

di salvezza della convalida come sopra disposta. Esso, tuttavia,

nella seduta del 9 dicembre 1996 venne respinto, su conforme parere

del Governo, dall'Assemblea, che ha approvato definitivamente la

norma nel testo ora denunciato dal giudice a quo.

In proposito è da rilevare che alle numerose e puntuali critiche

provenienti da tutti gli schieramenti politici, oltre che dallo

stesso relatore, sull'opportunità di una sanatoria concernente anche

l'art. 8, comma 7, del decreto-legge n. 490 del 1996 (v., in

particolare, il verbale della seduta del 25 novembre 1996 della IX

Commissione permanente della Camera), venne contrapposta soltanto la

dichiarazione dell'intento di evitare - in ossequio ad un asserito

criterio generale, secondo cui si fanno sempre salvi gli effetti d'un

decreto-legge non convertito - che persone le quali avessero ottenuto

qualcosa in base alla decretazione d'urgenza dovessero

successivamente perderla (v. verbale della seduta della Camera del 9

dicembre 1996).

Trattasi, all'evidenza, di una motivazione cui rimane completamente

estranea la ricerca della realizzazione d'un interesse generale

correlato ad imprescindibili esigenze organizzative non altrimenti

fronteggiabili del neoistituito ente, o comunque connesso al

raggiungimento degli obiettivi di funzionalità e di efficienza. La

sola ratio rinvenibile nella normativa appare quella della sanatoria

per se stessa, concretantesi nella stabilizzazione di situazioni già

accertate come illegittime in via giurisdizionale, al di fuori d'ogni

rapporto strumentale con la struttura e le finalità dell'ente (cfr.

sentenza n. 1 del 1996). Una sanatoria non giustificata neppure

dalla necessità di consolidare posizioni acquisite o risalenti nel

tempo (cfr. sentenze n. 659 del 1994 e n. 236 del 1992), visto che -

come sottolinea il rimettente - datavano da soli tre anni le nomine

annullate dal TAR del Lazio, riguardanti "un numero esiguo di

dirigenti non apicali, oltretutto addetti a un comparto non

operativo", ed affette da vizi non solo formali ma anche sostanziali.

Essa si connota, dunque, unicamente come legittimazione di quanto

attribuito in modo illegittimo a determinati soggetti, con effetti

premiali palesemente non giustificati: rimanendo, così, compromesso

in radice lo stesso scrutinio di cui s'è detto, poiché la

constatata negazione di una razionale e coerente attività di

amministrazione, oltre a costituire un esempio di "diseducazione

civile" (sentenza n. 16 del 1992), non può rappresentare un termine

di bilanciamento e comparazione con gli altri valori che essa

coinvolge ai fini della verifica del rispetto del principio di buon

andamento.

3.5. - La denunciata norma è pertanto da dichiarare contrastante

con l'art. 97 della Costituzione; restando assorbiti i profili

relativi agli altri parametri evocati dal rimettente.

4. - La conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale,

tuttavia, dev'essere limitata alla convalida delle posizioni

giuridiche ed economiche attribuite ex art. 107, secondo comma, del

regolamento approvato con d.P.R. n. 279 del 1983, delle quali si

controverte nel giudizio a quo. Tale convalida, infatti, operata

dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge n. 490 del 1996, resta ferma,

nonostante la mancata conversione di detto decreto, solo in virtù

della clausola di salvezza contenuta nella denunciata norma della

legge n. 665 del 1996, la quale, appunto, va dichiarata

costituzionalmente illegittima in parte qua (cfr. anche sentenze n.

211 del 1997 e n. 84 del 1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,

della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di

diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il

traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano

validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del

decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida

- ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite

ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale

dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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