Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 10,

lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19

novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione

territoriale ed urbanistica), introdotto dall'art. 23, comma 2, della

legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19,

promossi con ordinanze emesse:

1) il 29 aprile 1995 dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Udine nel procedimento penale a

carico di Mario De Eccher, iscritta al n. 380 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) l'8 maggio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura circondariale di Udine nel procedimento penale a carico di

Pierdomenico Stefanuto ed altro, iscritta al n. 468 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto emesse il 29 aprile

1995 (r.o. n. 380 del 1995) e l'8 maggio 1995 (r.o. n. 468 del 1995),

il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Udine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,

secondo comma, e 116 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme

regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica),

introdotto dall'art. 23, comma 2, della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19. Le questioni sono state

sollevate nel corso di due procedimenti penali nei confronti,

rispettivamente, di Marco De Eccher e di Pierdomenico Stefanuto ed

altro, i quali, avendo effettuato il taglio di alberi in boschi senza

l'autorizzazione richiesta in materia di bellezze naturali dall'art.

7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, erano stati sottoposti ad

indagini per il reato previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge

27 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto

1985, n. 431.

La disposizione denunciata prevede che, nelle zone sottoposte a

vincolo paesaggistico elencate all'art. 82, quinto comma, del d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616, non sono soggette all'autorizzazione

richiesta dalle norme di protezione delle bellezze naturali (art. 7

della legge n. 1497 del 1939) le operazioni ammesse dalle vigenti

norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del

bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al

governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla

forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di

conservazione, escluse le operazioni di difesa forestale e di

sistemazione idraulico-forestale, le piste forestali, le opere di

bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari.

Il giudice rimettente ricorda che l'ottavo comma dell'art. 82 del

d.P.R. n. 616 del 1977, aggiunto in sede di conversione del

decreto-legge n. 312 del 1985, permette nelle foreste e nei boschi,

sottoposti a vincolo paesaggistico dal quinto comma, lettera g),

dello stesso art. 82, il taglio colturale ed altri interventi

autorizzati in base alle norme vigenti in materia. Sarebbero quindi

consentite le ordinarie attività di utilizzazione del bosco, svolte

rispettando le prescrizioni delle norme forestali, mentre sarebbe

vietato qualsiasi intervento diretto alla distruzione anziché alla

conservazione del bosco, quale il taglio a raso di piante, che altera

in modo permanente lo stato dei luoghi e modifica il sistema

ambientale nelle sue componenti estetiche e naturalistiche.

Ad avviso del giudice rimettente, gli interventi di silvicoltura e

di taglio colturale sarebbero consentiti, in assenza di

autorizzazione paesaggistica ma in base alla sola autorizzazione

forestale, esclusivamente per i boschi e le foreste in quanto tali;

non quando essi siano compresi in altre zone sottoposte egualmente a

vincolo paesaggistico dallo stesso art. 82 del d.P.R. n. 616 del

1977, quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di 150 metri o

le montagne per la parte eccedente i 1600 o i 1200 metri sul livello

del mare, rispettivamente nella catena alpina o in quella

appenninica. In questi casi il vincolo riguarderebbe una porzione di

territorio già autonomamente tutelata anche per la vegetazione

esistente, che rappresenta una struttura costitutiva dell'ambiente.

In base a questa interpretazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del

1977, quale risulta integrato dalla legge di conversione del

decreto-legge n. 312 del 1985, il taglio colturale in foreste o

boschi compresi topograficamente in altre aree protette dalla stessa

disposizione richiederebbe l'autorizzazione paesaggistica, prevista

dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 per le bellezze naturali.

In mancanza di essa, sarebbe configurabile un reato, secondo quanto

stabilisce l'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985.

L'art. 131, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 52 del

1991, discostandosi da queste prescrizioni della legge statale,

qualificate come norme fondamentali di riforma economico-sociale

(art. 2 della legge n. 431 del 1985), consentirebbe il taglio

colturale ed altri interventi boschivi eseguiti nel rispetto della

normativa forestale, senza la necessità di autorizzazione

ambientale, anche per le foreste ed i boschi siti in zone che ad

altro titolo sono sottoposte dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977

a vincolo paesaggistico.

Ad avviso del giudice rimettente, la norma regionale denunciata

contrasterebbe con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

incidendo sul principio di riserva di legge e sull'esclusiva potestà

sanzionatoria penale dello Stato. La Regione Friuli-Venezia Giulia vi

avrebbe indirettamente interferito, rendendo lecita una condotta

altrimenti considerata illecita e penalmente sanzionata dalle norme

statali. La legge regionale avrebbe anche violato l'art. 116 della

Costituzione, dettando una disciplina in contrasto con norme

fondamentali di riforma economico-sociale. Inoltre, in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, coloro che attuano interventi di

ceduazione nell'ambito del territorio regionale sarebbero

privilegiati rispetto a quanti operano gli stessi interventi nel

restante territorio nazionale, perché non sarebbero soggetti a

sanzioni penali.

Il giudice rimettente motiva, in entrambi i giudizi, la rilevanza

della questione di legittimità costituzionale, affermando che dalla

soluzione di essa dipendono le ragioni dell'archiviazione. Essendo

stati eseguiti, in conformità alle norme vigenti in materia di

polizia forestale, tagli colturali in boschi siti in prossimità di

corsi d'acqua, gli atti dei procedimenti penali dovrebbero essere

archiviati, ma con motivazioni diverse: per l'assenza di un fatto

penalmente rilevante, in caso di non fondatezza del dubbio di

legittimità costituzionale; per carenza dell'elemento psicologico

del reato nella persona sottoposta ad indagini, in caso di

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale

denunciata.

2. - La Regione Friuli-Venezia Giulia è intervenuta nei due

giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o,

comunque, infondate.

La Regione ritiene che la soluzione del dubbio di legittimità

costituzionale sia irrilevante nei giudizi principali, nei quali in

ogni caso la condotta degli indagati non potrebbe essere perseguita

penalmente.

Nel merito la Regione rileva che la ceduazione non comporta la

distruzione del bosco. Un intervento di ordinario prelievo di massa

legnosa da aree destinate a boschi cedui, che rimangono tali ed in

tempi medio-brevi vedranno ricrescere le piante originarie, non

determina un'alterazione permanente del paesaggio.

Ad avviso della Regione, il presupposto interpretativo da cui muove

il giudice rimettente sarebbe inesatto ed una corretta

interpretazione dell'art. 82, ottavo comma, del d.P.R. n. 616 del

1977 porterebbe ad escludere che la norma regionale contrasti con la

disciplina statale, giacché entrambe esentano dall'autorizzazione

paesaggistica le stesse operazioni. L'art. 82, ottavo comma, del

d.P.R. n. 616 del 1977 stabilisce che non è necessaria

l'autorizzazione paesaggistica per specifici interventi da attuare in

"territori coperti da foreste e da boschi". La norma indica senza

incertezze l'oggetto dell'esenzione, individuando i beni ed i tipi di

intervento per i quali non è richiesta l'autorizzazione

paesaggistica. Sarebbe una forzatura interpretativa ritenere che il

legislatore statale consenta in via generale il taglio colturale

soltanto in boschi e foreste che insistono in aree non vincolate,

quando proprio foreste e boschi sono compresi nell'elenco delle aree

vincolate.

La Regione ricorda, inoltre, che non è richiesta l'autorizzazione

paesaggistica per le attività agro-silvo-pastorali, che non

comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi (art. 82,

dodicesimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977). Tra queste

rientrerebbero gli interventi specificati nella disposizione

regionale denunciata. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 131,

comma 10, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia

19 novembre 1991, n. 52, aggiunto dall'art. 23, comma 2, della legge

regionale 14 luglio 1992, n. 19, che, tra le disposizioni di

protezione delle bellezze naturali, inserite nel contesto delle norme

regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica,

prevede che non siano soggette all'autorizzazione richiesta nelle

zone sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 82 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616 in relazione all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.

1497) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti

all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di

diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto,

ai tagli di utilizzazione boschiva.

Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Udine ritiene che l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del

1977 (quale risulta a seguito delle integrazioni introdotte con il

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1985, n. 431) - consentendo il

taglio colturale nei boschi e nelle foreste sottoposti a vincolo

paesaggistico dalla stessa disposizione, purché il taglio sia

autorizzato in base alle norme in materia forestale - limiti questa

regola ai soli territori coperti da foreste e da boschi che non

insistono in zone che lo stesso art. 82 sottopone ad altro titolo a

vincolo paesaggistico. Per l'intervento in tali zone sarebbe sempre

richiesta l'autorizzazione prevista dalle norme di tutela delle

bellezze naturali (art. 7 della legge n. 1497 del 1939).

Queste norme statali sono qualificate come fondamentali di riforma

economico-sociale (art. 2 della legge n. 431 del 1985) ed in quanto

tali vincolanti anche per la legislazione della Regione

Friuli-Venezia Giulia. Ad avviso del giudice rimettente, la norma

regionale denunciata, discostandosi da esse, contrasterebbe con

l'art. 116 della Costituzione.

Il divieto di interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico

è anche assistito da sanzioni penali (art. 1-sexies del

decreto-legge n. 312 del 1985), sicché la norma denunciata, rendendo

lecite nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia condotte

altrimenti sanzionate penalmente, sarebbe in contrasto con gli artt.

25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

2. - I due giudizi hanno ad oggetto la stessa disposizione

legislativa e pongono questioni identiche. Essi vanno pertanto

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - L'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza, proposta dalla

Regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere disattesa.

Il giudice rimettente ha motivato, con argomentazioni adeguate e

non censurabili in questa sede, la rilevanza costituzionale della

questione di legittimità sull'esito dei giudizi sottoposti al suo

esame. Per procedere all'archiviazione degli atti, egli ritiene di

dovere preliminarmente valutare se, applicando la norma regionale

della cui legittimità costituzionale dubita, la condotta degli

indagati non costituisca illecito penale, oppure se, dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma che consente nella

Regione quella condotta che in ipotesi configura un reato secondo la

legge statale, manchi nelle persone sottoposte ad indagini

preliminari l'elemento psicologico del reato.

4. - Il giudice rimettente fonda il dubbio di legittimità

costituzionale, con riferimento a tutti i parametri indicati, sulla

premessa di un asserito contrasto tra la disciplina posta dalla legge

statale, contenente norme qualificate come di riforma

economico-sociale, e la regolamentazione dettata, per il territorio

del Friuli-Venezia Giulia, dalla norma regionale denunciata. L'art.

82 del d.P.R. n. 616 del 1977 consentirebbe il taglio colturale dei

boschi, in quanto tali sottoposti a vincolo paesaggistico, purché

esso avvenga in conformità alla disciplina forestale e solo se i

boschi non insistano su territori egualmente sottoposti al medesimo

vincolo. Diversa, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe la

disciplina dettata dall'art. 131, comma 10, lettera b), della legge

regionale n. 52 del 1991, che permetterebbe in ogni caso il taglio

colturale con l'autorizzazione forestale, senza che sia necessaria

l'autorizzazione paesaggistica prevista nell'ambito della protezione

delle bellezze naturali dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.

Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso. Esso

vede del tutto differenziati l'interesse forestale e quello

paesaggistico, i quali, invece, nel sistema della generale protezione

di intere categorie di beni ambientali previsto dall'art. 82 del

d.P.R. n. 616 del 1977, si implicano e si integrano reciprocamente.

L'interesse paesaggistico richiede che i territori coperti da foreste

e da boschi rimangano tali. L'interesse forestale tende, proteggendo

l'ambiente, a preservare nel tempo il bosco, la sua vita e la sua

consistenza, mediante l'adozione di tecniche appropriate, elaborate

dalle scienze forestali e non di rado recepite in atti normativi. Per

raggiungere questo scopo sono opportuni, e talvolta necessari,

interventi di silvicoltura e di appropriato taglio che, con la

utilizzazione, permettono anche di perseguire la finalità di

protezione del bosco, considerato nel suo insieme permanente e non

nei singoli alberi che concorrono a comporlo.

L'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, in un contesto di vincolo

paesaggistico generale per determinati territori, permette sempre

l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazioni

permanenti dello stato dei luoghi. In questo ambito deve essere

collocato il taglio degli alberi, quando sia eseguito nel rispetto

delle prescrizioni forestali e rientri nel normale governo del bosco.

Questo intervento è già sottoposto a vigilanza e controllo, essendo

per esso previsto l'obbligo di denuncia all'autorità forestale.

La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro

complessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione

forestale che di quella paesaggistica generale. In vista di questo

obiettivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi,

prevede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano

essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia

necessaria anche l'autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a

sovrapporsi e ad iterare il contenuto della prima. La finalità

generale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la

norma di protezione, non muta e non può operare diversamente a

seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste.

Così delineato il contenuto prescrittivo dell'art. 82 del d.P.R.

n. 616 del 1977, non risulta configurabile l'asserito contrasto con

tale disposizione della norma regionale denunciata, la quale,

consentendo il taglio colturale del bosco senza autorizzazione

paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della

disciplina statale e si sottrae alle ipotesi di illegittimità

costituzionale prefigurate dalle ordinanze di rimessione.

Rimane estranea alla valutazione di legittimità costituzionale

della norma, essendo affidata alla competenza del giudice rimettente,

la verifica delle concrete caratteristiche del taglio eseguito nella

specie, dovendo tale operazione essere conforme, per il bosco ceduo,

alle prescrizioni delle norme vigenti in materia forestale al fine di

permettere il mantenimento e la conservazione nel tempo del bosco.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in

materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), aggiunto

dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116

della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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