Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.P.R. 603/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 603 (Modifiche ed integrazioni al testo unico

delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette

approvato con d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), promosso con ricorso del

Presidente della Regione siciliana, notificato il 15 novembre 1973,

depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 18 del

registro ricorso 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli e Antonio Sorrentino, per la

Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 15 novembre 1973 il Presidente della

Regione siciliana ha impugnato in via principale l'art. 3 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 603, contenente "modifiche ed integrazioni al testo

unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette",

il quale dispone che per le riscossioni effettuate l'esattore è

retribuito con "aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei

tributi".

Secondo la Regione la norma impugnata contrasterebbe anzitutto con

l'art. 76 della Costituzione per non aver rispettato i criteri

direttivi fissati nell'art. 10, n. 10, della legge 9 ottobre 1971, n.

825, contenente delega al Governo per la riforma del sistema

tributario.

Il legislatore, invero, aveva sancito il principio della

"incorporazione degli aggi nelle aliquote stabilite per i singoli

tributi" allo scopo di eliminare la sperequazione fra i contribuenti

delle varie Regioni, cui venivano imposti aggi più esigui nelle zone

più ricche e più elevati nelle zone più povere. In aperto contrasto

con questo criterio direttivo l'art. 3 del decreto delegato avrebbe

attuato la perequazione nei confronti dei contribuenti ponendo, invece,

in essere una sperequazione nella distribuzione degli oneri fra gli

enti impositori. La delega non implicava che gli aggi fossero messi a

carico degli enti destinatari dei tributi.

La norma inoltre violerebbe gli artt. 36 e 43 dello Statuto,

nonché l'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme

di attuazione in materia finanziaria, in quanto, formando l'aggio parte

integrante dei tributi ed essendo il gettito di questi di spettanza

della Regione, lo Stato non avrebbe potuto, disponendo in materia di

riscossione, unilateralmente incamerare la differenza tra l'aggio

minimo fissato in base al decreto e l'aggio effettivo di gran lunga

maggiore pagato dalla Regione agli esattori siciliani.

All'uopo sarebbero occorse norme da emanarsi con la speciale

procedura che richiede l'intervento della Commissione paritetica non

potendo arbitrariamente lo Stato sollevarsi, da un lato, dagli oneri di

riscossione e addossarli, dall'altro, alla Regione siciliana.

Il ricorso lamenta, infine, la violazione dell'art. 3 Cost.

osservando che la nuova disciplina sull'aggio crea una grave

sperequazione a danno della Regione siciliana, dove gli aggi sono più

elevati rispetto al restante territorio dello Stato.

Gravando l'aggio sull'ente beneficiario del tributo, la Regione

siciliana dovrà corrispondere agli esattori e ricevitori una somma

superiore a quella quota parte di imposta che, in dipendenza della

incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote dei tributi,

devesi considerare sostitutiva degli attuali aggi.

A questa disparità di trattamento si sarebbe ovviato con la

istituzione di una Cassa di compensazione, del resto suggerita dalla

Commissione consultiva per la riforma tributaria, ma in sede di

emanazione del decreto delegato non si è tenuto conto del suggerimento

con il risultato che proprio alle Regioni più povere viene sottratta

una maggiore porzione del gettito degli stessi tributi che vengono

percepiti in maggiore misura dalle Regioni più ricche.

Conclude, pertanto, la ricorrente per l'incostituzionalità della

norma impugnata.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato, con deposito di deduzioni in cancelleria in data

10 dicembre 1973.

Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura dello Stato sostiene

preliminarmente l'inammissibilità delle censure svolte nel ricorso in

riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., rilevando che in ordine alle

stesse deve disconoscersi che la Regione sia portatrice d'interessi

avendo la Corte ripetutamente statuito che i soli vizi di legittimità

costituzionale di leggi statali suscettibili di impugnativa diretta

sono quelli che si risolvono in menomazioni di poteri e facoltà

costituzionalmente attribuiti alle Regioni.

Dette censure, peraltro, unitamente a quelle (ammissibili) relative

a violazioni di norme statutarie, sarebbero infondate nel merito.

Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, con l'entrata in

vigore della nuova disciplina, la Regione siciliana non sarà tenuta a

versare gli aggi agli esattori, ma riceverà le somme dovutele per

imposte, al netto degli aggi, così come avveniva per il passato.

Sono quindi sempre gli stessi esattori che trattengono gli aggi con

la sola differenza che, prima, questi costituivano una voce aggiuntiva

dei tributi, mentre dal 1 gennaio 1974 costituiscono una voce

incorporata nelle aliquote dei tributi.

Queste aliquote, in compenso, sono state fissate tenendo conto

dell'incidenza media degli aggi per cui, in definitiva, è sempre il

contribuente che, da un punto di vista sostanziale, paga gli aggi. Il

vantaggio del nuovo sistema è la perequazione degli aggi tra tutti i

contribuenti a parità di imposte pagate.

L'aggio rappresenta un costo di esazione ed il fatto che questo

costo sia maggiore in Sicilia che altrove è un dato di fatto che non

ha rilevanza giuridica.

Accettare l'impostazione della ricorrente equivarrebbe a

riconoscere una sperequazione, ad esempio, fra le entrate della Sicilia

e quelle della Lombardia con la conseguenza che la prima potrebbe

rivendicare la differenza con le maggiori entrate riscosse nella

seconda.

La realtà è che anche col nuovo sistema la Regione riceverà le

imposte spettantegli al netto delle spese di riscossione; per il

passato tali spese gravavano sul contribuente, ora invece sono state

incorporate nel tributo; la Regione percepirà un gettito maggiorato

per effetto di tale incorporazione, meno la quota di aggio

corrispondente ai singoli contratti di esattoria.

Una eventuale compensazione delle misure degli aggi, in relazione

alla varietà dei contratti di esattoria nei vari comuni dell'Isola,

potrà avvenire nell'ambito della Regione siciliana e mai spingersi

oltre il territorio regionale perché ne mancherebbe il presupposto

principale: l'attribuzione del gettito tributario erariale ad altre

Regioni.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia

respingere il ricorso. Considerato in diritto :

1. - Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, del quale fa parte la

norma denunciata, è uno dei numerosi decreti delegati emanati dal

legislatore nazionale per l'attuazione della riforma tributaria di cui

alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Con esso sono state dettate nuove disposizioni sui servizi di

riscossione delle imposte ed in particolare, per quanto concerne gli

aggi di riscossione, in ottemperanza ai criteri direttivi fissati

dall'art. 10 punto 10 della legge di delega, che enunciano il nuovo

principio della "incorporazione degli aggi nelle aliquote stabilite per

i singoli tributi", è stato disposto che "per le riscossioni

effettuate sia mediante versamenti diretti, sia mediante ruoli

l'esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari

del gettito dei tributi" (art. 3, comma primo).

Nei riguardi di questa norma la ricorrente Regione siciliana ha

prospettato vari motivi di incostituzionalità tra i quali è

necessario anzitutto esaminare quelli relativi al preteso contrasto con

gli artt. 76 e 3 della Costituzione, in ordine ai quali la difesa dello

Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità in quanto si

tratterebbe di motivi non attinenti ad una invasione della sfera di

competenza della Regione.

Trattasi di eccezione in linea di principio fondata sulla quale la

Corte, in diverse occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi. È pertanto

sufficiente richiamare e ribadire le precedenti statuizioni secondo cui

le Regioni, in quanto soggetti di autonomia titolari di specifiche

attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme

statutarie o da altre norme costituzionali, sono legittimate a

impugnare in via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano tali

leggi lesive della sfera ben definita dei loro poteri. Gli unici motivi

ammissibili di ricorso delle Regioni sono perciò quelli che si

risolvono nella menomazione di poteri e facoltà ad esse

costituzionalmente garantiti.

Ora è di tutta evidenza che queste ipotesi non ricorrono nel caso

in esame dal momento che nella specifica materia disciplinata dalla

norma impugnata non spetta alcuna competenza alla Regione siciliana,

né lesione di sue attribuzioni discende direttamente o è dato

comunque collegare alla lamentata violazione degli artt. 76 e 3 della

Costituzione.

2. - Infondati sono, invece, i motivi di incostituzionalità in

relazione agli artt. 36 e 43 dello Statuto e 8 del d.P.R. 26 luglio

1965, n. 1074, formulati dalla difesa della Regione sul rilievo che la

modifica apportata dalla norma denunciata, che pone l'aggio a carico

degli enti destinatari dei tributi, non poteva essere effettuata

unilateralmente dallo Stato, ma occorrevano norme da stabilirsi con

l'intervento della Commissione paritetica.

È opportuno al riguardo osservare che col nuovo criterio della

incorporazione degli aggi nelle aliquote delle imposte, il legislatore

ha inteso realizzare con effetto dal 1 gennaio 1974 una identità di

trattamento tra i contribuenti per quanto concerne il costo del

servizio di esazione dei tributi. Occorreva a tal fine eliminare la

sperequazione territoriale dell'aggio, che, essendo determinato in

misura considerevolmente diversa da luogo a luogo come conseguenza

della diversità delle condizioni alle quali veniva concesso l'appalto

della riscossione delle imposte dirette, dava luogo ad una ingiusta

discriminazione tra i contribuenti a seconda del luogo in cui l'imposta

veniva pagata. Strumento utile al perseguimento di questo obiettivo è

apparso quello di fissare un aggio medio da applicarsi uniformemente in

tutto il territorio nazionale e da conglobare nelle aliquote delle

imposte in modo da porre sullo stesso piano i contribuenti chiamandoli

a sopportare in egual misura, a parità di imposte da pagare, il costo

del pubblico servizio di riscossione.

Il disposto dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 603 del 1973,

che pone l'aggio a carico degli enti destinatari dei tributi,

costituisce la diretta conseguenza del nuovo principio di perequazione

dell'aggio sancito in sede di riforma tributaria, principio che ha

appunto trasformato l'aggio da voce a se stante ed addizionale

dell'imposta in componente delle aliquote dei tributi.

Il fatto che in Sicilia vi sia un maggior costo di esazione dei

tributi, nascente dall'obbligo per la Regione di corrispondere agli

esattori la differenza tra aggio medio incorporato nel tributo e

l'aggio calcolato nel contratto di appalto, non incide in alcun modo,

né importa violazione alcuna della disciplina che regola i rapporti

tributari tra lo Stato e la Regione poiché a questa continuano ad

affluire le imposte che lo Statuto e le norme di attuazione le

riservano secondo le nuove aliquote nelle quali è ora conglobato

l'aggio.

D'altro canto se per realizzare la parità di trattamento dei

contribuenti in ordine al costo di riscossione delle imposte si

imponeva la determinazione di un aggio medio uniforme in tutto il

territorio dello Stato è evidente che ciò non poteva non comportare

la conseguenza che, nelle zone in cui il costo di riscossione era più

oneroso, dovesse rimanere a carico degli enti destinatari dei tributi

la differenza fra l'aggio medio conglobato e quello più elevato

fissato nei contratti di appalto.

Ma quel che più conta ribadire in questa sede è che la norma

impugnata non comporta alcuna lesione o menomazione di attribuzioni e

competenze spettanti alla Regione, nella specifica materia. La norma

dispone unicamente in tema di costo del servizio di riscossione delle

imposte ma non modifica il regime di appartenenza dei tributi erariali

statutariamente riconosciuti alla Sicilia sicché non ricorre nel

presente caso l'esigenza di norme da emanarsi con la speciale procedura

di cui all'invocato art. 43 dello Statuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603,

contenente "Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui

servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con d.P.R. 15

maggio 1963, n. 858", sollevata dalla Regione siciliana col ricorso

indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del citato art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603,

sollevata col medesimo ricorso, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello

Statuto e all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente

norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE -

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari