Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1965

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1965 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 26 ottobre 1964, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 31 successivo ed iscritto al n. 12 del

Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione Friuli-Venezia Giulia, sorto per effetto degli artt. 4, 10,

terzo comma, 23, secondo comma, e 49, secondo comma, del regolamento

del Consiglio regionale approvato nella seduta del 30 luglio 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della

Regione Friuli-Venezia Giulia;

udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.

Feliciano Benvenuti, per il Presidente della Regione Friuli-Venezia

Giulia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 26 ottobre 1964 e depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il successivo giorno 31, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, ha chiesto, ai sensi degli artt.

134 della Costituzione e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

risoluzione del conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione

Friuli-Venezia Giulia, sorto per effetto di alcune norme del

regolamento del Consiglio regionale, approvato nella seduta del 30

luglio 1964 e trasmesso in copia al Presidente del Consiglio dei

Ministri con comunicazione del Commissario del Governo in data 27

agosto 1964.

Il ricorrente deduce che il Consiglio regionale con le disposizioni

contenute negli artt. 4, 10, terzo comma, 23, secondo comma, e 49,

secondo comma, del predetto regolamento ha esorbitato dai limiti della

competenza attribuitagli dallo Statuto (legge costituzionale, 31

gennaio 1963, n. 1), del quale risulterebbero violati gli artt. 18,

secondo comma, 14, ultimo comma, 16, primo comma, 4, 5, 8 e 29, con

conseguente invasione della sfera di competenza riservata allo Stato.

In particolare la difesa dello Stato osserva:

I) L'art. 18 dello Statuto consente che il Consiglio regionale

disciplini con suo regolamento interno la elezione del presidente, di

due vice presidenti e del segretario del Consiglio, ma precisa (secondo

comma) che l'elezione del presidente deve avvenire a maggioranza

assoluta dei componenti o, dopo la seconda votazione, a maggioranza

relativa dei voti validi espressi. Su quest'ultimo punto il Consiglio

non poteva emanare alcuna norma regolamentare e tanto meno una norma,

quale quella impugnata, che contrasta con la disposizione statutaria.

L'art. 4 del regolamento, infatti, statuisce che la maggioranza

relativa dei voti validi espressi si determina "computando fra questi

anche le schede bianche", laddove la scheda bianca, in quanto non

contiene l'indicazione di alcuna persona, non può essere considerata

valida espressione di voto.

II) L'art. 10, terzo comma, del regolamento dispone che "allo

scadere del quadriennio, di cui all'art. 14 dello Statuto, l'ufficio di

presidenza rimane in carica fino alla nomina del nuovo ufficio di

presidenza". Tale norma contrasta con l'art. 14 dello Statuto, il

quale, disponendo che il Consiglio dura in carica quattro anni e che la

presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal consigliere

più anziano di età, non lascia posto ad una disposizione

regolamentare, la quale, fra l'altro, prevedendo che continui ad

esercitare le funzioni di presidente, vice presidente o segretario,

chi, in ipotesi, non faccia più parte dell'Assemblea, viola i principi

fondamentali del sistema rappresentativo.

III) L'art. 23, secondo comma, del regolamento consente che un

gruppo consiliare sia costituito "anche da un solo consigliere, se

eletto in una lista della minoranza etnica slovena" e viola, con ciò,

la par condicio dei consiglieri; deroga ad altro principio

regolamentare, giacché ammette che lo stesso consigliere partecipi a

più commissioni; crea, infine, un inammissibile collegamento fra

consigliere e gruppo etnico, in contrasto con l'art. 16 dello Statuto

nel quale è consacrato il principio fondamentale che "i consiglieri

rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato".

IV) Il secondo comma dell'art. 49 del Regolamento statuisce che "la

forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del

presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta". Tale disposizione

esorbita dai limiti istituzionali della potestà regolamentare e dai

confini della competenza attribuita agli organi regionali, ai quali non

è conferita alcuna funzione in materia di polizia. Né sono invocabili

le corrispondenti disposizioni contenute nei regolamenti della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica, atteso che le assemblee

legislative dello Stato, come la Corte ha di recente affermato, godono

di una posizione costituzionale e di guarentigie che non competono alle

assemblee regionali.

Il ricorrente conclude chiedendo che la Corte annulli le

disposizioni impugnate.

2. - Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13

novembre 1964 si è costituita nel giudizio la Regione Friuli-Venezia

Giulia, in persona del Presidente della Giunta (autorizzato con

deliberazione di questa in data 10 novembre 1964), rappresentata e

difesa dagli avvocati Feliciano Benvenuti e Giorgio Franco.

In linea pregiudiziale la Regione eccepisce la inammissibilità del

ricorso per il difetto di un atto nel quale possa ravvisarsi

l'invasione di una competenza costituzionale dello Stato: l'esame delle

singole censure mosse alle norme regolamentari impugnate (in

particolare quelle relative all'art. 4, all'art. 10, terzo comma, e

all'art. 23, secondo comma) dimostra, ad avviso della difesa della

Regione, che in nessun punto il ricorrente ha potuto indicare un

principio o una norma attributiva di competenza allo Stato; né per la

configurabilità del conflitto di attribuzione è sufficiente

l'asserito contrasto del regolamento con norme costituzionali, non

potendosi affermare che ogni violazione di legge costituzionale

costituisca anche violazione della competenza statuale.

Nel merito la Regione deduce:

I) la seconda disposizione dell'art. 4 del regolamento ha un

contenuto complesso. Giacché si parla di "maggioranza relativa", era

indispensabile che si precisasse sia il modo di valutazione della

maggioranza dei voti sia il modo di valutazione del quorum: e perciò

la norma regolamentare ha stabilito che la maggioranza si calcola

tenendo conto del numero dei votanti e, quindi, computando non solo i

voti validi, ma anche le schede bianche. L'art. 18 dello Statuto

rendeva necessaria siffatta precisazione, senza della quale non avrebbe

senso parlare di una "maggioranza relativa" dei voti validi. Né

varrebbe obbiettare che la norma statutaria vada interpretata nel senso

che debba considerarsi eletto chi abbia riportato il maggior numero di

voti validi: in tal modo si consentirebbe, infatti, l'elezione del

presidente anche con un numero infimo di voti e, d'altra parte, ove

siffatta interpretazione fosse esatta, il computo delle schede bianche

non avrebbe alcun rilievo, con la conseguenza che la norma

regolamentare non apparirebbe illegittima, ma inutile.

II) Per quanto riguarda l'art. 10 del regolamento, è da tener

presente che può verificarsi la necessità che nel periodo

intercorrente fra la cessazione del vecchio consiglio e la riunione del

nuovo l'assemblea debba riunirsi (come può accadere per la scelta dei

rappresentanti regionali per la elezione del Presidente della

Repubblica), e ciò non sarebbe possibile ove non vi fosse un ufficio

di presidenza capace di convocare il consiglio. La obbiezione basata

sulla norma statutaria relativa alla decadenza del consiglio alla

scadenza del quadriennio trascura i principi costituzionali in tema di

prorogatio.

III) L'art. 18 dello Statuto stabilisce che le commissioni

permanenti sono istituite "a norma di regolamento" e demanda perciò al

regolamento la piena libertà di disciplinare la materia. L'art. 23 del

regolamento, ponendo una disposizione dettata da ovvi motivi di

opportunità, si muove nell'ambito dell'attribuita potestà e non

contravviene al principio secondo il quale i consiglieri rappresentano

l'intera Regione, giacché l'appartenenza ad un gruppo consiliare non

significa rappresentatività parziale.

IV) Il secondo comma dell'art. 49 del regolamento, letto in

connessione con il non impugnato primo comma, va interpretato nel senso

che, ove per la disciplina interna del consiglio si renda necessario

ricorrere alla forza pubblica, il relativo provvedimento spetta al

presidente.

La norma, così intesa, non intende precludere alla forza pubblica

l'ingresso in aula per l'esercizio delle sue funzioni di polizia di

sicurezza e non vi è quindi invasione della competenza statale.

L'identità di formulazione del secondo comma dell'art. 49 e delle

corrispondenti disposizioni contenute nei regolamenti delle assemblee

legislative dello Stato non vuoi comportare che identici siano i poteri

del presidente del consiglio regionale, giacché il primo comma

condiziona e limita la portata del secondo.

La Regione conclude chiedendo che la Corte dichiari

l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso.

3. - Nella memoria depositata l'11 dicembre 1964 l'Avvocatura dello

Stato, richiamata la sentenza n. 66 del 1964 di questa Corte, con la

quale vennero definiti natura e limiti della potestà regolamentare

riconosciuta ai consigli regionali, osserva che il regolamento spiega

una efficacia esterna ed è perciò suscettibile di invadere la

competenza statale. Le sfere di competenza regionale si muovono

nell'ambito della più ampia sfera di competenza dello Stato con la

conseguenza che ogni esorbitanza dalle prime si traduce in una

invasione della seconda. Il regolamento - si aggiunge - non ha la

efficacia formale della legge e perciò quando a suo mezzo si verifica

una violazione della competenza regionale con conseguente invasione di

quella statale sorge il conflitto di attribuzione, anche se nella

sostanza vi è questione di legittimità costituzionale.

Nel merito la difesa dello Stato ribadisce le considerazioni già

svolte nell'atto di costituzione, e in particolare aggiunge:

I) poiché l'art. 18 dello Statuto disciplina compiutamente il

punto in contestazione, il consiglio, ponendo l'art. 4 del regolamento,

ha per ciò solo esorbitato dai limiti della sua competenza. La norma

impugnata non sfugge al dilemma: o è conforme alla disposizione

statutaria, ed in tal caso è ultronea; o è difforme, ed in questo

caso è non solo fuori della competenza riconosciuta al consiglio, ma

è anche in contrasto con la norma costituzionale.

II) Anche per quanto riguarda l'art. 10, terzo comma, del

regolamento è da osservarsi che la fattispecie normativa è

compiutamente regolata dall'art. 14 dello Statuto, secondo il quale

allo scadere del quadriennio i consiglieri cessano ipso iure dalla

carica. Non vi è dunque posto per alcuna disposizione regolamentare e

tanto meno per quella impugnata, che risulta contraria ai principi del

sistema rappresentativo e non può trovare fondamento nell'istituto

della prorogatio che va applicato solo nelle ipotesi espressamente

previste.

III) In relazione al secondo comma dell'art. 23 del regolamento, è

esatta l'affermazione della Regione, secondo la quale il consiglio è

libero di provvedere in base all'art. 18 dello Statuto, ma è da

obbiettarsi che il consiglio è tenuto a rispettare i principi della

Costituzione (art. 3) e dello Statuto (art. 16).

IV) La norma contenuta nell'art. 49, secondo comma, del

regolamento, in quanto disciplina l'intervento in aula della forza

pubblica esorbita dai limiti del regolamento e della competenza degli

organi regionali e nessun raffronto è possibile fare fra i poteri del

presidente del consiglio regionale e i poteri dei presidenti dei due

rami del Parlamento. Non sembra esatta l'interpretazione restrittiva

che della norma impugnata dà la difesa della Regione, ma l'Avvocatura

aggiunge che si riterrebbe paga ove essa fosse avallata dall'autorità

della Corte.

L'Avvocatura dello Stato, infine, chiede che a norma dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte annulli anche l'art. 51 del

regolamento, nel quale è disposto che in caso di oltraggio al

consiglio o ad uno dei suoi membri il Presidente ordina l'arresto del

colpevole e la sua traduzione innanzi all'autorità competente. Tale

disposizione esula, ad avviso dell'Avvocatura, dal complesso dei

precetti regolamentari intesi a garantire il libero svolgimento dei

lavori consiliari, contrasta con l'art. 13 della Costituzione, e, in

quanto attribuisce al presidente poteri di polizia, invade la

competenza dello Stato.

In data 12 gennaio 1965, fuori del termine massimo previsto

dall'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, la difesa della Regione ha depositato una memoria

illustrativa delle tesi esposte nell'atto di costituzione.

Nella pubblica udienza del 20 gennaio 1965 le parti hanno insistito

nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La difesa della Regione assume che, avendo il Consiglio

regionale esercitato, con l'emanazione del suo regolamento interno, una

competenza che solo ad esso spetta, manca un atto che abbia invaso una

competenza costituzionalmente garantita della quale lo Stato possa

rivendicare la titolarità, ed eccepisce che, specie per quanto

riguarda gli artt. 4, 10 e 23 del regolamento, sono state sollevate

questioni non attinenti al rispetto delle sfere di attribuzione dei due

enti, ma di mera legittimità costituzionale: dal che deriverebbe

l'inammissibilità del ricorso.

L'eccezione è infondata.

Il Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia, in forza

dell'art. 21 dello Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1), ha indubbiamente competenza esclusiva ad emanare il

proprio regolamento, ma il relativo potere - come qualunque altro

potere normativo attribuito alle Regioni - è circoscritto nei limiti

formali e sostanziali ricavabili dallo Statuto e dalla Costituzione.

L'inosservanza di tali limiti si risolve sempre in un vizio di

incompetenza dell'atto e comporta inevitabilmente invasione della

competenza dello Stato, che del potere costituente è unico titolare e,

come tale, è legittimato ad agire per la risoluzione dell'insorto

conflitto di attribuzione.

La coincidenza fra vizi di legittimità costituzionale e vizi di

incompetenza è stata dalla Corte affermata, con giurisprudenza

costante, a proposito dell'impugnativa diretta di leggi regionali da

parte dello Stato, riconoscendosi che la Regione eccede dalla propria

competenza non soltanto se legifera in materia non compresa

nell'elencazione statutaria, ma anche quando emana disposizioni

legislative in contrasto con la Costituzione (cfr. sentenze nn. 30 e 50

del 1959), con ciò stesso "incidendo sulla sfera di competenza dello

Stato" (cfr. sentenza n. 32 del 1960). E questa conclusione, in Quanto

deriva dalla posizione che è propria delle Regioni rispetto allo

Stato, è valida anche per i conflitti di attribuzione, nei quali lo

Stato, deducendo un vizio di incompetenza dell'atto regionale posto in

essere in violazione di un principio costituzionale, agisce per ciò

stesso a difesa della competenza che gli spetta nella sua unità

organica, a tutela dell'ordinamento costituzionale e, quindi, dei

poteri allo Stato stesso conferiti (cfr. sentenza n. 58 del 1959).

2. - Passando all'esame delle singole norme impugnate, risulta

fondata la denunzia dell'art. 4 del regolamento.

L'art. 18 dello Statuto F.-V.G. - a differenza di corrispondenti

disposizioni di altri Statuti speciali (art. 4 dello Statuto

siciliano; art. 19 dello Statuto sardo; art. 19 dello Statuto della

Valle d'Aosta) che demandano ai regolamenti interni l'intera disciplina

relativa all'elezione dell'ufficio di presidenza - detta, nel secondo

comma, espresse disposizioni riguardanti l'elezione del presidente del

consiglio, stabilendo che, dopo la seconda votazione, non è più

necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ma è

sufficiente la "maggioranza relativa dei voti validi espressi". L'art.

4 del regolamento non si limita a riprodurre tale norma, ma aggiunge

che tra i voti validi espressi vanno computate anche le schede bianche.

Secondo la difesa della Regione la disposizione regolamentare lungi

dal porsi in contrasto con quella costituzionale, ne rappresenterebbe

la necessaria integrazione: l'art. 18 dello Statuto, infatti, avrebbe

omesso di determinare il quorum al quale la maggioranza relativa dei

voti validi espressi debba essere rapportata.

Ma tale assunto è infondato. Nella norma statutaria il riferimento

ai voti validi espressi perentoriamente esclude che si debba tener

conto delle schede bianche, un problema di interpretazione potendosi

porre solo se la legge (come nei casi ai quali la difesa della Regione

a torto si richiama) parlasse di maggioranza di votanti o di voti. Né

sussiste alcuna lacuna, che il regolamento debba e possa colmare, dal

momento che, se è vero che il concetto di maggioranza relativa implica

un termine di paragone, questo termine risulta, implicitamente ma

inequivocabilmente, indicato nei voti riportati dagli altri, singoli

designati. L'art. 4 del regolamento, invece, stabilendo in definitiva

che la maggioranza deve essere calcolata, con la sola esclusione dei

voti invalidi, rispetto al numero dei votanti (voti validi espressi

più schede bianche), introduce una disciplina che nettamente diverge

da quella voluta dalla legge costituzionale. E se è da riconoscere che

quest'ultima comporta la possibilità che il presidente venga eletto

anche con un basso numero di voti, ciò significa solo che lo Statuto

ha considerata preminente su ogni altra l'esigenza che il consiglio

regionale, ove le prime due votazioni abbiano avuto esito negativo, sia

posto comunque in grado di eleggere il suo presidente: esigenza la cui

soddisfazione - per altri consigli regionali realizzata attraverso il

ballottaggio - è giustificata dalla considerazione che l'elezione del

presidente, costituendo per norma statutaria e per necessità di cose

il primo atto dell'assemblea, condiziona l'ulteriore attività del

consiglio.

3. - L'art. 10 del regolamento è stato impugnato nella parte

(comma terzo) in cui stabilisce che l'ufficio di presidenza, scaduto il

quadriennio fissato dall'art. 14 dello Statuto per la durata del

consiglio regionale, resta in carica fino alla nomina del nuovo ufficio

di presidenza.

Nei rispettivi scritti difensivi l'Avvocatura dello Stato e la

difesa della Regione hanno a lungo discusso sul se, in difetto di una

espressa statuizione costituzionale, sia ammissibile la prorogatio dei

poteri del consiglio nell'intervallo fra la scadenza del quadriennio e

la convocazione del nuovo consiglio. Ma è da ritenere che nel caso in

esame non ci sia ragione di porre un siffatto problema. La norma

impugnata, infatti, non riguarda la proroga del consiglio regionale, ma

si limita a disciplinare la durata in carica dell'ufficio di

presidenza, in riferimento ai compiti di carattere amministrativo

strumentali rispetto ai servizi dell'assemblea, che il precedente comma

gli affida (e che, ovviamente, nell'intervallo fra le due legislature

dovranno essere espletati nei limiti dell'ordinaria amministrazione).

Da ciò deriva che l'art. 10 del regolamento non si pone in

contrasto col primo comma dell'art. 14 dello Statuto, che, fissando la

durata del consiglio, disciplina materia ben diversa.

Non vi è, peraltro, neppure violazione del quarto comma dello

stesso articolo, secondo il quale la presidenza provvisoria del nuovo

consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano "fra i

presenti" e la segreteria dai due consiglieri più giovani (cfr. art. 2

del regolamento), essendo evidente che questa norma riguarda

esclusivamente la costituzione della presidenza della seduta del nuovo

consiglio: e se si considera che nel corso di questa, come primo suo

atto (art. 18 dello Statuto, art. 3 del regolamento), l'assemblea deve

procedere all'elezione del nuovo ufficio di presidenza - con il che

quello precedente cessa dalla carica - si può escludere che sussista

la dedotta illegittimità costituzionale.

L'art. 10, terzo comma, del regolamento, dettato nell'ambito della

potestà regolamentare del consiglio e diretto a disciplinare

l'organizzazione interna dei servizi, si sottrae pertanto ad ogni

censura.

4. - Il secondo comma dell'art. 23 del regolamento stabilisce che

un gruppo consiliare - per la formazione del quale è di regola chiesta

l'adesione di almeno tre consiglieri - può essere costituito da un

solo consigliere "se eletto in una lista della minoranza etnica

slovena". Tale norma è stata impugnata dallo Stato in quanto

violatrice della par condicio fra i consiglieri e del principio,

espresso nell'art. 16 dello Statuto, secondo il quale i consiglieri

rappresentanto l'intera Regione senza vincolo di mandato.

La Corte ritiene che l'illegittimità dell'art. 23 del regolamento

derivi da un motivo di carattere preliminare, accolto il quale diventa

superfluo esaminare le argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello

Stato e quelle dedotte dalla difesa della Regione.

Non è dubbio che rientra nella potestà regolamentare del

consiglio regionale (art. 21 dello Statuto) disciplinare la

costituzione e composizione dei gruppi consiliari e delle commissioni

permanenti (art. 18, ultimo comma, dello Statuto), secondo quei criteri

che, nella sua discrezionalità, il consiglio stesso reputi i più

idonei al regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea. Ma è

altrettanto certo che la norma in esame, per il suo carattere

eccezionale, tende ad un fine ben diverso, che è da ravvisare in

quello di predisporre una particolare tutela in favore della minoranza

etnica slovena. E ciò al consiglio non era consentito. La Corte ha

più volte ribadito, fin dalla sentenza n. 32 del 1960, che spetta

unicamente allo Stato dettare norme sulla tutela delle minoranze

etnico-linguistiche, e questo potere, in difetto di espresse

statuizioni costituzionali, non può essere esercitato dalle Regioni.

Lo Statuto F.-V. G. non solo non conferisce alla Regione una

competenza in siffatta materia, ma afferma (art. 3) il principio

generale della parità di diritti e di trattamento di tutti i

cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale essi

appartengono. E ciò è sufficiente per concludere che l'art. 23 del

regolamento, nella parte impugnata, eccede dalla competenza del

consiglio regionale.

5. - L'art. 49, secondo comma, del regolamento dispone che la forza

pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non per ordine del

presidente del consiglio e dopo che la seduta sia tolta o sospesa.

Se tale norma andasse interpretata nel senso che alle forze di

polizia vada precluso l'esercizio dei loro compiti istituzionali se non

intervenga il previo consenso del presidente del consiglio,

indubbiamente essa invaderebbe la sfera di competenza che in questa

materia è di esclusiva spettanza dello Stato; e nessun argomento, come

giustamente pone in luce l'Avvocatura dello Stato, potrebbe essere

tratto dalle corrispondenti norme del regolamento della Camera dei

Deputati (art. 58) e del Senato della Repubblica (art. 48), giacché

le assemblee legislative dello Stato godono di prerogative che, come la

Corte ha accertato (cfr. sentenza n. 66 del 1964), non competono ai

consigli delle Regioni.

Ma la Corte è d'avviso che alla norma in esame debba essere data

una diversa interpretazione, così come prospettata dalla difesa della

Regione, secondo la quale il secondo comma dell'art. 49 del regolamento

non rappresenta altro che una specificazione di quei poteri di polizia

del consiglio demandati, nel primo comma, al presidente dell'assemblea:

nel senso, cioè, che, appunto come mezzo per l'esercizio di tali

poteri, il presidente possa richiedere l'intervento della forza

pubblica e che ciò possa egli fare solo dopo aver tolto o sospeso la

seduta in corso. E in questi limiti la norma rientra nella sfera

regolamentare attribuita al consiglio e non viola alcun precetto

costituzionale.

6. - Il mancato accoglimento del ricorso dello Stato nella parte

relativa al secondo comma dell'art. 49 del regolamento rende inutile

decidere - ai fini dell'esame dell'illegittimità derivata dell'art. 51

del regolamento denunziata dall'Avvocatura dello Stato nella memoria -

se ed in quali limiti il potere conferito alla Corte dall'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, possa essere esercitato anche nei giudizi

relativi ai conflitti di attribuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;

dichiara che spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia stabilire,

nel regolamento interno del consiglio, che l'ufficio di presidenza

resti in carica fino all'elezione del nuovo ufficio (art. 10 del

regolamento) e, nei limiti di cui in motivazione, determinare i poteri

di polizia del consiglio demandati al presidente (art. 49, secondo

comma, del regolamento);

dichiara che non spetta alla Regione stabilire che, dopo la seconda

votazione, la maggioranza relativa richiesta per l'elezione del

presidente vada determinata calcolando fra i voti validi espressi anche

le schede bianche; e che non spetta alla Regione emanare una

disposizione eccezionale per la costituzione dei gruppi consiliari ai

quali aderiscano consiglieri eletti nelle liste della minoranza etnica

slovena;

annulla l'ultima parte del primo comma ("computando tra questi

anche le schede bianche") dell'art. 4 del regolamento interno approvato

nella seduta consiliare del 30 luglio 1964;

annulla la seconda parte del secondo comma ("o anche da un solo

consigliere, se eletto in una lista della minoranza etnica slovena")

dell'art. 23 del predetto regolamento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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