Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1999

Altra decisione · depositata il 22/04/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

della Regione Siciliana, approvata il 29 ottobre 1997, recante

"Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35", promosso

con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,

notificato il 5 novembre 1997, depositato in cancelleria l'11

successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997

(Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), per

violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ad avviso del

ricorrente la norma, "dal tenore letterale non chiaro e ambiguo",

sarebbe volta a sanare le posizioni di tutte quelle associazioni o

enti culturali e artistici che hanno utilizzato i contributi

regionali erogati sul capitolo 38054 del bilancio regionale, negli

anni 1990 e 1991, per fini diversi da quelli (attività di carattere

culturale, artistico, scientifico) previsti dall'art. 1 della legge

regionale 16 agosto 1975, n. 66. La sanatoria sarebbe avvenuta in

assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di

preminente interesse generale, e senza che sia possibile individuare

nella fattispecie oggetto della normativa peculiarità tali da

giustificare l'intervento. La disposizione determinerebbe in tal modo

una irragionevole disparità di trattamento nei confronti di tutte

quelle associazioni che hanno osservato il disposto normativo,

privilegiando situazioni di fatto irregolari circa l'utilizzazione

pregressa del contributo, tanto più che - ad avviso del ricorrente -

l'intervento del legislatore regionale appare diretto a esonerare gli

amministratori delle associazioni o degli enti culturali da eventuali

responsabilità.

1.2. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza

l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente

della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge 7

novembre 1997, n. 41, omettendo le previsioni dell'art. 2, con

conseguente cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana solleva, con

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in

favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni

alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), in tema di

"rendicontazione delle spese sostenute per gli esercizi finanziari

1990 e 1991 dagli enti aventi finalità di carattere culturale e

artistico".

Poiché tuttavia la legge sopra menzionata è stata fatta oggetto

di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, con

omissione della disposizione denunciata d'incostituzionalità (legge

regionale 7 novembre 1997, n. 41), cosicché essa non potrebbe più

essere oggetto di successiva separata promulgazione, si deve

dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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