Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/04/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.

24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai

sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), promosso con

ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal Pretore di Velletri - Sezione

distaccata di Anzio nel procedimento penale a carico di Mele Delia,

iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 prima serie speciale

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di Mele Delia,

imputata della contravvenzione di cui all'art. 21, primo comma, del

d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero

80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo

umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), per

aver fornito al consumo degli ospiti della Clinica Villa dei Pini di

Anzio acqua priva dei dovuti requisiti di qualità, il Pretore di

Velletri, sezione distaccata di Anzio, ha sollevato, con ordinanza

del 10 marzo 1992, eccezione di illegittimità costituzionale, in

relazione all'art. 24 della Costituzione, nei confronti dell'art. 12

dello stesso d.P.R. n. 236, "nella parte in cui non prevede che sia

dato avviso alle persone interessate dell'ora, della data e del luogo

di effettuazione delle analisi, per le quali non è prevista né è

possibile la revisione, onde consentirne la partecipazione alle

stesse".

Nessuna parte si è costituita in giudizio. Considerato in diritto

1. - L'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 disciplina, nel

quadro dell'attuazione della direttiva CEE n. 80/778, i prelievi ed i

controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano, la cui

esecuzione viene affidata ai servizi e presidi delle unità sanitarie

locali.

Il giudice remittente dubita della legittimità di tale norma

nella parte in cui essa non prevede che sia dato avviso alle persone

interessate dell'ora, data e luogo di effettuazione delle analisi che

non siano suscettibili di revisione, dal momento che il mancato

avviso risulterebbe lesivo del diritto di difesa degli interessati ai

quali non sia garantita la possibilità di presenziare, eventualmente

con l'assistenza di un consulente tecnico, all'effettuazione degli

accertamenti non ripetibili, destinati a costituire l'eventuale

presupposto dell'azione penale e la fonte del convincimento del

giudice penale.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha già riconosciuto che il diritto di difesa deve

ritenersi violato nei casi in cui alla previsione di analisi non

ripetibili, in quanto effettuate su campioni di natura deteriorabile,

non si accompagni l'obbligatorietà dell'avviso dell'inizio delle

operazioni alle persone interessate, in modo da consentire alle

stesse di presenziare, eventualmente con l'assistenza di un

consulente tecnico, all'esecuzione di tali operazioni (v. sentt. n.

434 del 1990 e n. 469 del 1988).

In tale giurisprudenza si è, altresì, chiarito che l'obbligo di

preavviso deve ritenersi riferito al momento dell'effettuazione delle

analisi e non anche a quello del prelievo dei campioni che, al

contrario, può richiedere un'azione di sorpresa, al fine di evitare

alterazioni o soppressioni del materiale probatorio (v. sent. n. 248

del 1983).

Questo indirizzo giurisprudenziale ha, di recente, trovato piena

risposta nella riforma del codice di procedura penale e

specificamente nella formulazione nell'art. 223 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), ove si

è stabilito che, quando nel corso di attività ispettive o di

vigilanza, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non

è prevista la revisione deve essere dato, a cura dell'organo

procedente, avviso, anche orale, all'interessato del giorno, dell'ora

e del luogo dove le analisi verranno effettuate, così da consentire

allo stesso o a persona di sua fiducia di presenziare alle

operazioni, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

La nuova disciplina non può, peraltro, trovare applicazione nel

giudizio a quo, che trae origine da un accertamento regolato secondo

il precedente rito penale, in quanto effettuato in epoca anteriore

all'entrata in vigore del nuovo codice.

La questione proposta deve, quindi, essere accolta, con la

conseguente dichiarazione dell'illegittimità costituzionale in parte

qua della norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24

maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai

sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte

in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al

consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura

dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso

all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi

verranno effettuate, affinché lo stesso interessato o persona di sua

fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con

l'assistenza di un consulente tecnico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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