Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, terzo,

quarto e quinto comma, 5, primo e secondo comma, 9, 13, terzo e

quarto comma, 15, primo comma, lettere c ) e d), 17, secondo e sesto

comma, 21 e 26, primo e terzo comma, del Decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e

sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica)

promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, delle

Province autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni

Trentino-Alto Adige e Lombardia, notificati il 20 e il 23 ottobre

1989, depositati in cancelleria il 23, il 26, il 27 ottobre e il 2

novembre successivi ed iscritti ai nn. 82, 84, 85, 86, 87 e 88 del

registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana,

Giandomenico Falcon e Luigi Mauri per la Regione Emilia-Romagna,

Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano,

Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento e la Regione

Trentino-Alto Adige, Valerio Onida e Gualtiero Rueca per la Regione

Lombardia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Le Regioni a statuto ordinario Toscana ed Emilia-Romagna, le

Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché la Regione a

statuto speciale Trentino-Alto Adige e la Regione a statuto ordinario

Lombardia hanno presentato distinti ricorsi con i quali sollevano

numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti di

vari articoli del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,

intitolato "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla

riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi

dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Le Province autonome di Bolzano e di Trento, oltreché la Regione

Trentino-Alto Adige, contestano la legittimità costituzionale

dell'art. 5, primo comma, in quanto lederebbe le competenze

assicurate alla Regione dagli artt. 4, 5 e 16 e alle Province dagli

artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e

dalle relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 31 luglio 1978, n.

1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474),

anche in riferimento agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo

1972, n. 118. Ad avviso delle ricorrenti - posto che l'informazione

statistica costituisce un "potere implicito" nelle competenze

materiali ad esse assegnate e che, pertanto, rientra fra le potestà

di livello primario come "potere statistico" esplicitamente

riconosciuto da varie norme di attuazione e concretamente esercitato,

fra l'altro, con la costituzione di istituti provinciali di

statistica -, una disposizione di legge statale, la quale afferma che

"spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e di

Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica" (art. 5,

primo comma), appare contrastare con le norme costituzionali che

attribuiscono alle ricorrenti stesse i medesimi poteri, non potendo

questi essere attribuiti o tolti con leggi ordinarie.

La Regione Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 5, secondo comma, il quale riafferma la competenza del

Consiglio dei ministri sugli atti di indirizzo e coordinamento ai

sensi dell'art. 2, comma terzo, lettera d), della legge n. 400 del

1988, al fine di "assicurare unicità di indirizzo dell'attività

statistica di competenza delle regioni e delle province autonome", in

quanto, in contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 118, primo

comma, della Costituzione, istituirebbe un potere governativo di

indirizzo e coordinamento assolutamente generico e indeterminato,

lesivo del principio di legalità ed invasivo delle competenze

regionali per la totale mancanza di interessi pubblici cui

finalizzare quella funzione. Più in particolare, la Regione osserva

che, se la previsione della legge n. 400 del 1988 poteva essere

interpretata come norma procedurale e non innovativa (v. sent. n. 242

del 1989), ciò non sarebbe più possibile in relazione alla legge

impugnata, cioè a una legge di settore che, se non si riferisse alla

concreta istituzione di poteri di indirizzo e coordinamento,

risulterebbe, per la parte considerata, del tutto vuota di contenuto

normativo. Se così fosse, continua la Regione, i relativi poteri

sarebbero illegittimi in quanto assolutamente generici e

indeterminati, dato che l'art. 5, comma secondo, non ne determina

l'oggetto e la portata, limitandosi a stabilirne la finalizzazione in

modo che, peraltro, appare illegittimamente preclusivo di autonomi

indirizzi regionali laddove esige una "unicità" di indirizzo. Ma,

conclude la Regione, anche se si limitasse a richiedere un livello

minimo di unicità di indirizzo, la norma impugnata sarebbe

egualmente illegittima in quanto il potere così conferito sarebbe

del tutto privo di riferimenti oggettivi a discapito di quelle

esigenze di legalità dell'esercizio per via amministrativa della

funzione di indirizzo e coordinamento riconosciute da questa Corte

sin dalla sentenza n. 150 del 1982. Del resto, aggiunge la

ricorrente, posto che le scelte politico-amministrative sono

riservate al Programma statistico nazionale e le scelte tecniche

all'Istat, non vi sarebbe oggettivamente spazio per alcuna funzione

di indirizzo e coordinamento da svolgere nei confronti delle regioni.

Oggetto di varie censure è anche l'art. 3, nei commi terzo,

quarto e quinto. La Regione Trentino-Alto Adige dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, in riferimento

agli artt. 4, n. 7 e n. 8, 5, n. 1, e 16 dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione (spec.

art. 2 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; art. 2, d.P.R. 28 marzo 1975,

n. 474). Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata - nello

stabilire che le attività e le funzioni degli uffici statistici sono

regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 e che "entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli enti locali,

ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora

provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma

associata o consortile" e nel disporre analogo obbligo con effetto

immediato per i comuni con più di centomila abitanti - lederebbe le

competenze legislative della regione a disciplinare l'ordinamento

delle U.S.L., delle camere di commercio e dei comuni, non trattandosi

di norme di principio in grado di vincolare le competenze concorrenti

(comuni) e, tantomeno, quelle esclusive. Le Regioni Lombardia ed

Emilia-Romagna impugnano, inoltre, l'art. 3, comma quarto, il quale

dispone che le prefetture assicurino "il coordinamento, il

collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le

fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati

statistici": per la prima, tale disposizione escluderebbe le regioni

dal loro ruolo naturale di sedi di coordinamento a livello regionale

e locale e precluderebbe alle stesse la possibilità di disporre dei

dati statistici; per la seconda, invece, l'illegittimità non

risiederebbe nella previsione del coordinamento e della

interconnessione delle fonti pubbliche, ma piuttosto nell'omissione

di procedure consensuali per la determinazione delle relative

direttive quando queste ultime riguardino fonti regionali o

rappresentate da enti operanti in materia di competenza regionale.

Infine, la sola Regione Emilia-Romagna chiede l'annullamento anche

dell'art. 3, quinto comma, il quale, nel disporre che gli uffici di

statistica prima indicati (e quindi anche quelli dei comuni e delle

U.S.L.) esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli

atti di indirizzo emanati dal Comitato di coordinamento dell'Istat,

escluderebbe il potere della regione di dettare norme e indirizzi per

le indagini statistiche di proprio interesse.

Tutte le ricorrenti contestano la legittimità costituzionale dell'

art. 21, lettera c), che, nel definire gli oggetti degli atti di

indirizzo di cui all'art. 17 dello stesso Decreto legislativo, vi

include anche "i criteri organizzativi e la funzionalità" degli enti

e degli uffici statistici facenti parte del Sistema statistico

nazionale, e quindi anche di quelli delle regioni (o delle province

autonome) o, comunque, assoggettati alle competenze di queste stesse.

Tuttavia, anche se tutte le ricorrenti lamentano in sostanza

l'esorbitanza dei poteri così definiti dai confini del c.d.

indirizzo e coordinamento tecnico, molte di esse impugnano il citato

art. 21, lettera c), in combinato disposto con altre norme.

Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana ritengono che a ledere le

proprie competenze in materia di ordinamento degli uffici regionali

(art. 117 Cost.) sia il citato art. 21, lettera c), in connessione

con l'art. 17, sesto comma (il quale dispone che il Comitato

dell'Istat emana atti di indirizzo nei confronti degli uffici facenti

parte del Servizio statistico nazionale) e con l'art. 15, primo

comma, lettera c) (secondo il quale l'Istat provvede all'indirizzo e

al coordinamento delle attività statistiche degli enti e degli

uffici facenti parte del Servizio statistico nazionale). Secondo tali

regioni, la lesione dell'autonomia costituzionale ad esse garantita

deriverebbe dal fatto che il complesso di norme ora indicate farebbe

riferimento non solo alle metodologie statistiche, ma anche

all'organizzazione degli uffici come tali, senza che possa

intravvedersi a giustificazione di simile ingerenza alcun

apprezzabile interesse unitario. Con analoghe argomentazioni la

Regione Lombardia impugna le medesime disposizioni, cui aggiunge

anche l'art. 21, lettere a ) e b), che, estendendo l'ambito degli

indirizzi in questione agli "atti di esecuzione del programma

statistico nazionale" e alle "iniziative per l'attuazione del

predetto programma", concorrerebbe a configurare un potere di

indirizzo e coordinamento politico-amministrativo contrastante con i

requisiti costituzionali, e in particolare con l'esigenza che a

determinarne il contenuto sia il Governo, con il principio di

legalità e con il carattere non di dettaglio dei relativi indirizzi.

Con motivi dello stesso tipo le Province autonome di Bolzano e di

Trento contestano la legittimità costituzionale dell'art. 21,

lettera c) - come pure la Regione Trentino-Alto Adige, che, però,

l'impugna in combinato disposto con gli artt. 3, quinto comma, e 17,

sesto comma, - invocando, ovviamente, parametri diversi, quali gli

artt. 8, 9 e 16 (Province) e 4 nn. 1, 7 e 8, 5 n. 1 e 16 (Regione)

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di

attuazione, oltreché gli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge n. 118

del 1972.

Gli stessi parametri da ultimo menzionati sarebbero violati, a

giudizio delle Province di Trento e di Bolzano e della Regione

Trentino-Alto Adige, anche dall'art. 26, primo comma, che impone alle

amministrazioni e agli enti previsti negli artt. 3 e 4 - e quindi

anche alle province, ai comuni, alle camere di commercio e alle

U.S.L. - di inviare entro tre mesi una relazione alla Presidenza del

Consiglio sulla situazione degli uffici statistici esistenti e di

provvedere, entro i successivi tre mesi, alla riorganizzazione o alla

istituzione di uffici statistici, anche sulla base delle eventuali

direttive della Presidenza del Consiglio. Ove questa disposizione,

come sembrerebbe dal suo collegamento con l'art. 3, intendesse

radicare nella predetta Presidenza un potere di direttiva relativo

alla riorganizzazione o alla istituzione di uffici statistici

rientranti nei campi di competenza delle ricorrenti, essa sarebbe

incostituzionale in quanto lesiva dei poteri delle stesse ricorrenti

sull'ordinamento dei propri uffici e sullo svolgimento delle

attività statistiche di loro interesse (poteri, peraltro, già

esercitati), nonché dei requisiti costituzionali propri della

funzione governativa di indirizzo e coordinamento (nel caso che così

venisse definito quel potere di direttiva vincolante e puntuale).

La Regione Toscana contesta la legittimità costituzionale

dell'art. 15, primo comma, lettera d), in quanto, nel sottoporre gli

uffici regionali di statistica alla valutazione da parte dell'Istat

circa "l'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del

programma statistico nazionale", violerebbe gli artt. 117 e 118 della

Costituzione.

Le Regioni Toscana e Lombardia contestano la legittimità

costituzionale dell'art. 9, il quale dispone che i dati raccolti

dagli uffici statistici facenti parte del Sistema statistico

nazionale "non possono essere comunicati, se non in forma aggregata

sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto

esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica

amministrazione". Ove tale disposizione dovesse esser riferita anche

agli uffici statistici delle regioni (come, per la verità,

sembrerebbe escluso dall'art. 21, lettera d), che richiama soltanto

il rispetto del segreto d'ufficio ex art. 8, e non già i limiti di

cui all'art. 9, nell'interscambio dei dati fra gli uffici facenti

parte del Servizio statistico nazionale), risulterebbero lese le

potestà regionali in materia statistica, in quanto, se le regioni

potessero ricevere dall'Istat solo dati aggregati, ne deriverebbe

l'impossibilità per le stesse di effettuare qualsiasi autonoma

elaborazione avente come base necessaria i dati individuali o

aggregazioni di questi diverse da quelle effettuate dall'Istat per i

suoi fini.

Alcune questioni concernono, poi, il principio di cooperazione fra

Stato e regioni in materie di competenza statale interferenti con

materie riservate alle regioni stesse. La sola Regione Emilia-Romagna

contesta la legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto

comma, "in quanto, a fronte del pieno inserimento delle regioni nel

programma statistico nazionale e nella sua attuazione, non garantisce

la collaborazione e la partecipazione regionale nella fase di

formazione e approvazione del programma stesso". Secondo la

ricorrente, infatti, la mancanza della garanzia di "una misura di

partecipazione e di collaborazione" dei soggetti regionali nella

predetta fase darebbe vita a un sistema gravemente sbilanciato dato

che le regioni si troverebbero a non poter influire in nessun modo

sulle decisioni relative alle indagini statistiche anche inerenti

alle materie di loro interesse e attribuzione, nonché sulle

decisioni relative all'attuazione delle stesse indagini, attuazione

cui pur esse sono chiamate a partecipare. Le Regioni Toscana e

Lombardia contestano la legittimità costituzionale dell'art. 17,

secondo comma, il quale, nel definire la composizione del Comitato di

indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, prevede, in

un collegio di ventidue membri (di cui quattordici di estrazione

statale), un solo rappresentante regionale, designato dalla

Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e regioni. Secondo le

ricorrenti, si avrebbe, così, un evidente e assurdo squilibrio -

dato che la rappresentanza regionale sarebbe pari a un terzo di

quella assicurata all'associazione dei comuni e un quinto di quella

complessiva degli enti locali - che si tradurrebbe in una lesione

della posizione costituzionale delle regioni, le quali dovrebbero

avere un ruolo primario nel sistema nazionale e sarebbero comunque

colpite dalle determinazioni del Comitato di cui si discute.

Infine, la Regione Toscana impugna l'art. 26, terzo comma, il

quale, con l'escludere i finanziamenti necessari per l'istituzione

degli uffici statistici imposti dall'art. 5 del medesimo Decreto

legislativo, contravverrebbe ai principi stabiliti dagli artt. 119 e

81, comma quarto, della Costituzione, palesando, fra l'altro, un

irragionevole contrasto all'interno dello stesso complesso normativo.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per

chiedere che alcune questioni siano dichiarate inammissibili e altre

non fondate.

Riguardo alle censure mosse all'art. 5, primo comma, dalle

Province di Trento e di Bolzano, nonché dalla Regione Trentino-Alto

Adige, l'Avvocatura dello Stato contesta, in generale, che si possa

parlare, se non in poche situazioni, di esercizio di una pubblica

funzione o di un potere in materia statistica o, addirittura, di una

attribuzione costituzionalmente garantita alle regioni o alle

province autonome, trattandosi piuttosto di un servizio integrato in

una rete nazionale e internazionale, che, pertanto, presupporrebbe

un'elaborazione di metodi e di classificazioni diretta a un più

informato esercizio delle proprie competenze materiali e ad

assicurare l'imparzialità tecnica del servizio e la compatibilità

dei dati raccolti dalle regioni (o dalle province autonome) con

quelli nazionali e internazionali. Ciò posto come premessa generale,

l'Avvocatura ritiene che sia inammissibile la questione relativa

all'art. 5, primo comma, in quanto si risolverebbe in una questione

di interpretazione, e perciò non "attuale", che, peraltro, sarebbe

agevolmente risolvibile in base al parere reso dalla Prima

Commissione della Camera dei deputati, secondo il quale l'articolo

impugnato "deve essere inteso nel senso che le regioni e le province

autonome non sono obbligate a istituire gli uffici in questione, ma

che, qualora intendano provvedere in tal senso, debbono farlo con

legge". Tanto più ciò vale, secondo l'Avvocatura, in quanto le

ricorrenti non porrebbero una questione di portata generale in tema

di posizione ad opera dello Stato di norme sulla produzione

legislativa delle regioni e province autonome, nel senso che non

sosterrebbero che "al legislatore statale ordinario sarebbe inibito

porre disposizioni che comunque abbiano ad ampliare od a confermare

od a comprimere l'ambito di competenza legislativa delle regioni e

province autonome". In ogni caso, la questione proposta dalle

ricorrenti sarebbe, per l'Avvocatura, infondata, dato che l'art. 5,

primo comma, non contrasterebbe con nessuno dei parametri invocati,

alcuni dei quali (artt. 10 del d.P.R. n. 1017 e 1, 2 e 3 del d.P.R.

n. 228 del 1981), anzi, avrebbero in qualche misura anticipato i

criteri organizzativi del "sistema statistico nazionale".

Sulla questione posta dalla Regione Emilia-Romagna riguardo

all'art. 5, secondo comma, l'Avvocatura dello Stato replica che essa

sarebbe, per un verso, inammissibile, in quanto, nel censurare la

totale mancanza di un interesse nazionale a giustificazione della

prevista funzione di indirizzo e coordinamento, sembrerebbe

richiedere un requisito di "utilità prevedibile" dell'esercizio

della stessa; per altro verso, sarebbe comunque infondata, poiché la

disposizione impugnata non creerebbe, essa stessa, la funzione di

indirizzo e coordinamento (basata, com'è noto, sulla Costituzione)

ma ne specificherebbe oggetto e finalità, identificando, il primo,

nell'attività statistica e, le seconde, nel "sistematico

collegamento e (nel)l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche"

(come si esprime la legge di delega, all'art. 24, primo comma,

lettera a), e lo stesso art. 1 del decreto impugnato).

L'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza della richiesta di

illegittimità costituzionale avanzata dalla Regione Trentino-Alto

Adige nei confronti dell'art. 3, terzo comma, basandosi sul rilievo

che le attività statistiche delle camere di commercio, come quelle

dei comuni e delle U.S.L., sarebbero, ai sensi dell'art. 10 del

d.P.R. n. 1017 del 1978, "delegate" alle Province di Trento e di

Bolzano, che le esercitano mediante propri uffici, dei quali "si

avvale" l'Istat. Quanto alle censure mosse dalle Regioni

Emilia-Romagna e Lombardia all'art. 3, quarto comma, l'Avvocatura

dello Stato ritiene che siano infondate, dal momento che le

disposizioni impugnate affiderebbero alle Prefetture un ruolo

palesemente esecutivo o, al più, di vigilanza, diretto ad assicurare

che, al livello provinciale, "il coordinamento, il collegamento e

l'interconnessione" siano in concreto realizzati ed attuati nei modi

e nella misura indicati dal Governo o dall'Istat. Sicché

apparirebbero ingiustificate tanto la richiesta di un inserimento

additivo di un'intesa con la regione, quanto la pretesa che siano le

regioni a coordinare l'intera attività statistica di livello

regionale o locale e a gestire i relativi dati. Identica conclusione

dovrebbe valere, secondo l'Avvocatura, per l'art. 3, quinto comma,

che prevedrebbe un potere di indirizzo ricompreso nel più penetrante

potere di direttiva vincolante di cui all'art. 17 (peraltro non

impugnato, sotto questo aspetto, dalla Regione Emilia-Romagna) e

giustificabile costituzionalmente con gli stessi argomenti che questa

Corte ha più volte usato, per quanto riguarda le U.S.L., in ordine

alle strutture operative del Servizio sanitario nazionale.

Riguardo alle contestazioni mosse dalle Regioni Toscana ed

Emilia-Romagna relativamente all'art. 21, lettera c), in connessione

con gli artt. 15, primo comma, lettera c), e 17, sesto comma,

l'Avvocatura dello Stato osserva che la nozione di indirizzo e

coordinamento "tecnico" non potrebbe esaurirsi nell'incidenza sulle

metodologie, poiché l'applicazione di queste ultime potrebbe

pervenire a risultati sterili o ingannevoli per effetto di disarmonie

organizzative o funzionali: tra "procedure tecniche" ed

"organizzazione" vi sarebbe, infatti, un collegamento strettissimo,

dato che il "buon andamento" di un'attività, come quella statistica,

per sua natura oggettiva e non frazionabile (nel senso che una parte

condiziona il tutto), coinvolgerebbe necessariamente le une e

l'altra. In ogni caso, precisa l'Avvocatura replicando alle analoghe

censure della Regione Lombardia, l'art. 21, lettera c), deve essere

raccordato con l'art. 17, sesto comma, che opera una separazione fra

i destinatari delle "direttive" e quelli degli "atti di indirizzo", e

con l'art. 5, secondo e terzo comma, che "filtra" la norma impugnata

nel duplice senso degli indirizzi politico-amministrativi e di quelli

tecnici. Inoltre, nel respingere la censura della Lombardia all'art.

21, primo comma, lettere a ) e b), l'Avvocatura aggiunge che, fermo

restando che i "vincoli" discendono dal programma, con la

disposizione impugnata si intende stabilire l'interesse di chi

formula il programma con le indisgiungibili fasi dell'attuazione e

dell'esecuzione dello stesso. Con argomenti analoghi a quelli

formulati in replica alle regioni appena considerate, l'Avvocatura

dello Stato respinge anche le censure proposte dalle Province di

Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, aggiungendo,

in particolare, che direttive "eccedenti il carattere tecnico" sono

già previste dall'art. 10 delle norme di attuazione contenute nel

d.P.R. n. 1017 del 1978, che, anzi, restringerebbe ancor di più lo

spazio a favore delle ricorrenti.

Del pari infondata sarebbe la censura proposta dalla Regione

Toscana contro l'art. 15, primo comma, lettera d), nel quale

sarebbero previste solo attività meramente conoscitive, e non

provvedimentali, vòlte, tutt'al più, a innescare iniziative

governative.

Quanto alle censure prospettate dalle Province di Trento e di

Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige verso l'art. 26, primo

comma, l'Avvocatura osserva che, a parte l'inammissibilità di

censure riguardanti disposizioni già contenute in nuce nella norma

di delega (art. 24 della legge n. 400 del 1988), esse sarebbero

infondate in quanto l'insieme del citato art. 24 e di quello ora

impugnato costituirebbe un'importante riforma, ispirata ad esigenze

oggettivamente unitarie e non frazionabili.

Riguardo alle censure mosse dalle Regioni Toscana e Lombardia

all'art. 9, l'Avvocatura osserva che tale articolo, il quale è posto

a difesa del segreto statistico, non è fondatamente sospettabile

d'illegittimità costituzionale, tanto più che una cosa sono le

disaggregazioni anche particolareggiate e altra cosa la nominatività

dei dati.

Relativamente alla pretesa lesione del principio di cooperazione

prospettata dalla Regione Emilia-Romagna in ordine all'art. 13, terzo

e quarto comma, l'Avvocatura osserva che essa sarebbe, innanzitutto,

inammissibile, in quanto chiede una pronuncia additiva diretta a

introdurre un "meccanismo idoneo" a rappresentare le istanze

regionali senza precisare quale sia, fra i molti ipotizzabili, quello

ipoteticamente conforme a Costituzione. In ogni caso, la questione

sarebbe infondata, in quanto, rispetto al Programma statistico

nazionale, che concerne le rilevazioni giustificate da un interesse

infrazionabile e gli obiettivi generali del sistema statistico

nazionale, la partecipazione regionale potrebbe essere utile (ma non

necessaria) nella fase della "predisposizione" dello stesso da parte

dell'Istat, mentre dovrebbe escludersi nella fase di approvazione, di

esclusiva spettanza dello Stato, quale espressione unitaria della

collettività nazionale anche nei rapporti internazionali.

Anche le censure formulate dalla Toscana e dalla Lombardia avverso

l'art. 17, comma secondo, a parere dell'Avvocatura, sarebbero,

innanzitutto, inammissibili, in quanto si risolverebbero in una

richiesta di rideterminare la quantità dei rappresentanti in seno al

Comitato ivi previsto. In ogni caso, esse sarebbero anche infondate,

in quanto non si potrebbe individuare alcuna norma costituzionale a

sostegno della pretesa irragionevolezza della norma impugnata.

Non fondata, secondo l'Avvocatura, sarebbe pure la questione

relativa all'art. 26, comma terzo, proposta dalla Regione Toscana, in

quanto l'attività statistica delle regioni sarebbe, per queste

ultime, attività "normale", ai sensi dell'art. 119, secondo comma,

della Costituzione. Essa, però, sarebbe pure inammissibile, sia

perché quella impugnata sarebbe una mera certificazione burocratica,

sia perché gli oneri "non addossati allo Stato" sarebbero quelli

stanziati per il funzionamento dell'Istat, sia perché sarebbe frutto

di aberratio ictus.

3. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie le

Regioni Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, le quali, oltre a ribadire quanto

già prospettato nei primi scritti difensivi, formulano nuovi

argomenti.

Riguardo alla censura relativa all'art. 5, primo comma, le

Province autonome di Trento e di Bolzano precisano che la

reiterazione o la conferma di un'attribuzione di competenza, già

prevista da norme costituzionali, ad opera di disposizioni di legge

ordinaria, configurerebbero un vizio di costituzionalità, in quanto

presuppongono chiaramente il potere del legislatore ordinario di

disporre della competenza regionale o provinciale stabilita con legge

costituzionale.

In replica agli argomenti addotti dall'Avvocatura dello Stato

contro le contestazioni mosse all'art. 3, quarto comma, la Regione

Lombardia osserva che la difesa del Governo trascurerebbe di

considerare, per un verso, che le prefetture non possono essere

titolari di poteri di indirizzo e di coordinamento e, per altro

verso, che le regioni, in virtù del "potere implicito" in materia

statistica ad esse riconosciuto, non potrebbero svolgere le proprie

rilevazioni su base regionale in mancanza del potere di coordinare le

attività statistiche degli enti locali.

In ordine alle questioni sollevate avverso l'art. 21, lettera c),

la Regione Toscana, dopo aver osservato che il raccordo con l'art.

17, sesto comma, operato dall'Avvocatura, confermerebbe che il

Comitato ivi previsto potrebbe porre atti di indirizzo nei confronti

delle regioni anche sui "criteri organizzativi e la funzionalità"

degli uffici regionali, afferma che la disposizione impugnata sarebbe

palesemente illegittima ove si riferisse all'indirizzo e

coordinamento politico-amministrativo, ma lo sarebbe anche ove

concernesse l'indirizzo e coordinamento tecnico, in quanto

configurerebbe una norma inutile e caratterizzata da una globale

irrazionalità. Né, sempre ad avviso della ricorrente, si potrebbe

ipotizzare, come fa invece l'Avvocatura, che l'organizzazione

amministrativa sia inscindibilmente collegata con il coordinamento

tecnico, poiché questa ipotesi sarebbe doppiamente smentita

dall'art. 5, terzo comma, che circoscrive quest'ultimo alle

metodologie statistiche e dall'art. 17, secondo comma, lettera c),

che, nell'indicare il rappresentante regionale, esige che sia scelto

"tra i propri membri" dalla Conferenza Stato-regioni, che non svolge

certo compiti di coordinamento tecnico. Riguardo allo stesso art. 21,

lettera c), le Province autonome di Trento e di Bolzano affermano che

la tesi dell'Avvocatura relativa al "filtraggio" degli indirizzi ivi

previsti in virtù dell'art. 5, secondo e terzo comma, sarebbe

contraddetta dal fatto che tali indirizzi, collegandosi a una

funzione di indirizzo e coordinamento in senso stretto, non si

presterebbero ad esser depurati dagli atti indicati nelle ricordate

disposizioni dell'art. 5 ed esorbiterebbero dalle finalità di

unificazione delle metodologie statistiche. Quanto al richiamo

all'art. 10 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 1017

del 1978 e all'affermazione dell'Avvocatura che quell'articolo

conterrebbe già indirizzi esterni al momento tecnico, le Province

autonome, insieme alla Regione Trentino-Alto Adige, sottolineano che

l'art. 10 concerne soltanto attività statistiche delegate.

Relativamente all'art. 26, primo comma, le stesse province, preso

atto che, anche secondo l'Avvocatura dello Stato, le direttive ivi

previste non riguardano gli uffici di statistica delle medesime

province, insistono per la dichiarazione di incostituzionalità tanto

per l'esorbitanza del potere di direttiva rispetto a quello

d'indirizzo quanto per la violazione dei principi relativi al potere

di indirizzo e coordinamento. Nello stesso tempo, la Provincia di

Bolzano mantiene la censura, nei suoi termini originari, per quanto

riguarda gli uffici di statistica delle U.S.L. di Bolzano. In

relazione allo stesso art. 26, primo comma, la Regione Trentino-Alto

Adige replica all'Avvocatura che la disposizione impugnata non

potrebbe esser qualificata come "norma fondamentale di riforma

economico-sociale", trattandosi di norma puntuale che attribuisce al

Presidente del Consiglio dei ministri un potere di direttiva in

ordine a competenze riservate alla regione.

A proposito dell'art. 15, primo comma, lettera d), la Regione

Toscana replica all'Avvocatura dello Stato che la disposizione

impugnata non implicherebbe solo attività conoscitive, ma

comporterebbe un sindacato sui contenuti e sui risultati

dell'attività degli uffici in riferimento ai criteri formulati dal

Comitato di cui all'art. 17, attribuendo così all'Istat, in

combinato disposto con quest'ultimo articolo, un complesso di poteri

esorbitanti l'art. 24 della legge n. 400 del 1988.

La stessa Regione Toscana, riguardo all'art. 9, secondo comma,

precisa che il divieto, ivi contenuto, di esternare i dati raccolti,

se non in forma aggregata, anche all'interno del circuito costituito

del Sistema statistico nazionale precluderebbe agli uffici regionali

la possibilità di svolgere autonomamente l'attività statistica loro

propria. Nello stesso ordine di idee, anche la Regione Lombardia

replica all'Avvocatura dello Stato che, perché le regioni possano

elaborare le aggregazioni più rispondenti ai loro bisogni e

intendimenti, non sarebbe sufficiente chiedere e ottenere determinate

disaggregazioni di dati, ma occorrerebbe disporre dei dati di

partenza. Considerato in diritto

1. - Con distinti ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e

Lombardia, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la

Regione Trentino-Alto Adige, hanno sollevato numerose questioni di

legittimità costituzionale nei confronti di varie disposizioni

contenute nel Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal

titolo "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla

riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi

dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". A causa

dell'identità o della connessione oggettiva delle questioni

proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere discussi

insieme e per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - L'art. 5, primo comma, per il quale "spetta a ciascuna

regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con

propria legge uffici di statistica", è oggetto di contestazione da

parte delle Province di Trento e di Bolzano, oltreché della Regione

Trentino-Alto Adige. Ad avviso delle ricorrenti, posto che

l'attività statistica costituisce esercizio di un "potere implicito"

nelle competenze materiali costituzionalmente garantite alle regioni

e alle province autonome, il citato art. 5, primo comma, si porrebbe

in contrasto con le attribuzioni ad esse assegnate dagli artt. 4, 5 e

16 (limitatamente alla Regione Trentino-Alto Adige) ed 8, 9 e 16

(limitatamente alle province autonome) dello Statuto speciale (d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, oltreché con

gli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118. Il

contrasto consisterebbe nel fatto che la disposizione di legge

ordinaria impugnata, nel confermare la spettanza alle regioni e alle

province autonome di competenze già affidate alle stesse dalle norme

dello Statuto speciale, presupporrebbe illegittimamente che il

legislatore ordinario abbia il potere di disporre di competenze

stabilite con norme di rango costituzionale.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, tale questione, prima che

infondata, sarebbe inammissibile, in quanto diretta a porre dubbi

meramente interpretativi.

2.1. - Va respinta l'eccezione d'inammissibilità presentata dalla

difesa dello Stato.

Le ricorrenti prospettano un contrasto tra una disposizione di

legge ordinaria, diretta all'istituzione di uffici di statistica

nelle amministrazioni delle regioni (o delle province autonome) o

all'interno di enti sottoposti alle competenze di queste ultime, e le

disposizioni di rango costituzionale, che attribuiscono alle stesse

regioni (e province autonome) le competenze legislative e

amministrative in varie materie e, specialmente, in tema di

ordinamento dei propri uffici o degli uffici di enti sottoposti alle

competenze regionali. Poiché questa Corte ha già precisato che le

diverse attività racchiuse nel complesso concetto di attività

statistica sono il prodotto di un "potere implicito" collegato alle

varie competenze materiali attribuite ai soggetti e agli organi

pubblici (sent. n. 242 del 1988), la prospettazione, ai fini

dell'esame di costituzionalità, di un raffronto tra le norme

costituzionali regolatrici delle competenze assegnate alle regioni (e

alle province autonome) e una norma di legge ordinaria diretta

all'istituzione di uffici di statistica all'interno delle

amministrazioni delle stesse regioni (o province autonome) o degli

enti sottoposti alle competenze di queste ultime, non appare, prima

facie, priva di un legame ragionevole con la gamma delle possibilità

applicative riconducibili alle disposizioni dedotte in giudizio. Per

tali motivi, i ricorsi in esame non pongono, sotto i profili

considerati, questioni astratte o del tutto pretestuose, sicché non

possono essere ritenuti, per queste ragioni, inammissibili (v. ancora

sentt. n. 242 del 1988, nonché nn. 517 del 1987 e 998 del 1988).

2.2. - La questione non è fondata nei sensi di cui in

motivazione.

L'art. 5, primo comma, pone una norma tutt'altro che chiara e

precisa, tanto che le ricorrenti, da un lato, e l'Avvocatura dello

Stato, dall'altro, l'interpretano in modo radicalmente diverso. Per

le prime, la disposizione impugnata tenderebbe a porre una norma

sulla competenza materiale delle regioni e delle province autonome

che, se pure diretta a confermare attribuzioni di cui le ricorrenti

sono già investite, sarebbe comunque espressione di un potere che

non rientra fra quelli propri del legislatore ordinario. Per la

verità, se dovesse essere così interpretata, la disposizione

sarebbe, di certo, costituzionalmente illegittima, poiché non

rientra nei limiti della potestà legislativa ordinaria disporre di

competenze stabilite con norme di rango costituzionale. Al contrario,

secondo l'Avvocatura dello Stato, l'art. 5, primo comma, dovrebbe

essere interpretato nel senso che pone una regola sulla produzione

normativa delle regioni o delle province autonome, in modo da

vincolare queste ultime a provvedere con legge, qualora decidano,

secondo il loro libero apprezzamento, di istituire propri uffici di

statistica. In realtà, anche se così interpretata, la disposizione

impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui

si riferisce all'ipotetico vincolo del legislatore statale nei

confronti della regione (o delle province autonome) in ordine alla

necessità di provvedere esclusivamente con legge per istituire i

predetti uffici (v., in un ordine analogo di idee, la sent. n. 407

del 1989). Inoltre, quest'ultima interpretazione, anche nella parte

in cui qualifica la ricordata istituzione come una mera facoltà,

appare difficilmente compatibile tanto con la lettera della

disposizione impugnata (laddove l'uso dell'indicativo presente rivela

piuttosto l'intenzione di porre un obbligo), quanto, soprattutto, con

la complessiva orditura del Decreto legislativo n. 322 del 1989, che,

essendo diretta a stabilire un sistema statistico integrato e

interconnesso su base nazionale, suppone logicamente che in ogni

regione (o provincia autonoma), oltreché in ognuno degli enti

previsti nell'art. 2, sia messo in funzione un ufficio di statistica.

Ed, invero, in base a un'interpretazione sistematica del

complessivo Decreto legislativo, l'art. 5, primo comma, appare

rivolto ad imporre alle regioni e alle province autonome

l'istituzione di un ufficio di statistica nell'ambito delle proprie

amministrazioni. Nello stabilire questo obbligo, concernente

esclusivamente l'istituzione di tali uffici, la disposizione

impugnata, laddove precisa che "spetta alle regioni e alle province

autonome" provvedere a ciò, intende affermare che saranno queste

ultime a costituire i predetti uffici in base alle norme regolatrici

delle loro competenze, dal momento che il successivo inciso "con

propria legge" è semplicemente diretto a richiamare il principio

costituzionale della riserva (relativa) di legge in materia di

ordinamento degli uffici pubblici (art. 97 della Costituzione).

Così interpretato, l'art. 5, primo comma, non appare

incompatibile con le invocate disposizioni dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige, in quanto trova piena giustificazione

nell'interesse nazionale - peraltro strettamente legato a obblighi

internazionali e comunitari - sotteso all'istituzione di un sistema

statistico integrato e interconnesso su base nazionale. Si tratta di

un rilevante interesse di tutta la comunità statale, che, come ha

giustamente osservato l'Avvocatura dello Stato, ha un indiscutibile

carattere di infrazionabilità e di imperatività, in quanto non può

darsi un sistema statistico integrato su base nazionale, né comunque

può pensarsi che esso possa funzionare adeguatamente, in mancanza di

uffici di statistica operanti al livello delle regioni o delle

province autonome. Poiché, dunque, il vincolo imposto all'autonomia

regionale (o provinciale) è in effetti strettamente strumentale alla

soddisfazione di un interesse nazionale imperativo e infrazionabile,

esso supera quel rigoroso scrutinio che legittima la compressione

dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni (o alle

province autonome) in nome di un superiore interesse nazionale (v.

sentt. nn. 49 e 304 del 1987, 177, 217 e 633 del 1988, 407 del 1989).

3. - La Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità

costituzionale dell'art. 5, secondo comma, il quale afferma che "il

Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai

sensi dell'art. 2, comma terzo, lettera d), della legge 23 agosto

1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo all'attività

statistica di competenza delle regioni e delle province autonome".

Secondo la ricorrente tale disposizione - istituendo un potere

generico, indeterminato, assolutamente preclusivo di autonomi

indirizzi politici regionali e privo della dovuta copertura legale -

violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione e, in particolare,

difetterebbe dei requisiti costituzionalmente richiesti per

l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento.

La questione non è fondata.

Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, la disposizione

impugnata si limita a richiamare l'applicabilità dell'art. 2, comma

terzo, lettera d), della legge n. 400 del 1988 all'attività

statistica. Essa, in altre parole, non è rivolta a istituire un

determinato e particolare potere di indirizzo e coordinamento, ma,

più semplicemente, ribadisce che l'esercizio di tale funzione

governativa esige la deliberazione del Consiglio dei ministri. Né

può valere in senso contrario il rilievo che la previsione ora

discussa sia contenuta in un atto legislativo di settore, dal momento

che, al fine di decidere se una determinata norma intenda istituire

un nuovo potere di indirizzo e coordinamento, la sedes materiae non

può certo rilevare più della natura effettiva della norma

contestata. E, poiché quest'ultima si limita a ribadire il requisito

procedurale della deliberazione del Consiglio dei ministri e le

finalità generali che ogni atto di indirizzo e coordinamento non

può non avere (e, cioè, l'uniformità e l'omogeneità

dell'indirizzo politico-amministrativo generale), appare chiara la

volontà del legislatore ordinario di non innovare o di non arrecare

deroghe alle norme vigenti in materia di esercizio della relativa

funzione governativa.

4. - La Regione Trentino-Alto Adige ritiene che le proprie

competenze legislative e amministrative in materia di ordinamento

degli enti sanitari e ospedalieri, di ordinamento delle camere di

commercio e di ordinamento dei comuni (artt. 4, nn. 7 e 8; 5, n. 1;

16 dello Statuto speciale e relative norme di attuazione) risultino

lese dall'art. 3, terzo comma, del Decreto legislativo n. 322 del

1989, il quale impone alle U.S.L., alle camere di commercio e ai

comuni con più di centomila abitanti di istituire uffici di

statistica da inserire nel Sistema statistico nazionale.

La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Il vincolo imposto dall'art. 3, terzo comma, alle U.S.L., alle

camere di commercio e ai comuni con più di centomila abitanti,

relativo all'istituzione di un ufficio di statistica da porre al

servizio del funzionamento del Sistema statistico nazionale, si

giustifica, sotto il profilo della legittimità costituzionale, con

le medesime ragioni più ampiamente illustrate nel punto 2.2., che si

riassumono, sinteticamente, nel carattere strettamente strumentale di

quel vincolo all'interesse nazionale sotteso all'istituzione e al

funzionamento di un sistema statistico integrato su base nazionale.

5. - Le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna contestano la

legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, il quale

dispone che "gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture

assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del

Commissario del Governo previste dall'art. 13, comma primo, lettera

c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il

collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le

fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati

statistici, come individuate dall'Istat". Per la Lombardia,

l'illegittimità di tale disposizione deriverebbe dal fatto che essa

sottrarrebbe alle regioni il coordinamento di attività degli enti

pubblici sub-regionali e configurerebbe un potere di indirizzo e

coordinamento proveniente da una sede non governativa. Per

l'Emilia-Romagna, invece, la stessa disposizione violerebbe il

principio di cooperazione tra Stato e regioni, in quanto ometterebbe

di prevedere procedure consensuali per le ipotesi in cui i poteri

delle prefetture riguardassero attività pubbliche ricadenti

nell'ambito delle competenze regionali.

Le questioni non sono fondate.

La Regione Lombardia contesta i poteri di coordinamento delle

prefetture sulla base dell'erroneo presupposto che questi abbiano ad

oggetto o possano avere ad oggetto attività rientranti nelle

competenze regionali. In realtà, la disposizione impugnata, come

gran parte di quelle contenute nel Decreto legislativo n. 322 del

1989, concerne attività statistiche di interesse nazionale, le quali

sono svolte dagli uffici facenti parte del Sistema statistico

nazionale. Come era già stabilito nell'art. 24 della legge n. 400

del 1988 (v. sent. n. 242 del 1989), ove tali uffici facciano parte

dell'amministrazione statale (anche ad ordinamento autonomo), essi

sono sottoposti, per quanto riguarda la raccolta e l'elaborazione dei

dati, alle dipendenze funzionali dell'Istat (v. art. 3, primo comma).

Ove, invece, tali uffici facciano parte dell'amministrazione

regionale, provinciale o degli enti locali, al fine di stabilire la

natura giuridica dei rapporti che li legano all'Istat, occorre

distinguere se si tratta di attività statistiche di interesse

nazionale o di attività statistiche di interesse regionale: mentre

in quest'ultima ipotesi, avendosi a che fare con lo svolgimento di

competenze proprie delle regioni (o delle province autonome), l'Istat

può esercitare soltanto poteri di indirizzo e coordinamento tecnici,

vòlti a rendere omogenee le metodologie applicate dagli uffici

competenti (art. 5, terzo comma), nell'altra ipotesi, invece,

trattandosi di attività statistiche di interesse nazionale

rientranti nel campo d'azione del Sistema statistico nazionale,

l'Istat "si avvale" degli uffici regionali, provinciali, comunali o

degli enti locali (art. 15, terzo comma) al fine di svolgere

attività o servizi che, essendo d'interesse nazionale, fuoriescono

dall'ambito delle competenze di questi enti.

È chiaro che i poteri di coordinamento delle prefetture, i quali

sono oggetto della contestazione ora esaminata, si inseriscono nella

rete dei rapporti propria delle attività statistiche d'interesse

nazionale, fungendo da tramite tra i vari soggetti periferici del

Sistema statistico nazionale e l'Istat. Essi, in altre parole, anche

quando riguardano gli uffici di statistica delle regioni (o delle

province autonome), delle province, dei comuni e degli altri enti

locali, hanno ad oggetto esclusivamente le attività statistiche di

rilievo nazionale che quegli enti svolgono in ragione del loro

"utilizzo" da parte dell'Istat.

Su tali basi, non solo è fuor di luogo prospettare una lesione

delle competenze regionali in materia di attività statistiche

(d'interesse regionale), ma non si può neppure riconoscere alcun

fondamento alla pretesa di coinvolgimento delle regioni stesse in

sede di determinazione delle misure di coordinamento previste

dall'art. 3, quarto comma. In realtà, le uniche possibilità di

coinvolgimento delle regioni nell'esercizio delle suddette attività

d'interesse nazionale sono legate alle regole che presiedono

all'"avvalimento" degli uffici regionali da parte dello Stato (v.

spec. sent. n. 996 del 1988, nonché sentt. nn. 35 del 1972, 74 e 216

del 1987), regole che, comunque, presuppongono l'inserimento di

procedure d'intervento regionale a livelli diversi da quelli

coinvolti nella censura ora esaminata.

6. - Per ragioni identiche a quelle appena esposte va rigettata

anche la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna nei

confronti dell'art. 3, quinto comma, del quale la ricorrente lamenta

l'illegittimità costituzionale, in quanto prevedrebbe

l'assoggettamento degli uffici appartenenti al Sistema statistico

nazionale agli indirizzi deliberati dal Comitato di coordinamento

dell'Istat (art. 17), anziché a quelli della regione. Anche in tal

caso, infatti, si tratta di attività statistiche d'interesse

nazionale, che sono svolte da uffici appartenenti ad amministrazioni

statali (anche ad ordinamento autonomo) ovvero da uffici regionali,

provinciali, comunali o di altri enti locali con i quali l'Istat

instaura un rapporto di "avvalimento". Rispetto ad esse, pertanto, è

fuor di luogo pretendere l'estensione dei poteri normativi o di

indirizzo delle regioni.

7. - Tutte le ricorrenti contestano la legittimità costituzionale

dell'art. 21, lettera c), ora da solo (Province autonome di Trento e

di Bolzano), ora in combinato disposto con gli artt. 17, sesto comma,

e 15, primo comma, lettera c) (Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia),

ovvero con gli artt. 3, quinto comma, e 17, sesto comma (Regione

Trentino-Alto Adige). In ogni caso, ciascuna delle ricorrenti lamenta

la violazione delle norme costituzionali poste a tutela della propria

autonomia legislativa e amministrativa - vale a dire degli artt. 117

e 118 (regioni a statuto ordinario), degli artt. 4, nn. 1, 7 e 8,

dell'art. 5, n. 1, e dell'art. 16 dello Statuto speciale e relative

norme di attuazione, in riferimento agli artt. 13, 14, 15 e 16 della

legge n. 118 del 1972 (Regione Trentino-Alto Adige), degli artt. 8, 9

e 16 dello stesso Statuto e relative norme di attuazione, in

riferimento ai medesimi articoli della legge n. 118 del 1972

(Province autonome di Trento e di Bolzano) -, dal momento che le

disposizioni impugnate prevedrebbero poteri di indirizzo e di

coordinamento, imputati al "Comitato di indirizzo e coordinamento

dell'informazione statistica", i quali non avrebbero ad oggetto le

metodologie statistiche, ma "i criteri organizzativi e la

funzionalità degli uffici di statistica (...) degli enti (...)

facenti parte del Sistema statistico nazionale" e, quindi, anche

delle regioni, delle province autonome, delle province, dei comuni,

delle U.S.L. e delle camere di commercio.

Nei termini di seguito precisati la questione non è fondata.

L'art. 21, lettera c), va interpretato alla luce dell'art. 5,

secondo e terzo comma, che - sulla base della norma di delega

contenuta nell'art. 24 della legge n. 400 del 1988,

nell'interpretazione datane dalla sentenza n. 242 del 1989 di questa

Corte - distingue l'indirizzo e coordinamento "tecnico" da quello

politico-amministrativo. Mentre quest'ultimo, il quale è esercitato

dal legislatore statale o dal Governo, concerne l'indirizzo politico

delle amministrazioni regionali (o delle province autonome), quello

"tecnico", invece, consiste in indirizzi e criteri vòlti allo scopo

di rendere omogenee le metodologie statistiche applicate dagli uffici

di statistica delle regioni (o delle province autonome), la cui

determinazione è riservata all'Istat. Questa distinzione, posta in

via generale dall'art. 5 nei commi indicati, è poi sviluppata, per

quanto riguarda l'indirizzo e coordinamento tecnico, dall'art. 17 e

dall'art. 21. Il primo - dopo aver definito il "Comitato di indirizzo

e coordinamento dell'informazione statistica" come l'organo

collegiale, a composizione mista, che esercita le funzioni direttive

dell'Istat nei confronti degli uffici di statistica previsti

nell'art. 3 - imputa al predetto Comitato tanto il potere di

direttiva vincolante nei confronti degli uffici di statistica statali

e, "nella parte applicabile", nei confronti di quelli provinciali,

comunali e delle camere di commercio, quanto il potere di indirizzo

nei confronti degli uffici di statistica delle regioni e delle

province autonome o degli enti sottoposti alle competenze di queste

ultime. L'art. 21, invece, determina gli oggetti dei poteri di

direttiva e di indirizzo tecnici appena menzionati, includendovi tra

l'altro, alla lettera c), "i criteri organizzativi e la funzionalità

degli uffici di statistica", vale a dire criteri e regole che alle

ricorrenti sembrano illegittimamente esorbitare dalla nozione di

indirizzo e coordinamento tecnico.

Interpretata entro la cornice normativa ora delineata,

l'espressione usata dall'art. 21, lettera c), non può essere intesa

come se si riferisse all'organizzazione amministrativa o alla

distribuzione del personale negli uffici di statistica delle regioni

e delle province autonome. Questa materia rientra a pieno titolo

nelle competenze regionali nei limiti stabiliti dalla Costituzione e,

per le regioni e le province ad autonomia differenziata, dai

rispettivi Statuti, limiti fra i quali vanno annoverati anche i

poteri di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo spettanti

al legislatore statale e/o al Governo. Al contrario, proprio perché

il tema dell'art. 21 è l'indirizzo e coordinamento tecnico,

l'espressione usata nella lettera c) dello stesso articolo - cioè "i

criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici" - dev'essere

interpretata in relazione alla finalità per la quale è stata posta

e che l'art. 5, comma terzo, definisce come lo scopo di rendere

omogenee le metodologie statistiche applicate dai vari uffici di

statistica delle regioni e delle province autonome. Sicché la parte

di disposizione contestata va, in realtà, intesa nel senso che si

riferisce ai criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro

statistico, vale a dire ai criteri che presiedono alla scelta e alle

modalità di applicazione delle metodologie statistiche, nonché ai

criteri vòlti a rendere tale applicazione più efficiente e

produttiva.

Né, in verità, si può dire, come sostiene l'Avvocatura dello

Stato, che vi sia un rapporto di necessaria coimplicazione tra

indirizzi sulle metodologie statistiche e indirizzi

sull'organizzazione amministrativa degli uffici di statistica (e del

relativo personale), poiché è vero, invece, che tra i due poteri

sussiste una reciproca autonomia logica, fermi restando il per sé

stante obbligo costituzionale delle regioni (e delle province

autonome) di organizzare gli uffici di statistica in modo da

assicurare il loro "buon andamento" (art. 97 della Costituzione) e

l'altrettanto autonoma possibilità dell'Istat di suggerire alle

regioni (o alle province autonome), in forza della sua qualificazione

tecnica, gli interventi in materia di organizzazione e di gestione

amministrativa ritenuti più convenienti in ordine al perseguimento

del fine di un più efficiente funzionamento degli uffici di

statistica regionali.

Infine, per quanto riguarda le censure proposte dalle Province

autonome di Trento e di Bolzano, va precisato che l'art. 21, lettera

c), interpretato nel modo indicato, non interferisce minimamente con

l'art. 10 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 31 luglio

1978, n. 1017, che delega alle predette Province le funzioni statali

in materia di statistica, ivi comprese quelle di coordinamento,

attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio

provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628. Tale

articolo, anzi, ha anticipato, per le province autonome, alcuni punti

cardinali posti dal Decreto legislativo impugnato, come, appunto, la

distinzione tra indirizzo e coordinamento politico-amministrativo (di

spettanza del Governo) e quello tecnico (di spettanza dell'Istat),

nonché la possibilità per l'Istat di avvalersi degli uffici

provinciali per lo svolgimento di proprie rilevazioni statistiche (v.

i commi secondo e terzo).

8. - Con motivi in qualche modo connessi a quelli appena

formulati, va dichiarata non fondata la censura proposta nei

confronti dell'art. 21, lettere a ) e b), dalla Regione Lombardia,

per la quale tali disposizioni, nel ricomprendere fra gli oggetti dei

poteri di indirizzo del Comitato dell'Istat anche gli atti di

esecuzione del programma statistico nazionale e le iniziative per

l'attuazione del predetto programma, concorrerebbero a configurare

una funzione di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo non

riferibile al Governo e, più in generale, non rispettosa dei

requisiti costituzionali propri di questa funzione.

Come si è precisato nel numero precedente, l'art. 21,

nell'insieme delle sue disposizioni, non concerne l'indirizzo e

coordinamento politico-amministrativo che il legislatore statale o il

Governo possono esercitare, entro determinati limiti, nei confronti

delle regioni, ma riguarda, piuttosto, i poteri di direttiva e di

indirizzo tecnici di cui è titolare l'Istat e che, per conto di

quest'ultimo, sono esercitati dal Comitato previsto dall'art. 17 del

Decreto legislativo impugnato. Per quanto riguarda le lettere a ) e

b), occorre, anzi, precisare che gli indirizzi sugli atti di

esecuzione e sulle iniziative di attuazione del programma statistico

nazionale, a differenza di quelli relativi all'organizzazione tecnica

del lavoro statistico negli uffici regionali (lettera c), esaminati

al punto precedente, concernono soltanto le attività statistiche di

interesse nazionale che gli uffici da ultimo menzionati svolgono

nell'ambito del ricordato rapporto di "avvalimento" con l'Istat (art.

15, terzo comma). Essi, pertanto, non incontrano neppure i limiti che

l'indirizzo tecnico ha di fronte a sé quando è rivolto nei

confronti di attività statistiche di interesse regionale, pur sempre

riconducibili alla autonomia costituzionalmente garantita alle

regioni.

9. - Strettamente legata con le questioni ora esaminate è anche

la censura che la Regione Toscana propone nei confronti dell'art. 15,

primo comma, lettera d), per la quale tale disposizione lederebbe

l'autonomia garantita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione, laddove assoggetta gli uffici regionali di statistica

alla valutazione, da parte dell'Istat, "dell'adeguatezza

dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico

nazionale".

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata concerne poteri dell'Istat, aventi un

contenuto di vigilanza e di conoscenza, che sono strettamente legati

al potere dello stesso istituto di predisporre il programma

statistico nazionale (art. 15, primo comma, lettera a). Si tratta,

dunque, di attività di controllo concernente l'attuazione del

programma relativo alle statistiche d'interesse nazionale, cui sono

soggetti tutti gli enti facenti parte del Sistema statistico

nazionale (art. 2) e che, per quanto riguarda gli uffici di

statistica sottoposti alle competenze regionali, si riferisce alle

attività che questi compiono nell'ambito del rapporto di

"avvalimento" che essi hanno con l'Istat (art. 15, terzo comma).

Posto tutto ciò e premesso che la valutazione dell'adeguatezza delle

attività dei predetti uffici in riferimento agli obiettivi del

programma statistico nazionale, di per sé, non è legata, come

osserva l'Avvocatura dello Stato, ad alcun intervento attivo e non

comporta, quindi, alcun mutamento nell'ordinaria ripartizione delle

competenze fra Stato e regioni, non si vede in che modo la

disposizione impugnata possa considerarsi lesiva dell'autonomia

costituzionalmente garantita alle regioni.

10. - La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di

Trento e di Bolzano ritengono che l'autonomia costituzionalmente

garantita loro, rispettivamente, dagli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n.

1, e 16, e dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, in riferimento

anche agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge n. 118 del 1972, risulti

violata dall'art. 26, primo comma, nella parte in cui questo dispone

che, entro tre mesi dall'invio alla Presidenza del Consiglio dei

ministri di una relazione sulla situazione degli uffici di statistica

esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle

norme del Decreto legislativo n. 322 del 1989, le amministrazioni e

gli enti di cui agli artt. 3 e 4 provvedono, anche sulla base di

eventuali direttive della predetta Presidenza del Consiglio, alla

riorganizzazione o alla istituzione degli uffici di statistica

secondo quanto disposto dal citato Decreto legislativo. Secondo le

ricorrenti, ove dovesse essere interpretata nel senso di prevedere un

potere di direttiva nei confronti dell'organizzazione degli uffici di

statistica operanti nelle amministrazioni sottoposte alle proprie

competenze, la disposizione impugnata lederebbe le attribuzioni

riservate alle Province di Trento e di Bolzano e alla Regione

Trentino-Alto Adige e contrasterebbe con i requisiti costituzionali

propri della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, tanto

più che l'art. 26, primo comma, fa espresso riferimento al potere di

direttiva (vincolante) che l'art. 17, sesto comma, distingue dal

potere di indirizzo.

Nei termini di seguito precisati la questione non è fondata.

Il punto della disposizione impugnata che le ricorrenti

considerano lesivo della sfera di autonomia costituzionalmente loro

riservata è dato dall'obbligo di provvedere, "anche sulla base delle

eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla

riorganizzazione o costituzione degli uffici di statistica, secondo

le norme del presente decreto". In realtà, la censura ora esaminata

muove da un presupposto interpretativo erroneo. L'obbligo stabilito

dalle disposizioni impugnate, infatti, non può riferirsi ad altro

che agli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni

statali, dal momento che il collegamento della riorganizzazione e

della costituzione degli uffici posto dall'art. 26, primo comma, con

il potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri

induce, per un verso, a definire quest'ultimo come un potere di

natura politico-amministrativa e, per altro verso, a circoscrivere

gli uffici o gli enti da esso interessati soltanto a quelli

giuridicamente sottoponibili ai poteri di direttiva del Presidente

del Consiglio. Così interpretato, l'art. 26, primo comma, appare

estraneo alla tematica della funzione governativa di indirizzo e

coordinamento e, in ogni caso, non lesivo delle attribuzioni

riservate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla

Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento degli uffici

appartenenti agli enti sottoposti alle proprie competenze.

11. - Oggetto di contestazione da parte delle Regioni Toscana e

Lombardia è l'art. 9, secondo comma, il quale dispone che "i dati

raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel

programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica

(...) non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla

base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno,

pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica

amministrazione". Secondo le ricorrenti, se tra gli uffici da ultimo

menzionati dovessero essere ricompresi anche quelli regionali, ne

risulterebbero lese le competenze che le regioni possono esercitare,

a norma dell'art. 117 della Costituzione, riguardo alle attività

statistiche, dal momento che, con la mancata disponibilità dei dati

di partenza, verrebbe ad esse preclusa la possibilità di svolgere

statistiche d'interesse regionale secondo i propri bisogni e

intendimenti.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata fa sistema con quella contenuta nel

comma precedente, per la quale i dati statistici raccolti "non

possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non

se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere

utilizzati solo per scopi statistici". Insieme alle norme appena

citate, che riguardano la "divulgazione" e la "pubblicazione" dei

dati, quelle oggetto dell'impugnazione esaminata, che a loro volta

concernono la "comunicazione" a soggetti esterni al Sistema

statistico nazionale dei medesimi dati, formulano i principi a tutela

della privacy individuale, che sono diffusi, pressoché in forma

analoga, in tutti gli ordinamenti giuridici delle nazioni più

civili. La ratio di tali principi sta nel prevenire qualsiasi rischio

che i dati raccolti siano conosciuti all'esterno nel loro riferimento

nominativo o individuale ovvero in modo tale che siffatto riferimento

possa esser ricostruito pur in presenza di dati anonimi e/o

aggregati. Lo scopo di tale principio è duplice, in quanto, senza

siffatte garanzie, da un lato, le statistiche potrebbero risultare

non veridiche e, dall'altro lato, potrebbero essere messi in pericolo

beni individuali strettamente connessi al godimento di libertà

costituzionali e, addirittura, di diritti inviolabili. Per tali

motivi, il legislatore delegato ha stabilito in modo preciso e

rigoroso il divieto di diffondere o di comunicare all'esterno del

Servizio statistico nazionale i dati individuali o quelli comunque

riferibili a soggetti individuali.

Il punto fatto valere dalle ricorrenti è che tale divieto non

dovrebbe applicarsi alle regioni quando queste intendano svolgere

attività statistiche nell'esercizio delle competenze, per il fatto

che il loro inserimento nel Servizio statistico nazionale dovrebbe

legittimarle a disporre dei dati statistici raccolti nell'ambito di

quel Servizio anche allorché svolgano statistiche d'interesse

regionale. In realtà, questa interpretazione non può essere

accolta, dal momento che la regione, come soggetto di attività

statistiche svolte nel proprio interesse, è esterna al Servizio

statistico nazionale, il quale si riferisce soltanto all'espletamento

delle operazioni relative alle statistiche di interesse nazionale,

operazioni cui gli uffici di statistica delle regioni partecipano

solo in conseguenza del fatto che di essi si avvale l'Istat a norma

dell'art. 15, terzo comma. Considerata in questa veste, alla regione,

pertanto, non possono applicarsi le norme sull'interscambio e sulla

circolazione dei dati statistici, cui si riferiscono gli artt. 6,

primo comma, e 21, lettera d), dal momento che tali norme concernono

gli uffici di statistica delle regioni (o delle province autonome)

soltanto in riferimento alle attività che esse svolgono per il

Servizio statistico nazionale.

Né può dirsi che l'applicazione anche nei confronti delle

regioni del divieto di cui all'art. 9, secondo comma, comporti

un'indebita interferenza nei poteri che le stesse regioni posseggono

in relazione allo svolgimento di statistiche di loro interesse. In

proposito, deve considerarsi che ciascun sistema statistico, avendo

il proprio fondamento in competenze costituzionalmente distinte - e,

cioè, essendo esercizio di poteri impliciti nelle norme

costituzionali che stabiliscono le rispettive competenze materiali -,

consta di funzioni e di procedimenti a sé stanti, sicché non può

pretendersi in via di principio che i soggetti del sistema statistico

nazionale siano giuridicamente tenuti a scambiare i dati informativi

iniziali con i soggetti di un sistema statistico regionale, e

viceversa.

Questa separazione, operante come regola, è, tuttavia,

significativamente limitata dal principio costituzionale del buon

andamento (art. 97 della Costituzione), il quale - imponendo una

collaborazione fra le varie amministrazioni pubbliche, comprese

quelle statali e quelle regionali nei loro reciproci rapporti, al

fine di prevenire inutili duplicazioni o sprechi nelle attività

delle predette amministrazioni pubbliche - comporta che le regioni,

non soltanto abbiano un "accesso diretto" al Servizio statistico

nazionale (art. 24, lettera e), della legge n. 400 del 1988), ma

soprattutto possano utilizzare nel modo più produttivo possibile per

le statistiche d'interesse regionale i dati informativi raccolti in

attuazione dei programmi di rilevazione di interesse nazionale. Ma,

in ordine al perseguimento di quest'ultimo fine, non è di

particolare ausilio, per le regioni, avere a disposizione i dati

informativi nella stessa forma e allo stesso modo in cui sono stati

prestati dai soggetti intervistati o censiti (c.d. dato elementare

grezzo). Per raggiungere quel fine, infatti, è sufficiente e, anzi,

più produttivo che le regioni dispongano degli stessi dati dopo che

questi siano stati depurati da qualsiasi riferimento nominativo o

individuale ovvero da qualsiasi elemento che possa permettere quel

riferimento e siano stati emendati da errori materiali di rilevazione

o da incompatibilità logiche (c.d. dato elementare revisionato) o,

meglio ancora, dopo che quei dati siano stati composti nella loro

aggregazione più elementare o più semplice. Queste possibilità

sono pienamente ammesse dalla disciplina normativa esaminata, la

quale si preoccupa soltanto di prevedere le garanzie essenziali a

tutela dei diritti dei singoli individui. Si tratta, anzi, di

possibilità che già oggi il Servizio statistico nazionale è in

grado di soddisfare e, di fatto, soddisfa senza oneri particolari, in

relazione alle più varie materie e in vista dei fini più diversi.

12. - La Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità

costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, in quanto, nel

disciplinare le procedure di approvazione del programma statistico

nazionale e dei relativi aggiornamenti, non prevedrebbe alcuna forma

di compartecipazione regionale, violando così, a suo giudizio, il

principio costituzionale di cooperazione fra Stato e regioni. Lo

stesso principio è invocato dalle Regioni Toscana e Lombardia al

fine di sostenere la richiesta d'illegittimità costituzionale

dell'art. 17, secondo comma, che - nello stabilire la composizione

del "Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione

statistica", il quale, ai sensi del sesto comma dello stesso

articolo, delibera il programma statistico nazionale - prevedrebbe

una rappresentanza regionale insufficiente, essendo questa limitata a

un solo membro, su ventidue, nominato, a norma dell'art. 4 del d.P.R.

16 dicembre 1989, n. 418, dalla Conferenza dei presidenti delle

regioni e delle province autonome. Poiché il significato sostanziale

delle due distinte censure è il medesimo, esse possono essere

discusse congiuntamente.

Le questioni non sono fondate.

Quando alla Corte costituzionale si chiede di verificare se un

certo meccanismo di cooperazione fra Stato e regioni risponda, nella

sua natura o nella sua composizione, ai principi costituzionali che

ne stanno a fondamento, in realtà si chiede di verificare se tra il

meccanismo prescelto dal legislatore o la sua conformazione, da un

lato, e l'interferenza prodotta dal potere statale in questione nei

confronti delle competenze regionali, dall'altro, non sussista una

irragionevole sproporzione. Nel caso della determinazione del

programma statistico nazionale, il Decreto legislativo n. 322 del

1989 ha ritenuto sufficiente, ai fini della garanzia dei principi

costituzionali sulla cooperazione tra Stato e regioni, la presenza di

un solo rappresentante regionale nell'organo collegiale a

composizione mista che ha il potere di deliberare il predetto

programma. Tale scelta discrezionale del legislatore non può essere

ritenuta irragionevole, considerato che il grado di interferenza

della programmazione delle statistiche nazionali sull'effettuazione o

sulla programmazione delle statistiche d'interesse regionale e, in

genere, sull'esercizio delle competenze delle regioni medesime non

è, certo, rilevante. D'altra parte, ove pure si consideri

l'importanza degli uffici di statistica regionali nel circuito

all'interno del quale si svolgono le statistiche nazionali, non si

può certo dire che il ruolo da essi ricoperto sia più rilevante di

quello proprio degli uffici di statistica dei comuni, delle province

o delle camere di commercio: sicché, anche sotto questo profilo, il

minor numero di rappresentanti regionali nell'organo dove si

determina la programmazione delle statistiche nazionali non può

considerarsi frutto di una scelta legislativa irragionevole o

arbitraria.

Né, in verità, può essere accolta l'ulteriore prospettazione

della presunta irragionevolezza delle disposizioni impugnate che le

ricorrenti formulano in relazione all'asserito squilibrio interno

alla disciplina legislativa, la quale, per un verso, prevedrebbe il

"pieno inserimento delle regioni nel programma statistico nazionale e

nella sua attuazione" e, per altro verso, escluderebbe le stesse

regioni da una compartecipazione di qualche significato nella fase

della determinazione dell'anzidetto programma. In realtà, le

ricorrenti muovono da una raffigurazione del quadro normativo che non

corrisponde all'effettivo significato della disciplina posta dal

Decreto legislativo n. 322 del 1989. L'inserimento delle regioni nel

Servizio statistico nazionale non è, infatti, giustificato dai

motivi addotti dalle stesse ricorrenti - e cioè dal fatto che il

Programma possa determinare indagini statistiche che concernono anche

materie assegnate alle competenze regionali - ma si collega al ruolo

che le stesse regioni hanno come componenti della comunità

nazionale, le quali sono chiamate a rappresentare i loro interessi e

le loro opzioni nell'ambito di quell'interesse generale e

infrazionabile della collettività statale che porta a determinare il

programma delle priorità delle rilevazioni statistiche d'interesse

nazionale. Ed è proprio in ragione di questa giustificazione che il

coinvolgimento delle regioni anche nella fase di attuazione del

programma statistico nazionale e nelle procedure di rilevazione non

è affatto "pieno", come affermano le ricorrenti, ma è, in realtà,

limitato all'"utilizzo" o all'"avvalimento", da parte dell'Istat,

degli uffici di statistica regionali per le attività di raccolta ed,

eventualmente, per la prima elaborazione dei dati informativi

necessari per le statistiche di interesse nazionale.

13. - Un'ultima censura è proposta dalla Regione Toscana nei

confronti dell'art. 26, terzo comma, il quale, nell'affermare che "le

disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a

carico del bilancio dello Stato", per un verso, si porrebbe in

irragionevole contrasto con altri articoli dello stesso Decreto

legislativo che chiaramente comportano spese in relazione ad

attività d'interesse nazionale (come, ad esempio, l'art. 20), e, per

altro verso, violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia

finanziaria delle regioni (artt. 119 e 81, quarto comma, della

Costituzione), in quanto addosserebbe al bilancio regionale spese per

attività rientranti nelle competenze statali.

La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Posto che, come ammettono concordemente le parti in giudizio,

l'attuazione di numerose norme del Decreto legislativo n. 322 del

1989 comporta erogazioni di denaro pubblico, è tutt'altro che

agevole attribuire alla disposizione oggetto dell'attuale

impugnazione un significato plausibile e non incompatibile con la

Costituzione. Non c'è dubbio che non si può riconoscere all'art.

26, terzo comma, senza porsi in diametrale contrasto con l'autonomia

finanziaria costituzionalmente garantita alle regioni (v. sentt. nn.

245 del 1984, 452 del 1989), il significato che debbano essere

addossate ai bilanci regionali le spese comportate dalle rilevazioni

di interesse nazionale che, ai sensi del Decreto legislativo

impugnato, sono attuate attraverso l'"utilizzo" da parte dell'Istat

degli uffici di statistica regionali. Né, d'altra parte, si può

ipotizzare che gli oneri relativi all'istituzione e al complessivo

funzionamento degli uffici di statistica regionali - i quali operano

tanto per rilevazioni di interesse nazionale quanto per indagini di

interesse regionale - debbano essere addossati tutti al bilancio

statale o a quello dell'Istat. Sicché, di fronte a una disposizione

che esclude recisamente di porre a carico del bilancio statale gli

oneri derivanti dall'applicazione del Decreto legislativo impugnato e

che, nello stesso tempo, non può esigere che le regioni finanzino

attività d'interesse nazionale, l'unico significato accettabile e

non incompatibile con i principi costituzionali ricordati è quello,

peraltro prospettato dalla stessa difesa dello Stato, secondo il

quale le spese occorrenti per le attività di rilevazione che gli

uffici di statistica regionali sono tenuti a compiere per il Servizio

statistico nazionale, ove non siano altrimenti coperte (ad esempio,

con fondi comunitari e con erogazioni previste da leggi speciali),

vadano ricomprese tra gli stanziamenti effettuati per il

funzionamento dell'Istat e consistano, pertanto, in erogazioni

finalizzate, addossate al bilancio di tale ente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal titolo "Norme

sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione

dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della

legge 23 agosto 1988, n. 400", sollevata, con i ricorsi indicati in

epigrafe, dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli

artt. 4, 5 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale

per la Regione Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione

(d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 e

d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16

della legge 11 marzo 1972, n. 118, e, dalle Province autonome di

Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del medesimo

d.P.R. n. 670 del 1972, e alle suddette norme di attuazione, nonché

agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, secondo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989,

sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in

epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,

del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione

Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, in

riferimento agli artt. 4, nn. 7 e 8; 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, quarto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989,

sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, con i ricorsi

indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, quinto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989,

sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in

epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, lettera c),

del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Province

autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe,

in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

e relative norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16

della legge 11 marzo 1972, n. 118;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 21, lettera c), 17, sesto comma, e 15, primo comma, del

Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Toscana,

Emilia-Romagna e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe, in

riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 21, lettera c), 3, quinto comma, e 17, sesto comma, del Decreto

legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Trentino-Alto

Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt.

4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e

relative norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16

della legge 11 marzo 1972, n. 118;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, lettere a ) e

b), del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione

Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli

artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, primo comma, lettera d), del Decreto legislativo n. 322

del 1989, sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in

epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,

del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Province

autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige,

con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento, rispettivamente,

agli artt. 8, 9 e 16, e 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16, del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, anche in

relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n.

118;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, secondo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989,

sollevata dalle Regioni Lombardia e Toscana, con i ricorsi indicati

in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, terzo e quarto comma, del Decreto legislativo n. 322

del 1989, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso

indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, secondo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989,

sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia, con i ricorsi indicati

in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma,

del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione

Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli

artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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