Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1980 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma

terzo, cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal

Giudice istruttore del tribunale di Trieste, nel procedimento penale a

carico di Pinesich Antonio ed altra, iscritta al n. 294 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 235 del 3 settembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il 3 giugno 1931, Antonio Pinesich, cittadino italiano,

contrasse matrimonio civile, a Cunski (Jugoslavia), con Antonia

Hroncich.

Il 12 febbraio 1964, il tribunale di Fiume emise sentenza di

divorzio tra i due.

Il successivo 25 gennaio 1965, lo stesso Pinesich si è unito a

Maria Grimalda, anch'essa cittadina italiana, con nuovo matrimonio

civile celebrato a Millburne (Pennsylvanya - U.S.A.).

Il 7 marzo 1974, la Corte di appello di Trieste ha delibato la

pronunzia di divorzio, come sopra emessa dal tribunale di Fiume,

dandole efficacia in Italia.

Nel frattempo - essendosi il Pinesich e la Grimalda trasferiti in

Italia ed avendo quivi chiesto, il 29 settembre 1972, l'iscrizione

anagrafica - era stata acclarata l'esistenza del precedente vincolo

matrimoniale del Pinesich (la cui pronunzia di scioglimento non era

stata - come detto - ancora delibata in Italia); e da ciò aveva preso

avvio un azione penale per bigamia a carico di Pinesich e della

Grimalda.

Nel corso del detto procedimento, il giudice istruttore del

tribunale di Trieste, con ordinanza del 18 febbraio 1975, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo,

cod. pen., secondo cui il reato di bigamia è estinto "se il matrimonio

contratto precedenteniente dal bigamo è dichiarato nullo ovvero è

annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia".

La detta norma è sembrata, infatti, al giudice di Trieste in

contrasto con il precetto costituzionale della eguaglianza (art. 3

Cost.), in quanto non pone "sullo stesso piano del soggetto che oggi

pacificamente fruisce della causa di estinzione, della quale si

discute, colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero

in data successiva alla pronunzia di divorzio dal primo, ottenga

tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera,

la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello

stato civile".

La rilevanza della questione è motivata in base alla

considerazione che la reductio ad legitimitatem della disposizione

impugnata, nei sensi indicati, consentirebbe, nel giudizio a quo di

dichiarare estinto il reato di bigamia ascritto agli imputati.

La questione stessa sarebbe, inoltre, sempre secondo il giudice di

rinvio, non manifestamente infondata, poiché le situazioni comparate e

(allo stato) diversamente disciplinate sarebbero, in realtà, "del

tutto omogenee sul piano sostanziale e giuridico".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura di Stato.

La quale, in via preliminare, ha sollecitato la restituzione degli

atti per nuovo esame sul punto della rilevanza, in quanto il giudice a

quo non si sarebbe posto il problema della ipotizzabilità stessa del

reato di bigamia, in conseguenza della intervenuta delibazione avente

effetto retroattivo.

E, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della questione

sollevata, per la sostanziale diversità delle fattispecie poste a

raffronto. Considerato in diritto :

Come in narrativa detto, il giudice istruttore del tribunale di

Trieste, sottopone alla Corte la questione se l'art. 556, comma terzo,

del codice penale, secondo cui il reato di bigamia è estinto se il

matrimonio contratto precedentemente dal bigamo è dichiarato nullo

ovvero annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia,

contrasti con l'articolo 3. della Costituzione, "in quanto non pone

sullo stesso piano del soggetto che fruisce della causa di estinzione

colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data

successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la

delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa

annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato

civile".

Risulta però dagli atti del giudizio a quo, e dalla stessa

esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio, che, nella specie -

trattandosi di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per

il quale non è stata presentata né la richiesta del Ministro di

Grazia e Giustizia, né l'istanza della persona offesa, di cui all'art.

9 cpv. del codice penale - l'azione è allo stato improcedibile ai

sensi del predetto art. 9.

Pertanto, poiché le cause di improcedibilità sono evidentemente

pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato (alla cui

applicazione ha, invece, riguardo l'odierna questione di legittimità

costituzionale), ne discende che la questione stessa risulta del tutto

irrilevante nel processo a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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