Corte costituzionale

Sentenza n. 138/2000

Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1997, recante "Modifiche

all'art. 16 comma 2 della L.R. n. 84/1996 avente per oggetto: Fondo

regionale per il sostegno dell'occupazione", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 novembre

1997, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 73

del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso

dell'11 novembre 1997, regolarmente notificato e depositato, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della

Regione Abruzzo, approvata l'11 giugno 1997, recante "Modifiche

all'art. 16 comma 2 L.R. n. 84/1996 avente per oggetto: Fondo

regionale per il sostegno dell'occupazione", riapprovata

a maggioranza assoluta, a seguito del rinvio da parte del Governo, il

21 ottobre 1997.

Il ricorrente censura, in particolare, l'art. 1 che, nel

sostituire la disciplina già contenuta nel secondo comma

dell'art. 16 della citata legge regionale n. 84 del 1996, ha

stabilito che i contributi "in conto interesse" previsti e

disciplinati, in favore di particolari categorie di imprese, dagli

artt. 13 e seguenti della normativa che si intende modificare, siano

"erogati" dalla Regione Abruzzo, di volta in volta, alla FI.R.A.

(Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.a., su richiesta di

quest'ultima, per essere poi "versati" ai beneficiari. E ciò dietro

un compenso a favore della stessa FI.R.A., "per la gestione delle

operazioni", pari agli interessi che matureranno nel periodo fra la

data delle erogazioni delle somme alla menzionata Società

finanziaria e quella del pagamento ai beneficiari.

2. - Il ricorso, nell'osservare che il predetto compenso è

"ancorato a due parametri mobili, il secondo dei quali dipendente

soprattutto dal "buon volere del soggetto finanziatore", denuncia la

violazione di almeno tre principi costituzionali: il principio di

certezza e predeterminazione della spesa pubblica; il principio di

copertura di cui all'art. 81 ed il principio di buon andamento

dell'amministrazione di cui all'art. 97, combinato con il criterio di

ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Il principio costituzionale di buon andamento risulterebbe - ad

avviso del ricorrente - "seriamente vulnerato da una norma che

attribuisce ad un (non necessario) intermediario fra Amministrazione

erogatrice e soggetto beneficiario un compenso tanto maggiore

quanto maggiore è il ritardo con cui l'intermediario adempie i

propri obblighi".

Si lamenta, al tempo stesso, il mancato coordinamento della

censurata norma, mirante a configurare la FI.R.A. come unica

intermediaria ex lege con il testo della legge regionale che si

intende modificare, ed, in particolare, con gli artt. 13, 14 e 15 che

prevedono una pluralità di soggetti finanziatori.

3. - All'udienza pubblica del 22 febbraio, l'Avvocatura dello

Stato, in riferimento all'avvenuta entrata in vigore, nelle more del

giudizio, della legge regionale del 28 dicembre 1998, n. 164

(Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 1996 n. 84), ha concluso

per la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la

legge della Regione Abruzzo, approvata l'11 giugno 1997 (Modifiche

all'art. 16 comma 2 L.R. n. 84 del 1996 avente per oggetto: Fondo

regionale per il sostegno dell'occupazione) e riapprovata

a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, in data

21 ottobre 1997.

Il censurato provvedimento si compone di due disposizioni:

l'art. 1, volto ad affidare alla FI.R.A. (Finanziaria Regionale

Abruzzese) S.p.a. l'attività di erogazione dei contributi in conto

interesse previsti e disciplinati dagli artt. 13 e seguenti della

precedente legge regionale n. 84 del 1996, per il consolidamento dei

debiti a breve termine di particolari categorie di imprese

localizzate nella Regione; l'art. 2 contenente la dichiarazione

d'urgenza del provvedimento stesso.

Ci si duole, in particolare, che l'art. 1, modificando l'art. 16,

comma 2, della precedente legge regionale n. 84 del 1996, preveda che

tali contributi siano versati dalla Regione Abruzzo, di volta in

volta, alla FI.R.A, su sua richiesta, per essere poi erogati ai

beneficiari, contemplandosi per detta attività di erogazione un

compenso, a favore della FI.R.A. medesima, pari agli interessi

maturati sulle anticipazioni effettuate dalla Regione.

Secondo il ricorso, la disposizione denunciata si porrebbe in

contrasto con "almeno tre principi costituzionali", e cioè quello

della certezza e predeterminazione della spesa pubblica, quello della

copertura di cui all'art. 81 e quello del buon andamento

dell'amministrazione di cui all'art. 97, combinato con il criterio di

ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

2. - Tanto premesso sulle questioni portate all'esame di questa

Corte, occorre rilevare che, dopo la proposizione del ricorso, è

intervenuta la legge regionale 28 dicembre 1998, n. 164, dichiarata

urgente ed entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 3

della medesima, il giorno successivo alla sua pubblicazione nel

Bollettino ufficiale della Regione (avvenuta il 29 dicembre 1998).

L'art. 2 di quest'ultima, nel ridisciplinare parzialmente la materia

già oggetto della legge n. 84 del 1996, ha sostituito le

disposizioni del titolo III, fra le quali è ricompreso l'art. 16.

Tale articolo, così come riformulato, prevede che la FI.R.A.

gestisca il fondo relativo al consolidamento dei debiti a breve delle

imprese con propria contabilità separata; che gli interessi maturati

vadano ad incrementare il fondo medesimo e che alla predetta

Finanziaria spetti, per le spese di funzionamento necessarie

all'erogazione dei suddetti contributi, un compenso pari a 200

milioni di lire.

Inoltre, il medesimo art. 2 della legge n. 164 del 1998 ha

introdotto una disposizione transitoria (art. 16-bis) concernente

l'erogazione dei contributi già concessi ai sensi del secondo comma

dell'art. 16 della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84.

Poiché la nuova disciplina risulta incompatibile con quella

impugnata, è da ritenere che la legge regionale più recente abbia

sostituito quella anteriore, oggetto del presente ricorso, non

potendosi ammettere la contemporanea esistenza nell'ordinamento di

plurime e contraddittorie manifestazioni di volontà del legislatore

regionale.

In siffatta situazione, è d'uopo, pertanto, concludere,

conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e come del resto lo

stesso ricorrente non ha mancato di osservare in udienza, che sia

venuta meno la materia del giudizio sulla legge regionale impugnata,

della quale resta impedita, ovviamente, la promulgazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo approvata l'11 giugno 1997 e riapprovata, ai sensi

dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, il 21 ottobre 1997,

recante "Modifiche all'art. 16, comma 2 L.R. n. 84/1996 avente per

oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione", proposta

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli

artt. 3, 81 e 97 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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