Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,

della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della

buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il

29 agosto 1995 dal pretore di Venezia, nel procedimento civile

vertente tra Bagato Lorenzo ed altri e Ferrovie dello Stato s.p.a. ed

altri, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e

di Moretti Danilo ed altri nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile - promosso con ricorso

depositato il 20 giugno 1994 da ex dipendenti delle Ferrovie dello

Stato, cessati dal servizio successivamente al 1 dicembre 1984, al

fine di ottenere la riliquidazione delle rispettive indennità di

buonuscita comprensiva del computo dell'indennità integrativa

speciale per effetto della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme

relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella

determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti) - il pretore

di Venezia, con ordinanza emessa il 29 agosto 1995, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della

citata legge n. 87 del 1994.

Rilevata l'inapplicabilità nella fattispecie della norma che

prevede l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese, dei

giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della predetta

legge ed affermata quindi la rilevanza della questione nel giudizio a

quo, ritiene il rimettente che la norma censurata si ponga in

contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, nella parte in

cui sancisce la non corresponsione di interessi e rivalutazione

monetaria sulle somme dovute in base alla predetta legge.

Secondo il rimettente - il quale sottolinea come, con le sentenze

n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, la stessa Corte costituzionale

abbia riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi e della

rivalutazione (nella misura di cui all'art. 429 cod. proc. civ.)

anche nel caso di prestazioni di natura previdenziale, sul

presupposto che tali prestazioni hanno la medesima funzione della

retribuzione, dovendone essere garantita la sufficienza e

l'adeguatezza - la disposizione de qua comporta un'ingiustificata

diminuzione del contenuto economico delle prestazioni dovute,

ponendosi dunque in contrasto col dettato costituzionale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità della questione, richiamando la

sentenza n. 103 del 1995 di questa Corte.

3. - Con due diverse memorie - depositate entrambe fuori termine -

si sono costituiti alcuni dei ricorrenti nel giudizio a quo,

concludendo per l'accoglimento della sollevata questione, nonché le

Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni,

concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Venezia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n.

87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale

nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), nella

parte in cui sancisce che "le somme dovute a titolo di prestazioni ai

sensi della presente legge... non danno luogo a corresponsione di

interessi, né a rivalutazione monetaria".

Secondo il rimettente la norma censurata - comportando

un'ingiustificata diminuzione del contenuto economico di prestazioni

che, seppur di natura previdenziale, hanno la medesima funzione della

retribuzione, cui deve essere garantita la sufficienza e

l'adeguatezza - si porrebbe in contrasto con gli artt. 36 e 38 della

Costituzione.

2. - Preliminarmente dev'essere dichiarata l'irricevibilità degli

atti di costituzione nel presente giudizio delle parti private del

processo a quo (le Ferrovie dello Stato e alcuni dei ricorrenti).

Infatti l'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 22 novembre 1995 (prima serie speciale, n. 48), mentre

le due memorie di costituzione sono state depositate rispettivamente

il 2 febbraio e l'11 luglio 1996, quindi ben oltre il termine

previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

3.1. - Giova premettere che al giudizio a quo - promosso con

ricorso depositato il 20 giugno 1994 - non è applicabile, ratione

temporis la previsione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 87 del

1994, secondo cui i processi pendenti alla data di entrata in vigore

della legge, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di

fine servizio comunque denominato con l'inclusione della indennità

integrativa speciale, sono dichiarati estinti d'ufficio con

compensazione delle spese tra le parti. Si rende pertanto

inutilizzabile nella specie lo schema decisionale che ha

ripetutamente portato alla dichiarazione di non fondatezza - in

ragione del carattere pregiudiziale del positivo scrutinio della

norma processuale rispetto a tutte le altre censure - di numerose

altre questioni riguardanti anche la disposizione sottoposta

all'odierno vaglio di costituzionalità (v. sentenza n. 103 del 1995

e, da ultimo, ordinanze n. 125 del 1996 e n. 55 del 1997).

3.2. - Tanto premesso, va notato che questa Corte, con la sentenza

n. 243 del 1993, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle

norme allora censurate "nella parte in cui non prevedono, per i

trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi

di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i princìpi e

i tempi indicati in motivazione", sottolineava come tale decisione -

pur comportando il riconoscimento della titolarità, in capo ai

soggetti, del diritto ad un adeguato computo del beneficio, ai fini

della quantificazione del rispettivo trattamento di fine rapporto -

lasciasse tuttavia al legislatore la funzione di determinare secondo

il suo discrezionale apprezzamento, "la misura, i modi e i tempi di

detto computo, onde rendere in concreto realizzabile il diritto

medesimo". Nella stessa sentenza si precisava poi che a tale

apprezzamento doveva procedersi - nel rispetto del canone di

ragionevolezza e degli altri princìpi costituzionali - "tenendo in

debito conto i contributi e gli accantonamenti posti dalla legge a

carico dei lavoratori, in rapporto a quelli corrisposti

dall'amministrazione, e, più in generale, equilibrando e compensando

vantaggi e svantaggi che emergono dalle vigenti normative riguardo

alle modalità di calcolo delle indennità".

Successivamente, investita del vaglio di costituzionalità di

diverse norme della legge ora in esame, la Corte ha ribadito come le

aspettative degl'interessati, in virtù della citata sentenza n. 243

del 1993, avessero "bensì assunto il rango di diritti, ma non

(fossero) ancora immediatamente determinabili". Sicché la legge

stessa è stata ritenuta quale risposta, adeguata e sufficientemente

tempestiva, a quanto la Corte aveva ritenuto non eludibile da parte

del legislatore, al fine di una graduale soddisfazione delle pretese

a suo tempo azionate (sentenza n. 103 del 1995): come tale,

prodromica rispetto alla omogeneizzazione (poi realizzata con la

legge 8 agosto 1995, n. 335) dei trattamenti retributivi e

pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica

amministrazione e per i lavoratori privati.

La legittimità costituzionale dell'intervento normativo è stata

così affermata per via del riconosciuto suo carattere satisfattivo,

correlato al grado di realizzazione delle aspettative nate dalla

sentenza n. 243 del 1993, e valutato in rapporto alle scelte di

politica economica necessarie al reperimento delle risorse

finanziarie (cfr., oltre alla citata sentenza n. 103 del 1995, anche

la sentenza n. 320 del 1995).

3.3. - L'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella

base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi

trattamenti di fine servizio, secondo la percentuale prevista

dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994, comporta che solo con

l'entrata in vigore di questa il relativo diritto è venuto

concretamente ad esistenza, diventando certo, liquido ed esigibile.

La mancata corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria

sulle somme dovute a séguito di tale riconoscimento ex lege va

dunque rapportata al contenuto di carattere costitutivo

dell'intervento normativo in questione: carattere certamente non

incompatibile con la scelta legislativa di estendere il beneficio

della riliquidazione nei limiti temporali della prescrizione

ordinaria (art. 3, comma 1).

Tale non illogica correlazione trova riscontro nella coerente

speculare previsione, da parte della stessa norma denunciata,

dell'esclusione degli accessori anche riguardo alle somme dovute per

i relativi contributi previdenziali obbligatori con decorrenza dal 1

dicembre 1984, che dunque rimangono a carico del personale (in

servizio o in pensione) per la sola quota capitale. E così, in

sostanza, s'è venuta a realizzare la compensazione, auspicata nella

sentenza n. 243 del 1993, tra svantaggi e vantaggi riferiti al lato

attivo e al lato passivo del rapporto che lega il personale stesso

con la gestione previdenziale.

3.4. - L'adeguatezza di codesto complessivo bilanciamento operato

nell'assetto dei contrapposti interessi coinvolti, in rapporto anche

alle necessarie esigenze di reperimento delle risorse finanziarie,

rende la norma censurata immune dai prospettati vizi di

incostituzionalità.

In proposito non si può non rammentare che questa Corte ha

ripetutamente affermato la possibilità per il legislatore - in

ragione delle concrete disponibilità del bilancio pubblico, a carico

del quale è in parte finanziato il sistema previdenziale - di

incidere in senso riduttivo sui trattamenti pensionistici, senza con

ciò vulnerare gli artt. 36 e 38 della Costituzione (cfr. sentenze

n. 516 del 1995 e n. 240 del 1994); tanto più, poi, quando

l'incisione riguarda, come nella specie, unicamente gli accessori del

credito a favore dei pensionati (v. sentenza n. 361 del 1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme

relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella

determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata,

in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di

Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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