Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1986 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.l. 580/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo

comma, d.l. 1 ottobre 1973 n. 580 (Misure urgenti per l'Università)

convertito nella l. 30 novembre 1973 n. 766 (conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante

misure urgenti per l'Università); articolo unico sedicesimo comma,

d.l. 23 dicembre 1978 n. 817 convertito nella legge 19 febbraio 1979 n.

54, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal TAR per il

Veneto sul ricorso proposto da Fusaro Antonio c/Università degli Studi

di Padova ed altro, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno

1983.

Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica

Istruzione e dell'Università degli studi di Padova, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri, per il Ministero della Pubblica Istruzione e

per l'Università degli Studi di Padova.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 22 ottobre 1982, il Tribunale amministrativo

regionale per il Veneto sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto legge 1 ottobre

1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre

1973, n. 766, nonché dell'articolo unico, sedicesimo comma, del

decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni,

nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, nella parte in cui, in violazione

degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, non ammettono alla

stabilizzazione gli incaricati nelle scuole di specializzazione e

perfezionamento di cui alle lettere b) e c) dell'art. 20 T. U. 31

agosto 1933, n. 1592.

La questione incidentale si era profilata in occasione del ricorso

del dr. Antonio Fusaro, avverso provvedimento del Rettore

dell'Università di Padova che aveva respinto la sua domanda di

stabilizzazione quale incaricato nella Scuola di specializzazione in

medicina interna della Facoltà di Medicina. Osservava il Tribunale

amministrativo che, in base alla normativa vigente, l'istituto della

stabilizzazione andava riferito soltanto agli insegnamenti ufficiali,

per cui il ricorso si sarebbe dovuto respingere.

Soggiungeva peraltro il Tribunale che tale esclusione avrebbe

realizzato un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli

incaricati delle Facoltà e gli incaricati delle Scuole di

specializzazione e di perfezionamento. Infatti, poiché l'istituto

della stabilizzazione era stato introdotto in vista della riforma

universitaria, esso si sarebbe dovuto estendere anche ai docenti

incaricati in scuole di specializzazione e di perfezionamento, non

essendo rilevante l'osservazione secondo cui le due categorie di

incarichi assumerebbero nel contesto della normativa universitaria, una

diversa posizione giuridica.

Ad avviso del giudice a quo, infatti, qualsiasi considerazione

fondata sulla diversa disciplina giuridica cui sono soggetti gli

incarichi nelle scuole di specializzazione e perfezionamento, rispetto

a quelli conferiti nelle Facoltà, non influirebbe sulla ratio della

stabilizzazione degli incarichi di insegnamento "che consiste nella

cristalizzazione della situazione fino al momento della riforma

universitaria, destinata, a coinvolgere anche le istituzioni di cui si

tratta".

La normativa denunciata, quindi, sarebbe anche in contrasto sia con

l'art. 51 della Costituzione che stabilisce l'accesso dei cittadini ai

pubblici uffici in condizioni di uguaglianza, sia con l'art. 97, che

prevede i principi di buon andamento ed imparzialità

dell'Amministrazione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi la Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.

Richiamando l'art. 20 del T. U. 31 agosto 1933, n. 1592,

l'Avvocatura osserva che esso prevede testualmente che presso

l'Università possono essere costituite scuole di specializzazione o

perfezionamento, sia con insegnamenti ad esse particolari, sia con

opportuni raggruppamenti o coordinamenti propri di altre facoltà, per

cui gli Statuti delle singole Università sono liberi di disciplinare

compiutamente il rapporto degli insegnanti in quelle scuole.

In altri termini, mentre per le Facoltà statuti e regolamenti

hanno natura esecutiva ed integrativa della normativa statale, per le

scuole e i corsi di cui alle lett. a), b), e c) del citato art. 20 del

T. U., è il regolamento la fonte primaria disciplinatrice del rapporto

con il proprio personale.

Inoltre, gli incarichi di insegnamento nelle Facoltà sono

direttamente retribuiti a carico del bilancio statale (art. 21, l. 18

marzo 1958, n. 311), mentre gli incarichi, nelle scuole di

perfezionamento e specializzazione, sono retribuiti a carico del

bilancio universitario; i primi, poi, vengono conferiti con vera e

propria procedura concorsuale, espressamente disciplinata da norme

legislative (dapprima l'art. 7 della l. 24 febbraio 1967, n. 62 e poi

l'art. 4 del più volte citato d.l. 580 del 1973, convertito nella

legge 766/73): norme che non sono state mai dettate per gli

insegnamenti nelle scuole in parola.

Ritiene, pertanto, l'Avvocatura che gli incarichi di insegnamento

nelle scuole di specializzazione non siano assimilabili, né

formalmente né sostanzialmente, a quelli svolti nei normali corsi di

laurea o di diploma di cui alla tab. 1 annessa al R.D. del 30 settembre

1938 n. 1652, in quanto sono diversi la fonte normativa, le procedure

di conferimento, le finalità, i contenuti e la stessa durata.

Conseguentemente al titolare dell'incarico in esame non è applicabile

la normativa della stabilizzazione negli incarichi di insegnamento di

cui all'art. 4 d.l. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito nella l. 30

novembre 1973, n. 766: né ciò determina alcuna disparità di

trattamento, mentre poi non sarebbe nemmeno configurabile un contrasto

con gli artt. 51 e 97 Cost. Considerato in diritto :

1. - Va premesso che - come risulta, del resto, anche dall'epigrafe

della presente sentenza - l'ordinanza di rimessione, sia nella parte

motiva che nel dispositivo, fa riferimento, fra l'altro, al comma

sedicesimo dell'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978 n. 817,

convertito poi, con modificazioni, nella l. 19 febbraio 1979 n. 54.

Basta, però, la semplice lettura per rendere evidente che si tratta di

errore materiale nell'indicazione del comma. Quello citato, infatti,

concerne l'assegno di studio universitario e le condizioni per avere

titolo a conseguirlo, oggetto manifestamente estraneo alla questione

proposta. È, invece, il comma quindicesimo, vale a dire quello che

immediatamente precede il comma citato (e che spiega, perciò,

l'inesatta indicazione dovuta evidentemente ad erroneo computo dei

commi) che riguarda i professori incaricati.

Trattandosi, perciò, di errore materiale, evidente ictu oculi,

l'indicazione dell'ordinanza può essere corretta dalla Corte (cfr.

sent. n. 47 del 1962).

2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la violazione dell'art. 3

Cost. si fonderebbe su di un duplice ordine di motivi, innanzitutto

perché ambo le situazioni in esame, e cioè sia quella concernente gli

incaricati nelle scuole di specializzazione o di perfezionamento,

avevano carattere di precarietà. In secondo luogo perché una volta

disposta la prima proroga degli incarichi a semplice domanda, anche per

quelli delle scuole di perfezionamento e specializzazione, non esisteva

alcuna ragione per escludere questi ultimi dalle proroghe successive e

quindi poi dalla stabilizzazione. Specie se si considera che la ratio

dell'istituto della stabilizzazione era quella di cristallizzare le

situazioni precarie fino alla riforma che avrebbe dovuto avviarle a

soluzione definitiva.

Ma nessuna di queste ragioni ha consistenza. Che ambo le

situazioni fossero di precariato non implica necessariamente che esse

dovessero trovare nella legge identico trattamento, visto che, dal

docente universitario all'operaio, numerosissime erano e sono le

categorie in situazione di precarietà. Ma proprio per questo è

conforme a ragionevolezza che il legislatore non debba essere tenuto a

risolverle tutte nello stesso modo, giacché l'elemento che accomuna le

situazioni, agli effetti dell'art. 3 Cost., non può essere ravvisato

in qualche carattere generalissimo, bensì in peculiari caratteristiche

che le renda omogenee in termini di natura giuridica, di finalità

specifiche.

Ora, è proprio all'interno stesso della categoria dei docenti

precari di livello universitario che le due situazioni, di cui si va

parlando, mostrano invece la loro decisa diversità. Già la legge

fondamentale, infatti, il T. U. 31 agosto 1933 n. 1592, tiene

nettamente distinte all'art. 20 le Facoltà dalle scuole dirette a fini

speciali, e da quelle di perfezionamento, così come da ambo le

predette distingue i Corsi di integrazione e di cultura: e tutta la

successiva legislazione, fino al d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che ha

riordinato completamente quelle Scuole, sopprimendo quelle di

perfezionamento, si è rigorosamente ispirata a tale precisa

distinzione.

Così, mentre per le Facoltà la fonte primaria di ogni

organizzazione è la legge, per cui è soltanto il legislatore a

disciplinare organici, ruoli, reclutamento, stato giuridico e

trattamento economico dei professori, al contrario costituzione,

funzionamento e ordinamento anche del personale delle Scuole sono

lasciati all'autonomia degli Atenei che organizzano e disciplinano le

Scuole, mediante gli statuti e i regolamenti, presso le singole

Facoltà o anche attraverso intese interfacoltà. Nelle Facoltà,

invece, anche quando Statuti e regolamenti dispongano dell'interna

organizzazione, si tratta sempre di semplice funzione esecutiva od

integrativa della legge.

In particolare, il trattamento economico dei professori incaricati

nei Corsi ufficiali delle Facoltà gravava - come quello dei professori

straordinari ed ordinari - sul bilancio dello Stato, mentre quello

degli incaricati nelle scuole era a carico del bilancio

dell'Università.

Da tutto ciò, risulta evidente che i professori incaricati nei

corsi ufficiali di laurea erano dipendenti precari dello Stato, e che i

professori incaricati nelle scuole erano invece dipendenti delle

Università. La stessa possibilità di esistenza di questi ultimi era,

perciò, soltanto eventuale, perché condizionata all'istituzione

dell'una o dell'altra scuola che l'Università era libera di decidere a

proprio insindacabile giudizio: al contrario, la presenza

degl'incaricati nei Corsi ufficiali della Facoltà era obbligatoria in

caso di mancanza del titolare della cattedra ed era rigorosamente

disciplinata per legge.

Si tratta, perciò, di situazioni giuridiche sostanzialmente

diverse, che il legislatore è libero di disciplinare, nell'ambito del

suo discrezionale potere, secondo differenti criteri, in tutto o in

parte. Pur riconoscendo che la ratio che presiedeva all'istituto della

stabilizzazione ben poteva essere quella indicata dall'ordinanza, ciò

non poteva comportare che tutte indistintamente le situazioni di

precariato dovessero avere lo stesso trattamento, parificando categorie

e aspettative fra loro non sempre comparabili in un giudizio di

legittimità costituzionale.

Né può avere rilevanza che una tantum, in occasione del rinnovo

dell'incarico a semplice domanda per il primo anno, le due categorie in

esame abbiano avuto la stessa disciplina. Questa Corte ha affermato in

più occasione che soltanto una lunga, inequivoca ed ininterrotta

uniformità di disciplina può consentire, nel contesto di altri

eventuali favorevoli elementi, una ragionevole opinione di sostanziali

affinità fra due situazioni giuridiche. (Cfr. da ultimo, Sent. n. 212

del 1985).

Per tutte le stesse indicate ragioni non può ritenersi vulnerato

il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97

Cost.), e tanto meno quello di uguaglianza dei cittadini nell'accesso

agli uffici pubblici a parità di requisiti di attitudine (art. 51

Cost.). A proposito del quale ultimo principio è soltanto suggestivo

l'argomento che sostiene l'esigenza di più elevata preparazione per i

docenti delle scuole di specializzazione, in quanto dirigono il loro

insegnamento a chi è già edotto della disciplina (Assistenti

universitari od ospedalieri), a fronte di coloro che impartiscono

nozioni istituzionali a studenti in fase di apprendimento. In realtà,

il docente dei Corsi ufficiali della Facoltà, proprio perché deve

introdurre lo studente in discipline a lui affatto sconosciute, deve

possedere una vasta preparazione di base e una grande esperienza

didattica che, pur se desiderabile anche nello specializzatore, non è

tuttavia strumento immediato e imprescindibile in chi deve soltanto

affinare o approfondire un singolo particolare ramo di una certa

disciplina: finalità per la quale si richiede, invece, sopra tutto

esperienza specifica nel ramo.

La questione proposta non è, pertanto, fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 primo comma, d.l. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito, con

modificazioni nella l. 30 novembre 1973 n. 766, nonché dell'articolo

unico, quindicesimo Comma del d.l. 23 dicembre 1978 n. 817, convertito,

con modificazioni, nella l. 19 febbraio 1979 n. 54, sollevata dal

T.A.R. per il Veneto con ord. 22 ottobre 1982, in riferimento agli

artt. 3, 51 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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