Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, cpv, della

legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della

propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle

candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle

elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali), promosso con

ordinanza emessa il 9 giugno 1978 dal Pretore di Sant'Antioco nel

procedimento penale a carico di Garau Marcella ed altra, iscritta al n.

591 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nella fase dibattimentale del procedimento penale nei

confronti di due persone imputate della contravvenzione di cui all'art.

7, commi secondo e terzo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, per avere

svolto propaganda elettorale a favore del proprio partito e contraria

agli altri attraverso un altoparlante montato su un'autovettura a bordo

della quale circolavano nell'abitato urbano, il Pretore di

Sant'Antioco, accogliendo l'eccezione della difesa, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo,

della predetta legge n. 130 del 1975, in riferimento all'art. 21,

comma primo, della Costituzione, nella parte in cui, entro il termine

di trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, consente l'uso di

altoparlanti su mezzi mobili soltanto per il preannuncio dell'ora e del

luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda

elettorale.

Ritenuto che il divieto di svolgere propaganda elettorale tramite

altoparlanti su mezzi mobili oltre i limiti rigorosamente fissati dalla

norma denunciata senz'altro realizza una sostanziale limitazione della

libertà di manifestazione del pensiero (costituendo tale mezzo di

propaganda, durante le competizioni elettorali, un'insostituibile

modalità di espressione di quella libertà, in quanto idoneo a far

rapidamente pervenire il messaggio trasmesso ad uno svariato numero di

soggetti), il giudice a quo afferma che la più recente dottrina e la

stessa giurisprudenza della Corte costituzionale sono oramai concordi

nel ritenere che limiti alla libertà di manifestazione del pensiero -

che si colloca in uno dei posti di vertice nella gerarchia degli

interessi costituzionalmente protetti, tanto più in occasione delle

consultazioni elettorali - possono essere legittimamente posti solo

"sul fondamento di precetti e principi costituzionali, siano essi

esplicitamente enunciati nella Costituzione o si possano da questa

trarre mediante interpretazione" (sentenza n. 9 del 1965).

Nella specie, come si evince anche dai lavori preparatori della

legge in questione, difetterebbe ogni interesse di rango costituzionale

che possa giustificare la limitazione posta dalla norma, tale non

potendo sicuramente considerarsi la "quiete pubblica", che

verosimilmente il legislatore ha inteso garantire e che il giudice a

quo ritiene estranea al concetto di ordine pubblico, "inteso nel senso

di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale".

2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi sono state

costituzioni di parti private, ma è intervenuta l'Avvocatura generale

dello Stato instando per la declaratoria di infondatezza della

questione.

Premesso che la disciplina delle modalità di esercizio di un

diritto non può in sé considerarsi violazione o negazione del diritto

stesso e che la limitazione che dovesse in ipotesi derivarne è

connaturale ai concetti di diritto e di libertà, che presuppongono una

limitazione reciproca perché possano in un ordinato sistema coesistere

a favore di tutti i consociati, in atto d'intervento si osserva che,

"proprio durante le campagne elettorali, la concomitante e più intensa

partecipazione di partiti e cittadini alla propaganda politica

determina una situazione che giustifica l'intervento del legislatore".

Che è svolto "a disciplinare l'esercizio da parte di tutti del diritto

di esprimere il proprio pensiero con le necessarie limitazioni, intese

a garantire il pieno rispetto della sfera giuridica altrui e a

salvaguardare al tempo stesso gli interessi fondamentali della

collettività". Fra i quali va sicuramente annoverato anche quello del

sereno ed ordinato svolgimento della campagna elettorale, che sarebbe

per esempio senz'altro pregiudicato dalla contemporanea circolazione di

più mezzi, ciascuno dei quali lanciasse spezzoni propagandistici, che

neppure potrebbero essere recepiti per intero dai passanti o dagli

abitanti, solitamente fermi rispetto ad un mezzo in movimento.

Quanto all'individuazione di interessi costituzionalmente garantiti

che giustifichino il limite de quo, l'Avvocatura, oltre a quello già

menzionato, fa riferimento al diritto alla salute ed all'integrità

fisica di cui all'art. 32 Cost. (che verrebbero, soprattutto per quanto

attiene al turbamento della quiete negli ospedali e nei luoghi di cura

e di ricovero, pregiudicati da una eccessiva, inevitabile rumorosità)

ed alla tutela dell'ordine pubblico, sul quale l'autorità non sarebbe

posta in condizione di esercitare il necessario controllo.

È in proposito sintomatico - conclude l'Avvocatura - che tali

interessi collettivi trovino puntuale tutela anche attraverso lo

strumento della sanzione penale in disposizioni della cui legittimità

costituzionale non s'è mai dubitato, quale quella di cui all'art. 659

c.p., che, nel capo I del titolo I del libro III del codice penale,

nella sezione I, relativa alle "contravvenzioni concernenti l'ordine

pubblico e la tranquillità pubblica", punisce con l'arresto e con

l'ammenda chiunque, tra le altre ipotesi, abusando di strumenti sonori

o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni ed il riposo delle

persone. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Sant'Antioco dubita che l'art. 7, comma secondo,

della legge 24 aprile 1975, n. 130 (recante, tra l'altro, modifiche

alla disciplina della propaganda elettorale), contrasti con l'art. 21,

comma primo, Cost. nella parte in cui, durante i trenta giorni

antecedenti la data delle elezioni, consente l'uso di altoparlanti su

mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in

cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Il divieto di svolgere direttamente la propaganda elettorale con

tali mezzi oltre i limiti fissati dalla norma realizzerebbe, ad avviso

del giudice a quo, una sostanziale limitazione della libertà di

manifestazione del pensiero che, non essendo giustificata dall'esigenza

di tutelare interessi di rango costituzionale, sarebbe per ciò stesso

illegittima.

2. - La questione è infondata.

Pur avendo affermato - come ricorda lo stesso giudice a quo - e

costantemente ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero

è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra

Costituzione, questa Corte ha tuttavia più volte chiarito, anche con

specifico riguardo alle norme che regolano l'affissione di stampati e

manifesti di propaganda durante la campagna elettorale, che la

disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non costituisce

per se stessa lesione del diritto medesimo e non è pertanto

costituzionalmente vietata anche se possa derivarne indirettamente una

qualche limitazione, sempre che il diritto non ne risulti snaturato o

non ne sia reso arduo o addirittura impossibile l'esercizio (sentenze

nn. 1 del 1956, 121 del 1957, 38 del 1961, 48 del 1964, 49 del 1965,

129 del 1970; ordinanze nn. 97 del 1965 e 106 del 1974).

Ha in particolare affermato che "la garanzia dei diritti

inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria se ciascuno potesse

esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile

regolamentazione, del ragionevole costume"; che "anche diritti primari

e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21

Cost.) debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile

convivenza"; che, pertanto, legittimamente, allo scopo "di garantire a

tutti i singoli o gruppi il diritto e la materiale possibilità di

espressione e propaganda, sono stabiliti orari e turni per le riunioni

e i discorsi nelle piazze pubbliche, come sono proibiti i comizi dopo

la mezzanotte del venerdì precedente la domenica elettorale" (sentenza

n. 168 del 1971); che la tranquillità, il riposo, il decoro delle

persone, la sicurezza della viabilità, la tutela dei monumenti,

dell'estetica cittadina e del paesaggio (sentenze n. 129 del 1970 e n.

168 del 1971) costituiscono tutti interessi degni di primaria

considerazione, che ben possono giustificare una disciplina, per taluni

aspetti anche limitativa, della libertà di manifestazione del

pensiero, purché non la snaturino.

3. - Tra tali interessi rientra poi sicuramente anche quello alla

conservazione dell'ordine pubblico che, inteso nel senso di ordine

legale su cui poggia la convivenza sociale (sentenze nn. 19 del 1962,

199 del 1972, 210 del 1976), trova proprio in occasione dell'imminenza

delle consultazioni elettorali - che costituiscono il momento

culminante della partecipazione dei cittadini alla determinazione

dell'indirizzo politico - ragioni di più pregnante tutela. Il che,

lungi dal risolversi necessariamente in una sostanziale compressione

del diritto di libera manifestazione del pensiero, quella fondamentale

libertà ben può invece esaltare, allorché - come deve sicuramente

ritenersi per il caso in esame - la disciplina delle modalità della

propaganda elettorale sia volta non già ad impedire che il messaggio

propagandistico raggiunga il più ampio numero possibile di

destinatari, bensì a consentire che i cittadini interessati a

recepirlo compiutamente siano posti in condizione di farlo in tutta

tranquillità, recandosi ad assistere al comizio nel luogo e nell'ora

indicati, e solo ove lo vogliano; e ad evitare, al contempo, che le

probabili sovrapposizioni di contrapposti messaggi elettorali non

limitati all'annuncio del luogo e dell'ora del comizio ma risolventisi,

in ipotesi, essi stessi in comizi, possano, per la confusione che ne

deriverebbe, sortire l'effetto di frustrare addirittura lo scopo

primario della propaganda, che è evidentemente quello di far giungere

ai destinatari un messaggio da essi comprensibile.

4. - Alla stregua di tali considerazioni, appare allora evidente

come proprio la disciplina delle modalità di esercizio del diritto

possa valere - e nella specie valga - a garantire ad ognuno la

possibilità di efficacemente esercitarlo, sostanzialmente risolvendosi

in un presidio, anziché in una limitazione, della libertà di

manifestazione del pensiero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130

(Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme

per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati

nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali,

provinciali e comunali) sollevata, in riferimento all'art. 21, comma

primo, Cost., dal Pretore di Sant'Antioco con ordinanza in data 29

giugno 1978 (n. 591 del reg. ord. del 1978).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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