Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1992

Altra decisione · depositata il 27/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 13 della

legge regionale approvata il 28 luglio 1990 dall'Assemblea regionale

siciliana avente per oggetto: "Nuove norme per l'assunzione presso

l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti

sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di

personale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Sicilia, notificato il 3 agosto 1990, depositato in

cancelleria il 10 agosto successivo ed iscritto al n. 59 del registro

ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 3 agosto 1990 (ric. n. 59/90), notificato in

pari data, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

impugnato gli artt. 10 e 13 della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana il 28 luglio 1990, per violazione degli artt. 9,

quindicesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 e 5, sesto

comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 in relazione all'art. 17

dello Statuto siciliano, nonché degli artt. 3, 51, 81, quarto comma,

e 97 della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente il citato art. 10 stabilendo, per la

copertura dei posti vacanti, un periodo di validità delle

graduatorie dei concorsi delle Unità Sanitarie Locali differenziato

e maggiore di quello previsto nella legislazione statale, violerebbe

i limiti della competenza regionale, di mera attuazione della

normativa nazionale, in tema di disciplina del personale sanitario.

Il successivo art. 13, disponendo la riammissione o il

mantenimento in servizio di soggetti i cui atti di avviamento al

lavoro siano stati annullati in sede giurisdizionale, stabilirebbe

una assunzione ope legis in assenza dei requisiti necessari, e ciò

in violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato,

nonché degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Il medesimo art. 13 inoltre, non

indicando i necessari mezzi di copertura finanziaria della nuova

spesa conseguente alla propria applicazione, violerebbe altresì

l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

La Regione siciliana resiste al ricorso sostenendo l'infondatezza

delle censure e chiedendone la reiezione.

2. - Dopo la trattazione della causa nell'udienza del 29 gennaio

1991, questa Corte ha adottato un'ordinanza istruttoria, depositata

il 18 marzo 1991, con la quale, sospesa la decisione del giudizio, ha

disposto che entro novanta giorni il Presidente della Regione

fornisse alla Corte i dati e le informazioni circa l'effettiva

situazione dei soggetti contemplati dall'impugnato art. 13 e le concrete ragioni dell'annullamento dei loro atti di avviamento al

lavoro. Il Presidente della Regione, dando seguito alla richiesta, ha

comunicato che la legge censurata è stata successivamente promulgata

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione, contestualmente

ad un'altra legge regionale che dispone l'abrogazione espressa delle

disposizioni impugnate. Considerato in diritto Oggetto dell'impugnativa del Commissario dello Stato sono gli

artt. 10 e 13 della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 28 luglio 1990, recante "Nuove norme per l'assunzione

presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti

sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di

personale". Ad avviso del ricorrente, il primo di tali articoli

violerebbe l'art. 17 dello Statuto siciliano; il secondo

contrasterebbe con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato,

nonché con gli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della

Costituzione.

La legge recante le disposizioni impugnate è stata

successivamente promulgata e pubblicata, con la data 30 aprile 1991,

n. 11, nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 4 maggio 1991, n.

22. Nella medesima Gazzetta e con la stessa data del 30 aprile 1991,

è stata pubblicata, con il n. 12, la legge regionale che, nel

dettare "Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione

regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo

della Regione", nell'art. 16 dichiara espressamente abrogate, tra le

altre, entrambe le disposizioni impugnate.

Di conseguenza, poiché tali disposizioni risultano così eliminate radicalmente dall'ordinamento, senza peraltro essere state in

grado di produrre alcun effetto - attesa la coincidenza temporale

della loro entrata in vigore con quella della disposizione abrogativa

- deve ritenersi cessata la materia del contendere (v. la sentenza n.

883 del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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