Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del R.D.L.

14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272,

come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218

(determinazione dell'ammontare della pensione annuale

nell'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia), promosso

con ordinanza emessa il 21 marzo 1968 dal tribunale di Arezzo nel

procedimento civile vertente tra Lippi Elena, Gerioni Maria e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 1 giugno 1968.

Visti gli atti di costituzione di Lippi Elena, di Gerioni Maria e

dell'I.N.P.S.;

udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Lippi e Gerioni, e l'avvocato

Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Lippi Elena e Gerioni Maria convenivano l'Istituto nazionale della

previdenza sociale dinanzi il tribunale di Arezzo, sostenendo che la

pensione di anzianità loro spettante a norma dell'art. 13 della legge

21 luglio 1965, n. 903, doveva essere liquidata nella stessa misura

prevista per i lavoratori, e non secondo le aliquote dell'art. 12 del

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4

aprile 1952, n. 218, fissate per le donne lavoratrici in misura

inferiore a quelle degli uomini. Qualora dal tribunale fosse stata

ritenuta applicabile la detta norma dell'art. 12, ne denunziavano la

illegittimità costituzionale in quanto essa stabilendo per la donna

lavoratrice un trattamento pensionistico diverso da quello contemplato

per il lavoratore, violerebbe il principio di parità di diritti in

materia di lavoro di cui agli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Con ordinanza del 21 marzo 1968, il tribunale - dopo di avere

riconosciuta la applicabilità dell'art. 12 suindicato - ha rilevato

che, poiché i contributi, calcolati sulla base delle retribuzioni

percepite, vengono corrisposti nella stessa misura sia dagli uomini che

dalle donne, non è affatto giustificato il trattamento differenziato

nella pensione, che dovrebbe essere uguale a parità di contribuzione;

ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del

ripetuto art. 12, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 1 giugno 1968. Nel

giudizio innanzi questa Corte si sono costituiti la Lippi, la Gerioni e

l'I.N.P.S.

Con la comparsa di costituzione, la difesa delle due donne osserva

che, con la riforma pensionistica prevista dalla legge 18 marzo 1968,

n. 238, il Governo è delegato a modificare il sistema di

determinazione della pensione, stabilendo un rapporto diretto, per i

lavoratori di entrambi i sessi, tra la retribuzione contributiva ed il

trattamento previdenziale; ma solo nel caso che questo ultimo sia

liquidato con decorrenza dal 1 marzo 1968. Tale legge, inoltre, dà

facoltà di opzione tra il vecchio ed il nuovo trattamento. Perciò,

per coloro i quali siano andati in pensione anteriormente a tale data,

continua ad essere rilevante la questione di legittimità

costituzionale, così come sollevata nel giudizio principale.

L'I.N.P.S. ritiene invece che sia giustificato il differente

trattamento, in quanto le situazioni oggettive non sono identiche. La

donna, infatti, consegue il diritto a pensione cinque anni prima

dell'uomo (art. 9 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636) e

ciò, se può tradursi in uno svantaggio nella liquidazione della

pensione, è tuttavia un vantaggio compensatore, sotto il profilo

dell'anticipato conseguimento della medesima.

In ogni caso, ove la donna, come è in sua facoltà (art. 12 del

R.D.L. n. 636 del 1939) differisce la liquidazione della pensione dal

55 al 60 anno di età, percepirebbe, a parità di contribuzione con un

uomo, una somma maggiore di quella spettante a quest'ultimo, pur

essendo diverse le modalità di calcolo.

Osserva, infine, che la legge 18 marzo 1968, n. 238 ha modificato

il sistema di determinazione della pensione, e che il D.P.R. n. 488 del

1968 ha abrogato (art. 41) l'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n.

903, e cioè ha abolito la pensione di anzianità. Ciò posto, sarebbe

quanto meno frustraneo dichiarare la illegittimità della norma

impugnata per una questione sorta ai fini della determinazione della

pensione di anzianità, prevista da una norma non più in vigore.

Nelle more del presente giudizio è stata pubblicata la legge 30

aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme

in materia di sicurezza sociale) la quale dispone che la pensione va

rapportata alla retribuzione media annua pensionabile. Viene così

eliminata la denunziata disparità di trattamento tra uomo e donna.

Con memoria depositata il 4 giugno 1969, la difesa di Lippi Elena e

Gerioni Maria rileva che la nuova legge, avendo realizzato la

parificazione nel trattamento tra uomini e donne, costituisce

riconoscimento della ingiustizia perpetrata in precedenza ai danni

delle donne lavoratrici, ed implicita conferma della fondatezza della

questione sollevata. Tuttavia, le nuove disposizioni non fanno venir

meno la rilevanza della questione, perché: 1) la parificazione ha

effetto soltanto dal 10 gennaio 1969, e, pertanto, poiché le attrici

nel giudizio principale vantano il diritto alla maggiore pensione dalla

data della costituzione di essa, il problema resta rilevante per i

periodi di godimento antecedente a detta data; 2) la parificazione

stessa ha per oggetto soltanto le pensioni di anzianità, di vecchiaia

ed invalidità, con esclusione delle pensioni di riversibilità. La

nuova legge, modificando i criteri delle pensioni dirette influisce

sulle future pensioni di riversibilità, ma non già su quelle

precostituite, che restano pertanto inferiori, nel caso di decesso di

donna pensionata, rispetto agli aventi causa per morte di un uomo,

antecedente al 1 gennaio 1969. Considerato in diritto :

1. - La legge 18 marzo 1968, n. 238, che ha fissato nuovi termini

per la emanazione dei provvedimenti delegati di cui all'art. 39 della

legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'avviamento alla riforma e per il

miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale; il

D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, relativo all'aumento ed al nuovo sistema

di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria, e la legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione degli

ordinamenti pensionistici, hanno modificato interamente la disciplina

delle pensioni della previdenza sociale. Hanno stabilito, fra l'altro,

che:

a) l'importo annuo delle pensioni, da liquidare con decorrenza

posteriore al 30 aprile 1968 a carico dell'assicurazione generale dei

lavoratori dipendenti è rapportato alla retribuzione contributiva

media annua pensionabile desumibile dalle ultime 156 settimane di

contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa (art. 6,

lett. b, legge n. 238 del 1968);

b) le pensioni di anzianità, vecchiaia ed invalidità da liquidare

alle donne lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti

anteriormente al 1 maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri

di calcolo stabiliti per i lavoratori, con effetto dalla data di

entrata in vigore della legge. Quelle già liquidate sono riliquidate

con effetto dal 1 gennaio 1969 (art. 10 della legge n. 153 del 1969).

Non essendo più applicabili le aliquote stabilite dall'art. 12 del

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4

aprile 1952, n. 218, è stata eliminata, per le pensioni della donna

lavoratrice, la disparità di trattamento denunziata dalla ordinanza di

rimessione.

Tuttavia, la questione di legittimità costituzionale, nei termini

in cui è stata prospettata, è tuttora rilevante per le pensioni

liquidate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio

1968, dal momento che il nuovo sistema di calcolo per la riliquidazione

delle pensioni spettanti alle donne lavoratrici, si applica con effetto

dal 1 gennaio 1969.

2. - La questione non è fondata.

Secondo la norma impugnata, tanto per le donne quanto per gli

uomini, l'ammontare della pensione annua è determinato ugualmente

nella misura del venti per cento dello importo quasi totale dei

contributi versati: una differenza si verifica soltanto sulle prime

3.000 lire di contribuzione (45 per cento per gli assicurati e 33 per

cento per le assicurate sulle prime 1.500 lire; 33 per cento e 26 per

cento sulle altre 1.500 lire).

Questa normativa, sorta originariamente per la pensione di

vecchiaia e di invalidità, si è estesa a quella di anzianità. Per

effetto del criterio di determinazione fissato dalla suindicata norma,

allorquando, all'età di 55 anni la donna lavoratrice acquista il

diritto alla pensione di vecchiaia, percepisce una somma annua

inferiore a quella spettante all'uomo che abbia raggiunto l'età del

pensionamento di 60 anni. Tuttavia occorre tener conto della importanza

che, nella liquidazione della pensione, assume il maggiore periodo di

tempo di prestazione d'opera, in quanto per la donna si tratta di

pensione percepita a 55 anni e per l'uomo di pensione percepita a 60

anni, cioè dopo altri 5 anni di lavoro. Pur conseguendo

anticipatamente il diritto a pensione, la donna può continuare a

lavorare differendo la liquidazione ed usufruendo di una maggiorazione,

che, dal 55 al 60 anno, è calcolata in ragione di percentuale

progressiva, dal 3 al 22 per cento. Per effetto di tale magiorazione,

al 60 anno di età ogni disparità scompare; e successivamente, dal 60

al 65 anno le due pensioni aumentano in condizioni di parità, sulla

base di eguali percentuali. Quindi, il meccanismo di siffatto calcolo,

elimina la iniziale disparità, dovuta soltanto al fatto che la donna

anticipa al pensionamento ed il lavoratore si inserisce nella scala

degli importi di pensione a 60 anni. Ma l'ordinanza di rimessione non

muove lagnanza alcuna rispetto all'anticipato pensionamento della

donna, mentre la Corte ne ha già esaminata, sia pure indirettamente,

la legittimità con la sentenza n. 123 del 1969.

Comunque, non avendo l'uomo alcun diritto alla pensione di

vecchiaia dal 55 al 60 anno di età, il legislatore era libero di

fissare per la donna l'importo che riteneva più razionale, senza alcun

riferimento ad un analogo diritto non ancora sorto per l'uomo. E, per

di più, al diritto della donna ad un pensionamento anticipato di

cinque anni, corrisponde una obbiettiva diversa situazione, che rende

pienamente legittimo al minore importo della pensione.

3. - Valutati in tal modo i rapporti fra i diritti della donna

lavoratrice e quelli del lavoratore, rispetto alla pensione di

vecchiaia, che è l'evento di maggiore rilievo nella assicurazione

generale obbligatoria, siccome quello che normalmente si verifica più

spesso e maggiormente incide nell'equilibrio fra disponibilità di

mezzi economici e bisogni da soddisfare, la Corte ritiene di pervenire

alle medesime conclusioni anche per quanto riguarda le pensioni di

anzianità e di invalidità.

Ed invero, la posizione dell'uomo e della donna nella assicurazione

obbligatoria generale non va valutata in funzione di ogni singola

prestazione, ma va considerata globalmente per tutti gli eventi

protetti: come esattamente osserva l'I.N.P.S., il rapporto assicurativo

della previdenza sociale ha la caratteristica fondamentale della

unitarietà, in quanto la tutela si realizza attraverso una unica

assicurazione obbligatoria generale ed una uniforme disciplina rispetto

alle obbligazioni contributive.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6

luglio 1939, n. 1272, così come modificato dall'art. 2 della legge 4

aprile 1952, n. 218 (determinazione dell'ammontare della pensione annua

nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia) proposta

in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, con

ordinanza del tribunale di Arezzo del 21 marzo 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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