Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1980 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 618 del

codice di procedura penale promosso con due ordinanze emesse il 14

luglio 1975 e il 3 marzo 1977 dal pretore di Roma, nei procedimenti

penali a carico di Pironti Di Campagna Nicola e di Geminiani Tiberio ed

altri, iscritte ai nn. 484 del registro ordinanze 1975 e 308 del

registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 313 del 1975 e n. 218 del 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze motivate in termini pressoché identici -

rispettivamente emesse il 14 luglio 1975 e il 3 marzo 1977 - il pretore

di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

618 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la

competenza del tribunale a decidere sull'opposizione al decreto

pretorile di iscrizione di ipoteca legale, per pretesa violazione del

principio del giudice naturale, stabilito dall'art. 25 primo comma

della Costituzione.

In entrambi i casi, essendo stata proposta opposizione avverso

l'iscrizione di un'ipoteca legale, il tribunale - per poter decidere in

proposito - aveva richiesto al pretore la trasmissione degli atti.

Senonché il pretore ha asserito, nella seconda delle due ricordate

ordinanze, il "carattere giurisdizionale" della sua "funzione di

collegamento" con il tribunale adito, che non potrebbe esser ridotta

"alla mera trasmissione degli atti processuali"; ed ha quindi sospeso

il "giudizio di opposizione in corso", sollevando d'ufficio la predetta

questione di legittimità.

Quanto alla natura dell'opposizione in esame, il pretore ritiene

trattarsi - secondo la lettera dell'art. 618 - di un incidente di

esecuzione, vale a dire di uno "strumento processuale volto a far

valere dagli interessati l'invalidità o l'inesistenza del titolo

esecutivo": nel qual caso, però, dovrebbe applicarsi la regola

statuita dagli artt. 628 e 630 cod. proc. pen., per cui competente a

giudicare di tali incidenti è lo stesso giudice che ha deliberato il

provvedimento.

Ma la conclusione non potrebbe esser diversa, quand'anche si

configurasse l'opposizione prevista dall'art. 618 alla stregua di un

"mezzo di impugnazione straordinaria": dato che gli stessi mezzi in

questione, non essendo devolutivi, vanno pur sempre sottoposti - di

regola - alla decisione del giudice che abbia emesso l'atto impugnato.

Investendo il tribunale del potere di decidere sulla opposizione al

decreto di ipoteca legale, ancorché emesso dal pretore, l'art. 618

determinerebbe dunque una anomalia, contrastante "con il naturale

ordine di competenze fra giudici" e pertanto lesiva dell'art. 25 primo

comma Cost.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in

entrambi i giudizi, sostiene per contro la manifesta infondatezza della

questione così sollevata.

Posto che l'espressione "giudice naturale" dovrebbe essere intesa -

secondo la giurisprudenza di questa Corte -"in senso del tutto

corrispondente a quello di giudice precostituito per legge", l'atto di

intervento ne desume che l'art. 25 primo comma Cost. sia rispettato

senz'altro, "ogni qualvolta la competenza del giudice è

predeterminata... da criteri obbiettivi che valgano ad individuare

preventivamente il giudice stesso".

Del resto, la devoluzione al tribunale della competenza a decidere

sulle opposizioni all'iscrizione dell'ipoteca legale disposta dal

pretore si risolverebbe in "una misura di maggiore garanzia" dei

diritti dell'imputato, tanto più che qui si tratta - afferma

l'Avvocatura dello Stato - non solo di un giudice collegiale, ma del

"naturale giudice di appello dei provvedimenti del pretore"; e ciò,

specialmente in un caso come quello in esame, non assimilabile a un

comune incidente di esecuzione, dal momento che l'opposizione prevista

dall'art. 618 cod. proc. pen. investirebbe "nella sua totalità

radicale" il provvedimento in tal modo impugnato. Considerato in diritto :

Data l'identità delle questioni sollevate dalle due ordinanze di

rimessione, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica

sentenza.

Il giudice a quo sostiene preliminarmente di essere legittimato ad

impugnare l'art. 618 cod. proc. pen., in quanto richiesto di

trasmettere gli atti processuali, occorrenti al tribunale per decidere

- in base alla norma denunciata - sull'opposizione avverso il decreto

pretorile d'iscrizione di un'ipoteca legale. In questa stessa sede,

infatti, il pretore sarebbe investito di una specifica funzione

giurisdizionale, sia pure di collegamento. "diretta ad una delibazione

sul mezzo processuale proposto avente ad oggetto l'ammissibilità ed il

riscontro di legittimità formale" dell'opposizione.

Ma in realtà la questione è inammissibile, dal momento che essa

non è stata sollevata "nel corso di un giudizio dinanzi ad una

autorità giurisdizionale", come invece è prescritto dall'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dei due giudizi in atto, concernenti

la decisione sulle opposizioni all'iscrizione delle rispettive

ipoteche, non è investito il pretore, ma il tribunale dinanzi al quale

è stata fatta opposizione; mentre al pretore non spetta - secondo la

norma impugnata - alcuna "delibazione" sulle opposizioni stesse, né

alcun altro tipo di potere decisorio.

In altre parole, qualunque ne sia la natura, il procedimento di

opposizione disciplinato dall'art. 618 cod. proc. pen. presenta sicuri

caratteri di autonomia rispetto al procedimento principale, nel corso

del quale sia stata disposta un'iscrizione di ipoteca legale; e

l'autorità giurisdizionale competente per quest'ultimo procedimento

non è chiamata a fare alcuna applicazione della norma impugnata, in

vista della quale possano proporsi questioni di legittimità

costituzionale che comportino la sospensione del solo giudizio

sull'opposizione come appunto si legge nei dispositivi delle ordinanze

di rimessione. Ai fini dell'art. 618, il pretore di Roma non era tenuto

a svolgere null'altro che un compito di trasmissione materiale degli

atti processuali (o, meglio, a consentire che tale compito fosse svolto

dalla competente cancelleria, cui si rivolgeva - per lo meno nel primo

dei due casi in esame, allorché il giudice a quo non aveva ancora

messo in dubbio la legittimità della norma in esame - la richiesta

della cancelleria centrale penale): il che, di per sé solo, non

concreta i requisiti necessari per l'instaurazione di un giudizio di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 618 del codice di procedura penale, in riferimento all'art.

25 primo comma della Costituzione, sollevata dal pretore di Roma con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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