Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo

comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 156 (disposizioni relative alla

previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di

consumo), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971 dalla Corte

d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Vergara

Pasquale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto

nazionale delle assicurazioni, iscritta al n. 152 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 151 del 16 giugno 1971.

Visto l'atto di Costituzione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Carlo Casalena, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Pasquale Vergara, già dipendente della società Papi, impresa

appaltatrice della riscossione di imposte di consumo, conveniva in

giudizio davanti al tribunale di Roma l'Istituto nazionale della

previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Assumeva

che la predetta società Papi, con effetto dal 13 marzo 1964, aveva

unilateralmente risolto il rapporto di lavoro per non avere egli

raggiunto la nuova residenza di Trani, alla quale era stato trasferito;

che l'INA, gestore del fondo di previdenza per la liquidazione della

indennità di anzianità al personale dipendente dalle imprese

appaltatrici delle imposte di consumo, aveva liquidato l'indennità di

anzianità, ma si era rifiutato di corrispondere il premio di fedeltà

previsto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 156, per il

motivo che la risoluzione del rapporto era stata originata dal

comportamento del dipendente; e che il comitato speciale del fondo

presso l'INPS aveva respinto il ricorso presentato da esso interessato

avverso la predetta decisione. Conseguentemente chiedeva che gli

istituti convenuti fossero condannati a corrispondergli il premio di

fedeltà nella misura dovutagli.

Essendo stata la sua domanda respinta dal tribunale, il Vergara

proponeva appello, eccependo, tra l'altro, l'illegittimità

costituzionale del citato art. 2, comma primo, della legge n. 156 del

1963, limitatamente alla parte in cui esclude la corresponsione del

premio di fedeltà nel caso di recesso del datore di lavoro ai sensi

dell'art. 2119 del codice civile, per contrasto con gli artt. 3, 36 e

38 della Costituzione.

La Corte d'appello di Roma riteneva che l'eccezione proposta

dall'appellante non fosse manifestamente infondata, ma della norma

denunciata metteva in evidenza l'illegittimità costituzionale solo in

riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione.

Richiamando le argomentazioni svolte dall'appellante e basate sulla

sentenza n. 75 del 1968 di questa Corte, precisava che il premio di

fedeltà, al pari dell'indennità di anzianità, ha carattere

retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro

prestato, ed è corrisposto al momento della cessazione del rapporto

allo scopo di agevolare al lavoratore il superamento delle difficoltà

economiche eventualmente insorgenti per il venir meno del salario.

Riteneva, pertanto, che il diritto al premio di fedeltà, come quello

all'indennità di anzianità, discendesse dai principi consacrati

dall'art. 36 e dovesse ad essi informarsi.

Rilevato, inoltre, che il detto premio "per la sua intrinseca

natura e per la sua specifica finalità e funzionalità nel meccanismo

previdenziale predisposto a tutela del personale addetto alle gestioni

delle imposte di consumo, costituisce parte integrante dell'indennità

di anzianità", la Corte d'appello ravvisava un'evidente violazione del

principio di eguaglianza nel fatto che "mentre agli altri impiegati

pubblici e privati viene corrisposta la indennità di anzianità nella

sua interezza, il personale addetto alle gestioni delle imposte di

consumo, qualora la norma impugnata continuasse ad essere operante,

riceverebbe la indennità di anzianità, decurtata del cosiddetto

"premio di fedeltà".

2. - Procedutosi alla notificazione, alla comunicazione e alla

pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 1971)

dell'ordinanza, davanti a questa Corte si costituiva soltanto l'INPS a

mezzo degli avvocati prof. Giorgio Cannella, Pierino Pierini e

Giovanni Belloni.

L'INPS ricordava che per la previdenza e la quiescenza degli agenti

addetti alla riscossione delle imposte di consumo, nominati

dall'appaltatore, con l'art. 316 del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, è

stato istituito il fondo speciale di previdenza della categoria, il cui

funzionamento ha trovato la sua disciplina nel r.d. n. 1863 del 1939,

che detto fondo si è assunto l'onere sia per il trattamento di

pensione che per quello di anzianità, che a quest'ultimo fine si è

provveduto mediante un'assicurazione mista sulla vita accesa dal fondo

presso l'INA e regolata da una particolare convenzione tra questo

Istituto e l'INPS, gestore del fondo, tale da garantire "un capitale

comprensivo della indennità per anzianità di servizio dovuta per

effetto di legge, di contratti collettivi di lavoro o di regolamenti

aziendali", e che a carico di altro fondo (istituito con l'art. 34 del

r.d. 20 ottobre 1939, n. 1863) è stato posto l'onere dell'integrazione

delle somme garantite con l'assicurazione mista risultanti inferiori

alla detta indennità di anzianità, nonché quello della

corresponsione di un premio di fedeltà (art. 2 della legge n. 156 del

1963).

Dato dunque che l'anzidetto personale ha diritto in caso di

licenziamento alla prestazione assicurativa previdenziale di un

capitale comprensivo dell'indennità di anzianità e alla prestazione

previdenziale del premio di fedeltà, purché sussistano le condizioni

stabilite nel citato art. 2, l'INPS rilevava che la prima prestazione

si differenziava sul piano giuridico e sotto il profilo pratico dalla

normale indennità di anzianità, e che la seconda, e cioè il premio

di fedeltà, si differenziava ulteriormente "tanto dalla normale

indennità di anzianità quanto dalla prestazione di capitale della

quale si è detto, poiché l'onere è posto direttamente a carico del

fondo, cui affluisce un apposito contributo; e l'INA provvede al

pagamento del premio in connessione con l'erogazione della prestazione

di capitale per evidenti ragioni di convenienza amministrativa". Ed al

riguardo osservava che il giudice a quo, pur fondando il dubbio sulla

legittimità costituzionale della norma denunciata proprio

sull'analogia delle prestazioni dovute dal fondo con la comune

indennità di anzianità, aveva trascurato di accertare il fondamento

di tale pretesa analogia; e che questa, in senso giuridico, non poteva

riconoscersi, perché diversi erano i soggetti, l'oggetto e la sfera di

applicazione dei vantaggi derivanti dall'ordinamento previdenziale,

rispetto a quelli attribuiti dalla norma generale ed in particolare

perché il premio di fedeltà era dovuto dall'ente previdenziale al

lavoratore obbligatoriamente iscritto al fondo, che avesse compiuto un

servizio "continuativo e non interrotto", ed il suo acquisto non era

continuativo e progressivo, ma per scaglioni in corrispondenza del

maturare dell'anzianità di venti o ventotto anni di servizio.

L'INPS, ancora, metteva in evidenza che la denuncia di

incostituzionalità, per altro, riguardava l'esclusione dal beneficio

del premio di fedeltà nel caso di licenziamento in applicazione

dell'art. 2119 del codice civile, e che sotto questo profilo perdevano

certamente di rilievo le analogie o le differenze con l'indennità di

anzianità e c'era da vedere se fosse o meno legittima

costituzionalmente la discriminazione o limitazione di cui all'art. 2

in relazione al diritto al premio di fedeltà, abbia questo carattere

retributivo o semplicemente previdenziale. Considerava comunque non

conferente o pertinente il richiamo agli artt. 38, 36 e 3 della

Costituzione.

Ed infine osservava che sul piano costituzionale, in breve, la

questione da decidere era se il premio di fedeltà, maturata la durata

del servizio richiesta, fosse un necessario ed immediato acquisto per

il patrimonio del lavoratore, oppure no. Ed a tale quesito riteneva

che si dovesse dare risposta negativa.

Concludeva l'INPS rilevando che la questione lo interessava

soprattutto per i riflessi di equilibrio finanziario del fondo, e

rimettendosi, circa la soluzione del problema, non priva di incertezze

e perplessità, alla decisione di questa Corte.

3. - All'udienza del 13 giugno 1973 l'avv. Carlo Casalena per

l'INPS insisteva nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, solleva, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo,

della legge 14 febbraio 1963, n. 156 (disposizioni relative alla

previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di

consumo), nella parte in cui esclude che il premio di fedeltà spetti

all'iscritto al fondo di previdenza, qualora il rapporto di impiego

venga meno per recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2119 del

codice civile.

2. - La questione è prospettata sotto due profili. Sarebbe,

anzitutto, violato l'art. 36 della Costituzione, perché il premio di

fedeltà avrebbe carattere retributivo e costituirebbe parte del

compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione sarebbe

differita, a fini previdenziali, al momento della cessazione del

rapporto, e perché il relativo diritto, come quello all'indennità di

anzianità, discenderebbe dai principi consacrati dall'art. 36 e

dovrebbe informarsi ad essi. Ed in secondo luogo, la norma denunciata

andrebbe contro l'art. 3 della stessa Carta, perché tale premio, "per

la sua intrinseca natura e per la sua specifica finalità e

funzionalità nel meccanismo previdenziale predisposto a tutela del

personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo",

costituirebbe parte integrante dell'indennità di anzianità, e mentre

agli altri impiegati pubblici e privati viene corrisposta l'indennità

di anzianità nella sua interezza, il personale ora indicato, qualora

la norma impugnata continuasse ad essere operante, riceverebbe la

indennità di anzianità decurtata del premio di fedeltà.

3. - Questa Corte non ritiene di poter condividere le tesi sulle

quali, senza una adeguata motivazione circa le premesse, si basa il

giudice a quo ed in particolare, quindi, di dovere ammettere che il

premio di fedeltà sia retribuzione in senso stretto o comunque sia una

parte della retribuzione che, a fini previdenziali, venga, ad

integrazione dell'indennità di anzianità o al pari di questa,

corrisposta all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Va tenuto presente che il premio di fedeltà è stato istituito, in

aggiunta all'indennità di anzianità, con l'accordo collettivo del 19

novembre 1959 (reso efficace erga omnes con il d.P.R. 2 gennaio 1962,

n. 917) ed è ora disciplinato nell'art. 2 della legge n. 156 del 1963.

Esso non è dovuto dal datore di lavoro (che è tenuto solo al

versamento dei contributi al fondo di previdenza di cui all'art. 316

del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138) e quale corrispettivo per il lavoro

prestato, e non si acquista dal lavoratore in modo continuo e man mano

che si svolge il suo lavoro ed in misura proporzionata alla quantità e

qualità del lavoro stesso. E corrisposto, invece, dall'INA (in forza

della convenzione esistente con l'INPS) ed è a carico del fondo di

integrazione istituito con l'art. 34 del r.d. 20 ottobre 1939, n. 1863,

e successive modifiche. Spetta all'iscritto al fondo di previdenza (o

agli aventi diritto), nei casi di risoluzione del rapporto di impiego

ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai

sensi dell'art. 2119 del codice civile (o nei casi di morte

dell'iscritto) nelle misure di dieci o di quindici trentesimi della

retribuzione in base alla quale viene calcolata la indennità di

anzianità, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento (o di

morte) dopo venti o rispettivamente ventotto anni di servizio,

continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.

Tale premio è dovuto quando la posizione (dell'iscritto al fondo

di previdenza) di fedeltà al settore, resa evidente dalla prestazione

per gli indicati periodi di un servizio continuativo e non interrotto,

permanga in quanto tale fino alla cessazione del rapporto di impiego.

Sono richiesti, in sostanza, perché sorga il diritto, vari elementi di

fatto da cui è ragionevole dedurre l'esistenza di quella fedeltà al

lavoro che si vuole premiare; fedeltà al lavoro che invece non ricorre

quando sia l'impiegato a porre fine unilateralmente al rapporto o a

dar causa, con il suo comportamento, al licenziamento.

È escluso quindi che il premio di fedeltà abbia carattere

retributivo.

Ed è del pari da negare che esso costituisca parte dell'indennità

di anzianità dovuta al personale operante nel detto settore. In

aggiunta a quanto precede, va infatti rilevato che per i contributi

assegnati alle assicurazioni miste sulla vita affidate all'INA, in base

all'art. 11 del r.d. n. 1863 del 1939, in caso di cessazione dal

servizio, l'iscritto al fondo di previdenza (o il superstite avente

causa) ha diritto "ad un capitale comprensivo della indennità di

anzianità di servizio dovuta per effetto di legge, di contratti

collettivi di lavoro o di regolamenti aziendali" e qualora le somme

garantite con quella assicurazione risultino inferiori a detta

indennità di anzianità, esse vengono integrate, fino alla concorrenza

dell'indennità stessa, con prelievo della differenza dal fondo di cui

al citato art. 34 dello stesso r.d. n. 1863 del 1939. Si ha così una

forma di previdenza equivalente, nella funzione, alla normale

indennità di anzianità e tendente ad assicurare al prestatore di

lavoro un trattamento, dal punto di vista economico, migliore o eguale.

Ed il premio di fedeltà, che nei casi sopra ricordati è dovuto,

si aggiunge, quale componente eventuale, a codesto trattamento

previdenziale.

4. - La questione, pertanto, non è fondata.

Non è ravvisabile la prospettata violazione dell'art. 36 della

Costituzione, perché, come si è rilevato, il premio di fedeltà non

ha natura e funzione retributiva e non può dirsi che sia una parte

della retribuzione, la cui corresponsione sia differita all'atto della

cessazione del rapporto di impiego, e perché nella tutela

costituzionale apprestata con l'art. 36, siccome questa Corte ha di

recente precisato (sentenza n. 82 del 1973), si è voluto e si può

comprendere non il diritto ad ogni e qualsiasi controprestazione a

fronte di ogni e qualsiasi prestazione di lavoro, "sibbene solo quelle

controprestazioni che sinallagmaticamente collegate alle prestazioni

servano nell'economia del rapporto, proporzionate alla quantità e

qualità del lavoro prestato, ad assicurare al lavoratore e alla sua

famiglia un'esistenza libera e dignitosa". L'art. 36 non copre,

pertanto, tutto il terreno del trattamento economico del dipendente; e

quindi al legislatore ordinario è rilasciato nella pratica

configurazione dei vari rapporti di lavoro o di impiego, di prevedere

al di fuori di quella normativa controprestazioni (e nella specie, un

premio), che, pur essendo lato sensi retributive, in effetti ed a

rigore non presentino tale carattere.

Non ricorre, d'altra parte, l'asserito contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Basta al riguardo considerare che il premio di fedeltà, anche se

dal punto di vista economico è qualcosa che rientra nel trattamento

previdenziale previsto per il personale delle imprese appaltatrici

della gestione delle imposte di consumo, si aggiunge all'indennità di

anzianità (art. 1 del citato accordo collettivo nazionale del 1959),

ma non può essere assimilato o confuso con il capitale (comprensivo di

detta indennità) dovuto per l'assicurazione mista sulla vita. Perciò,

nella norma denunciata in parte qua non è dato di rinvenire una

ingiustificata disparità di trattamento: al personale addetto a quelle

imprese è infatti assicurata sempre la disponibilità di una somma

pari all'indennità di anzianità dovuta agli altri impiegati pubblici

e privati ed è solo il diritto al premio di fedeltà (che - si ripete

- è qualcosa di più e di diverso nei confronti dell'ordinaria

indennità di anzianità) ad essere negato nel caso di risoluzione del

rapporto di impiego per recesso del datore di lavoro a sensi dell'art.

2119 del codice civile.

Né infine potrebbe rinvenirsi il denunciato contrasto,

considerando il fatto come fenomeno puramente previdenziale. E ciò

perché, a parte che l'art. 36 è estraneo alle figure assicurative e

previdenziali come quella in esame, sia pure rientranti nel campo del

lavoro subordinato, appare, in riferimento all'art. 3, giustificato e

ragionevole che il premio de quo, data la sua natura e funzione, sia

collegato alla fedeltà del lavoratore verso il settore delle imposte

di consumo e serva a premiare codesta fedeltà, e quindi possa

prevedersene la non corresponsione quando, in occasione della

risoluzione del rapporto, quella fedeltà risulti - come si è sopra

rilevato - contraddetta o negata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma primo, della legge 14 febbraio 1963, n. 156

(disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle

gestioni delle imposte di consumo), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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