Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge

22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica

utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n.

1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con

ordinanza emessa il 4 luglio 1996 dal Tar per il Veneto sul ricorso

proposto dall'Anfora s.r.l. contro il Comitato regionale di

controllo della Regione Veneto ed altro, iscritta al n. 1375 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione dell'Anfora s.r.l., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Luigi Manzi per l'Anfora s.r.l. e l'avv. dello Stato

Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La società proprietaria della gran parte dei fondi destinati

alla realizzazione delle opere previste dal Piano di edilizia

economica e popolare (Peep) del comune di Noventa Padovana proponeva

all'ente locale la stipula di una convenzione avente ad oggetto

l'esecuzione di detto piano. In particolare, la società si

dichiarava disposta ad assumere l'obbligo di edificare gli immobili

secondo tipologie conformi agli scopi dell'atto programmatico e di

locarli e venderli ai canoni ed ai prezzi concordati, se l'ente non

avesse proceduto all'espropriazione dei suoli.

Il comune accoglieva la proposta ed approvava lo schema di

convenzione, che era però annullato dalla sezione di Padova del

Comitato regionale di controllo del Veneto, in quanto giudicato in

contrasto con l'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167,

modificato dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che

imporrebbe alla pubblica amministrazione di procedere

all'espropriazione delle aree delle quali intenda ottenere la

disponibilità allo scopo di realizzare il Peep.

2. - La società impugnava innanzi al Tar per il Veneto il

provvedimento di diniego e ne chiedeva l'annullamento.

La ricorrente eccepiva che erroneamente il Comitato di controllo

non aveva considerato che l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.

241 stabilisce il principio della piena fungibilità dell'attività

imperativa e di quella di diritto privato della p.a. e, quindi,

sostanzialmente legittima la convenzione, in quanto idonea allo scopo

avuto di mira dal comune, senza prevedere però il ricorso allo

strumento espropriativo.

La Regione Veneto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva

l'infondatezza della domanda, deducendo che l'art. 11 della legge n.

241 del 1990 non contempla affatto lo schema convenzionale quale

modello generale dell'azione della p.a. e che esso era comunque

inapplicabile nel caso di specie. L'acquisizione della proprietà dei

suoli al patrimonio comunale mira, infatti, anche a consentire la

costituzione del diritto di superficie in favore dei privati, ossia

una finalità che non può, invece, essere conseguita attraverso la

convenzione.

3. - Il Tar per il Veneto, con ordinanza del 4 luglio 1996, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per

pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto

1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) nella parte in

cui non prevede la possibilità per i privati proprietari di dare

esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia

economica e popolare con lo strumento dell'accordo con il comune

interessato, in riferimento agli artt. 97, 41 e 42 della

Costituzione.

I giudici premettono che la realizzazione dei Peep può avvenire

soltanto attraverso l'espropriazione generalizzata delle aree e la

successiva riassegnazione delle stesse, parte in diritto di

superficie, parte in proprietà piena. La norma denunziata, a loro

avviso, non è stata, infatti, innovata dalle disposizioni della

legge n. 241 del 1990, sia perché quest'ultima è lex posterior

generalis, sia perché l'art. 1 di detta legge contiene una riserva

espressa di salvezza delle norme che disciplinano i procedimenti

amministrativi connotati di specialità, quali sono appunto quelli di

"pianificazione e di programmazione".

L'art. 35 della legge n. 865 del 1971, secondo i giudici

amministrativi, si porrebbe però in parte qua in contrasto:

a) con il canone di buon andamento della p.a. (art. 97 della

Costituzione), interpretato come prescrittivo delle regole di

semplificazione ed economicità del procedimento, valori entrambi

sottesi sia al modello di azione concordata con i privati

interessati, previsto da norme primarie e non solo in tema di

programmi di recupero e riqualificazione urbanistica, sia al

principio della progressiva riduzione della proprietà pubblica dei

beni immobili, attuato significativamente nei progetti di dismissione

delle stesse aree già incluse nei Peep e ora gravate di diritti di

superficie;

b) con il canone dell'art. 41 della Costituzione, che finalizza

la libertà di impresa economica del privato all'utilità collettiva,

in quanto la norma denunciata impedisce che essa "possa essere

indirizzata e coordinata a fini sociali";

c) con il canone dell'art. 42 della Costituzione, il quale

contempera la protezione della proprietà privata con il

perseguimento di finalità sociali, imponendo che non si proceda

all'ablazione di tale diritto qualora la sua "funzione sociale" possa

essere assicurata attraverso l'imposizione di limiti meno afflittivi.

4. - La ricorrente nel processo a quo si è costituita nel giudizio

innanzi alla Corte ed ha fatto proprie le argomentazioni svolte

nell'ordinanza di rimessione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato è intervenuto nel giudizio,

eccependo l'infondatezza della questione.

La difesa erariale contesta che la normativa lato sensu urbanistica

permetta di ritenere che siano stati recepiti sia il criterio di

corrispondenza tra economicità e semplificazione dell'azione

amministrativa, che renderebbe indifferente la natura del soggetto

cui affidare l'attuazione dei piani edilizi, sia il principio

prescrittivo della riduzione della proprietà pubblica al minimo

possibile.

Secondo l'Avvocatura dello Stato l'azione della p.a. diretta alla

riqualificazione dei centri abitati è intuitivamente differente da

quella diretta alla pianificazione degli insediamenti. Analogamente,

la dismissione da parte della p.a. del residuale diritto di

proprietà del fondo, una volta che sia stata realizzata la finalità

sociale con l'assegnazione a terzi delle utilità "superficiarie",

non è affatto comparabile con la mancata acquisizione di tale

diritto ancor prima del completamento del programma residenziale.

Il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge

n. 865 del 1971, ad avviso dell'interveniente, è infondato, poiché

l'espropriazione rappresenta lo strumento che realizza il

bilanciamento del "buon andamento" con la "imparzialità" dell'azione

amministrativa. La forma espropriativa non è, quindi, connotata dai

caratteri di "rilevante sproporzione" o di arbitrarietà che, secondo

la giurisprudenza costituzionale, costituiscono i soli limiti posti

nella materia alla discrezionalità del legislatore. Infine, il

meccanismo ablatorio neanche vulnera la libertà di iniziativa

economica, in quanto il parametro è erroneamente evocato in

riferimento ad un caso nel quale l'iniziativa economica non è frutto

di un'autonoma determinazione individuale, ma è indotta dalle

determinazioni del potere pubblico.

5. - La parte privata, in prossimità dell'udienza pubblica, ha

depositato memoria, nella quale ha dedotto che l'art. 35 della legge

n. 865 del 1971 può essere interpretato in maniera conforme a

Costituzione, ritenendo che l'espropriazione delle aree incluse nel

Peep costituisca una facoltà e non un obbligo del comune. L'art. 11

della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990

esprimerebbe, infatti, il recepimento del principio della

governabilità dell'azione pubblica secondo regole di diritto

privato.

La società invoca, infine, come significativo precedente a

conforto della sua tesi la sentenza n. 155 del 1995, che ha

dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di

una norma recante la previsione dell'espropriazione generalizzata,

proprio in quanto interpretata come prescrittiva di una facoltà e

non dell'obbligo dell'amministrazione di procedervi. La resistente,

in linea gradata, deduce di aderire alla prospettazione svolta dai

giudici a quibus.

All'udienza pubblica l'interveniente e la resistente hanno

insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, riguarda l'art. 35 della legge 22 ottobre

1971, n. 865, nella parte in cui non prevede la possibilità per i

privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni

del piano di edilizia economica e popolare, con lo strumento

dell'accordo con il comune interessato. Secondo i giudici rimettenti,

la norma censurata sarebbe in "contrasto con le disposizioni degli

artt. 97, 41 e 42 della Costituzione e coi principi generali che da

tali norme derivano, così come resi palesi anche dall'evoluzione

normativa che caratterizza lo specifico settore". L'art. 97 sarebbe

violato poiché tra i principi atti a garantire il buon andamento

dell'Amministrazione rientrano anche quelli della "massima

collaborazione coi privati (...) e della piena fungibilità dello

strumento autoritativo con quello concordato, laddove il fine (ovvero

l'assetto degli interessi) voluto dalla legge sia raggiunto". L'art.

42 sarebbe violato poiché l'affermazione che "la proprietà privata

è "riconosciuta e garantita" implica necessariamente che

l'espropriazione vada limitata a quei casi in cui non appaia

possibile il risultato di "assicurarne la funzione sociale"

semplicemente ponendo limiti di minore entità". Infine, l'art. 41

sarebbe violato in quanto, non consentendo ai privati proprietari di

dare essi stessi attuazione ai programmi di edilizia economica e

popolare sotto il controllo dell'Ente competente, non si sarebbe

rispettato il principio di libertà di impresa economica,

conformandola "perché possa essere indirizzata e coordinata a fini

sociali".

2. - La questione non è fondata.

L'ordinanza di rimessione espressamente sottolinea che sarebbe

seriamente dubitabile "l'attuale conformità" a Costituzione della

già citata norma dell'art. 35, in ragione di "sopravvenienze

normative", nonché di un "emergente mutamento di orientamento in

merito all'opportunità e convenienza del formarsi di una sorta di

manomorta comunale (quali sono le aree Peep)". L'insistito

riferimento a presunti cambiamenti e sopravvenienze negli indirizzi

della legislazione di settore impone pertanto che ai fini dello

scrutinio di costituzionalità si proceda prioritariamente

all'individuazione e collocazione della originaria ratio della

disposizione censurata nella complessiva evoluzione della normativa

in oggetto, nel cui ambito la disciplina dell'acquisizione delle aree

fabbricabili è stata sempre considerata uno dei più gravi ed

importanti problemi a decorrere dalla nota legge Luzzatti 31 maggio

1903, n. 254.

In proposito i vari atti legislativi, che si sono succeduti nel

tempo, hanno adottato diverse soluzioni organizzative, sia per quanto

concerne la spettanza dell'onere della costruzione delle abitazioni,

sia per quanto concerne modi e tempi delle procedure espropriative.

Ma è interessante notare che già la predetta legge n. 254 del 1903

disponeva (art. 18) che "quando sia riconosciuto il bisogno di

provvedere alloggi per le classi meno agiate (...) i comuni sono

autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto

per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i

provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per

parte di municipi". Si disponeva altresì (art. 20) che i comuni nei

quali sia riconosciuta la necessità di "provvedere alla deficenza di

alloggi e case popolari, dovranno compilare, a norma degli articoli

86 e 93 della legge 25 giugno 1865, sulla espropriazione per pubblica

utilità, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento", per la cui

esecuzione i comuni stessi venivano "autorizzati a valersi dell'art.

22 della citata legge domandando l'espropriazione dei terreni

compresi nel piano medesimo".

E sono proprio stati i profili strutturali e funzionali di questo

schema organizzativo di base, cui si sono variamente ispirate le

soluzioni legislative via via adottate, ad indurre una nota dottrina

a configurare, sin dagli anni Cinquanta, questa attività in termini

di servizio pubblico, sulla base sia delle finalità, sia del

contenuto, sia del regime giuridico, sia infine dei soggetti

coinvolti.

Questo disegno legislativo si è peraltro ulteriormente specificato

con la legge 18 aprile 1962, n. 167, con cui si mirava, in

particolare, oltre che a favorire l'acquisizione di aree fabbricabili

a basso costo attraverso uno speciale criterio di determinazione

dell'indennità di espropriazione, a consentire ai comuni di

costituire, nell'ambito dei piani di zona destinati all'edilizia

economica e popolare, un patrimonio indisponibile di aree da

urbanizzare e da cedere, a titolo di proprietà o di superficie, a

enti o privati per la realizzazione di abitazioni a carattere

economico e popolare. Ma proprio questa parte della disciplina

legislativa non ha nei fatti prodotto un risultato soddisfacente. Le

ragioni di questo insuccesso sono state individuate dalla dottrina

precipuamente in tre ordini di fattori: in un meccanismo di

determinazione dell'indennità di espropriazione, che non consentiva

l'acquisizione delle aree ad un prezzo sufficientemente basso, tale

comunque da impedire che il proprietario godesse degli incrementi di

valore connessi proprio all'inserimento dell'area nel piano di zona

con destinazione residenziale; nella pluralità dei soggetti

legittimati ad espropriare le aree con conseguente difficoltà di

attuare in modo organico ed unitario le operazioni concernenti gli

insediamenti e l'urbanizzazione; nella inadeguatezza dei metodi di

programmazione e di coordinamento degli interventi all'interno ed

all'esterno del piano di zona.

3. - In questo contesto normativo si colloca la legge 22 ottobre

1971, n. 865, la quale si propone di fare fronte alle carenze

normative ora descritte con una nuova sistematica, che, in

particolare, per quanto qui interessa, espressamente dispone la

sostituzione e l'abrogazione rispettivamente degli artt. 10 e 16

della legge n. 167 del 1962, i quali consentivano ai comuni di

"riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree

comprese nel piano", nonché ai privati di "costruire direttamente,

sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di

tipo economico e popolare". Questo regime è stato dunque innovato

dalle norme dell'art. 35, nonché dell'art. 39 della citata legge n.

865 non solo per conformarsi alla sentenza di questa Corte n. 22 del

1965, ma soprattutto per modificare un assetto legislativo, che, come

già rilevato, non aveva prodotto gli effetti voluti. Effetti che si

riteneva invece potessero essere conseguiti mediante l'acquisizione

delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e

popolare attraverso una espropriazione, che può definirsi

generalizzata ed obbligatoria.

Con lo strumento espropriativo, in realtà, si mira a conseguire

essenzialmente una triplice finalità. In primo luogo, sottoponendo

ad esproprio tutte le aree situate dentro il piano di zona ed

immettendole nel proprio "patrimonio indisponibile" il comune non

solo mira a realizzare effettivamente il piano, ma anche ad

assicurare parità di trattamento a tutti i proprietari, eliminando

la situazione di vantaggio di chi resterebbe proprietario dell'area

e, costruendo, potrebbe ricavare la relativa rendita fondiaria, e la

corrispondente situazione di svantaggio di chi invece percepirebbe

soltanto l'indennità di esproprio. In secondo luogo, il comune,

attraverso la espropriazione, può ottenere le aree ad un prezzo

equo, mentre, con il sistema della compravendita, al proprietario

venditore va corrisposto il maggior valore derivante da tutti i vari

elementi inerenti alla posizione del terreno. Infine, e soprattutto,

con la generalizzazione e l'obbligatorietà della espropriazione il

comune consegue anche l'importante scopo pratico di attuare il

controllo del territorio, organizzando in modo coordinato e in tempi

certi la realizzazione del piano, diversamente da quanto poteva

accadere con le precedenti disposizioni, che prevedevano una

pluralità di soggetti esproprianti ed una pluralità di regimi

giuridici delle aree interessate.

Queste finalità, del resto, si evincono agevolmente dai lavori

preparatori della legge, dove, tra l'altro, viene affermato dal

ministro proponente che l'intento legislativo è quello di consentire

ai comuni un nuovo regime dei suoli edificatori idoneo ad assicurare

"il controllo di essi per una migliore e moderna sistemazione del

territorio e dello sviluppo della città" e idoneo altresì a "dare

al sistema della loro utilizzazione per la costruzione delle case e

delle abitazioni una strumentazione che renda impossibile la

rigenerazione e la riproduzione del meccanismo della speculazione e

della rendita parassitaria sulle aree" (Atti Camera dei deputati, V

legislatura, seduta del 18 maggio 1971).

4. - Individuata così, nella dinamica legislativa di quegli anni,

la ratio della norma censurata, appare infondata, innanzi tutto, la

violazione dell'art. 97 della Costituzione, prospettata sotto il

profilo di un eccesso nell'uso dello strumento autoritativo

dell'espropriazione nei confronti dei privati proprietari. In

proposito occorre ricordare che il canone costituzionale del buon

andamento riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed

all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicché "i relativi

procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore

realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e

degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività

amministrativa" (sentenza n. 40 del 1998). L'obiettivo del buon

andamento della Amministrazione può essere tuttavia perseguito e

realizzato con strumenti e modalità diversi, parimenti efficaci, la

cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore,

naturalmente nei limiti della ragionevolezza (sentenza n. 103 del

1993). Sotto questo profilo, la disciplina introdotta dalla norma

impugnata non può certo definirsi incoerente ed incongrua nel

prevedere la formazione di un patrimonio comunale "indisponibile" di

aree edificabili, considerato, non irragionevolmente, quale strumento

principale per perseguire l'interesse generale della costruzione di

alloggi di edilizia economica e popolare nel quadro di un ordinato

sviluppo edilizio ed urbanistico del territorio, evitando, nello

stesso tempo, forme di rendita speculativa (sentenza n. 44 del 1966).

Il procedimento disegnato, in questa fattispecie, dal legislatore

per il perseguimento del pubblico interesse non appare pertanto

incongruo, perché si basa su strumenti e modalità applicative che

appaiono adeguati sia al canone di efficienza dell'azione

amministrativa (sentenza n. 266 del 1993), sia al raggiungimento

degli obiettivi prefissati; d'altra parte, procedere ad un esame più

penetrante delle ragioni di questa opzione legislativa quasi

inevitabilmente "comporterebbe un controllo delle scelte, lato sensu

politiche, del legislatore, che è sottratto alle competenze della

Corte" (sentenza n. 95 del 1966).

Lo stesso giudizio di ragionevolezza porta ad escludere altresì la

lesione dell'art. 42 della Costituzione, prospettata sotto il profilo

che l'espropriazione prevista dalla norma impugnata è generalizzata

ed obbligatoria, eccedendo così le ipotesi in cui non sia possibile

assicurare altrimenti la "funzione sociale" della proprietà. Ed

invero, va rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il

sacrificio degli interessi dei privati proprietari non è

irragionevole tutte le volte che i motivi di interesse generale, che

legittimano l'espropriazione della proprietà privata, siano tali non

solo da escludere che il provvedimento ablatorio possa perseguire un

interesse meramente privato, ma da postulare anche che esso miri alla

"soddisfazione di effettive e specifiche esigenze rilevanti per la

comunità" (sentenza n. 95 del 1966).

Nel caso di specie, premesso che le opere previste sono a tutti gli

effetti dichiarate di "pubblica utilità" dalla legge, i motivi di

interesse generale, che possono giustificare il ricorso allo

strumento espropriativo, sono essenzialmente individuabili nel

soddisfacimento, per le categorie meno abbienti, della primaria

necessità dell'abitazione, attraverso un nuovo regime dei suoli

edificatori, sia pure limitato a parte del territorio urbano, che

garantisca il loro controllo, attribuendo al comune il potere-dovere

di acquisire le aree, mediante la procedura coattiva, ad un prezzo

equo e in modo contestuale, così da permettere l'attuazione organica

e programmata del piano, senza ritardi e discrasie. Un ulteriore

motivo specifico di giustificazione del procedimento ablatorio può

poi fondarsi, come ha affermato questa Corte nella sentenza n. 155

del 1995, nella circostanza che "il carattere generalizzato

dell'esproprio rende i proprietari delle aree indifferenti alla

destinazione delle stesse, eliminando in radice il rischio che su

alcune aree piuttosto che su altre si accumuli un incremento di

valore quale effetto indotto dal complessivo intervento di

riqualificazione della zona". Non senza considerare che i tempi di

realizzazione del piano risulterebbero inevitabilmente frazionati

qualora l'espropriazione delle aree fosse sistematicamente

condizionata alle singole, eventuali inadempienze dei proprietari.

Non appare quindi, per tutte queste considerazioni, palesemente

arbitrario o sproporzionato il bilanciamento effettuato dal

legislatore tra le finalità d'interesse generale perseguite ed il

sacrificio imposto agli interessi dei privati proprietari, cosicché,

sotto questi profili, non è configurabile la violazione dell'art. 42

della Costituzione.

Per le stesse argomentazioni non sussiste neppure la lesione

dell'art. 41 della Costituzione, prospettata sotto il profilo che la

norma censurata non consentirebbe ai proprietari interessati di dare

essi stessi attuazione ai programmi di edilizia economica e popolare.

Ed invero, la mancata previsione normativa di strumenti sollecitatori

dell'iniziativa del privato proprietario per prevenire ed evitare

l'espropriazione non è incoerente, nella specie, con le scelte di

politica edilizia ed urbanistica nel settore in esame, essendo

demandata al legislatore ordinario la determinazione della concreta

misura dell'intervento pubblico nell'economia e "spettando alla Corte

costituzionale solo l'identificazione del fine sociale e della

riferibilità ad esso di programmi e controlli" (sentenza n. 63 del

1991). E nella fattispecie in esame l'intervento pubblico si è

spinto, nel perseguimento di un apprezzabile fine sociale, sino a

prevedere una forma di espropriazione di aree generalizzata ed

obbligatoria ritenuta da questa Corte non incongrua e tale comunque

da precludere logicamente ogni spazio per una autonoma iniziativa

economica dei privati proprietari proprio su quei suoli, che ormai

non sono più di proprietà privata.

5. - In definitiva, la norma censurata, per le considerazioni

esposte, appare complessivamente diretta a perseguire, avvalendosi

dello strumento espropriativo, "motivi di interesse generale", senza

mostrare "una palese irragionevolezza nella scelta del mezzo rispetto

al fine, ovvero una rilevante sproporzione tra l'interesse generale e

lo strumento prescelto con correlativo sacrificio del proprietario

dell'immobile trasferito, compensato dall'indennizzo espropriativo"

(sentenza n. 155 del 1995).

La infondatezza della questione non preclude tuttavia una diversa

valutazione politica del Parlamento, che consenta, nella

discrezionalità delle opzioni legislative, di perseguire gli stessi

"motivi di interesse generale", ma avvalendosi di altri strumenti,

parimenti efficaci, differenti da quello espropriativo. Indicativo in

questo senso potrebbe essere il recente indirizzo legislativo che si

è espresso in particolare, anche se nel quadro delle misure di

razionalizzazione della finanza pubblica, nell'art. 3, comma 75,

della legge 28 dicembre 1995, n. 519, che ha previsto un programma

di dismissione, da parte dei comuni, delle aree dei piani di edilizia

economica e popolare concesse in diritto di superficie, nonché

nell'art. 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha

eliminato ogni limite, minimo e massimo, relativo alle aree, comprese

nei piani di zona, che i comuni possono cedere in proprietà a

determinati soggetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla

espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle

leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre

1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari

nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata),

sollevata, in riferimento agli articoli 97, 42 e 41 della

Costituzione, dal Tar per il Veneto con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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