Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale della Sardegna l'11 gennaio 1968, recante

"Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico

familiare", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 27 aprile 1968, depositato in cancelleria il 4

maggio successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1968.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione sarda;

udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Pietro

Gasparri, per la Regione sarda.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Consiglio regionale della Sardegna, nella seduta deI 10 aprile

1968, approvava per la seconda volta, in seguito a rinvio del

rappresentante del Governo, la legge regionale 11 gennaio 1968, che

disponeva la concessione di un assegno, per il 1968, a favore degli

artigiani con carico familiare il cui reddito, accertato ai fini

dell'imposta complementare, non superasse le lire 900 mila. La legge

autorizzava l'Assessore regionale al lavoro a stipulare una convenzione

con l'I.N.P.S. per il serizio di erogazione; regolava il procedimento

per la concessione dell'assegno, e prevedeva l'istituzione, nello stato

di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'anno

finanziario 1968, dei seguenti capitoli: assegno agli artigiani, con lo

stanziamento di lire 1.800.000.000; compenso all'ente pubblico

incaricato del servizio, con lo stanziamento di lire 72 milioni. La

legge era dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto

sardo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 4 maggio

1968, ha presentato ricorso contro la Regione autonoma della Sardegna,

chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale e il

conseguente annullamento della legge predetta, per contrasto con gli

artt. 4, lett. h, e 5, lett. a, dello Statuto speciale sardo e con

l'art. 81 della Costituzione.

In relazione all'art. 4, lett. h, si deduce che la legge

esorbiterebbe dalla competenza regionale in materia di assistenza e

beneficenza pubblica, perché prescinde dall'accertamento dello stato

di bisogno degli assistiti. D'altra parte, una legge che provvedesse

all'assistenza dei soli bisognosi appartenenti a determinate categorie

violerebbe l'art. 3 della Costituzione.

Ma la legge sarebbe anche incostituzionale ove si ritenesse che la

materia rientri in quella del "lavoro, previdenza e assistenza

sociale", di cui all'art. 5, lett. a, dello Statuto, il quale

attribuisce alla Regione una competenza di adattamento, sostanzialmente

regolamentare.

Vi sarebbe, infine, violazione dell'art. 81 della Costituzione,

perché non sono indicate le entrate sostanziali, con cui far fronte

alla spesa.

Il ricorso, regolarmente notificato, veniva depositato il 4 maggio

1968.

Si è costituita in giudizio la Regione, rappresentata e difesa

dall'avv. prof. Pietro Gasparri, con controdeduzioni depositate il 17

maggio 1968. In queste si premette che la legge impugnata è connessa

alla competenza legislativa primaria in materia di "artigianato",

attribuita alla Regione dall'art. 3, lett. o, dello Statuto. Essa

sarebbe una legge di incentivazione, diretta a sostenere una delle

attività più importanti dell'economia regionale.

Si osserva quindi che il ricorso si basa su una concezione

eccessivamente ristretta di "assistenza", la quale oggi non si concreta

in elargizioni basate su valutazioni discrezionali fatte caso per caso,

ma si esercita mediante prestazioni anche periodiche, connesse a

situazioni tipiche di presunto bisogno. Nella specie la situazione di

bisogno è collegata al carico familiare e all'accertamento di un

reddito annuo inferiore a lire 900 mila.

La difesa della Regione soggiunge che la legge non sarebbe neanche

illegittima in riferimento all'art. 5 dello Statuto, dato il suo

carattere integrativo del sistema assistenziale statale e la sua

destinazione a soddisfare l'interesse particolare della Regione a

sorreggere l'artigianato.

Infine la difesa della Regione nega che, con la previsione di uno

stanziamento di spesa nel bilancio futuro, vi sarebbe violazione

dell'art. 81 della Costituzione, in quanto per gli esercizi futuri non

è richiesto lo stesso puntuale rigore che per l'esercizio in corso, e

solo nel quadro del nuovo bilancio si potrà valutare il nuovo

equilibrio generale tra entrate e spese, realizzando gli spostamenti di

stanziamenti e computando le previsioni di maggiori entrate.

Entrambe le difese delle parti hanno presentato memorie, in cui

sono stati ribaditi i rispettivi argomenti, successivamente sviluppati

nella discussione orale. Considerato in diritto :

La legge regionale impugnata, dopo aver stabilito la concessione di

un assegno, per il 1968, a favore degli artigiani con carico familiare,

e dopo aver regolato le condizioni e i modi di erogazione, dispone

nell'art. 10 che nello stato di previsione della spesa del bilancio

della Regione per il detto anno saranno istituiti due capitoli, con lo

stanziamento di lire 1.800.000.000 per la corresponsione degli assegni,

e di lire 72.000.000 per compensi all'ente pubblico incaricato di

svolgere il servizio. L'art. 10 soggiunge che le spese per l'attuazione

della legge faranno capo ai suddetti capitoli.

Se non che il riferimento a stanziamenti di bilancio da iscrivere

in capitoli dello stato di previsione della spesa non è idoneo a

soddisfare il precetto costituzionale secondo cui la legge che richiede

nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Nell'interpretare gli ultimi due commi dell'art. 81 della

Costituzione, questa Corte ha già affermato che una nuova o maggiore

spesa, per la quale la legge che l'autorizzi non indichi i mezzi per

farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione

negli stati di previsione della spesa, sano quelli già approvati o in

corso di attuazione, siano quelli ancora da predisporre (sent. n. 1 del

1966). E in successive sentenze ha ribadito il principio che ad ogni

stanziamento di spese per nuovi oneri deve corrispondere l'indicazione

positiva dei mezzi per effettuare la copertura (da ultimo, sent. n 47 e

49 del 1967, sent. n. 17 del 1968).

Questi principi non sono stati rispettati dalla legge impugnata.

Né vale, a eliminare la illegittimità costituzionale, la

circostanza che i capitoli di spesa previsti dalla legge sono stati poi

effettivamente istituiti nello stato di previsione della spesa del

bilancio regionale, approvato dall'Assemblea legislativa.

La difesa della Regione osserva in proposito che nella legge

impugnata non ci sarebbe stata una carenza di indicazione della

copertura, ma una riserva di futura indicazione di questa, nel quadro

del bilancio in corso di approvazione: riserva che sarebbe stata

sciolta con tale approvazione. D'altra parte, nella legge di

approvazione del bilancio non ci sarebbe stato uno stanziamento in

bianco di una nuova spesa, in contrasto col terzo comma dell'art. 81,

trattandosi di una spesa già prevista e valutata nel suo ammontare

dalla legge istitutiva dell'onere. Le due previsioni legislative si

sarebbero così venute a integrare.

Ma il ragionamento è tautologico e non risolutivo, perché tende a

legittimare la mancata indicazione della copertura della spesa, nella

legge di autorizzazione, con la successiva inserzione di essa nella

legge del bilancio, e la inserzione della spesa nella legge del

bilancio con la precedente previsione di essa nella legge di

autorizzazione, restando comunque eluso l'obbligo della indicazione

della copertura.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale della

legge impugnata, per violazione dell'art. 81 della Costituzione.

L'accoglimento di questo motivo, dedotto come assorbente nel

ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rende superfluo

l'esame, agli effetti della presente pronuncia, della questione di

legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 4 e 5

dello Statuto speciale per la Sardegna.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale

sarda 11 gennaio 1968 (Concessione di un assegno a favore degli

artigiani con carico familiare) in riferimento all'art. 81 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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