Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Basilicata riapprovata il 15 novembre 1994 dal Consiglio regionale,

avente per oggetto: "Norme di perequazione per il personale

destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente

l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai

sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 dicembre 1994,

depositato in cancelleria il 9 dicembre 1994 ed iscritto al n. 86 del

registro ricorsi 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 3 dicembre 1994, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97

e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

nei confronti della legge della Regione Basilicata approvata dal

Consiglio regionale il 21 giugno 1994 e riapprovata, a seguito di

rinvio governativo, il 15 novembre 1994, recante "Norme di

perequazione per il personale destinatario della L.R. 23 dicembre

1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo a

disposizione della Regione ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616". Il ricorrente rileva che la legge impugnata prevede il

reinquadramento del personale trasferito alla Regione per effetto del

d.P.R. n. 616 del 1977, appartenente ai ruoli tecnici o atipici degli

enti di provenienza con mansioni di educatore o di assistente

sociale, già inquadrato, con legge regionale 23 dicembre 1982, n.

41, nel quinto livello funzionale e poi reinquadrato, con legge

regionale 12 marzo 1984, n. 6, al sesto livello.

Per effetto dell'ulteriore reinquadramento disposto con la legge

impugnata detto personale verrebbe ora immesso negli stessi livelli

funzionali del personale docente di formazione professionale, di cui

alle leggi regionali 10 luglio 1981, n. 18, e 22 febbraio 1980, n.

11, con decorrenza giuridica dalla data di inquadramento nei ruoli

regionali ed economica dalla data di entrata in vigore della stessa

legge impugnata.

A giudizio del ricorrente tale legge sarebbe lesiva del principio

di ragionevolezza e di parità di trattamento, di cui all'art. 3

della Costituzione, nonché del principio di buon andamento della

pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, per

il fatto di estendere immotivatamente al personale in questione

l'inquadramento in qualifiche superiori già concesso ad altro

personale, diverso per professionalità e funzioni.

La stessa legge - sempre a giudizio del ricorrente - sarebbe

inoltre lesiva dell'art. 117 della Costituzione per contrasto con i

principi fondamentali in materia di pubblico impiego di cui all'art.

2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed alle disposizioni del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per il fatto di prevedere

un reinquadramento ope legis in livelli superiori prescindendo dai

requisiti di professionalità e dal possesso del titolo di studio

richiesti per l'accesso a detti livelli e senza tenere conto della

disponibilità dei posti in organico.

2. - La Regione non si è costituita nel giudizio. Considerato in diritto

1. - Forma oggetto del presente giudizio la legge della Regione

Basilicata recante "Norme di perequazione per il personale

destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente

l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai

sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", approvata dal Consiglio

regionale il 21 giugno 1994 e riapprovata, a seguito di rinvio

governativo, il 15 novembre 1994.

Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata risulterebbe lesiva

degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione per il fatto di

prevedere a favore del personale trasferito alla Regione per effetto

del d.P.R. n. 616 del 1977, appartenente ai ruoli tecnici o atipici

degli enti di provenienza con mansioni di educatore o di assistente

sociale - personale già inquadrato, con legge regionale n. 41 del

1982, nel quinto livello funzionale e poi reinquadrato, con legge

regionale n. 6 del 1984, nel sesto livello - il reinquadramento negli

stessi livelli funzionali attribuiti al personale docente dei corsi

di formazione professionale ai sensi dell'art. 21 della legge

regionale 10 luglio 1981, n. 18 e dell'art. 7 della legge regionale

22 febbraio 1980, n. 11.

2. - La questione è fondata.

La legge impugnata, intervenendo, a distanza di oltre un decennio,

a modificare gli inquadramenti del personale rifluito nel ruolo

regionale a seguito del d.P.R. n. 616 del 1977, intende equiparare al

personale docente addetto alle attività di formazione professionale

la categoria degli educatori ed assistenti sociali già appartenenti

ai ruoli tecnici o atipici degli enti di provenienza. Come rileva il

ricorrente, tale categoria di dipendenti risulta, peraltro,

caratterizzata da profili professionali che non appaiono comparabili

con quelli propri del personale docente della formazione

professionale, cui la legge regionale ha affidato "attività di

insegnamento teorico (cultura generale, lingua, etc.)", richiedendo

allo stesso "in stretta connessione con le caratteristiche

dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base

corrispondente a quella stabilita per analoghi insegnamenti teorici

nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello

superiore" (v. art. 7 L.R. 22 febbraio 1980, n. 11).

L'assimilazione operata dalla legge impugnata si presenta,

pertanto, priva di ragionevole giustificazione e lesiva dei principi

di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal momento che tende

indebitamente ad unificare, dietro un conclamato ma non dimostrato

fine perequativo, categorie di personale non equiparabili nelle

mansioni e nei profili professionali e che, in ragione della loro

diversità, sono state sempre, fin dal loro primo inquadramento nel

ruolo regionale, distintamente regolate dalla normativa intervenuta

nel settore.

Si aggiunga che la legge in esame ha inteso altresì operare un

reinquadramento generalizzato ed automatico della categoria in

questione ad un livello superiore, prescindendo completamente dalla

valutazione delle mansioni concretamente svolte in precedenza dai

singoli componenti la stessa categoria. Nella specie l'esigenza di

una simile valutazione veniva, invece, a imporsi anche in relazione

al fatto che la stessa legge assumeva a proprio oggetto una categoria

professionale che, per la sua atipicità, risultava caratterizzata da

parametri differenziati di professionalità non riconducibili alle

tradizionali carriere amministrative dell'ente di appartenenza (v.

sentenza n. 21/1989). Dal che l'ulteriore violazione dei parametri

rappresentati negli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Resta assorbita la censura prospettata in relazione all'art. 117

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Basilicata intitolata "Norme di perequazione per il personale

destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente

l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai

sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", riapprovata dal Consiglio

regionale il 15 novembre 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari