Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119, lett. a),

della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale

delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27

aprile 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pieri

Franco contro l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 209 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nelle Gazzette Ufficiali della

Repubblica nn. 14 e 27, prime serie speciali, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Pieri Franco;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato Luciano Ventura per Pieri Franco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Franco Pieri, dipendente delle Ferrovie dello Stato, a

seguito di condanna penale per associazione sovversiva e banda armata

del 23 ottobre 1987, in base all'art. 119, lett. a), della legge 26

marzo 1958, n. 425, era destituito di diritto con provvedimento del

10 aprile 1988.

Avverso il detto provvedimento ricorreva al Pretore di Firenze e,

avendo questi rigettato il ricorso, appellava al Tribunale di Firenze

che rigettava l'impugnazione. Ricorreva, quindi, per Cassazione.

La Corte, con ordinanza del 27 aprile 1990 (R.O. n. 209 del 1991)

sollevava questione di legittimità costituzionale del detto art.

119, lett. a), della legge n. 425 del 1958, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Osservava che gli effetti del provvedimento di destituzione,

attesa la sua natura dichiarativa, risalivano al 23 ottobre 1987 e

che all'epoca il rapporto di impiego de quo doveva ritenersi di

natura prevalentemente pubblicistica, pur essendo intervenuta la

riforma dell'Ente Ferrovie dello Stato con legge n. 210 del 1985,

essendo stati emanati solo i regolamenti di organizzazione e non

essendo stati ancora stipulati i contratti collettivi per effetto dei

quali il rapporto era divenuto privato (3 febbraio 1988).

Conseguentemente, trovava applicazione la norma censurata la

quale, però, era costituzionalmente illegittima perché prevedeva la

destituzione automatica del pubblico dipendente senza l'espletamento

del procedimento disciplinare che avrebbe consentito l'applicazione

del principio, di ordine generale, della graduazione della sanzione

in relazione alla gravità del fatto e alle sue modalità (sent. n.

971 del 1988).

Nella postilla della stessa ordinanza riteneva che, non

trattandosi di un rapporto di impiego pubblico, non era applicabile

la legge n. 19 del 1990, che aveva modificato le norme regolatrici

della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti abolendo la

destituzione automatica e prevedendo il previo esperimento del

procedimento disciplinare.

2. - L'ordinanza era regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si costituiva il Pieri

aderendo al petitum della Corte Suprema.

3. - Era disposta la trattazione del ricorso nella camera di

consiglio, nella imminenza della quale il Pieri chiedeva la

remissione alla udienza pubblica.

4. - Si è altresì disposta (7 giugno 1991) la ripubblicazione

della ordinanza di rimessione, in quanto il testo pubblicato

precedentemente era privo della postilla. Considerato in diritto

1. - La Corte deve verificare se l'art. 119, lett. a, della legge

26 marzo 1958, n. 425, il quale prevede per i dipendenti dell'Ente

Ferrovie, in caso di condanna definitiva per uno dei reati indicati

nella stessa norma, la destituzione di diritto senza il previo

esperimento del procedimento disciplinare, violi l'art. 3 della

Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica nei

confronti di altri dipendenti pubblici per i quali è prevista la

detta garanzia procedimentale.

2. - La questione è inammissibile.

La Corte remittente ha considerato che all'epoca del provvedimento

di destituzione, risalente all'ottobre 1987, il rapporto di impiego

del ricorrente con l'Ente Ferrovie era ancora di natura

pubblicistica, perché non era ancora operativa di effetti la riforma

dell'Ente Ferrovie intervenuta con la legge n. 210 del 1985; infatti,

erano stati emanati solo i regolamenti di organizzazione e non erano

stati ancora stipulati i contratti collettivi, che hanno operato in

concreto la trasformazione del rapporto da pubblico a privato ad

iniziare dal 3 febbraio 1988.

In tale situazione, quindi, trova applicazione la legge 7 febbraio

1990, n. 19, nonostante che la Corte remittente, nella postilla

apposta all'ordinanza di remissione, abbia ritenuto, con evidente

contraddizione, la inapplicabilità della detta legge non essendo il

rapporto de quo di natura pubblicistica.

3. - Trovano, quindi, applicazione i principi già affermati da

questa Corte (sent. n. 415 del 1991), secondo cui con la suddetta

legge il legislatore ha inteso dare alla materia della destituzione

del pubblico dipendente una generale ed uniforme disciplina e

risolvere i problemi insorti a seguito della sentenza n. 971 del

1988, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme

che, per rapporti di impiego pubblico, comminavano la destituzione di

diritto senza il previo esperimento del procedimento disciplinare.

Si è trattato, in sostanza, di un complesso normativo che, ai

suddetti fini, ha previsto misure che consentono una più equa

considerazione delle ragioni del pubblico dipendente destituito e di

quelle della pubblica amministrazione, dirette a condizionare il

recupero dell'impiegato alle necessarie garanzie amministrative. Esse

hanno come momento iniziale anzitutto l'abrogazione delle precedenti

norme disciplinatrici della destituzione automatica, poi la

cessazione della destituzione automatica, e, come momento finale, la

rideterminazione dello status del dipendente a seguito della

valutazione della sua condotta a mezzo di un procedimento

disciplinare; sicché, il dipendente è recuperato

all'amministrazione se l'esito del procedimento disciplinare lo

consente.

In particolare, per le posizioni caratterizzate, come quella in

esame, dalla comminazione della destituzione, contro la quale sia

stata proposta impugnativa ed il relativo giudizio sia ancora

pendente, è del pari applicabile la nuova legge quale espressione di

una esigenza di pubblico interesse alla concreta definizione delle

situazioni pendenti e, come tale, regolatrice della materia con i

limiti e i termini specifici del giudizio disciplinare.

3.1. - Pertanto, alla stregua della suddetta legge, la questione

sollevata difetta di rilevanza, essendosi censurata una disposizione

ormai abrogata, avendo la nuova disciplina sostituito integralmente

quella precedente, sorretta dalla ratio dell'automatismo destitutivo,

con un sistema sostanziale e procedimentale nuovo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 119, lett. a), della legge 26 marzo 1958, n.

425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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