Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, legge 23

aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure

per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di

disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e

pensionistica); 1, legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la

razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI

s.p.a.); e 5, quinto comma, decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536

(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi

contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme

in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29

febbraio 1988, n. 48, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990

dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Militano

Enrica e INPS, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/1° serie

speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Fabrizio Ausenda per l'INPS;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Enrica Militano, dipendente della S.p.a. Italsider,

avvalendosi della possibilità, prevista dall'art. 5, quinto comma,

del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri

sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,

interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione

dell'INPS), convertito, con modificazioni, in l. 29 febbraio 1988, n.

48, per le donne occupate nel settore siderurgico di accedere al

prepensionamento anche ad un'età inferiore a 50 anni, purché non

inferiore a 47, si era dimessa all'età di 47 anni ed un mese,

fruendo di un accredito contributivo pari ai soli anni che la

separavano dal raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Nel corso del giudizio promosso per ottenere, in applicazione

della giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 371 del 1989 ma anche

sentt. nn. 137 del 1986 e 498 del 1988), il riconoscimento di una

anzianità contributiva maggiore, sino al compimento del sessantesimo

anno di età o, in subordine, sino alla data di maturazione dei dieci

anni di contribuzione aggiuntiva, il Pretore di Genova, su eccezione

della ricorrente, con ordinanza emessa il 19 giugno 1990, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 37 Cost., del combinato disposto degli

artt. 16, l. 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e

delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i

trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica), 1, l. 3 maggio 1984, n. 193 (Misure

urgenti per la razionalizzazione del settore siderurgico e di

intervento della GEPI S.p.a.), 5, quinto comma, del d.l. 30 dicembre

1987, n. 536, nella parte in cui non consente alla lavoratrice di

conseguire un' (accreditamento di) anzianità contributiva

(aggiuntiva nella misura) massima di dieci anni, beneficio spettante

alla generalità dei prepensionati del settore siderurgico.

La questione è rilevante, ad avviso del giudice a quo, in

relazione alla domanda subordinata (diretta al riconoscimento di

anzianità contributiva aumentata fino a dieci anni di contribuzione

aggiuntiva) avanzata dalla ricorrente, anche in considerazione del

fatto che la sentenza n. 371 del 1989, che dichiarava la

illegittimità costituzionale della norma (analoga) nascente dal

combinato disposto degli artt. 16 della legge n. 155 del 1981 e 1

della legge n. 193 del 1984, nella parte in cui non consente alla

lavoratrice del medesimo settore, in caso di prepensionamento, di

conseguire la stessa anzianità contributiva (sino a sessanta anni)

riconoscibile al lavoratore, è ovviamente limitata alle disposizioni

allora impugnate (e non può estendersi all'art. 5, quinto comma, del

d.l. n. 536 del 1987, applicabile nella specie).

In ordine alla non manifesta infondatezza, l'autorità remittente,

premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'età

lavorativa è uguale sia per l'uomo che per la donna (cfr. le tre

pronunce citate), mentre la possibilità che la seconda possa

ottenere il pensionamento al compimento del cinquantesimo anno di

età "trova adeguata giustificazione nella necessità della donna di

soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa (così l'ord.

n. 703 del 1989), e che l'aumento di anzianità contributiva sino a

dieci anni spettante al lavoratore ex art. 1 l. 193 del 1984 è stata

estesa (con la sentenza n. 371 del 1989) sino al decennio anche alla

lavoratrice, osserva che analogo dubbio di incostituzionalità non

può non sorgere per l'art. 5, quinto comma, del d.l. n. 536 del

1987, che fa rinvio all'art. 1 della legge n. 193 del 1984, che a sua

volta richiama l'art. 16 della legge n. 155 del 1981 (il quale

riconosce contribuzione aggiuntiva per un periodo pari alla

differenza tra il compimento dei 60 anni di età, per gli uomini, o

di 55, per le donne, e l'età raggiunta alla risoluzione del

rapporto), con conseguente riconoscimento, nel caso in esame, di una

contribuzione aggiuntiva massima di (55 - 47=) otto anni.

Tale disparità di trattamento fra lavoratori e lavoratrici del

medesimo settore non è giustificata da specifici presupposti,

sicché la norma si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma,

Cost.

Essa, conclude il giudice a quo, appare altresì in contrasto con

l'art. 37, primo comma, Cost., in quanto nega alla lavoratrice la

possibilità "di conseguire i medesimi benefici dell'uomo effetto

della identità dell'età lavorativa".

2. - Nel giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale, che sottolinea il rilievo (contenuto nella ord.

n. 703 del 1988) che, posto che l'età lavorativa è eguale per

l'uomo e per la donna, tuttavia il princi'pio di parità non esclude

speciali profili - quali la possibilità per la donna di ottenere il

pensionamento al compimento del cinquantesimo anno di età - fondati

sulla condizione propria della lavoratrice e giustificati dalla

necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e

proprie di essa.

La possibilità di ottenere il pensionamento in diversa età per

la donna, osserva perciò l'Istituto, "segna pur sempre un momento

discriminante anche rispetto al beneficio dell'anzianità

contributiva, giustificandone la attribuzione in misura

differenziata".

Il richiamo, operato dal giudice a quo, alla sentenza n. 371 del

1989, poi, non giova alla tesi sostenuta nell'ordinanza di

rimessione, avendo questa Corte fatto discendere il riconoscimento,

in misura eguale, della anzianità contributiva proprio dal pari

diritto, riconosciuto all'uomo e alla donna dall'art. 1 della legge

n. 193 del 1984, a lavorare fino alla stessa età (55 anni), laddove

l'art. 5 del d.l. n. 536 del 1987 "stabilisce un differenziato

livello di età in favore delle donne (47 anni) rispetto all'uomo per

ottenere il prepensionamento nel settore siderurgico", il che

giustifica la differenziazione nell'accredito figurativo di

anzianità contributiva, anche in relazione all'assunzione a carico

dello Stato dell'onere economico diretto ad assicurare la copertura

delle differenze contributive rispetto ai comuni requisiti di legge,

nei casi di prepensionamento.

L'INPS conclude rimettendosi a giustizia. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, primo comma e 37 della Costituzione, del

combinato disposto dell'art. 16, legge 23 aprile 1981, n. 155

(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione

urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure

urgenti in materia previdenziale e pensionistica), dell'art. 1, legge

31 maggio 1986 (recte: 1984), n. 193 (Misure per la razionalizzazione

del settore siderurgico e di intervento della GEPI s.p.a.) e

dell'art. 5, quinto comma, decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536

(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi

contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme

in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in L. 29 febbraio

1988, n. 48, nella parte in cui, nell'ammettere al prepensionamento

le lavoratrici di una data categoria - quelle dipendenti dalle

aziende industriali del settore siderurgico fruenti del trattamento

di integrazione salariale o licenziate per riduzione del personale o

per cessazione dell'impresa - che abbiano un'età inferiore ad anni

cinquanta e comunque non inferiore ad anni 47, non consente alle

lavoratrici stesse di conseguire l'anzianità contributiva massima di

dieci anni spettante alla generalità dei prepensionati del settore

suindicato.

2. - La questione non è fondata nei sensi di cui appresso in

motivazione.

L'art. 16 della legge n. 155 del 1981 prevedeva per il caso di

risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse

da quelle edili, per le quali fosse intervenuta una deliberazione del

CIPI (Comitato dei ministri per il coordinamento della politica

industriale) ai sensi dell'art. 2, quinto comma lettere a) e c),

della legge 4 agosto 1975, n. 675, il prepensionamento a favore dei

lavoratori, che potessero far valere una data anzianità

contributiva, al compimento di 55 anni se uomini, e di 50 anni se

donne, con l'accreditamento, in entrambi i casi, di un periodo

contributivo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del

rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, e di 55 anni

se donne (vale a dire, per i lavoratori di entrambi i sessi, fino a

un massimo di 5 anni).

L'art. 1 della legge n. 193 del 1984 abbassava il limite di età

previsto dalla norma precedente per i lavoratori dipendenti dalle

aziende industriali del settore siderurgico, ammessi al

prepensionamento su domanda in quanto fruenti del trattamento di

integrazione salariale o licenziati per riduzione del personale o

cessazione dell'impresa, a soli 50 anni di età per i lavoratori di

entrambi i sessi.

L'art. 5, quinto comma, del decreto-legge n. 536 del 1987 come

sopra convertito, ha per ultimo disposto, in riferimento all'art. 1

della legge n. 193 del 1984, che le lavoratrici del settore

siderurgico possano accedere al prepensionamento, ove concorra una

data anzianità contributiva, anche se hanno un'età inferiore a 50

anni, purché non inferiore a 47 anni.

Interpretando il combinato disposto delle tre norme nel senso che

per effetto di esso, e particolarmente del richiamo al testo

dell'art. 16, primo comma, della legge n. 155 del 1981, le

lavoratrici, pur essendo ammesse al prepensionamento all'età di 47

anni, vengono a fruire di un accreditamento contributivo inferiore a

quello di dieci anni assicurato ai prepensionati del settore di sesso

maschile, il giudice a quo ha prospettato le censure suindicate.

Senonché il combinato disposto delle tre norme in argomento va

letto tenendosi conto che con la sentenza n. 371 del 1989, questa

Corte, occupandosi del combinato disposto delle prime due (art. 1

della legge n. 193 del 1984 e 16 della legge n. 155 del 1981) lo ha

dichiarato illegittimo nella parte in cui non riconosce(va) alla

lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento,

l'accreditamento contributivo fino a 60 anni, come al lavoratore.

Con tale pronuncia è stata decisa la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo

comma, della Costituzione, della normativa allora impugnata,

questione sollevata nel presupposto che, particolarmente per effetto

del richiamo al testo dell'art. 16, primo comma, della legge n. 155

del 1981, i lavoratori venissero a fruire di un periodo di

accreditamento contributivo superiore, nel massimo, a quello

spettante alle lavoratrici e queste, correlativamente, di un periodo

di accreditamento inferiore a quello spettante ai lavoratori (10 anni

per i lavoratori, e 5, invece, per le lavoratrici). Ed è stata

decisa nel senso che, disattendendosi l'implicito riferimento a una

età pensionabile diversa dei lavoratori a seconda che fossero uomini

o donne, l'accreditamento contributivo dovesse essere eguale, nel

massimo, per gli uni e per le altre.

Orbene il risultato normativo della pronuncia così resa va

interpretato nel senso che il combinato disposto delle prime due

norme (così dichiarato illegittimo in parte qua) e, quindi, il

combinato disposto delle tre norme che ora viene in applicazione,

assicura alle lavoratrici del settore siderurgico, in caso di

prepensionamento, un accreditamento contributivo pari nel massimo a

quello assicurato ai lavoratori dello stesso settore nell'evenienza

di prepensionamento, vale a dire pari nel massimo a 10 anni.

Interpretazione, questa, alla stregua della quale la normativa

impugnata, in quanto non ha il contenuto denunciato dalle censure

prospettate, si sottrae alle medesime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 37 della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 16,

legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle

procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i

trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica), dell'art. 1, legge 31 maggio 1986

(recte: 1984), n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore

siderurgico e di intervento della GEPI s.p.a.) e dell'art. 5, quinto

comma, decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli

oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzzogiorno,

interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione

dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, come

sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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