Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1980 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 cpv. del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1974 dal

Pretore di San Donà di Piave, nel procedimento penale a carico di

Vianello Federico, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8

ottobre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Vianello Federico,

imputato di due contravvenzioni in materia urbanistica, il Pretore di

San Donà di Piave, con ordinanza in data 10 dicembre 1974 (n. 347 r.o.

1975), sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 81 cpv. del codice penale nella parte in cui non limita

l'applicabilità della normativa della continuazione ai soli delitti,

per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

All'uopo il giudice a quo osserva che l'eventuale applicazione

della disciplina della continuazione ai reati contravvenzionali

comporterebbe una "assurda ed ingiustificata" sperequazione a favore di

quelli aventi "carattere doloso", che potrebbero usufruirne, rispetto a

quelli colposi che, non potendosi nei reati commessi per colpa

ravvisare alcun disegno criminoso e perciò tanto meno una unicità di

disegno, non potrebbero a tale disciplina essere assoggettati.

Mentre per i delitti l'impossibilità di fare ricorso all'istituto

della continuazione nel caso di fattispecie punite a titolo di colpa

troverebbe giustificazione nella misura della pena edittale, che è

minore di quella prevista per i delitti dolosi, nelle contravvenzioni

non vi è tale differenziazione, atteso che la pena comminata per esse

sarebbe "in genere" la stessa, quale che sia l'elemento soggettivo

(dolo o colpa) che le ha sorrette.

Tale trattamento normativo sarebbe perciò irragionevole e

sperequativo, si da ledere l'art. 3 della Costituzione.

Per quanto riguarda la rilevanza, il giudice a quo si limita ad

asserire che "la questione della costituzionalità dell'art. 81 cpv.

cod. pen., nei limiti sopra indicati, appare rilevante ai fini del

decidere ".

Il processo, nel corso del quale la questione è stata sollevata,

concerne due contravvenzioni edilizie (per ampliamento senza licenza di

fabbricati esistenti), addebitate al medesimo imputato.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per

il tramite dell'Avvocato Generale dello Stato, mentre non si è avuta

costituzione di parti.

Nell'atto di intervento l'Avvocatura osserva che la questione

sollevata dal Pretore di San Donà di Piave muove dal postulato che la

continuazione non si applicherebbe alle contravvenzioni colpose; tale

postulato, sempre secondo l'Avvocatura, sarebbe erroneo, atteso che (e

all'uopo vengono citate dottrina e giurisprudenza della Corte di

Cassazione) anche al responsabile di più contravvenzioni "colpose"

sarebbe applicabile la continuazione, quale ritenuta conseguenza "di

quel principio fondamentale, dettato dalla Corte di Cassazione, che

quando ricorre la continuazione la pena definitiva deve essere meno

grave di quella che risulterebbe dal cumulo materiale delle pene".

Si chiede pertanto che la proposta questione venga dichiarata, ove

non fosse ritenuta inammissibile, infondata. Considerato in diritto :

La Corte deve preliminarmente rilevare che nell'ordinanza di

rimessione il giudice a quo, senza esporre alcun elemento di

identificazione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, non

adduce nessuna motivazione sulla rilevanza, limitandosi egli a

dichiarare che la questione "appare rilevante ai fini del decidere".

Tanto premesso, la questione, così come proposta, è

manifestamente inammissibile per la mancata osservanza dell'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, che prescrive come l'autorità

giurisdizionale remittente debba riferire "i termini ed i motivi" posti

a base della ordinanza con cui la questione viene sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81 cpv. del codice penale proposta dal Pretore

di San Donà di Piave con l'ordinanza di cui in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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