Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto

comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la

elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale),

promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1973 dal tribunale di

Torino sui ricorsi elettorali riuniti di Grosso Sergio, Schiavi Alfredo

e Magliano Terenzio contro Calleri di Sala Edoardo, iscritta al n. 164

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.

Visti gli atti di costituzione di Calleri di Sala Edoardo, di

Grosso Sergio e di Schiavi Alfredo;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per Calleri di Sala Edoardo,

e l'avv. Umberto Coronas, per Grosso Sergio e per Schiavi Alfredo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorsi notificati il 26 gennaio 1972, i sigg. Sergio

Grosso e Alfredo Schiavi, elettori del Piemonte, chiedevano al

tribunale di Torino che fosse dichiarata la decadenza dalla carica di

consigliere regionale del dott. Edoardo Calleri di Sala per

sopravvenuta ineleggibilità derivante dalla assunzione da parte del

Calleri della carica di consigliere di amministrazione della Cassa di

Risparmio di Torino che svolge i servizi di esattoria e di tesoreria

del Comune di Torino.

Dopo la riunione della causa con altra di analogo contenuto

proposta dal sig. Terenzio Magliano, il tribunale di Torino,

accogliendo l'eccezione del resistente Calleri, ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, contenente

norme sulla elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto

normale.

Secondo il giudice a quo, è ravvisabile una disparità di

trattamento tra le cause di ineleggibilità previste dalla legge

impugnata e le cause di ineleggibilità previste in analoga materia

dalle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale, in quanto

mentre queste ultime limitano l'ineleggibilità solo a coloro che hanno

maneggio del denaro della Regione, la norma impugnata la estende anche

a coloro che hanno maneggio del danaro di tutti gli enti locali

sottoposti al controllo della Regione.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il dott.

Edoardo Calleri di Sala sostenendo la illegittimità costituzionale

dedotta dal tribunale di Torino.

La difesa del Calleri osserva innanzi tutto che la norma impugnata,

riferendosi a coloro che hanno maneggio di danaro della Regione e degli

enti locali sottoposti a controllo della Regione, non trova alcuna

corrispondenza nelle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale:

dal che dovrebbe desumersi una violazione dell'art. 3 della

Costituzione, alla stregua dei criteri già accolti dalla

giurisprudenza della Corte costituzionale.

Inoltre, la norma censurata sarebbe priva di ragionevolezza, in

quanto, in base alla normativa vigente, la Regione non avrebbe alcun

potere nei confronti del tesoriere del Comune e tanto meno nei

confronti di un consigliere di amministrazione di un'azienda di credito

che svolga le funzioni di tesoriere di un Comune, o di esattore o di

esattore tesoriere. La norma impugnata, quindi, non riguardando

possibili casi di conflitti di interessi o, inversamente, possibili

collusioni di interessi, sarebbe in contrasto con il principio

costituzionale sancito dall'art. 51 della Costituzione.

3. - Si sono costituiti altresì i ricorrenti Sergio Grosso e

Alfredo Schiavi chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, lett. b,

della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Secondo i ricorrenti, la varietà

delle discipline adottate dalle Regioni a statuto speciale e da quelle

a statuto ordinario trova la sua giustificazione nella diversità della

fonte normativa e nella necessità che regioni di tipo diverso abbiano

ordinamenti fra loro diversificati, in relazione alle specifiche e

differenti esigenze che esistono anche in tema di determinazione dei

casi di ineleggibiltà a consigliere regionale. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene proposta questione di

costituzionalità dell'art. 5, comma quinto, lett. b, della legge 17

febbraio 1968, n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli

regionali delle Regioni a statuto normale.

Secondo l'ordinanza di rinvio, la norma denunziata sarebbe

illegittima in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione,

perché sancisce la ineleggibilità a consigliere regionale non solo di

coloro che hanno maneggio del denaro della Regione, ma altresì di

quelli che hanno maneggio del denaro degli enti locali sottoposti al

controllo della Regione; laddove nelle leggi elettorali delle Regioni a

statuto speciale la ineleggibilità è prevista solo nel primo caso e

non anche per il secondo. La illegittimità deriverebbe dalla

diversità di trattamento usato dal legislatore in situazioni

formalmente e sostanzialmente eguali ed in una materia che non dovrebbe

ammettere di per sé alcuna differenza di regolamentazione, giacché

l'art. 51, ribadendo il principio dell'art. 3, stabilisce che tutti i

cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive

in condizioni di eguaglianza.

2. - La questione non è fondata.

Occorre innanzi tutto premettere che, nelle leggi istitutive delle

Regioni a statuto speciale, la competenza a disciplinare la materia

elettorale è variamente regolata, nel senso che per due di esse

(Sicilia e Trentino-Alto Adige) è stabilito che debba provvedersi con

legge regionale, mentre per le altre tre è disposto che debba

provvedervi con proprie leggi lo Stato, così come in base all'art. 122

Cost., primo comma, è la legge statale competente a disciplinare le

elezioni nelle Regioni a statuto ordinario.

Ne consegue che è lo stesso sistema costituzionale che,

richiedendo leggi particolari per le singole Regioni a statuto speciale

(secondo i casi, legge regionale o statale) da un lato e una legge

(statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la

possibilità di regolamentazioni differenziate anche per quanto

riguarda i casi di ineleggibilità: di tal che, di per sé, tale

differenziazione non può implicare violazione di quel principio di

eguaglianza che, affermato in via generale nell'art. 3, viene ribadito

nel primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. Non può pertanto

esser sufficiente ragione di illegittimità costituzionale la

circostanza che le disposizioni della legge statale che disciplinano le

elezioni dei Consigli regionali a statuto ordinario siano difformi

dalle corrispondenti norme dettate dalle singole leggi che regolano la

stessa materia per le Regioni a statuto speciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n.

108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle

Regioni a statuto normale, questione proposta, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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