Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1972 dal

pretore di Codigoro nel procedimento penale a carico di Marangon

Leonilde, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di procedimento penale a carico di Marangon Leonilde

(imputata del reato di cui all'art. 638, comma primo, c.p.), promosso

a seguito di querela tempestivamente e ritualmente proposta dalla parte

lesa, il pretore di Codigoro ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 120 c.p., nella parte in cui

prevede la possibilità che per alcuni reati si proceda a querela di

parte, assumendo che detta norma costituirebbe una deroga ai principi

dell'officialità e della obbligatorietà dell'azione penale, per i

quali tutti i reati dovrebbero essere perseguibili d'ufficio, e

violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza, per la disparità di

trattamento che, in ordine all'assoggettamento al processo penale, la

presentazione o meno della querela potrebbe determinare tra gli autori

di identiche azioni criminose.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 9 novembre 1972, ed ha chiesto che la questione

sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (in quanto

l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 120

c.p. non potrebbe interferire nel corso dell'azione penale promossa nei

confronti dell'imputata) ovvero - ove si ritenesse che essa sia stata

sollevata dal pretore nella veste di pubblico ministero - inammissibile

perché proposta da soggetto non legittimato alla proposizione del

giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

La questione sarebbe comunque, a giudizio dell'Avvocatura,

infondata nel merito. Considerato in diritto :

1. - Nell'ordinanza di rinvio si prospetta il dubbio che l'art. 120

del codice penale, nella parte in cui prevede che per alcuni reati si

proceda a querela di parte anziché d'ufficio, sia in contrasto con i

principi di cui agli artt. 3 e 112 della Costituzione.

La norma impugnata costituirebbe una deroga ai principi

dell'officialità e dell'obbligatorietà dell'azione penale onde tutti

i reati dovrebbero essere perseguibili d'ufficio anche per evitare

violazioni del principio di uguaglianza, attesa la differenza di

trattamento fra autori dello stesso reato, a seconda che siano o non

siano oggetto di querela.

2. - Si assume da parte dell'Avvocatura che la questione sarebbe

stata sollevata dal pretore di Codigoro nella veste di pubblico

ministero ed andrebbe conseguentemente dichiarata inammissibile.

Peraltro, come è stato affermato da questa Corte (v. sentenza n.

81 del 1972), il pretore, pur esercitando nella fase istruttoria

determinate funzioni proprie del pubblico ministero, non perde la veste

di organo giudicante, legittimato, come tale, a promuovere il giudizio

incidentale di legittimità costituzionale.

3. - La questione è comunque inammissibile per difetto di

rilevanza.

Risulta infatti dalla stessa ordinanza che essa è stata sollevata

nel corso di un procedimento penale per il reato previsto dall'art.

638, comma primo, c.p. la cui perseguibilità è subordinata alla

querela del soggetto offeso, e che la querela è stata nella specie

tempestivamente proposta.

La decisione sulla legittimità costituzionale della norma

impugnata non potrebbe avere pertanto alcuna rilevanza sulla

definizione del giudizio in corso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal pretore di

Codigoro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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