Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1968

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1968 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 65r.d. 12/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65

dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,

promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1967 dal pretore di Milano

nel procedimento penale a carico di Genovesi Luigi, iscritta al n. 89

del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Milano, con ordinanza 30 gennaio 1967, in un

procedimento penale contro Genovesi Luigi, proponeva il controllo di

legittimità costituzionale dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario

approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt.

101, secondo comma, e 134 della Costituzione.

Rilevava che il decreto di citazione che aveva portato al

dibattimento era nullo, ai sensi dell'art. 412 del Codice di procedura

penale, per incertezza assoluta sui fatti che avevano determinato

l'imputazione sulla quale doveva pronunciarsi. Che peraltro la Corte di

cassazione, adottando un'interpretazione dalla quale egli non poteva

prescindere, aveva ripetutamente escluso la nullità predetta quando,

come nel caso in esame, nel decreto di citazione si fosse contenuto un

sommario richiamo all'azione che aveva cagionato l'evento e

l'indicazione della norma violata. Non poteva escludersi il contrasto

tra tale interpretazione e l'art. 24 della Costituzione; ma la Corte di

cassazione ha sempre rivendicato la validità e la preminenza della

propria interpretazione, che trova riscontro e conforto nell'art. 65

dell'ordinamento giudiziario, per il quale la Corte di cassazione è

organo supremo della giustizia ed ha il compito di assicurare la esatta

osservanza della legge, l'uniforme sua interpretazione e l'unità del

diritto oggettivo nazionale. Tale enunciazione contrasta con l'art. 101

della Costituzione, nella misura in cui si attribuisse ai concetti di

supremazia e di unitarietà di giudizio il significato letterale e la

portata che è loro proprio, e con l'art. 134 della Costituzione, nel

caso in cui, dalla rivendicata preminenza di interpretazione

scaturissero effetti "di conformità costituzionale". La conformità di

una norma della Costituzione deve essere accertata indipendentemente

dall'esame dei mezzi previsti per assicurarne la osservanza e pertanto,

prosegue il pretore, l'incertezza sulla costituzionalità della norma

denunciata non può essere eliminata dalla constatazione che, mancando

in concreto alla Corte di cassazione i mezzi per assicurare

l'attuazione del precetto, la norma si risolverebbe in un mero

enunciato di principio.

L'ordinanza è stata notificata alla parte in causa il 16 gennaio

1967 e al Presidente dei Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 1967. È

stata comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al

Presidente del Senato il 4 marzo 1967. È stata pubblicata stilla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 giugno 1967, n. 157.

2. - Nel giudizio così proposto non si è costituito l'imputato.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri mediante atto

depositato il 27 aprile 1967.

In tale atto si è rilevato che la questione proposta è priva di

rilevanza perché, se avesse ritenuto nullo il decreto di citazione, il

pretore avrebbe potuto provvedere in conseguenza nell'esercizio della

funzione giurisdizionale attribuita a ciascun giudice, senza vincoli di

subordinazione gerarchica rispetto ad altri. Nulla inoltre vietava al

pretore di sollevare la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 412 del Codice di procedura penale ove avesse ritenuto che

urtava contro l'art. 24 della Costituzione l'interpretazione adottata

dalla Corte di cassazione.

Comunque il Presidente del Consiglio osserva che esiste

nell'ordinamento un problema di giustizia, intesa come esatta

applicazione del diritto astratto al caso concreto, di cui è

corollario l'esigenza di garantire, nei limiti del possibile, una certa

concordanza tra i giudizi nell'interpretazione del diritto oggettivo.

Tale esigenza s'impone ai giudici all'interno dell'ordinamento

giudiziario e comporta una reductium ad unum grazie alla Corte di

cassazione, nella quale convergono, in ultima istanza, le impugnazioni

per motivi di diritto degli atti degli altri uffici giudiziari.

Tuttavia, prosegue il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo

rispetto ai giudici di rinvio, l'interpretazione della Corte di

cassazione non è vincolante per gli altri giudici, e la stessa

unitarietà di detta interpretazione va intesa con una certa

elasticità: nulla vieta che la Corte di cassazione o altri giudici si

orientino difformemente dalla soluzione che la prima ha indicato in

precedenza. L'aspirazione all'uniformità del diritto e la posizione di

supremazia della Corte di cassazione non si è risolta perciò in un

sistema che evita automaticamente una varietà d'interpretazioni della

stessa norma e ripensamenti, né si è tradotta in un vincolo di

gerarchica subordinazione del giudice di merito a quello di

legittimità, tanto che la norma denunciata ha una portata più

logico-sistematica che strettamente giuridica. La norma trova ragione

nella previsione dell'unicità dell'istituto, e la funzione regolatrice

di una sola Corte adempie al precetto costituzionale di assicurare

eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Non ha senso supporre, come fa il pretore, che un'interpretazione

correttiva cui pervenisse questa Corte possa vincolare il giudice della

legittimità; essa nemmeno potrebbe imporre alla Corte di cassazione di

promuovere essa stessa il controllo di legittimità costituzionale

dell'art. 412 del Codice di procedura penale, e per converso non

impedirebbe a qualsiasi giudice di riproporre il problema, così che la

norma abbia la sorte resa necessaria dalle sue eventualmente aberranti

applicazioni.

3. - Alla pubblica udienza del 6 novembre 1968 la difesa del

Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato le proprie tesi e

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Come si rileva dall'esposizione che precede, il pretore, pur

ritenendo che l'art. 412 del Codice di procedura penale, così come

vive nell'interpretazione ad esso data dalla Cassazione, sarebbe, in

parte qua, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, ha giudicato

inutile sottoporre l'esame di legittimità a questa Corte per il

riflesso che, di fronte alle sentenze interpretative di rigetto di

quest'ultima, la Corte di cassazione "ha ripetutamente rivendicato la

validità e la preminenza della propria interpretazione". Il pretore ha

ritenuto invece di denunciare l'illegittimità dell'art. 65

dell'ordinamento giudiziario nella parte in cui attribuisce alla Corte

di cassazione una funzione di massima coordinatrice ed unificatrice

della giurisprudenza; funzione che, secondo il suo avviso, starebbe

alla base dell'atteggiamento della Cassazione, e che egli non può

ignorare "fino a quando la questione non sarà risolta, in caso di

conflitto tra sentenze interpretative della Corte costituzionale e

sentenze della Corte di cassazione".

Questo modo di argomentare si basa su congetture. Suppone che la

Corte di cassazione non muterebbe la propria giurisprudenza sull'art.

412 del Codice di procedura penale neanche se le si opponessero

argomenti invincibili, prima da parte del pretore, poi da parte di

questa Corte; dà per scontato che questa Corte, ove fosse denunciata

l'illegittimità costituzionale del predetto articolo, lo intenderebbe

in modo opposto al senso attribuitogli dalla Cassazione e pronuncerebbe

una sentenza interpretativa di rigetto.

Ora, da un lato, non può essere avallata la supposizione che un

organo giurisdizionale, anche quando gli vengano sottoposti validi

argomenti in senso contrario, tenga fermo un suo precedente punto di

vista solo per non distaccarsi dai precedenti. Da un altro lato deve

categoricamente negarsi che le semplici ipotesi e le previsioni sul

comportamento del giudice dell'eventuale gravame, che si immagina

prevenuto contro ogni interpretazione della legge diversa da quella

tradizionale, siano idonee a rendere rilevante una questione di

legittimità costituzionale. L'esame di rilevanza di tale questione va

compiuto con esclusivo riferimento alla disposizione sospettata, così

come la interpreta e la intende, nel suo libero convincimento, il

giudice chiamato ad applicarla; né questo ultimo può indulgere a

quegli indirizzi di giurisprudenza che siano superabili con la

prospettazione di argomenti di giudizio sorretti da valide basi.

L'ordinanza di rimessione ammette che la questione con essa

sollevata acquisterebbe regionevolezza, come si esprime, nel solo caso

di "conflitto" fra una sentenza correttiva di questa Corte e una

sentenza della Cassazione. Orbene, a parte l'errore di qualificare come

conflitto il dissenso che avesse a verificarsi tra i due organi, e a

parte l'altro errore di ritenere che la Corte costituzionale non

disponga che del mezzo del l'interpretazione correttiva per decidere

una questione, anche sotto tal profilo l'ordinanza si fonda su una mera

ipotesi; l'ipotesi che l'interpretazione dell'art. 412 del Codice di

procedura penale non risultasse uniforme nelle sentenze di questa Corte

e della Corte di cassazione. Ma si è già statuito che una

disposizione legislativa è denunciabile in via eventuale ed ipotetica

solo nel caso che, in conseguenza della dichiarazione della sua

illegittimità, sarebbe da applicare altra disposizione rispetto alla

quale si verrebbe a configurare, e per gli stessi motivi, un analogo

vizio di legittimità costituzionale (sent. 5 giugno 1962, n. 53).

2. L'illegittimità del predetto art. 65 dell'ordinamento

giudiziario viene poi prospettata come esistente solo "nella misura in

cui si attribuisca ai concetti di supremazia e di unitarietà di

giudizio il significato letterale e la portata che è loro propria".

Così ragionando, il pretore si è astenuto dal verificare il

significato che alla disposizione predetta si è soliti attribuire ed

ha condizionato la rilevanza della questione all'interpretazione che

della disposizione stessa avrebbe dato la Corte; ma ciò si risolve nel

dare adito ad una questione d'interpretazione fine a se stessa. Invece

è stato chiarito nella sentenza 29 giugno 1956, n. 21, che il processo

di costituzionalità non è proponibile al solo scopo di precisare il

significato di norme ambigue; e nelle sentenze 5 luglio 1956, n. 19, 24

febbraio 1964, n. 13, e 26 febbraio 1964, n. 21, si è precisato che

oggetto di quel processo può essere l'interpretazione di una

disposizione legislativa, unicamente se sia mezzo al fine del controllo

di legittimità della disposizione stessa.

3. Per ogni verso deve dunque ravvisarsi, nell'ordinanza del

pretore, la mancanza dei requisiti prescritti per una idonea

introduzione del processo costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, proposta dal pretore di

Milano con ordinanza 30 gennaio 1967, in riferimento agli artt. 101,

secondo comma, e 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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