Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

lettera c) - recte: dell'art. 4, secondo comma, lettera d) - della

legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed

ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica

dirigenziale), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1994 dal

Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso

proposto da Vecchione Cesare contro la Regione Campania ed altri,

iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Vecchione Cesare e della Regione

Campania;

Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Sergio Como per Vecchione Cesare e Sergio

Ferrari per la Regione Campania.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato in data 13 luglio 1992, il dott. Cesare

Vecchione, dirigente di prima fascia presso la Regione Campania,

impugnava la graduatoria dei partecipanti alla selezione per

l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del ruolo del personale

della Giunta regionale della Campania ai sensi della legge di quella

Regione 4 luglio 1991, n. 13. L'impugnativa veniva effettuata in

relazione al punteggio riportato dal ricorrente, che ne aveva

determinato il collocamento al centosessantanovesimo posto della

graduatoria, con conseguente esclusione dai posti disponibili nella

qualifica superiore a quella in atto posseduta.

Nel corso del relativo giudizio, l'adito Tribunale amministrativo

regionale della Campania, con ordinanza del 23 novembre 1994 (r.o.

n. 263 del 1995), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c) - recte: dell'art. 4,

secondo comma, lettera d) - della citata legge della Regione Campania

n. 13 del 1991, che, con riferimento alla valutazione dei titoli dei

partecipanti alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica

dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania,

prevede l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio svolto

in carriera direttiva in un ruolo diverso da quello regionale,

riconosciuto con il decreto di inquadramento regionale, fino ad un

massimo di cinque punti a prescindere dalla durata del servizio.

Osserva al riguardo il giudice a quo che il ricorrente, avendo

prestato servizio per circa undici anni nella carriera direttiva

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza agli statali (ENPAS),

avrebbe subito una riduzione di sei punti rispetto ad un ipotetico

computo degli anni di servizio già riconosciuti utili ai fini

dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Tale situazione evidenzierebbe il contrasto della disposizione

censurata con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, che prefigurano

l'applicazione del principio di eguaglianza in termini generali e

sotto il profilo del rispetto delle norme relative al pubblico

impiego, per il quale il principio di uguaglianza opera attraverso il

richiamo all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione

pubblica.

Tali principi sarebbero stati violati sotto la specie della mancata

valutazione di titoli di servizio che, in sede di primo

inquadramento, erano stati invece riconosciuti dalla pubblica

amministrazione. Con conseguente disincentivazione di coloro che, tra

i candidati, hanno maggiore esperienza professionale, a vantaggio di

altri che ne hanno, invece, in misura minore.

2. - Nel giudizio si è costituito il ricorrente, dott. Vecchione,

che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale

della norma denunciata, rilevando la illogicità della disciplina del

calcolo dei titoli di servizio come regolata dalla legge della

Regione Campania n. 13 del 1991.

In particolare, ha osservato che, mentre l'espletamento di

attività di coordinamento di un servizio - così come disciplinata

legislativamente - potrebbe incidere in misura rilevante sul

complesso dei punti attribuiti ai titoli, le funzioni direttive già

svolte rileverebbero, agli stessi fini, in misura assai ridotta. Ciò

apparirebbe tanto più irragionevole ove si consideri che, mentre

l'incarico di coordinamento è conferito con atto della Giunta

regionale, indipendentemente da qualunque procedura selettiva, le

funzioni direttive sono, al contrario, conseguite previo concorso, e

sviluppano nel dipendente una sempre maggiore consapevolezza e

conoscenza di norme, procedure e principi dell'azione amministrativa.

3. - Ha altresì spiegato intervento la difesa della Regione

Campania, che ha preliminarmente eccepito la irrilevanza della

questione nel giudizio a quo, in quanto l'eventuale declaratoria di

illegittimità costituzionale della disposizione impugnata non

determinerebbe il mutamento della situazione del ricorrente non

consentendogli, comunque, di raggiungere una posizione utile in

graduatoria.

Nel merito sarebbe da escludere un uso irragionevole del potere

legislativo.

La norma regionale in questione, infatti, non avrebbe inteso

limitare la valutazione dei servizi pregressi utili solo a quelli

prestati come personale inquadrato nei ruoli regionali, con

esclusione dei servizi svolti presso altri enti pubblici.

Al contrario, questi ultimi sarebbero stati oggetto di specifica

attenzione; peraltro, nel bilanciamento tra i diversi servizi, si

sarebbe tenuto nella dovuta considerazione, avuto anche riguardo alle

finalità cui la selezione era preordinata, il servizio prestato

presso la Regione. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art.

4, secondo comma, lettera d), della legge della Regione Campania 4

luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per

l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) - così individuata la

norma censurata, erroneamente indicata dal giudice a quo nell'art.

4, primo comma, lettera c), della stessa legge - nella parte in cui

prevede, ai fini della valutazione dei titoli di servizio di

partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica

dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania,

l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio svolto in

carriera direttiva in ruolo diverso da quello regionale, e

riconosciuto con il decreto di primo inquadramento, fino ad un

massimo di cinque punti, a prescindere dalla durata del servizio.

Viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione

per la mancata valutazione dei titoli di servizio (anni di servizio

successivi al quinto) che, invece, in sede di primo inquadramento

sono stati già riconosciuti: in tal modo verrebbero disincentivati

quelli che, tra i candidati, hanno maturato una maggiore esperienza

professionale, a vantaggio di altri, che ne hanno, invece, in misura

minore.

2. - Preliminarmente occorre inquadrare la disposizione denunciata

sulla valutazione del servizio di cui alla lettera d), servizio

diverso da quello di ruolo regionale in livello direttivo ovvero

ottavo o nono livello, nell'ambito del sistema di ripartizione del

punteggio per la valutazione dei titoli adottato dalla legge

regionale citata. Tale ripartizione di punteggio, con limiti massimi

per ciascuna categoria prevista (titoli di servizio: punti

sessantacinque; titoli di studio e professionali: punti venti;

curriculum: punti dieci; titoli vari comprendenti pubblicazioni e

attività collegate con la Regione: punti tre), disponeva per alcune

categorie una ulteriore suddivisione interna, con altrettanti limiti

massimi di punti per sottocategorie e con prefissione di ulteriori

limiti per gruppi di sottocategorie. Ovviamente la legge regionale si

preoccupava di assicurare un equilibrio tra i vari titoli operando la

scelta di attribuire valori ponderali diversi, attraverso il sistema

di punteggi differenziati e di limiti massimi, scelta rientrante

nella discrezionalità di una politica di selezione attitudinale per

la dirigenza, con l'indicazione di un punteggio massimo da attribuire

a titoli indicativi di esperienza professionale e capacità

organizzative e direttive.

Tali scelte discrezionali del legislatore possono essere sindacate,

in questa sede di legittimità costituzionale, sotto l'aspetto della

loro ragionevolezza e possono essere dichiarate incostituzionali nei

casi di palese arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza delle

stesse (sentenza n. 331 del 1988 in fattispecie analoga di concorso

per copertura di posti di seconda qualifica dirigenziale; v., anche,

da ultimo, sentenze n. 4 del 1994; nn. 448, 324, 236 e 219 del 1993).

Su questo piano della ragionevolezza delle scelte, il legislatore

regionale da un canto non può escludere qualsiasi valutazione dei

servizi prestati in precedenza (rispetto al periodo regionale) alle

dipendenze di altri enti pubblici compreso lo Stato (sentenza n. 331

del 1988), mentre lo stesso servizio può essere diversamente

valutato a seconda delle finalità cui la valutazione è ispirata

(sentenza n. 879 del 1988)

3. - Da sottolineare che il sistema di ripartizione di punteggio

della legge regionale denunciata riguardava la selezione per

l'accesso ad una elevata qualifica (seconda qualifica dirigenziale)

di personale, come quello regionale, con provenienze diverse, immesso

nei ruoli regionali sia per concorsi diretti, sia per inquadramento a

seguito del passaggio da Stato e da altri enti di varia

configurazione e soprattutto con ordinamenti e selezioni diverse di

accesso, sicché si imponeva - in una selezione per la dirigenza, per

cui l'anzianità non può avere valore fondamentale - l'esigenza di

limiti per categorie e sottocategorie ad evitare la prevalenza

indifferenziata di anzianità di servizio o di qualifiche.

4. - La circostanza che il sistema usuale della prefissione di

limiti di punteggio attribuibile a ciascuna categoria o

sottocategoria porti a limitazione di valutabilità, una volta che si

è raggiunto il punteggio massimo fissato per la singola previsione

di titoli valutabili, comporta naturalmente che singoli candidati non

possono invocare utilmente titoli o periodi, quando questi sono in

eccesso rispetto ai limiti di punteggio. Ciò non è di per sé

indice di violazione del principio di eguaglianza, quando, come nella

specie, la scelta dei limiti sia stata effettuata in astratto ed in

via generale sulla base di una finalità selettiva, che non appare

manifestamente irragionevole sotto i profili lamentati nell'ordinanza

di rimessione (mancata considerazione di servizio eccedente prestato

presso l'ente di provenienza malgrado il riconoscimento in sede di

inquadramento).

Del resto, il riconoscimento in via amministrativa del servizio

pregresso anteriormente alla immissione nei ruoli regionali produce

la ricongiunzione piena dei servizi ai fini economici e di anzianità

di inquadramento, nonché per gli effetti previdenziali, ma non

comporta affatto una equiparazione totale per le future valutazioni

concorsuali e selettive del servizio pregresso in altro ente con

quello di ruolo presso la stessa Regione. Infatti, il legislatore

regionale ha il potere di dare successivamente un distinto indice

attitudinale, in sede di valutazione concorsuale, in relazione al

datore di impiego e alle attribuzioni non coincidenti. D'altro canto,

lo stesso legislatore, con una scelta non irragionevole, ha fissato

separati limiti di punteggio anche per il servizio di ruolo regionale

(punteggio che il dipendente proveniente da altro ente poteva

invocare).

Infine, giova notare che, secondo la legge regionale n. 13 del

1991, l'intero periodo di servizio presso l'ente di provenienza

rientrava tra gli elementi suscettibili di essere valutati in sede di

attribuzione di punteggio per il curriculum, in proporzione al

livello di responsabilità ricoperto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, lettera d) della legge della Regione

Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla

selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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