Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16-terlegge 775/1970
  • art. 47d.P.R. 748/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16 ter

della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed integrazioni alla

legge 18 marzo 1968, n. 249), in connessione con l'art. 47 del d.P.R.

30 giugno 1972, n. 748, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dalla Corte dei conti su

ricorso proposto da Marletta Giuseppe, iscritta al n. 399 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 265 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa l'8 marzo 1980 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Scarpinelli Lorenzo e E.N.P.A.S.,

iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dalla Corte dei conti su

ricorso proposto da Della Corte Giuseppe, iscritta al n. 79 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 111 dell'anno 1981;

4) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dalla Corte dei conti su

ricorso proposto da Amatucci Giovanni, iscritta al n. 80 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 111 dell'anno 1981;

5) ordinanza emessa il 3 giugno 1981 dal T.A.R. per

l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Righi Gino ed altri

contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 221 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 248 dell'anno 1982;

6) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dalla Corte dei conti su

ricorso proposto da Cerreti Alfredo iscritta al n. 394 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 260 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Marletta Giuseppe,

dell'E.N.P.A.S., di Della Corte Giuseppe, di Amatucci Giovanni, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1985 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Umberto Coronas per Marletta Giuseppe, Della Corte

Giuseppe e Amatucci Giovanni e l'avvocato dello Stato Giuseppe Del

Greco, per l'E.N.P.A.S. e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un giudizio promosso da un magistrato a riposo, nel corso

del quale il ricorrente aveva concluso perché fosse riconosciuto il

suo diritto alla più favorevole misura della base pensionabile

derivante dall'agganciamento della retribuzione del consigliere di

Cassazione al livello A della dirigenza statale, la sezione III

giurisdizionale della Corte dei conti ha sollevato d'ufficio - con

ordinanza in data 16 febbraio 1977 - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775

(in connessione con l'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748):

impugnandolo "nella parte in cui non prevede, in interrelazione con gli

artt. 16 e 16 bis della stessa legge di delega, che per funzionario con

qualifica di direttore generale, cui è ancorato il consigliere di

Cassazione ai fini retribuitivi, debba intendersi l'organo che riveste

la massima qualifica dell'amministrazione attiva (livello A)". E ciò

per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36 (in quanto non sarebbe

rispettata la "proporzionalità retributiva") nonché con gli artt. 103

(in relazione all'art. 104, primo comma) e 107, terzo comma, della

Costituzione.

Nell'argomentare la non manifesta infondatezza della questione, il

giudice a quo fa richiamo alla sentenza n. 219 del 1975, con cui la

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 bis

della legge n. 249 del 1968 (nel testo modificato dalla legge n. 775

del 1970) e 47 del d.P.R. n. 748 del 1972, nella parte in cui non

estendevano il livello retributivo A ai professori universitari di

ruolo, titolari del diritto all'ultima classe di stipendio (parametro

825); ed osserva che le considerazioni di ordine storico, esegetico e

logico-giuridico, poste a base della sentenza anzidetta, suggerirebbero

"una stretta analogia di posizione" fra la normativa parzialmente

dichiarata incostituzionale e quella identica o parallela, dettata

dall'art. 16 ter. In particolare, la Corte dei conti sottolinea gli

assunti della sentenza n. 219, nei quali si dà rilievo "al fatto di

avere il legislatore..., per più decenni, costantemente attribuito al

personale docente ed ai direttivi dello Stato una identica

potenzialità di sviluppo di carriera; di avere, cioè, in altre

parole, considerato naturale, per la carriera dei professori

universitari, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito

per i funzionari direttivi dello Stato": desumendone che l'"uniforme

ripetizione in un notevole arco temporale" si traduceva in "un giudizio

di valore espresso dal legislatore ex suo ore, in termini di

equivalenza, fra le due categorie pur strutturalmente diverse dei

docenti e dei dirigenti", di guisa che "non poteva non porsi come un

limite alla permanente discrezionalità del legislatore medesimo".

La conclusione così raggiunta dalla Corte, in tema di collegamento

fra trattamento economico dei professori universitari e dei dirigenti,

sarebbe "altamente emblematica", nel senso di "richiamare molto

fedelmente il similare caso dei consiglieri di Cassazione": i quali si

presenterebbero allo stesso modo assistiti da "una secolare posizione

di status non suscettibile di una immotivata ed incoerente modifica".

Ricorda infatti la Corte dei conti che già con la legge n. 3213 del

1876 e con il regio decreto n. 77 del 1881 "sembra aver preso

permanente assetto l'anzidetta equiparazione del consigliere di

Cassazione.... allorquando il legislatore ha operato retributivamente

a favore dei livelli di vertice dell'amministrazione". Successivamente

- dopo la parentesi del regime fascista - il primato della toga sarebbe

stato addirittura rafforzato con la fondamentale legge n. 392 del 1951,

che attuò "lo sganciamento della Magistratura, quale ordine autonomo

dello Stato, dagli organismi della pubblica amministrazione, mediante

retribuzioni corrispondenti alla dignità delle funzioni": retribuzioni

che, per i consiglieri di Cassazione, furono poste al di sopra di

quelle di ogni grado dell'ordinamento burocratico, ambasciatori

compresi.

Si è giunti così - prosegue la Corte dei conti - alla legge di

delega n. 249 del 1968, modificata ed integrata dalla legge n. 775 del

1970, che ha invece inteso tracciare lo schema di un'ampia ed

articolata riforma dell'amministrazione dello Stato, individuando nella

funzione del "direttore generale" il vertice dell'ordinamento. Con

l'art. 16 ter il legislatore delegante ha nuovamente legato la

magistratura alla dirigenza, ancorando lo stipendio dei consiglieri di

Cassazione a quello definitivamente spettante, in applicazione

dell'art. 16 bis, ai funzionari con la qualifica predetta. E l'art. 3

del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ha quindi ribadito il criterio

per cui ogni variazione del trattamento dei direttori generali si

estende di diritto ai consiglieri di Cassazione e, proporzionalmente,

alle altre categorie di magistrati.

In questo contesto si è però inserito il d.P.R. n. 748 del 1972,

il cui art. 47, modificando il precedente sistema unitario, ha

differenziato tre livelli di direttori generali, senza individuare

quello corrispondente al consigliere di Cassazione: poi identificato

nel livello B dalla conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato e

della Corte dei conti a sezioni riunite. Ma il giudice a quo esprime in

proposito "il convincimento che, posta una scala di valori e la

volontà di attuare un'equiparazione, questa non avrebbe potuto e

dovuto discostarsi dal massimo livello, uniformandosi ai principi

costituzionali e a quelli di cui alla legge n. 392/1951 conformi ai

precedenti storici non contraddetti dalla successiva produzione

normativa". E la sentenza n. 219/1975 della Corte costituzionale

concorre - secondo il giudice stesso - a far dubitare che sia

ulteriormente sostenibile un'equiparazione per linee intermedie,

anziché di vertice, in formale contrasto con il giudizio di valore

espresso dal legislatore in termini di equivalenza e costantemente

confermato nel tempo.

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale è stata

riproposta dalla sezione III giurisdizionale della Corte dei conti con

altre tre coeve ordinanze (in data 16 febbraio 1977, ma pervenute alla

Corte costituzionale il 28 gennaio 1981 ed il 22 aprile 1983); ed è

stata altresì sollevata - con ordinanza 8 marzo 1980 - dal Pretore di

Modena, in qualità di giudice del lavoro, con riferimento agli artt.

3, primo comma, 36, primo comma, 104, primo comma, e 107, terzo comma,

della Costituzione. Sostanzialmente nei medesimi termini - ma con

riferimento agli artt. 3, 36, 103 e 104 Cost. - si è infine rivolto

alla Corte il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, mediante un'ordinanza del 3

giugno 1981, emessa in seguito ai ricorsi promossi da alcuni magistrati

in servizio contro il Ministero di Grazia e giustizia, per vedere

adeguato il proprio trattamento economico.

Alle argomentazioni della Corte dei conti, cui tanto il Pretore

quanto il T.A.R. hanno fatto rinvio, il secondo ha aggiunto il rilievo

che i professori di università in materia giuridica possono essere

chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione (in base al terzo

comma dell'art. 106 Cost.): il che presupporrebbe l'esistenza di uno

status di tali magistrati "almeno non inferiore a quello dei docenti

universitari" e conseguenzialmente non inferiore a quello degli

ambasciatori, cui tali docenti sono stati appunto equiparati con la

citata sentenza della Corte costituzionale.

3.a) Dinanzi a questa Corte, nei quattro giudizi instaurati dalla

Corte dei conti, si sono costituiti i magistrati ricorrenti Marletta,

Della Corte e Amatucci, che hanno concluso per la declaratoria

d'illegittimità della normativa impugnata, nei sensi e per i motivi

esposti nelle ordinanze di rinvio.

Nel giudizio relativo all'ordinanza del Pretore di Modena s'è

invece costituito il resistente E.N.P.A.S., che ha eccepito

l'inammissibilità dell'impugnativa sollevata, negando che essa assurga

"al rango di questione di legittimità costituzionale".

b) In tutti i giudizi è infine intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte: di dichiarare

inammissibile l'impugnativa in esame, che potrebbe e dovrebbe - come

rilevato anche dall'E.N.P.A.S. - essere risolta sulla base

dell'interpretazione delle norme denunciate, analogamente a quanto già

deciso dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti a sezioni

riunite; in via subordinata, di dichiarare che la detta

interpretazione, adottata dalle magistrature amministrative, non

contrasta con i principi costituzionali; in via ancor più subordinata,

di dichiarare infondata la questione così come prospettata dai giudici

a quibus.

Infatti - secondo l'Avvocatura dello Stato - l'art. 16 bis della

legge n. 775 del 1970, autorizzando il Governo a "stabilire il

trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di

direttore generale o equiparata o superiore", presupponeva che

nell'amministrazione dello Stato vi fossero tali qualifiche superiori;

ed in questi termini l'art. 47 del d.P.R. n. 748 del 1972 avrebbe

appunto considerato la qualifica dell'ambasciatore, date le funzioni

essenziali di rappresentanza dello Stato all'estero che questi svolge

al di fuori della burocrazia amministrativa, godendo pertanto di una

posizione extra ordinem, al pari di alcuni alti magistrati ai quali era

prima equiparato agli effetti economici (cioè il Procuratore generale

e il Presidente aggiunto della Corte di cassazione, il Presidente del

Tribunale superiore delle acque pubbliche, il Presidente del Consiglio

di Stato ed il Presidente della Corte dei conti, nonché l'avvocato

Generale dello Stato).

Né la conclusione sarebbe ormai sovvertita dalla sentenza con cui

questa Corte ha esteso ai docenti universitari il livello retributivo

A: non sussistendo - ad avviso dell'Avvocatura - "l'asserita analogia

di presupposti tra la fattispecie esaminata e decisa con tale sentenza

e la fattispecie ora in esame". La Corte avrebbe infatti, censurato,

con la ricordata pronuncia, l'immotivata interruzione del consolidato

rapporto di equivalenza tra docenti e dirigenti, derivante dal fatto

che mentre era stato elevato il trattamento economico dell'ambasciatore

e degli altri funzionari che già godevano del parametro 825, era

invece rimasto immutato il trattamento dei docenti universitari,

anch'essi già titolari del parametro medesimo; laddove nulla di tutto

questo si sarebbe verificato per i magistrati.

Inoltre andrebbe ancora considerato che "il livello retributivo A

è il punto di arrivo per la carriera diplomatica e per i docenti

universitari, mentre per i magistrati il massimo del trattamento

economico che possa essere raggiunto è superiore a quello connesso al

livello retributivo A... non soltanto per il Primo Presidente della

Corte di Cassazione (una volta grado primo dell'ordinamento

burocratico), ma anche per i magistrati di qualifica immediatamente

inferiore (una volta grado secondo)".

4. - In vista della pubblica udienza, i ricorrenti hanno depositato

memorie aggiunte (di identico contenuto), per replicare alle

conclusioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Contro l'eccezione d'inammissibilità, i ricorrenti stessi hanno

dedotto che essa non coglie "la differenza fra l'interpretazione di

legge condotta, nelle menzionate decisioni del 1974 e del 1975, sui

testi della legge delegante e dei decreti delegati, e i dubbi di

costituzionalità prospettati dalla ordinanza di rinvio direttamente

sul testo della legge di delega". Nel merito, i ricorrenti hanno poi

contestato la consistenza giuridica degli argomenti addotti

dall'Avvocatura dello Stato: sia in ordine all'eccepita

inequiparabilità delle funzioni dell'ambasciatore e del magistrato

(stante che, nell'analoga fattispecie presa in considerazione dalla

Corte, l'equiparabilità o meno delle funzioni sarebbe già stata

considerata del tutto irrilevante); sia in ordine alla ritenuta

atipicità della carriera di ambasciatore, la cui pertinenza sarebbe

esclusa dal fatto che questi è stato comunque considerato il

"dirigente" al quale è attribuito il livello retributivo di vertice

(livello A) fra i tre livelli stabiliti, in generale, dall'art. 47 del

decreto delegato n. 748 del 1972. Considerato in diritto :

1. - Malgrado la varietà dei giudizi nel corso dei quali sono

state emesse, tutte le ordinanze di rimessione si dimostrano accomunate

dall'impugnativa dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775,

nella parte in cui non si è previsto che ai consiglieri di Cassazione

dovesse spettare il trattamento economico proprio dell'"organo che

riveste la massima qualifica dell'amministrazione attiva" (secondo

l'espressione utilizzata nei dispositivi dei provvedimenti adottati

dalla sezione III giurisdizionale della Corte dei conti): cioè il

trattamento dei dirigenti generali inquadrati nel livello A, in base al

conseguente art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. Tutte le

ordinanze, inoltre, denunciano sostanzialmente due tipi di vizi di

legittimità, consistenti da un lato nella violazione del principio di

"proporzionalità retributiva", desunto dal combinato disposto degli

artt. 3 e 36 Cost., e d'altro lato nella menomazione delle garanzie

costituzionali relative allo status dei magistrati, sia pure variamente

identificate, talvolta con riferimento all'art. 104, primo comma,

talaltra richiamando l'art. 107, terzo comma, talaltra ancora

servendosi dello stesso art. 103 della Costituzione.

Pertanto, i sei giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Preliminarmente conviene ricordare nei suoi dati essenziali -

come in parte hanno fatto le ordinanze della Corte dei conti - la

complessa vicenda del trattamento economico dei magistrati, ora

agganciati ed ora sganciati rispetto ai funzionari preposti agli uffici

più elevati dell'amministrazione attiva dello Stato.

È all'agganciamento che s'informa il regime retributivo del

personale della magistratura, tanto nell'ordinamento statutario quanto

nell'ordinamento fascista. A questo criterio sono infatti ispirati -

fra l'altro - sia la legge 7 luglio 1876, n. 3213 (rectius: n. 3212)

ed il regio decreto 3 marzo 1881, n. 77, cui fa espresso richiamo la

Corte dei conti; sia la legge 30 giugno 1908, n. 304, che pareggiava

gli stipendi dei consiglieri della Corte stessa e del Consiglio di

Stato alle retribuzioni spettanti ai direttori generali di ministero;

sia, conclusivamente, il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che

nel classificare il personale dello Stato "per gruppi e per gradi"

assegnava agli ambasciatori il grado secondo (con il relativo

trattamento economico), mentre ai consiglieri e sostituti procuratori

generali di Corte di cassazione veniva attribuito il grado quarto, sul

medesimo piano dei direttori generali, del provveditore generale, del

ragioniere generale dello Stato e via dicendo.

Nel periodo repubblicano, viceversa, prevale dapprima la tendenza

allo sganciamento, realizzata dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, in

nome dell'indipendenza dell'ordine giudiziario e della connessa

esigenza di separare i magistrati dai componenti l'organizzazione

gerarchica dell'amministrazione: con il che, tuttavia, si attua

semplicemente un trattamento economico differenziato, sulla base di

apposite tabelle annesse alla legge n. 392, senza affatto imporre

retribuzioni maggiori di quelle conferite ai gradi o parametri più

alti dell'apparato burocratico statale (anche se, in concreto, fu

proprio questo l'esito dell'operazione, come ancora risulta dal

confronto fra gli stipendi dei magistrati e gli stipendi degli stessi

ambasciatori, rispettivamente previsti dalle tabelle allegate ai d.P.R.

n. 1079 e n. 1080 del 1970).

Successivamente, in virtù dell'impugnato art. 16 ter della legge

n. 775 del 1970, si ritorna ad agganciare le retribuzioni dei

magistrati agli stipendi dei funzionari strettamente intesi,

pareggiando il trattamento dei magistrati di Cassazione a quello

"definitivamente spettante... ai funzionari con qualifiche di direttore

generale o equiparata": ma in termini resi inizialmente problematici

dalla distinzione fra i vari livelli funzionali e retributivi previsti

al riguardo dall'art. 47 del citato d.P.R. n. 748 del 1972 (sulla

"disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni generali

dello Stato"); sicché si sono resi necessari i chiarimenti effettuati

- in sede applicativa - dalla quarta sezione del Consiglio di Stato e

dalla Corte dei conti a sezioni riunite, che hanno fatto concorde

riferimento al livello B (cioè al trattamento dei prefetti di prima

classe ed equiparati), piuttosto che al livello C (proprio degli altri

dirigenti generali) ovvero al livello A (peculiare dei soli

ambasciatori).

Per altro, la vicenda non si è certo conclusa a questo punto; ed

anzi la soluzione voluta dalla legge delegante del '70 si è rivelata

quanto mai precaria. Dapprima, infatti, la sopravvenuta legge 20

dicembre 1973, n. 831, ha molto allargato la categoria dei magistrati

di Cassazione, includendovi - specialmente agli effetti retributivi,

sui quali non ha inciso la sentenza n. 86/1982 di questa Corte - tutti

coloro che siano favorevolmente valutati dal Consiglio superiore della

magistratura, ai sensi dell'art. 1 della legge stessa. Ed a pochi anni

di distanza la legge 2 aprile 1979, n. 97 (per non dire delle

conseguenti leggi 19 febbraio 1981, n. 27, e 6 agosto 1984, n. 425) ha

nuovamente seguito la logica dello sganciamento, prevedendo un

differenziato trattamento economico dei magistrati: per il quale

valgono, in sostanza, le stesse considerazioni cui si è fatto cenno

nei riguardi della "legge Piccioni" del 1951.

3. - Come si vede, la vicenda in esame è stata ed è troppo

mutevole, se non contraddittoria, perché si possa dar credito alla

tesi sostenuta dalle ordinanze della Corte dei conti, che vi ravvisano

invece - se non altro fino agli anni 1970-1972 - "una ininterrotta

trama storica", tale da illustrare e confermare "la continuità di uno

status particolare attribuito costantemente alla magistratura": status

che nella specie imporrebbe di assegnare ai consiglieri di Cassazione

il predetto livello retributivo A. Del resto, non è certo in una

chiave puramente storica che vanno risolti i problemi sollevati dalle

ordinanze medesime. Nell'interpretare l'art. 47 del d.P.R. n. 748 del

1972, il Consiglio di Stato ha giustamente messo in rilievo, al

contrario, l'indiscutibile discrezionalità della quale il legislatore

dispone, indipendentemente dalle soluzioni adottate in precedenza, nel

regolare il trattamento economico dei dipendenti pubblici in genere,

magistrati compresi. E questa avvertenza si rivela tanto più

pertinente, in quanto i tertia comparationis, sui quali si reggono i

giudizi costituzionali d'eguaglianza, non possono venire ricavati se

non dall'ordinamento giuridico vigente, a pena d'irrigidire e di

rendere immodificabile l'ordinamento stesso.

A ciò si aggiunge, in particolar modo, che la figura

dell'ambasciatore si presenta troppo singolare e caratterizzata, non

solo sul piano funzionale ma anche dal punto di vista del trattamento

giuridico ed economico, perché sia corretto compararla alla figura del

consigliere di Cassazione, sia pure ai soli effetti retributivi. Già

nello Statuto albertino, le disposizioni dell'art. 33 non avvalorano ma

anzi smentiscono l'assunto della Corte dei conti, là dove

differenziano e privilegiano gli ambasciatori, ai fini delle nomine dei

senatori, sia nei confronti degli "Intendenti Generali", sia nei

confronti degli stessi "Consiglieri del Magistrato di Cassazione e

della Camera dei conti", nonché dei "Consiglieri di Stato". Ma la

distinta considerazione delle ambasciate e dei loro titolari trova

ancora un preciso riscontro nella legge-delega 18 marzo 1968, n. 249,

che nell'ultimo comma dell'art. 1 fa salvi "i servizi delle

Amministrazioni degli affari esteri e della difesa", ad eccezione delle

"eventuali norme di coordinamento" con la legge medesima; sicché, su

questa base, l'art. 27 del d.P.R. n. 748 del 1972 dispone che "la

carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento

speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18". Ed è precisamente con tale fondamento che la quarta

sezione del Consiglio di Stato e le sezioni riunite della Corte dei

conti hanno escluso - come già si è ricordato - che l'equiparazione

fra i consiglieri di Cassazione ed i dirigenti generali potesse venire

effettuata al livello retributivo A, previsto per i soli ambasciatori

dall'art. 47 del predetto decreto presidenziale.

4. - In realtà, non si possono intendere le censure proposte dalle

ordinanze di rimessone, se non si tiene presente la sentenza 17 luglio

1975, n. 219, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale degli artt. 16 bis della legge n. 249 del 1968 (come

modificata dalla legge n. 775 del 1970) e 47 del d.P.R. n. 748 del

1972, nella parte in cui non estendevano "ai professori universitari di

ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio... il trattamento

retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825". Secondo

le dette ordinanze, le medesime ragioni che hanno spinto la Corte a

collocare i professori universitari c.d. di prima classe al livello dei

vertici della dirigenza dovrebbero, infatti, applicarsi ai consiglieri

di Cassazione: per l'essenziale motivo che anche in questo caso si

riscontrerebbe - come ha precisato la Corte dei conti - "una secolare

posizione di status non suscettibile di una immotivata ed incoerente

modifica".

Ma il richiamo non è adeguato allo scopo, giacché non tiene conto

- a parte ogni altra considerazione - della ratio decidendi cui

s'informa la sentenza n. 219/1975. In quella stessa pronuncia,

preliminare e fondamentale è l'affermazione "che resti nella

discrezionalità del legislatore il differenziare (anche in rispondenza

a contingenti esigenze di convogliamento delle nuove leve verso l'uno o

l'altro settore della organizzazione dei pubblici uffici) il

trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza

per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali

dell'art. 3 o 36". Data una tale premessa, la conclusione

dell'accoglimento in parte qua si spiega soltanto per chi abbia

presente il tipo di raffronto che la Corte ha effettuato: non già

comparando ai dirigenti generali la generalità dei professori

universitari, bensì rilevando e facendo valere l'esigenza che la

carriera dei professori in questione potesse pervenire al "medesimo

tetto... stabilito per i funzionari direttivi dello Stato", anziché

"decapitare il vertice" di quella categoria, "impedendone lo sviluppo

fino al massimo retributivo stabilito per l'altra".

Ciò posto, però, è chiaro che la decisione riguardante le

retribuzioni dei professori universitari di prima classe non può

essere invocata a beneficio dei consiglieri di Cassazione: non

foss'altro perché si trattava e si tratta, con particolare evidenza

dopo l'entrata in vigore della legge n. 831 del 1973, di magistrati

cui spetta nell'ordinamento giudiziario una posizione eminente ma non

di vertice (come ha messo in luce la quarta sezione del Consiglio di

Stato). Al vertice della magistratura ordinaria si collocano invece -

nell'ordine - il primo Presidente della Cassazione, il Procuratore

generale ed il Presidente aggiunto della Cassazione stessa, nonché i

Presidenti di sezione ed i magistrati a questi equiparati (almeno una

parte dei quali godeva, anche in seguito all'attuazione della

legge-delega n. 775 del 1970, di trattamenti economici superiori a

quello degli ambasciatori). Il che concorre ad evidenziare la

disomogeneità delle situazioni che si vorrebbero mettere a confronto:

vale a dire, quella dei consiglieri di Cassazione, quella dei

professori universitari di prima classe e quella dei dirigenti di

livello A.

5. - Nei termini in cui la prospettano le ordinanze di rimessione,

l'impugnativa in esame si presenta, dunque, come una questione di

legittimità costituzionale (e non si risolve in un problema

d'interpretazione di norme legislative ordinarie, secondo la tesi

proposta in via principale dall'Avvocatura dello Stato). Ma la

questione è infondata, sotto entrambi i suoi aspetti.

Per un verso, cioè, le considerazioni già svolte valgono ad

escludere che sussista la pretesa violazione del principio di

"proporzionalità retributiva", ricavabile dagli artt. 3 e 36 Cost..

Per un altro verso, non si riscontra nessuna violazione delle norme

costituzionali sulla magistratura, variamente invocate dai giudici a

quibus. Quanto all'art. 103 della Costituzione, relativo alla

giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa, della Corte dei

conti e dei tribunali militari, questa Corte non riesce ad intendere in

qual modo esso influisca sul regime retributivo dei magistrati

ordinari; quanto all'art. 104, primo comma, le ordinanze di rimessione

non chiariscono affatto in che senso la disciplina impugnata lederebbe

l'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei suoi componenti (le cui

retribuzioni devono essere adeguate, ma non vanno necessariamente

determinate secondo canoni rigidi e prestabiliti); e quanto, infine, al

terzo comma dell'art. 107, ben altro è l'intento - già illustrato

dalla Corte nella sentenza n. 86 del 1982 - con cui la Costituente ha

proclamato che "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per

diversità di funzioni".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (in connessione

con l'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748), sollevata dalla Corte

dei conti, dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna e dal Pretore di Modena con

le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36,

103, 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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