Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2r.d.l. 31/1944

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del r.d.l.

11 febbraio 1944, n. 31 (Provvedimenti sul regime giuridico dei

Territori italiani liberati) promosso con ordinanza emessa il 26

novembre 1975 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico

di Gasparutti Giusto, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 de 17 marzo

1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Gasparutti

Giusto, imputato di detenzione d'arma (artt. 2 L. 2 ottobre 1967, n.

895, e 14 L. 14 ottobre 1974, n. 497), il Tribunale di Udine, con

ordinanza in data 26 novembre 1975, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del r.d.l. 11 febbraio 1944, n. 31, nella

parte in cui stabilisce che "le sentenze pronunciate dai tribunali

militari alleati sono equiparate, ad ogni effetto, alle sentenze dei

giudici italiani, anche per quanto riguarda le iscrizioni nel

casellario giudiziale".

Premesso che unico precedente penale dell'imputato risulta essere

una condanna ad anni cinque di reclusione per detenzione abusiva di

armi, inflittagli il 5 agosto 1945 dalla Corte militare alleata di

Udine, e che la condanna sarebbe ostativa alla concessione del

beneficio condizionale della pena di cui all'art. 163 del codice

penale, il giudice a quo osserva che la sentenza, emessa in regime di

occupazione militare, fu pronunziata in forza dell'ordine provinciale

n. 11 del "Governo militare alleato - provincia di Udine".

È da ciò, posto che - come ritenuto anche dalla Corte di

cassazione con sentenza del 28 ottobre 1950 - "l'occupazione bellica

non fa cessare la sovranità dello Stato occupato", deriverebbe che la

condanna fu pronunciata da un giudice diverso "dal giudice naturale

precostituito per legge" (art. 25, primo comma, Cost.) e non "in forza

di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (art.

25, comma secondo, Cost.), tale non potendo ritenersi il menzionato

proclama del Governo militare alleato. Inoltre, continua l'ordinanza,

la fattispecie era già punita con pena di specie diversa dall'art. 697

del codice penale.

Il menzionato art. 2 del r.d.l. n. 31 del 1944, equiparando una

siffatta condanna a quella emessa dai giudici italiani, appare dunque

al Tribunale sospetto di incostituzionalità per contrasto con l'art.

25 Cost. e, di riflesso, con l'art. 3 Cost. "dato che i cittadini dello

Stato vengono a trovarsi condannati da giudici diversi, in base a norme

diverse e con pene di specie diversa".

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione venga dichiarata infondata, osservando che l'art. 2 del

r.d.l. n. 31 del 1944 fa parte dei provvedimenti sul regime giuridico

dei territori italiani liberati ad opera delle forze armate alleate, i

quali vanno inquadrati nella Convenzione d'armistizio del 29 settembre

1943, che sarebbe entrata a far parte dell'ordinamento giuridico

italiano proprio in virtù del r.d.l. n. 31 del 1944.

Inoltre - prosegue l'Avvocatura - l'efficacia riconosciuta alle

sentenze pronunciate dai Tribunali militari alleati "come se

pronunciate dai Tribunali italiani" non è in contrasto, come invece

ritiene il giudice a quo, con il principio di diritto internazionale

secondo il quale l'occupazione bellica non fa cessare la sovranità

dello Stato occupato, giacché tale occupazione ha determinato, come

ritenuto anche dalla Corte di cassazione (Cass., 11 agosto 1966, n.

2196), la coesistenza su un medesimo territorio di due distinti

ordinamenti giuridici, caratterizzati entrambi dai requisiti

fondamentali dell'autonomia e della originarietà, i cui rapporti sono

stati regolati, con l'armistizio, da una disciplina convenzionale che

si è aggiunta a quella propria del regime di occupazione. Ed in virtù

di tale disciplina devono ritenersi legittimi sia il proclama e

l'ordine provinciale n. 11 del Governo militare alleato della cui forza

di legge non può dubitarsi - sia la sentenza emessa dalla Corte

militare alleata quarantuno giorni dopo l'emanazione dell'ordine

provinciale n. 11, talché può ragionevolmente presumersi che il fatto

per il quale il Gasparutti (attuale imputato nel giudizio pendente

innanzi al Tribunale di Udine) fu all'epoca condannato sia stato

commesso dopo l'entrata in vigore dell'ordine e da un giudice

precostituito.

Quanto infine all'addotta violazione dell'art. 3 Cost.,

l'Avvocatura preliminarmente rileva che dalla motivazione

dell'ordinanza non è dato evincere con certezza se il Tribunale di

Udine abbia inteso riferirsi a disparità di trattamento nei confronti

dei cittadini dello Stato a seconda che lo stesso comportamento

penalmente illecito sia stato tenuto in territori soggetti

all'occupazione militare alleata o, invece, in territori già

restituiti all'amministrazione italiana; ovvero a seconda che

nell'ambito degli stessi territori occupati, cittadini italiani siano

stati giudicati da un giudice italiano o da un giudice delle forze

d'occupazione. Ritiene, quindi, più verosimile giacché nulla

autorizza a ritenere che si siano verificati fatti sussumibili

nell'ambito della seconda ipotesi - che il giudice a quo abbia posto

mente alla prima ed osserva che ogni irragionevole disparità di

trattamento va senz'altro esclusa, apparendo ictu oculi evidente la

diversità delle situazioni a seconda che il reato di detenzione

abusiva di armi fosse stato commesso in territorio tuttora soggetto ad

occupazione militare ovvero in territorio già restituito

all'amministrazione italiana, dove, date le condizioni di vita

relativamente più ordinata e tranquilla, il fatto appariva meno grave.

4. - Alla pubblica udienza del 24 marzo 1982, la difesa del

Governo, in persona dell'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota,

ha ribadito le ragioni già esposte, insistendo per la declaratoria di

infondatezza. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Udine ha denunciato esclusivamente

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del regio decreto legge 11

febbraio 1944, n. 31 - poi convertito in legge unitamente agli altri

decreti indicati nella tabella annessa alla legge 5 maggio 1949, n. 178

- per asserito contrasto "con l'art. 25 e, di riflesso, con l'art. 3

della Costituzione". A sostegno della sollevata questione ha così

argomentato: a carico di Gasparutti Giusto, imputato (ai sensi degli

artt. 14, legge n. 497 del 1974 e 2, legge n. 895 del 1967) di

detenzione abusiva di un fucile, risulta un precedente specifico, che

osta alla concessione della sospensione condizionale della pena. Ma

tale precedente consiste in una condanna inflitta, in periodo

d'occupazione bellica, dalla Corte militare alleata di Udine, in base

ad un "Proclama del governo militare alleato". E poiché - prosegue il

giudice a quo - "l'occupazione bellica non fa cessare la sovranità

dello Stato occupato", allora la disposizione impugnata, avendo

equiparato ad ogni effetto le sentenze dei tribunali militari alleati a

quelle dei giudici italiani, vulnera i principi del giudice naturale e

di legalità (art. 25, primo e secondo comma, Cost.) - ma anche, sia

pure di riflesso, quello di eguaglianza (art. 3 Cost.) - ; il che è

accaduto appunto nella specie, in cui la condanna risulta pronunciata,

non solo da un giudice diverso da quello "naturale precostituito per

legge", ma anche non "in forza di una legge che sia entrata in vigore

prima del fatto commesso".

2. - La questione è infondata.

Oggetto del sindacato di questa Corte è l'art. 2 del menzionato

r.d.l. n. 31 del 1944 - il solo, come già detto, impugnato dal giudice

a quo - e precisamente quella parte (primo comma), la cui formulazione

letterale è la seguente: "Resta egualmente ferma l'efficacia delle

sentenze pronunciate dai tribunali militari alleati, che ad ogni

effetto avranno valore come se pronunciate da tribunali italiani...".

Per chiarire il quesito e perciò per risolverlo esattamente, giova

considerare che l'ordinanza: riporta la suddetta norma, non solo in

una libera versione, ma anche con un inciso finale ("anche per quanto

riguarda le iscrizioni al casellario giudiziale"), che il sopra

trascritto testo non contiene; trascura il dato che l'identica norma,

nell'identica formulazione, e persino nell'articolo recante lo stesso

numero - 2 - è stata riprodotta nel successivo decreto legislativo

luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162; non si avvede che, per quanto

riguarda la menzione, nei certificati del casellario giudiziale, delle

sentenze di condanna a pena detentiva, pronunciate dai tribunali

militari alleati, la materia è stata disciplinata con la legge 18

dicembre 1951, n. 921, di sette anni posteriore alla norma impugnata.

Ma in definitiva i rilievi del giudice remittente poggiano sul

diniego della legittimità del potere esercitato dal governo militare

occupante, mediante i propri atti normativi ed i propri tribunali, in

territorio italiano e su cittadini italiani. E ciò, sulla base del

presupposto che l'occupazione militare non avrebbe fatto cessare la

sovranità dello Stato italiano.

3. - Anche a riguardo di questo assunto si può prescindere dalla

constatazione che l'assolutezza e la perentorietà dell'asserito

principio trovano fedele riscontro nella massima tratta da una rivista

giuridica, non già nel testo della invocata sentenza (Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 1950, Wagner ed altri), che per di più concerneva una

fattispecie tutt'altro che similare. Oltre tutto, non si è tenuto

conto della giurisprudenza ben più pertinente e successiva a quella

cui si è fatto richiamo, la quale ha affermato (Cass. pen., Sez. Un.,

14 luglio 1951, Scarpato), che "per il principio del diritto

internazionale, emergente dalle convenzioni dell'Aia del 1899 e del

1907, nonché dalla legge 8 luglio 1938, n. 1415, ed accolto dall'art.

235 del nostro codice penale militare di guerra, lo Stato occupante ha

il diritto di giudicare nel territorio occupato, a mezzo dei suoi

tribunali militari, e secondo il proprio diritto sostanziale e

procedurale, gli abitanti del detto territorio che commettano reati,

comuni o militari, contro le forze armate di occupazione...". Né si

tratta di una pronuncia isolata: a distanza di oltre 15 anni, infatti,

è stato sentenziato (Cass. civ., 11 agosto 1966, n. 2196) che

"l'occupazione militare del territorio di uno Stato da parte delle

forze nemiche non esclude il permanere della sovranità dello Stato

occupato, ma determina la coesistenza su un medesimo territorio, di due

distinti ordinamenti giuridici", soggiungendosi che conseguentemente le

norme dello Stato occupato "sono vincolanti, per le persone soggette

allo Stato stesso, nei limiti in cui esse sono compatibili con

l'esercizio dei poteri che spettano agli occupanti".

Vale poi ricordare che l'art. 2 dell'impugnato regio decreto legge

n. 31 del 1944 - al pari del corrispondente articolo del non impugnato

decreto legislativo luogotenenziale n. 162 del 1944 - attuò, come

risulta testualmente dalle premesse del decreto, precisi accordi

intervenuti col governo militare alleato in esecuzione dell'"armistizio

lungo" del 29 settembre 1943, cui non può negarsi, quanto meno,

effetto ricognitivo del principio di diritto internazionale,

riscontrato nella giurisprudenza della Cassazione e prevalente in

dottrina, che riconosce all'occupante l'esercizio, in territorio

occupato, sia della potestà normativa, sia della potestà

giurisdizionale, sui cittadini dello Stato occupato. E la posteriore

Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle persone civili

in tempo di guerra, ratificata dall'Italia con la legge 27 ottobre

1951, n. 1739, la quale ancor più esplicitamente facoltizza (art. 66)

la giurisdizione dei tribunali militari dell'occupante, ha il valore di

conferma del suddetto principio.

4. - Alla luce delle suesposte considerazioni, devono ritenersi

infondate le censure di violazione dei principi del giudice naturale e

di legalità, di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma

dell'art. 25 Cost. Esse, benché autonomamente formulate, sono lo

sviluppo di un principio, non accolto dal diritto delle genti, secondo

cui in periodo di occupatio bellica lo Stato occupato conserverebbe la

pienezza della sovranità e, correlativamente, lo Stato occupante non

potrebbe esercitare alcun potere. Poiché, viceversa, vige proprio il

contrario principio, deve affermarsi, con riferimento alla questione

sollevata con l'ordinanza de qua, che i tribunali militari alleati

erano legittimati ad esercitare nel territorio occupato di Udine la

giurisdizione penale, applicando le "leggi" all'uopo emanate

dall'autorità occupante, e che, di conseguenza, ben poteva disporre lo

Stato italiano l'equiparazione ad ogni effetto delle sentenze di quei

tribunali a quelle dei giudici italiani.

Appare superfluo a questo punto ricordare, sia che la suddetta

equiparazione è stata ribadita, dopo la firma del trattato di pace

(con la legge 18 dicembre 1951, n. 921, e proprio con quella

disposizione di cui all'art. 3, non impugnata dal Tribunale di Udine,

che stabilisce la menzione delle condanne dei tribunali militari

alleati nei certificati del casellario giudiziale), sia che il nostro

ordinamento non ripudia in linea di principio (artt. 12 codice penale e

672 - 674 codice di procedura penale) il riconoscimento delle sentenze

penali straniere.

La conclusione cui si è pervenuti coinvolge la censura di

violazione dell'art. 3 Cost., la quale, a parte la sua nebulosità, era

stata dal giudice a quo considerata "di riflesso".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del r.d.l. 11 febbraio 1944, n. 31, sollevata dal Tribunale

di Udine, con ordinanza in data 26 novembre 1975, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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