Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con

ordinanza emessa il 16 maggio 1969 dal pretore di Roma nel procedimento

penale a carico di Angiolillo Renato, iscritta al n. 173 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 158 del 21 giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Angiolillo Renato, il

pretore di Roma, con ordinanza 16 maggio 1969 - depositata in

cancelleria il 20 dicembre 1971 - accogliendo l'eccezione della difesa,

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8

della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'Angiolillo è imputato del reato previsto in detto art. 8, per

aver omesso di far inserire nel quotidiano "Il Tempo" di cui è

direttore responsabile, le rettifiche indicategli da Capuano Savino,

ritenutosi offeso nella reputazione, per una notizia riguardante la sua

persona, pubblicata nel cennato quotidiano nella edizione del 4 agosto

1968, alla pagina 4, dedicata alla cronaca delle Puglie.

Nel presente giudizio è intervenuto soltanto il Presidente del

Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della

questione. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Roma ritiene che l'art. 8 della legge 8 febbraio

1948, n. 47, che punisce il direttore responsabile del giornale quando

omette di pubblicare la rettifica di una notizia falsa o lesiva della

dignità o reputazione altrui, violi il principio di uguaglianza in

quanto dispone che, per tale reato, si procede di ufficio, mentre per i

reati commessi a mezzo della stampa la procedibilità è subordinata

alla presentazione della querela. Questa differenziata disciplina

processuale sarebbe irrazionale, non potendosi giustificare l'ingerenza

statuale in una situazione identica ad altre per le quali l'esercizio

dell'azione penale è invece subordinato alla manifestazione di

volontà dell'offeso. Anche se la condotta omissiva del direttore

responsabile va inquadrata nella più ampia attività di informazione,

la quale è oggetto di particolare interesse da parte dello Stato, essa

costituirebbe tuttavia "un incidente che riguarda esclusivamente il

rapporto fra soggetto attivo del reato e parte offesa", il cui

interesse privato assumerebbe un'importanza primaria ed assorbente sì

da porre in secondo piano la pretesa punitiva dello Stato.

2. - La questione non è fondata.

Non sussiste invero quella identità di situazioni soggettive ed

oggettive che il giudice a quo pone a fondamento della tesi che il

principio di uguaglianza sia violato dal trattamento processuale

differenziato sopraindicato.

Non si può condividere l'opinione che la procedibilità dei reati

commessi a mezzo della stampa sia, in via generale, condizionata

all'esercizio della querela da parte della persona offesa. Trattasi

infatti di opinione non confortata dalla legislazione positiva.

L'ordinanza si sofferma sui reati di diffamazione ed ingiuria, ma

trascura il vilipendio, le pubblicazioni oscene, ed altri reati

perseguibili di ufficio: e richiama, inoltre, l'art. 21 della legge n.

47 del 1948, non tenendo conto, però che questo, trattando del

procedimento per i reati commessi a mezzo della stampa, fa un espresso

richiamo "alla presentazione di querela o denuncia". È da considerare,

invece, come essendo possibile che a mezzo della stampa siano commessi

reati di varia indole, consegue che per essi la procedibilità sia

diversamente disciplinata - d'ufficio oppure a querela - a seconda

della natura dei beni offesi, alcuni dei quali ricadono nella sfera

privata della persona, ed altri attengono ad interessi di carattere

pubblico.

3. - L'impugnato art. 8 non prevede, poi, un reato commesso a mezzo

della stampa, perché punisce l'inosservanza di un obbligo che è

imposto dalla legge, disciplinante l'esercizio della attività di

stampa e della relativa diffusione, ed imposto a tutela del pubblico

interesse e della obbiettività della informazione. Nei reati commessi

a mezzo della stampa, invece, questa costituisce il mezzo, lo strumento

adoperato per aggredire beni, come l'onore, la reputazione, etc.; e

trattasi di strumento non necessario in quanto il bene tutelato può

essere offeso anche con mezzi diversi. Non si può quindi fare

confusione fra tali reati e quello previsto dall'art. 8.

A nulla giova l'argomento che il reato di diffamazione a mezzo

stampa, procedibile a querela, è spesso abbinato a quello previsto

dall'art. 8 in esame. Ciò infatti non esclude che si tratta di due

reati lesivi di interessi diversi, privato l'uno e pubblico l'altro. Il

pretore riconosce che la condotta omissiva del direttore responsabile

si inquadra indubbiamente nella sua più ampia attività di

informazione, la quale per la sua incisiva influenza sulla pubblica

opinione assume rilevanza primaria; rileva tuttavia che, nel caso in

esame l'interesse prevalente è quello individuale della persona lesa,

che nei confronti di quello generale della informazione ha una

importanza assorbente sì da "porre in secondo piano la pretesa

punitiva dello Stato". Ma la Corte ritiene che siffatta graduazione non

è attendibile, perché non sorretta da convincenti argomentazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla

stampa), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione

dall'ordinanza del pretore di Roma 16 maggio 1969.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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