Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo

comma, legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212 ("Norme

riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale

della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST),

l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la

Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e

l'Ente acquedotti siciliani (EAS)"), promosso con l'ordinanza emessa

il 10 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile

vertente tra Di Graziano Cono e Pezzino Giovanni, iscritta al n. 832

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 56 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Di Graziano Cono;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel giudizio promosso da Cono Di Graziano avverso la convalida

dell'elezione di Giovanni Pezzino a consigliere comunale di Catania

in seguito alle votazioni svoltesi nei giorni 8 e 9 giugno 1980, per

non essere il medesimo cessato dalle funzioni di componente del

consiglio di amministrazione dello ESA (ente di sviluppo agricolo)

almeno novanta giorni prima dal compimento del quinquennio dalle

precedenti elezioni comunali del 15 e 16 giugno 1975, il Tribunale di

Catania, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1980 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale

siciliana 14 settembre 1979, n. 212, "per la parte in cui limita ai

comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti la

ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale dei

soggetti nella stessa norma indicati". Osserva il giudice a quo che

la norma denunciata, laddove prevede che gli amministratori, i

componenti dei collegi sindacali ed i revisori dei conti degli enti

pubblici, dipendenti dalla regione, dall'articolo stesso menzionati

(ESPI, EMS, AZASI, IRCAC, CRIAS, AST, ESA, IRVV ed EAS) non sono

eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di comuni con

popolazione superiore a 25.000 abitanti ove non cessino dalle

rispettive funzioni almeno novanta giorni prima del compimento del

quinquennio dalla data delle precedenti elezioni comunali e

provinciali, pone una deroga alla legislazione statale in materia,

non consentita al legislatore regionale.

La Corte costituzionale - si afferma sostanzialmente in ordinanza

- con sentenze n. 108 del 1969 e n. 189

del 1971 ha infatti chiarito che l'esercizio della potestà

legislativa primaria attribuita alla regione Sicilia dall'art. 14,

lettera o), dello Statuto speciale d'autonomia (r.d.lgs. 15 maggio

1946, n. 455), in materia di ordinamento degli enti locali, non può

dar vita a norme limitative del diritto d'elettorato passivo, qual è

disciplinato dalla legislazione elettorale statale, se non in

presenza di situazioni le quali siano esclusive per la Sicilia, ed in

ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela

di un interesse generale. Nella specie difetterebbe la prima

condizione, sicché la norma violerebbe il principio di eguaglianza

in materia elettorale. In riferimento all'art. 3 Cost., la

disposizione sarebbe comunque censurabile sotto il diverso profilo

della irragionevole limitazione dell'ineleggibilità ai soli

consiglieri comunali e provinciali di comuni con popolazione

superiore ai 25.000 abitanti, attesa l'uguale valenza che, anche nei

comuni con popolazione inferiore, assume la ratio della norma,

mirante ad evitare la possibile captatio benevolentiae - nei comuni

con popolazione inferiore suscettibile di manifestarsi con maggiore

intensità - degli elettori da parte di soggetti che occupino

determinate cariche. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio comunale di Catania, con deliberazione in data 4

luglio 1980, convalidava la elezione di tal Pezzino Giovanni, che

nella consultazione elettorale dell'8 giugno era risultato eletto

Consigliere di quel Comune. Ma poiché il Pezzino non si era

tempestivamente dimesso dalla carica di componente il consiglio

d'amministrazione dell'ESA (ente di sviluppo agricolo), la suddetta

deliberazione di convalida veniva impugnata in sede giurisdizionale

da un elettore sulla base dell'art. 24 della legge regionale

siciliana 14 settembre 1979, n. 212, a sensi del quale "gli

amministratori... dell'ESA... non sono eleggibili a consiglieri...

comunali di Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ove

non cessino dalle... funzioni almeno novanta giorni prima del

compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni

comunali...".

L'adito Tribunale di Catania, dopo avere osservato che "in materia

di elettorato passivo per gli enti locali" "la regione siciliana può

prevedere... cause di ineleggibilità" "nuove e diverse" da quelle

stabilite dal legislatore statale, solo se giustificate e razionali,

ha lamentato in particolare che il legislatore regionale abbia

disposto l'ineleggibilità in oggetto limitatamente ai Comuni con

popolazione superiore a 25 mila abitanti, creando così "tra le due

categorie di Comuni" una discriminazione, che "non appare suffragata

da razionale giustificazione". E poiché - prosegue l'ordinanza "nei

Comuni con minore popolazione la captatio benevolentiae può

manifestarsi con maggiore intensità, attesa la possibilità di più

diretti e frequenti contatti con la base elettorale", il giudice a

quo ha denunciato a questa Corte, per sospetta violazione degli artt.

51 e 3 Cost., l'art. 24 della menzionata legge regionale n. 212 del

1979 nella parte in cui distingue i Comuni, ai fini

dell'eleggibilità degli amministratori in discorso, secondo che

abbiano una popolazione superiore o inferiore ai 25 mila abitanti.

2. - La questione, posta nei termini surriportati, va dichiarata

inammissibile.

Oggetto della doglianza del ricorrente era il fatto che il Pezzino

non si fosse dimesso dalla carica di amministratore dell'ESA,

prevista dall'art. 24 come causa di ineleggibilità, nel termine ivi

stabilito. Il Tribunale di Catania, viceversa, lamentando che

l'ineleggibilità è stata stabilita solo nei confronti dei Comuni

con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, in sostanza chiede a

questa Corte di volere estendere la ineleggibilità anche rispetto ai

Comuni con popolazione inferiore. Ma poiché il resistente risulta

essere stato eletto in un Comune con popolazione superiore ai 25 mila

abitanti, quale è quello di Catania, è di tutta evidenza che il

giudice a quo ha impugnato una disposizione che non rileva ai fini

del decidere la controversia della quale era stato investito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale

siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevata in riferimento agli

artt. 51 e 3 Cost. dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'8 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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