Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 228/1976
  • art. 1d.l. 236/1974

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei

contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani)

convertito con modificazioni in legge 12 agosto 1974, n. 351;

dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti

sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli

immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 31 luglio 1975,

n. 363; dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228 (provvedimenti

urgenti sulla proroga dei contratti di locazione), convertito con

modificazioni in legge 22 maggio 1976, n. 349; dell'art. 1 del d.l. 23

dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei

contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani),

convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28;

dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione degli immobili urbani) convertito con modificazioni in

legge 8 agosto 1977, n. 510; dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 28

ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei

contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani)

convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928;

dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione degli immobili urbani) convertito in legge 24 maggio 1978,

n. 220, promossi con ordinanze emesse il 10 giugno 1976 dal pretore di

Palermo nel procedimento civile vertente tra Criscuoli Giovanni e

Tommasini Giuseppe, il 9 e il 20 maggio 1977 dal pretore di Legnano nei

procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Marazzini Giovanna e

Ceruti Giuseppe e tra società Immobiliare Luce e Perotta Angelo, il 21

novembre 1977 dal pretore di Modena nei procedimenti civili vertenti

rispettivamente tra Adani Mario e Montanari Antonio, tra Adani Mario e

Storti Alfredo e tra Adani Mario e Suffritti Giovanni, il 4 marzo 1978

dal pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Gollo

Francesco e Beltrami Michele, il 28 marzo 1978 dal pretore di Legnano

nel procedimento civile vertente tra Comune di San Giorgio su Legnano e

Vignati Luigi, il 2 maggio e il 12 aprile 1978 dal pretore di Voltri

nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Ballestrero

Andreina e D'Andrea Roberto, De Berchi Piero ed altra e Malaraggia

Francesco, il 5 maggio 1978 dal pretore di Modena nel procedimento

civile vertente tra Damen Tommaso ed altro e Serradimigni Sergio, il 9

giugno 1978 dal pretore di Legnano nel procedimento civile vertente tra

Fusetti Angelo e Colombo Isidoro, il 6 novembre 1978 dal pretore di

Menaggio nel procedimento civile vertente tra Longoni Elio e Colo'

Sesto, rispettivamente iscritte al n. 661 del registro ordinanze 1976,

ai nn. 332 e 362 del registro ordinanze 1977, ai numeri 38, 39, 40,

266, 366, 378, 448, 486 e 530 del registro ordinanze 1978 e al n. 208

del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976, nn. 258 e 265 rispettivamente

del 21 e del 28 settembre 1977, nn. 94, 228, 293 e 347 rispettivamente

del 5 aprile, 16 agosto, 18 ottobre e 13 dicembre 1978 e nn. 10, 24 e

126 rispettivamente del 10 e 24 gennaio e del 9 maggio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1977, nel procedimento civile

vertente tra Marazzini Giovanna e Ceruti Giuseppe, il pretore di

Legnano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'articolo unico della legge 21 febbraio 1977,

n. 28, nella parte in cui dispone, per gl'immobili adibiti ad uso di

abitazione, che la proroga fino al 30 giugno 1977 si applica

limitatamente ai contratti stipulati con conduttori che abbiano un

reddito complessivo netto annuo non superiore a lire 5.500.000,

riservando lo stesso trattamento tanto a quei conduttori che facciano

parte di un nucleo familiare numeroso, quanto a quelli che, pur godendo

dello stesso reddito, non abbiano famiglia.

La stessa questione, per avere ancorato la proroga delle locazioni

ad uso abitativo al requisito economico-fiscale di un determinato

reddito, senza fare alcuna distinzione tra conduttori che abbiano o

meno un nucleo familiare a carico, è stata sollevata dalle seguenti

altre ordinanze, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione:

- ordinanza emessa dal pretore di Legnano il 20 maggio 1977, nel

procedimento civile vertente tra soc. Immobiliare Luce e Perotta

Angelo, con denuncia dell'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 363;

- tre ordinanze, di identico contenuto, emesse dal pretore di

Modena il 21 novembre 1977, nei procedimenti civili instaurati da Adani

Mario rispettivamente contro Montanari Antonio, Storti Alfredo e

Suffritti Giovanni, con denuncia dell'articolo unico della legge 21

febbraio 1977, n. 28, e dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 510;

- ordinanza emessa dal pretore di Voltri il 4 marzo 1978, nel

procedimento civile vertente tra Gollo Francesco e Beltrami Michele,

con denuncia dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 17 giugno

1977, n. 326, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n.

510;

- ordinanza emessa dal pretore di Legnano il 28 marzo 1978, nel

procedimento civile vertente tra il Comune di San Giorgio su Legnano e

Vignati Luigi, con denuncia dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n.

510, e dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 928;

- ordinanza emessa dal pretore di Voltri il 2 maggio 1978, nel

procedimento civile vertente tra Ballestrero Andreina e D'Andrea

Roberto, con denuncia dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 17

giugno 1977, n. 326, convertito con modificazioni in legge 8 agosto

1977, n. 510;

- ordinanza emessa dal pretore di Voltri il 12 aprile 1978, nel

procedimento civile vertente tra De Berchi Piero ed altra e Malaraggia

Francesco, con denuncia dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge

17 giugno 1977, n. 326, convertito con modificazioni in legge 8 agosto

1977, n. 510;

- ordinanza emessa dal pretore di Modena il 5 maggio 1978, nel

procedimento civile vertente tra Damen Tommaso ed altro e Serradimigni

Sergio, con denuncia dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 28

ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre

1977, n. 928, e dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 30 marzo

1978, n. 77;

- ordinanza emessa dal pretore di Legnano il 9 giugno 1978, nel

procedimento civile vertente tra Fusetti Angelo e Colombo Isidoro, con

denuncia dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 928, e dell'art.

1 della legge 31 luglio 1975, n. 363;

- ordinanza emessa dal pretore di Menaggio il 6 novembre 1978 nel

procedimento civile vertente tra Longoni Elio e Colo' Sesto, con

denuncia del decreto legge 28 ottobre 1977, n. 778, della legge 23

dicembre 1977, n. 928 e del decreto legge 30 marzo 1978, n. 77.

In tutti i giudizi promossi con le indicate ordinanze è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha concluso per la

infondatezza della sollevata questione.

2. - Con ordinanza emessa il 10 giugno 1976, nel procedimento

civile vertente tra Criscuoli Giovanni e Tommasini Giuseppe, il pretore

di Palermo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, della legge 12 agosto 1974, n. 351, della legge 31

luglio 1975, n. 363, e della legge 22 maggio 1976, n. 349,

"limitatamente al punto in cui negano rilevanza alle variazioni di

reddito del conduttore sopravvenute all'anno 1972".

Anche il pretore di Modena, con le già richiamate tre ordinanze di

identico contenuto emesse il 21 novembre 1977, ha denunciato, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'articolo unico della legge

21 febbraio 1977, n. 28, e l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 510,

nella parte in cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni di

reddito del conduttore sopravvenute fino al momento in cui deve essere

decisa la ricorrenza o meno del diritto alla proroga.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i

suddetti giudizi con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

3. - Le già citate tre ordinanze 4 marzo, 12 aprile e 2 maggio

1978 del pretore di Voltri hanno altresì sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 1, comma secondo, del decreto legge 17 giugno

1977, n. 326, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto

1977, n. 510, "nella parte in cui nega rilevanza all'incidenza

dell'aumento del costo della vita e della svalutazione nella

determinazione del reddito del conduttore".

Per la infondatezza della proposta questione ha concluso

l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta, come già detto, nei

relativi giudizi, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri.

4. - All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha ribadito la

richiesta che siano dichiarate infondate le proposte questioni di

legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze in epigrafe sono state sottoposte alla Corte

le seguenti questioni:

A) se siano costituzionalmente illegittime - per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione - le sottoindicate norme, nella parte in

cui, disponendo la proroga dei contratti di locazione degli immobili

urbani adibiti ad uso di abitazione, stipulati da conduttori aventi un

reddito complessivo annuo non superiore, al netto, a determinati limiti

(secondo le varie norme, succedutesi nel tempo, lire 4.000.000 o lire

5.500.000 o lire 8.000.000), non tengono conto della composizione del

nucleo familiare a carico del conduttore, non distinguendo, cioè, tra

conduttori con familiari a carico e conduttori che, pur fruendo dello

stesso reddito, non abbiano famiglia:

a) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, nel testo sostituito

dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363 (ordinanze del 20

maggio 1977 e del 9 giugno 1978 del pretore di Legnano);

b) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, nel testo sostituito

dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 9

maggio 1977 del pretore di Legnano e del 21 novembre 1977 del pretore

di Modena);

c) art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel

testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510

(ordinanze del 21 novembre 1977 del pretore di Modena, del 4 marzo, 12

aprile e 2 maggio 1978 del pretore di Voltri e del 28 marzo 1978 del

pretore di Legnano);

d) art. 1, comma secondo, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778,

convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928

(ordinanze del 28 marzo e 9 giugno 1978 del pretore di Legnano, del 5

maggio 1978 del pretore di Modena e del 6 novembre 1978 del pretore di

Menaggio);

e) art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, convertito

in legge 24 maggio 1978, n. 220 (ordinanze del 5 maggio 1978 del

pretore di Modena e del 6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);

B) se siano costituzionalmente illegittime - per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione - le sottoindicate norme, nella parte in

cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni del reddito complessivo

netto dei conduttori, sopravvenute fino al momento in cui deve

decidersi sul diritto alla proroga:

a) art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, nel testo sostituito

dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351 (ordinanza del 10

giugno 1976 del pretore di Palermo);

b) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, nel testo sostituito

dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363 (ordinanza del 10

giugno 1976 del pretore di Palermo);

c) art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, nel testo sostituito

dalla legge di conversione 22 maggio 1976, n. 349 (ordinanza del 10

giugno 1976 del pretore di Palermo);

d) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, nel testo sostituito

dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 21

novembre 1977 del pretore di Modena);

e) art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel testo modificato

dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510 (ordinanze del 21

novembre 1977 del pretore di Modena);

C) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art.

3 della Costituzione - l'art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno

1977, n. 326, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto

1977, n. 510, nella parte in cui non attribuisce rilevanza all'aumento

del costo della vita e della svalutazione della moneta nella

determinazione del reddito del conduttore (ordinanze del 4 marzo, 12

aprile e 2 maggio 1978 del pretore di Voltri).

2. - Le proposte questioni, tutte inerenti al regime vincolistico

in materia di locazioni di immobili urbani, sono in parte identiche ed

in parte connesse: i relativi giudizi vengono, quindi, riuniti per

essere decisi con unica sentenza.

3. - Le ordinanze sono state tutte emesse anteriormente all'entrata

in vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha

dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani. Peraltro,

la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge,

ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad

ogni effetto le norme precedenti, come quelle denunciate, sulle quali,

quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere ai giudici a

quibus conferma della rilevanza della sollevata questione.

4. - La questione puntualizzata alla lettera A) del precedente n.

1, non è fondata.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale

di norme operanti nell'ambito del regime vincolistico delle locazioni

di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, ha posto in evidenza

lo scopo sociale di intervento in favore delle classi meno abbienti,

cui è appunto preordinata la disciplina all'uopo apprestata con i noti

caratteri di straordinarietà e temporaneità: e in siffatta

prospettiva ha ritenuto giustificata la disparità di trattamento tra

conduttori meritevoli di particolare tutela, ed aventi perciò diritto

alla proroga, e conduttori ai quali non v'è motivo di attribuire tale

diritto (sent. n. 225 del 1976). La scelta degli 'indici di

differenziazione tra conduttori, purché non palesemente irragionevoli,

rientra certamente nell'ambito di quella discrezionale valutazione

della situazione economica e di mercato, che in subiecta materia la

Corte, da ultimo con la sentenza n. 120 del 1980 ha riconosciuto

riservata al legislatore. Il quale, di volta in volta, ha fatto

riferimento, in ragione dello scopo perseguito, ad una varietà di

parametri (data di stipula del contratto, caratteristiche non di lusso

dell'immobile, superficie dello stesso, numero dei vani abitabili,

indice di affollamento, ecc.), cui, però, ha accompagnato, a far tempo

dal 1967, il requisito del reddito annuo del conduttore, prescrivendo

che lo stesso non dovesse superare un determinato ammontare,

progressivamente lievitato nel succedersi temporale dei provvedimenti

vincolistici.

Con ciò si è voluto - come giustamente ha posto in rilievo

l'Avvocatura dello Stato - ancorare la linea di demarcazione a un dato

obiettivo (il reddito percetto), che evitasse difficoltà di

accertamento e rendesse facile e spedita la risoluzione delle possibili

controversie (sent. n. 132 del 1972): esigenze di semplicità e

speditezza, queste, che si è temuto di sacrificare ove si fosse,

invece, conferito rilievo al dato soggettivo degli oneri gravanti sul

conduttore per il sostentamento proprio e dei suoi più o meno numerosi

familiari.

La Corte ritiene che il legislatore, così operando, non abbia

oltrepassato i limiti di quella discrezionalità che indubbiamente gli

spetta nella individuazione di categorie e di situazioni: pertanto la

questione, prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

non è fondata.

5. - Per quanto concerne la questione puntualizzata alla lett. B)

del precedente n. 1, va preliminarmente osservato che dell'art. 1 del

d.l. n. 236 del 1974 (nel testo sostituito dalla legge di conversione

n. 351 del 1974) e dell'art. 1 del d.l. n. 255 del 1975 (nel testo

sostituito dalla legge di conversione n. 363 del 1975), denunciati dal

pretore di Palermo, la Corte, con sentenza n. 225 del 1976, ha già

dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte, appunto, in

cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni del reddito complessivo

netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute. In

riferimento alle norme suddette, pertanto, la questione va dichiarata

manifestamente infondata.

Circa l'art. 1 del d.l. n. 228 del 1976 (nel testo sostituito dalla

legge di conversione n. 349 del 1976), anch'esso denunciato dal

pretore di Palermo, va considerato che tale norma, nel prorogare i

contratti sino al 31 dicembre 1976, aggiunge: "sino alla predetta data

continuano ad applicarsi le disposizioni del d.l. 25 giugno 1975, n.

255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363". Ma di tale ultimo

provvedimento fa parte appunto quell'art. 1, del quale la Corte, con la

sentenza n. 225 del 1976, ha già dichiarato la illegittimità

costituzionale nei termini sopra ricordati. La questione, quindi, è

infondata, perché già risolta nei sensi prospettati dall'ordinanza di

rimessione.

Circa le due norme denunciate dal pretore di Modena (art. 1 del

d.l. n. 849 del 1976, nel testo sostituito dalla legge di conversione

n. 28 del 1977, e art. 1 del d.l. n. 326 del 1977, nel testo sostituito

dalla legge di conversione n. 510 del 1977), va osservato che esse non

fanno riferimento al reddito del locatore relativo a un determinato

anno - come disponevano invece le norme dichiarate illegittime con la

più volte citata sentenza n. 225 del 1976 - sibbene al "reddito

complessivo netto", che deve essere calcolato tenendosi conto delle

variazioni eventualmente intervenute sino alla definitiva declaratoria

sulla domanda di cessazione del rapporto. Così interpretate, le norme

anzidette non appaiono in contrasto con l'invocato parametro

costituzionale, e in tali sensi la questione va dichiarata non fondata.

6. - Non fondata, infine, è anche la questione puntualizzata alla

lett. C) del precedente n. 1.

Come già innanzi osservato, il legislatore, in vista dello scopo

sociale che la disciplina vincolistica ha inteso perseguire, e

nell'ambito della discrezionalità che gli va riconosciuta, ha

collegato il beneficio della proroga con la consistenza del reddito del

conduttore entro un determinato limite, ragguagliato ad un importo, che

è stato progressivamente aumentato. A siffatti aumenti il legislatore

si è determinato, per adeguare il limite alla situazione economica e

di mercato; e in tale valutazione certamente ha confluito, fra l'altro,

anche la considerazione del progressivo aumento del costo della vita e

della concomitante svalutazione monetaria. Ma richiedere, invece, come

prospetta il giudice a quo, un automatico "sistema di adeguamento", che

renda il limite del reddito "in ogni momento aderente alla realtà

economica dei conduttori destinatari della norma vincolistica",

presuppone una scelta, la cui opportunità, le cui modalità e i cui

tempi di attuazione, anche per gl'inevitabili riflessi in altri settori

di non minor rilievo, sono riservati al legislatore; mentre appartiene

al sindacato di costituzionalità accertare che, nell'esercizio della

discrezionalità, non si esorbiti dagl'invalicabili confini della

razionalità. Il che non ricorre nel caso in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

I) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

delle sottoindicate norme, sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze a fianco menzionate:

a) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti

sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli

immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 31

luglio 1975, n. 363 (ordinanze del 20 maggio 1977 e del 9 giugno 1978

del pretore di Legnano);

b) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti

sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli

immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 21

febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 9 maggio 1977 del pretore di

Legnano e del 21 novembre 1977 del pretore di Modena);

c) art. 1, comma secondo; del d.l. 17 giugno 1977, n. 326

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione degli immobili urbani), nel testo modificato dalla legge

di conversione 8 agosto 1977, n. 510 (ordinanze del 21 novembre 1977

del pretore di Modena, del 4 marzo, 12 aprile e 2 maggio 1978 del

pretore di Voltri, e del 28 marzo 1978 del pretore di Legnano);

d) art. 1, comma secondo, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione degli immobili urbani), convertito con modificazioni in

legge 23 dicembre 1977, n. 928 (ordinanze del 28 marzo e 9 giugno 1978

del pretore di Legnano, del 5 maggio 1978 del pretore di Modena e del 6

novembre 1978 del pretore di Menaggio);

e) art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 24 maggio

1978, n. 220 (ordinanze del 5 maggio 1978 del pretore di Modena, e del

6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);

II) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio

1976, n. 228 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di

locazione), nel testo sostituito dalla legge di conversione 22 maggio

1976, n. 349, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con l'ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di Palermo;

III) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, l'altra

questione di legittimità costituzionale (indicata alla lettera B) del

n. 1 della motivazione) dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione), nel testo sostituito dalla legge di conversione 21

febbraio 1977, n. 28, e dell'art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione degli immobili urbani), nel testo modificato dalla legge

di conversione 8 agosto 1977, n. 510, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del 21 novembre 1977

del pretore di Modena;

IV) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di

Palermo, dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n.236 (provvedimenti

urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione

degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione

12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge

di conversione 31 luglio 1975, n. 363, la cui illegittimità

costituzionale è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con

sentenza n. 225 del 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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