Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della

legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), promosso con

ordinanza emessa il 10 ottobre 1979 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sul ricorso proposto da Almerighi Mario ed altri

contro il Ministro di grazia e giustizia, iscritta al n. 65 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.

Visti l'atto di costituzione di Calderone Carmelo Renato ed altri e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Enzo Silvestri per Calderone Carmelo Renato ed altri e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

notificato, in persona del Ministro pro-tempore, al Ministero di grazia

e giustizia, in data 24 luglio 1978, i magistrati, componenti elettivi

del Consiglio superiore della magistratura, dott.ri Mario Almerighi,

Carmelo Renato Calderone, Giacomo Caliendo, Enrico Ferri, Domenico

Nastro, Francesco Pintor, Aldo Sebastiano Rizzo e Mario Sannite, difesi

dal prof. avv. Enzo Silvestri, rilevavano che, a norma dell'art. 40

della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), fra i

componenti del Consiglio designati per elezione, i magistrati

percepiscono solamente lo stipendio previsto per le rispettive

categorie di appartenenza; mentre nei riguardi degli eletti dal

Parlamento è prevista la corresponsione di un assegno mensile lordo

pari al trattamento spettante ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3,

della legge 24 maggio 1951, n. 392 (ossia ai presidenti di sezione

della Corte di cassazione e qualifiche equiparate). Sostenevano i

ricorrenti che la disparità di trattamento economico in tal modo

venuta a crearsi fra i membri di un medesimo organo collegiale,

privilegiando ingiustamente quelli di estrazione parlamentare, dava

luogo a contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione. E lamentando che, in conseguenza di ciò, il trattamento

economico di cui, dalla data del loro insediamento in seno al

Consiglio, avevano goduto, era inferiore al dovuto, sollevavano, nei

confronti del suindicato art. 40, questione di legittimità

costituzionale.

Il TAR, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente

infondata, pronunciava il 10 ottobre 1979 una ordinanza, con la quale

disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Escluso ogni dubbio sulla pregiudizialità della questione nel

processo a quo, poiché dalla validità o meno della norma impugnata

dipende l'accoglimento o il rigetto del ricorso, nel provvedimento di

rimessione si osserva, riguardo al merito, che la corresponsione,

prevista dalla disposizione in questione, del suddetto assegno

solamente ad alcuni (eletti dal Parlamento) e non ad altri (eletti dai

magistrati) dei componenti il Consiglio, non trova valida

giustificazione né nella diversa estrazione elettiva, né nella

diversa estrazione professionale. Non nella diversa estrazione

elettiva, dato il carattere delle funzioni che, in forma di omogenea

parità, collegialmente, tutti e indistintamente i componenti del

Consiglio sono chiamati a svolgere per l'attuazione dei fini (di

garanzia della indipendenza e della autonomia della magistratura) ad

esso assegnati dall'art. 104 della Costituzione, di guisa che il fatto

che i singoli componenti del Consiglio siano stati eletti dai

magistrati o dal Parlamento non produce alcuna differenza, né formale

né funzionale, relativamente all'esercizio della loro attività.

Altrettanto deve dirsi, secondo il giudice a quo, perla diversa

estrazione professionale, dovendosi escludere che, ai fini del divario

di retribuzione tra i membri del Consiglio, possa assumere rilievo

l'appartenenza all'ordine giudiziario per gli uni, e l'appartenenza

alla categoria degli avvocati o a quella dei professori universitari

ordinari, per gli altri. Ed invero, per quanto concerne in particolare

i componenti professori universitari, l'ordinanza di rinvio osserva che

essi, nel corso del mandato, continuano ad esercitare nelle Università

la loro attività di docenti, alla stessa stregua dei componenti

magistrati, che continuano (tranne casi eccezionali) ad esercitare le

loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali sono assegnati.

Nell'apprezzamento del legislatore si ha, dunque, per entrambe le

categorie di impiegati dello Stato (magistrati e professori

universitari) di cui è prevista la partecipazione al Consiglio, una

omogeneità di posizioni, cui però non corrisponde una omogeneità

nell'attribuzione degli assegni e delle indennità connesse con

l'esercizio del loro mandato. Infatti, per quanto concerne i

professori, che come tali già fruiscono di stipendio a carico del

bilancio dello Stato, la norma impugnata prevede che ad essi spetti il

trattamento più favorevole nel confronto tra tale stipendio e

l'assegno mensile pari al trattamento complessivo spettante al

presidente di sezione della Corte di cassazione, che viene appunto

corrisposto ai componenti del Consiglio eletti dal Parlamento. Per cui

resta a carico dell'amministrazione di appartenenza l'onere inerente al

trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Consiglio

quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante

quali componenti del Consiglio stesso.

Nel caso degl'impiegati dello Stato professori universitari,

componenti del Consiglio, gli assegni e le indennità corrisposti per

tale prestazione volontaria di servizio, rimangono così

istituzionalmente distinti dai corrispettivi dovuti per il loro

rapporto d'impiego, a differenza degli assegni corrisposti per

l'identica prestazione di servizio agl'impiegati dello Stato

magistrati, appartenenti a categorie che di quel trattamento non

usufruiscono, ma anch'essi, al pari dei primi, componenti del

Consiglio.

Sotto questi profili, pertanto - conclude il TAR - la norma

dell'art. 40 della legge n. 195 del 1958, là dove sottopone situazioni

eguali a discipline retributive diverse, non sembra esente da seri

dubbi di illegittimità costituzionale in relazione al principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Al tempo stesso

essa potrebbe apparire in contrasto con il principio della

proporzionalità della retribuzione in rapporto alla quantità e

qualità dell'opera prestata, che nella Costituzione è fissato

dall'art. 36. Infine, anche con riguardo alla sospetta arbitrarietà

della disciplina contenuta nella norma impugnata rispetto ai fini

prescritti dall'art. 97 della Costituzione, la questione sollevata non

appare manifestamente infondata, "non potendosi escludere il dubbio che

una irrazionale e diversificata corresponsione di assegni e indennità

ad appartenenti al medesimo organo e investiti delle medesime funzioni,

possa compromettere il buon andamento dell'organo stesso".

2. - Adempiute le formalità di rito per notifiche, comunicazione e

pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, sei dei magistrati ricorrenti,

e precisamente i dottori Calderone, Caliendo, Ferri, Nastro, Pintor e

Sannite, con atto di deduzioni in data 29 marzo 1980, si sono

costituiti innanzi alla Corte. Amezzo dell'Avvocatura dello Stato, con

atto 11 aprile 1980, è intervenuto in giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri.

La difesa dei ricorrenti, nel chiedere che la Corte, in base ai

rilievi formulati dal TAR, dichiari l'art. 40 della legge n. 195 del

1958 costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3, 36 e

97 della Costituzione, contesta la fondatezza delle tesi già addotte

in contrario dall'Avvocatura dello Stato, per il Ministro di grazia e

giustizia, nel giudizio a quo, escludendo anzitutto che i componenti

c.d. togati del Consiglio, per la loro qualità di magistrati e

perché il Consiglio è organismo preordinato a rendere effettive le

garanzie previste, per la magistratura, dall'art. 104 della

Costituzione, si trovino, rispetto al Consiglio medesimo, in un

rapporto diverso da quello che in seno ad esso caratterizza la

posizione dei componenti c.d. laici. Contesta altresì che le funzioni

di componenti del Consiglio costituiscano per i magistrati che ne fanno

parte un accessorio delle funzioni giurisdizionali. Nelle deduzioni dei

ricorrenti, inoltre, si nega che il maggior compenso che la

disposizione impugnata riconosce, fra i componenti del Consiglio, ai

non magistrati eletti dal Parlamento, negandolo ai suddetti componenti

magistrati, possa trovare valida giustificazione nella impossibilità,

per i primi, di esercitare, in conseguenza della elezione a componenti

del Consiglio, nel periodo di permanenza in carica, la libera

professione, che ai componenti magistrati era e resta interdetta anche

a prescindere dalla loro partecipazione al Consiglio. Anche sotto

questo aspetto - sostengono i ricorrenti - la posizione dei componenti

magistrati è infatti del tutto identica (se non a quella dei

componenti avvocati) a quella dei componenti eletti dal Parlamento tra

i docenti universitari.

A sua volta l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione

venga dichiarata priva di fondamento in relazione a tutti gli aspetti

evidenziati nell'ordinanza di rinvio. Il giudice a quo, infatti,

avrebbe obliterato la circostanza che per le prestazioni svolte, quali

componenti il Consiglio, dai membri c.d. togati come dai componenti

laici, è prevista, in misura forfettaria, la corresponsione di una

indennità per ogni seduta, unitaria e indifferenziata per ciascuno di

essi. Sarebbe questa indennità, secondo l'Avvocatura, a costituire lo

specifico compenso dell'attività dei componenti del Collegio. Inoltre,

nell'ordinanza si sarebbe tralasciato di considerare che l'assegno di

cui al secondo comma dell'art. 40 della legge n. 195 del 1958 - sul

quale si accentra la questione - è specificamente diretto a

indennizzare i peculiari sacrifici cui solo i membri "laici", a

differenza di quelli "togati", entrando a far parte del Consiglio,

restano esposti. Al riguardo una notevole diversità di situazioni,

nella quale la diversità del previsto trattamento economico troverebbe

piena giustificazione, si verificherebbe, rispetto allo status dei

componenti magistrati, anche nello status dei componenti "docenti

universitari". Diversamente da quel che avviene per i magistrati - ai

quali giàin conseguenza dell'appartenenza all'ordine giudiziario è

vietato l'esercizio professionale di qualsiasi attività lucrativa per

i professori universitari l'insegnamento per il quale vengono

retribuiti è normalmente compatibile con l'esercizio delle libere

professioni, che essi possono svolgere iscrivendosi negli albi

professionali. Peraltro, con la elezione al Consiglio, i professori

universitari perdono il diritto alla iscrizione negli albi

professionali, e si vedono quindi precluso il diritto (che non era

inibito dalla esistenza del rapporto di servizio di insegnante)

all'esercizio della libera professione. Ben si giustifica, perciò -

conclude l'Avvocatura - che il legislatore, apprezzando con criteri di

ragionevolezza e di equità le conseguenze economiche sfavorevoli

derivanti da queste situazioni per i componenti del Consiglio

professori universitari e non per i componenti magistrati, abbia

fissato per i primi (oltre che per gli altri membri "laici" eletti), e

non per i secondi, lo speciale assegno in questione. Assegno che non ha

dunque la funzione di retribuire, per i "laici", l'opera da essi

prestata quali componenti del Consiglio, ma solo natura indennitaria

dei particolari sacrifici imposti dalla loro partecipazione al

Consiglio.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, inoltre, la differenza di

trattamento economico prevista dalla norma impugnata fra componenti

"laici" e componenti "togati" del Consiglio, troverebbe giustificazione

nella diversa posizione, e nel diverso rapporto in cui le due categorie

di componenti (magistrati e non magistrati) vengono a trovarsi rispetto

al Consiglio. Per i magistrati, infatti, l'investitura nel Consiglio

costituirebbe "un vero e proprio accessorio del rapporto di servizio

che li rende appartenenti all'ordine giudiziario al cui autogoverno il

Consiglio è preposto". Per i componenti eletti dal Parlamento, invece,

la investitura nel Consiglio darebbe luogo ad un rapporto di servizio

onorario, che per i componenti magistrati non potrebbe certo

configurarsi. Deve perciò escludersi che sussista il denunciato

contrasto dell'art. 40 della legge istitutiva del Consiglio con il

principio di eguaglianza. Deve escludersi, altresì, che abbiano

fondamento le altre censure formulate in riferimento agli artt. 36 e 97

della Costituzione. Rispetto ai quali, peraltro, secondo l'Avvocatura,

va aggiunto che comunque essi non potrebbero essere invocati nel caso

in questione. L'art. 36, infatti, avrebbe riguardo, esclusivamente,

alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione del lavoro e non

sarebbe perciò applicabile nelle materie (in cui la questione in

oggetto rientrerebbe) delle indennità accessorie del rapporto di

lavoro, o dei compensi spettanti in forza di rapporti di servizio

onorario. L'art. 97, infine, essendo diretto ad assicurare il "buon

andamento" degli organi dello Stato-amministrazione, non potrebbe

ritenersi vulnerato da una norma, come quella dell'art. 40 della legge

istitutiva del Consiglio, intesa a disciplinare il trattamento

economico dei membri elettivi di un organo costituzionalmente non

appartenente al potere esecutivo.

3. - Alla pubblica udienza del 24 marzo 1982 il Giudice Antonino De

Stefano ha svolto la relazione. L'avv. Enzo Silvestri, per i

ricorrenti, ha ribadito i motivi dedotti a sostegno della fondatezza

della questione, mentre l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti ha

insistito per la dichiarazione di non fondatezza. Considerato in diritto :

1. - L'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme

sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura, dispone che al Vice presidente del Consiglio venga

corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo

spettante al Primo presidente della Corte di cassazione; ed agli altri

componenti eletti dal Parlamento un assegno mensile lordo pari al

trattamento complessivo spettante ai magistrati indicati nell'art. 6,

n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 (presidente di sezione della

Corte di cassazione ed uffici direttivi equiparati). Qualora i

componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendi od assegni a

carico del bilancio dello Stato, spetta loro il trattamento più

favorevole, restando a carico dell'amministrazione di appartenenza

l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a

carico del Consiglio quello relativo all'eventuale eccedenza del

trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio medesimo.

L'ultimo comma del citato art. 40 prevede che a tutti i componenti

del Consiglio venga corrisposta una indennità per ogni seduta, la cui

misura, originariamente fissata dalla stessa norma in lire cinquemila,

viene ora, per effetto dell'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 1,

determinata dal Consiglio, insieme con il numero massimo giornaliero

delle sedute che danno diritto a indennità, secondo criteri stabiliti

nel regolamento di amministrazione e contabilità. Infine, a tutti i

componenti che risiedono fuori Roma spetta l'indennità di missione per

i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio

deferisce al giudizio di questa Corte, come esposto in narrativa, la

questione di legittimità costituzionale del ripetuto art. 40, nella

parte in cui dispone che solo ai componenti del Consiglio eletti dal

Parlamento venga corrisposto l'indicato assegno mensile, e non anche ai

magistrati componenti elettivi, i quali, invece, continuano a percepire

il trattamento economico previsto per le rispettive categorie di

appartenenza. La denunciata norma contrasterebbe, secondo il giudice a

quo, con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della

Costituzione; con il principio della proporzionalità delle

retribuzioni in rapporto alla qualità e quantità delle prestazioni

corrispondenti, stabilito dall'art. 36 della Costituzione; con il

principio della razionale organizzazione dei pubblici uffici, tale da

assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, fissato

dall'art. 97 della Costituzione.

2. - La pronuncia sulla questione sottoposta all'esame della Corte

postula che sia preliminarmente acclarato il titolo giustificativo

dell'assegno in discussione.

È pacifico che tutti i componenti partecipano ai lavori e alle

deliberazioni del Consiglio e delle sue commissioni inposizione di

assoluta parità, secondo l'esplicito dettato dell'art. 8 del

regolamento interno del Consiglio medesimo, approvato il 26 marzo 1976;

come, del resto, già affermato da questa Corte nella sentenza n. 51

del 1973. Ed in ragione di siffatta partecipazione viene loro

corrisposta, per ciascuna seduta, l'indennità menzionata dall'ultimo

comma dell'art. 40 della legge n. 195 del 1958. Indennità, nella

quale si concreta appunto lo specifico compenso in relazione

all'effettivo esercizio del commesso ufficio, in misura eguale per

tutti i partecipanti ai lavori, senza veruna discriminazione a motivo

della loro diversa estrazione: come fatto palese dai lavori

parlamentari afferenti alla legge medesima, che vollero estesa a tutti

i componenti tale indennità, originariamente prevista, nel disegno di

legge governativo, per i soli componenti magistrati.

L'assegno mensile spetta invece, come già detto, soltanto ai

membri che il Parlamento, a norma del comma quarto dell'art. 104 della

Costituzione, elegge, in seduta comune, tra professori ordinari di

università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di

esercizio. Gli eletti non possono, finché sono in carica, restare o

venire iscritti negli albi professionali, essere titolari di imprese

commerciali, far parte di consigli di amministrazione di società

commerciali (art. 104, ultimo comma, della Costituzione; art. 33, comma

secondo, della legge n. 195 del 1958). La elezione al Consiglio,

perciò, comporta per essi una rinuncia, che non trova riscontro nei

componenti magistrati, per i quali siffatte incompatibilità non

discendono dall'essere chiamati a far parte del Consiglio, ma

preesistono in via permanente in ragione del loro stesso status di

magistrati (art. 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30

gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni). Ed è una rinuncia,

il cui disagio si fa particolarmente acuto per coloro che prima della

elezione esercitavano sol tanto la libera professione, la cui

interruzione, quindi, fa venir meno, per i quattro anni di durata della

carica, la precipua fonte del loro sostentamento. Va, dunque, condivisa

l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato, che l'assegno in parola sia

stato istituito proprio "a ristoro di peculiari sacrifici", intendendo

sopperire - nel suo ammontare fissato in modo uniforme dal legislatore

mediante il ragguaglio al trattamento economico spettante al presidente

di sezione della Corte di cassazione - alla cessazione dei proventi

professionali. Una conferma dell'assunto può trarsi dall'art. 1 della

legge 3 maggio 1971, n. 312, che prevede, solo per i componenti del

Consiglio eletti dal Parlamento, nei termini che saranno precisati più

avanti, la corresponsione, all'atto della cessazione dalla carica per

decorso del quadriennio, di una indennità (originariamente fissata in

lire cinque milioni, e successivamente elevata, dall'art. 14 della

legge 3 gennaio 1981, n. 1, a lire quindici milioni). Nei relativi

lavori parlamentari è stato infatti sottolineato come "alla scadenza

del mandato, che non è nemmeno immediatamente rinnovabile, i

componenti eletti dal Parlamento... incontrino un fortissimo ostacolo

alla ripresa dell'attività professionale rimasta interrotta per

quattro anni". È apparso, pertanto, equo concedere loro "una speciale

indennità che li compensi, almeno in parte, delle sfavorevoli

conseguenze economiche" connesse con tale situazione.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene non fondatala dedotta

violazione del principio di eguaglianza, essendo nettamente diverse le

situazioni dei membri del Consiglio provenienti dalla magistratura e di

quelli eletti dal Parlamento, se prese in considerazione sotto il

profilo della finalità perseguita dal legislatore mediante la

corresponsione dell'assegno mensile, preordinato appunto al ristoro,

durante l'assolvimento della funzione, dei sacrifici connessi con la

rinuncia all'esercizio della libera professione e con il conseguente

venir meno dei relativi proventi. Ai fini della richiesta pronuncia non

appare, pertanto, necessario accertare se altra diversità di

situazioni possa configurarsi in ragione del carattere "onorario" del

rapporto di servizio che si instaura con la partecipazione al

Consiglio: carattere "onorario" che, secondo l'Avvocatura dello Stato,

dovrebbe venir riconosciuto ai soli componenti "laici", e non anche a

quelli "togati".

3. - L'ordinanza di rinvio insiste poi particolarmente sulla

omogeneità della posizione dei componenti magistrati con quella dei

componenti eletti dal Parlamento fra i professori universitari,

deducendo la violazione del principio di eguaglianza in ordine alla

corresponsione dell'assegno mensile, negato ai primi e riconosciuto

invece, entro determinati limiti, ai secondi.

Invero, i professori ordinari di università, a tenore del comma

terzo del denunciato art. 40 della legge n. 195 del 1958, ove

l'assegno mensile, previsto dal comma secondo dello stesso articolo per

i componenti eletti dal Parlamento, risulti di ammontare superiore al

trattamento economico loro spettante, a carico del bilancio dello

Stato, quali docenti, continuano a ricevere queste ultime competenze

dall'amministrazione di appartenenza, ma percepiscono inoltre, a carico

del Consiglio, la differenza che intercorre tra il loro stipendio ed il

maggiore assegno, venendo, in tal guisa, a fruire, per il quadriennio

di durata della carica, di un trattamento complessivo mensile pari

all'importo dell'assegno medesimo. All'atto, poi, della cessazione

dalla carica per decorso del quadriennio, i professori universitari

continuano, secondo quanto disposto dall'art. 3 della citata legge n.

312 del 1971, a percepire la cennata differenza, che si tramuta in

assegno personale, aggiunto al loro trattamento di docenti, agli

effetti e nei limiti stabiliti dall'art. 202 del t.u. delle

disposizioni concernenti lo statuto degl'impiegati civili dello Stato,

approvato con d.P.R.10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione di tale

assegno personale esclude la concessione dell'indennità, prevista,

come già ricordato, dall'art. 1 della stessa legge n. 312 del 1971,

per i componenti eletti dal Parlamento, all'atto della cessazione dalla

carica.

Nella stessa ipotesi (di assegno mensile superiore al trattamento

corrisposto a carico del bilancio dello Stato) i componenti magistrati

continuano, invece, a ricevere dal Ministero di grazia e giustizia lo

stipendio spettante, quale previsto per la rispettiva categoria di

appartenenza, ma non percepiscono, in aggiunta ad esso, quella

differenza tra stipendio ed assegno, che consente ai componenti

professori universitari, mentre sono in carica, di fruire di un

trattamento complessivo non inferiore all'assegno medesimo. Eppure -

osserva il giudice a quo, facendo riferimento alla normativa vigente

alla data di emissione dell'ordinanza - sia gli uni che gli altri,

durante il loro mandato, continuano ad esercitare la loro attività di

impiegati dello Stato, rispettivamente di docenti e di magistrati: ma

soltanto per i primi il corrispettivo dovuto per il loro rapporto

d'impiego resta istituzionalmente distinto dall'emolumento (differenza

tra lo stipendio ed il maggiore assegno mensile) corrisposto per la

carica di componente il Consiglio; mentre per i secondi lo stipendio di

magistrato remunera entrambe le prestazioni. Donde la prospettata

violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto le disposizioni

del denunciato art. 40 "sottopongono a discipline retributive diverse,

situazioni uguali, perché ugualmente considerate dalla legge rispetto

al mantenimento delle relative funzioni impiegatizie,

contemporaneamente all'esercizio del mandato presso il Consiglio".

Anche sotto questo profilo la questione non è fondata. Nonv'ha

dubbio che il suo esame debba esser condotto nel quadro della normativa

vigente all'epoca del rapporto che ha dato origine alla controversia,

nel corso della quale è stata emessa l'ordinanza di rinvio: normativa

cui l'ordinanza medesima fa riferimento e che disciplinava appunto la

posizione, sia dei ricorrenti (magistrati eletti) che degli altri

membri del Consiglio posti a raffronto (componenti eletti fra i

professori universitari), prevedendo, come sottolinea il giudice a quo,

per gli uni e per gli altri il mantenimento, durante l'esercizio della

carica, delle rispettive funzioni di magistrato e di docente

universitario (tranne i casi eccezionali di collocamento fuori ruolo,

previsti, per i magistrati di nomina elettiva, dall'art. 30, comma

secondo, nel testo originario, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).

Non rileva, pertanto, ai fini della presente pronuncia, che successive

disposizioni, contenute nella legge 3 gennaio 1981, n. 1, statuiscano

ora il collocamento fuori dei rispettivi ruoli organici per la durata

dell'incarico (e la conseguente dedizione a tempo pieno

all'assolvimento dello stesso), tanto dei magistrati componenti

elettivi (art. 30, comma secondo, del d.P.R. n. 916 del 1958, nel testo

sostituito dall'art. 8 della citata legge n. 1 del 1981) quanto dei

professori universitari di ruolo componenti del Consiglio (art. 30 bis

dello stesso d.P.R. n. 916 del 1958, inserito dall'art. 9 della citata

legge n. 1 del 1981). Ma non per questo possono venir condivise le

argomentazioni che dalla disciplina antecedente a quella ora vigente,

il giudice a quo ha tratto a sostegno della sollevata questione. E per

vero, ferma restando per tutti i componenti il Consiglio, in relazione

alla loro partecipazione ai lavori del medesimo, la corresponsione

dell'apposita indennità per seduta, cui dianzi si è fatto cenno,

magistrati e professori universitari, una volta eletti, continuano a

percepire, a carico della rispettiva amministrazione, per effetto del

loro preesistente rapporto d'impiego, che non viene certo meno a

cagione della carica che sono stati chiamati a ricoprire, il

trattamento economico di cui sono già provvisti. Trattamento che ad

essi spetta in ogni caso, sia nell'ipotesi, contemplata dalla

precedente normativa, del perdurante esercizio delle funzioni connesse

con il rapporto d'impiego, sia anche nella posizione di fuori ruolo,

introdotta, per entrambe le categorie prese in considerazione, dalla

citata normativa ora vigente, atteso che la spesa per gli emolumenti

connessi al rapporto d'impiego dei dipendenti statali che siano

collocati fuori ruolo, per il disimpegno di funzioni dello Stato,

resta, in base ad una norma di carattere generale ed in mancanza di

apposita diversa prescrizione, a carico dell'amministrazione di

appartenenza (art. 59 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che rinvia all'art.

57 dello stesso decreto, nel testo sostituito dall'art. 34 del d.P.R.

28 dicembre 1970, n. 1077).

Fin qui, dunque, il trattamento riservato a magistrati e professori

universitari, ove eletti, gli uni e gli altri, a componenti del

Consiglio, non appare difforme. Né altera tale corrispondenza

l'emolumento che. in aggiunta, viene corrisposto ai secondi, nella

ipotesi che le competenze loro spettanti quali docenti siano di

ammontare inferiore all'assegno mensile previsto dal secondo comma del

denunciato art. 40; emolumento, che si concreta appunto nella differenza

tra i due importi il giudice a quo lo considera preordinato a

remunerare la partecipazione ai lavori del Consiglio dei membri

professori universitari e ne inferisce una ingiustificata disparità di

trattamento in danno dei magistrati componenti elettivi, ai quali,

malgrado la loro partecipazione al Consiglio su un piano di assoluta

parità con gli altri membri, tale emolumento non viene corrisposto,

nell'analoga ipotesi che il loro stipendio di magistrato sia inferiore

al cennato assegno mensile. Ritiene, invece, la Corte che l'emolumento

in questione, pur in misura ridotta, assolva alla stessa finalità

innanzi riconosciuta all'assegno mensile nella sua totalità, inteso,

cioè, a "ristoro di peculiari sacrifici" inerenti alla rinuncia ad

un'attività professionale; rinuncia conseguente, appunto, alla

elezione a componente del Consiglio. A tutti i membri, come si è già

ricordato, è precluso, infatti, l'esercizio di un'attività

professionale: si tratta, invero, di una incompatibilità che per i

magistrati già preesiste alla loro elezione, mentre per i membri

eletti dal Parlamento sopravviene, proprio per effetto dell'assunzione

della carica. Tale incompatibilità non colpisce solo gli "avvocati

dopo quindici anni di esercizio" ma anche i "professori ordinari di

università in materie giuridiche". Questi ultimi, infatti, sono

ammessi, dal vigente ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore (r.d.1.27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22

gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni), all'esercizio di

dette professioni, inespressa deroga alla norma che ne fa divieto per

tutti coloro che ricoprono un impiego od ufficio retribuito con

stipendio sul bilancio dello Stato. Si configura, perciò, anche per

tale categoria una rinuncia a vantaggi attuali o potenziali; rinuncia,

della quale il legislatore si è dato carico, pur ritenendola meno

gravosa di quella, cui sono costretti i membri che, non essendo

professori universitari, esercitassero, prima della elezione, soltanto

la libera professione, da essa traendo la precipua fonte del loro

sostentamento, ed ai quali viene perciò corrisposto l'intero assegno

mensile. Per i professori universitari, invece, il legislatore ha

considerato preminente la loro attività di docente, e complementare

l'eventuale consentito esercizio della professione; ed ha perciò

destinato a "ristoro" della rinuncia a quest'ultimo, solo la eventuale

differenza tra il maggiore importo dell'assegno ed il minore importo

dello stipendio di professore. Che poi tale "ristoro" sia

progressivamente minore, quanto maggiore è lo stipendio del professore

universitario, e possa addirittura non esservi se lo stipendio è pari

o superiore all'assegno - argomentazione svolta in pubblica udienza

dalla difesa di parte - è profilo non dedotto nell'ordinanza di

rimessione, e che d'altronde non sarebbe stato rilevante nel giudizio a

quo.

Merita, infine, di essere ricordato, per compiutezza di indagine,

che, anche in sede di riordinamento della docenza universitaria, il

recente d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ha sancito la compatibilità del

regime d'impegno dei professori ordinari "a tempo definito" con lo

svolgimento di attività professionali (art. 11, comma quarto, lett.

b). Ai professori "a tempo pieno" (la cui opzione, peraltro, può esser

modificata con il "tempo definito" dopo un biennio), pur essendo il

loro regime incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività

professionale esterna, è nondimeno consentita la partecipazione alle

attività relative alle consulenze affidate alle Università con

convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o

privati, nonché la loro inclusione in un elenco speciale presso

l'ordine professionale al cui albo risultino iscritti (art. 11, commi

quinto e sesto, in connessione con l'art. 66 dello stesso decreto).

Anche nei confronti dei professori universitari "a tempo pieno",

pertanto, la carica di componente del Consiglio superiore della

magistratura comporta una rinuncia a vantaggi connessi con un'attività

che prima della elezione era loro consentita.

Conclusivamente, anche sotto il particolare profilo della

disparità di trattamento, nell'ambito dei componenti elettivi del

Consiglio, tra magistrati e professori universitari, la questione, per

le ragioni sopra esposte, non è fondata.

4. - La questione non è fondata anche in riferimento all'invocato

parametro dell'art. 36, comma primo, della Costituzione, una volta

riconosciuta all'assegno mensile previsto dal comma secondo del

denunciato art. 40, natura di indennizzo, a ristoro di peculiari

sacrifici, e non di remunerazione di una prestazione lavorativa.

Del pari non fondata è la sollevata questione in riferimento

all'art. 97, comma primo, della Costituzione, non sussistendo, per le

ragioni dianzi esposte, il dedotto presupposto della "irrazionale

diversificata corresponsione di assegni".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, con

l'ordinanza emessa in data 10 ottobre 1979 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio (R.O. n. 65 del 1980), dell'art. 40 della legge 24

marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari