Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1972

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3r.d. 457/1896
  • art. 3r.d.l. 334/1939

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo

comma, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457 (regolamento sul personale

dei laboratori chimici delle gabelle) e dell'art. 3, secondo comma, del

r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 (istituzione di un'imposta di

fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro

lavorazione), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dal

tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Lodigiani

Sandro, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Lodigiani Sandro,

imputato del reato previsto dall'art. 9 della legge 2 luglio 1957, n.

474, per aver sottratto al pagamento dell'imposta di fabbricazione kg.

18.323 di benzina speciale, il tribunale di Bergamo ha sollevato, con

ordinanza del 18 marzo 1970, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939,

n. 334, e dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n.

457, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Precisa il tribunale, in punto di fatto, che il rinvio a giudizio

dell'imputato è stato disposto sulla scorta della sola prova

costituita dall'analisi del prodotto eseguita dal laboratorio chimico

compartimentale delle dogane ed imposte indirette di Milano.

Secondo l'ordinanza, quando gli organi di vigilanza e controllo

hanno motivo di ritenere che un prodotto sia stato sottratto

all'imposta, procedono all'accertamento della qualità facendone

effettuare l'analisi dai laboratori chimici compartamentali. Ciò dà

luogo ad un giudizio penale, ove si accerti una qualità difforme da

quella dichiarata; giudizio nel quale il risultato dell'analisi

rappresenta l'unica prova del reato. Per conseguenza nessun ricorso in

via amministrativa può essere esperito avverso l'analisi, né l'organo

che deve comunicare l'accertamento all'autorità giudiziaria è

obbligato a tener conto di una eventuale istanza di revisione

dell'analisi avanzata dall'interessato. L'accertamento è pertanto

eseguito senza alcun contraddittorio, mentre l'inquisito, sulla base di

esso, è sempre rinviato a giudizio.

In considerazione di ciò, il tribunale ritiene che le disposizioni

impugnate violino il principio del diritto alla difesa enunciato

dall'art. 24 della Costituzione quanto meno nelle parti in cui non

riconoscono all'interessato il diritto di richiedere la revisione delle

analisi con l'obbligo, per l'organo procedente, di osservare le

disposizioni previste dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice

di procedura penale relative alla nomina del difensore, agli atti cui

lo stesso può assistere, all'avviso al medesimo delle operazioni che

il giudice deve effettuare, al deposito degli atti cui il difensore ha

diritto di assistere.

Si aggiunge, infine, nell'ordinanza che la raccolta della prova

mediante l'accertamento demandato ai laboratori chimici compartimentali

delle dogane rientra nelle funzioni di polizia giudiziaria, in quelle

funzioni cioè che l'art. 223, comma primo, del codice di procedura

penale considera come relative alle funzioni dell'organo procedente;

conseguirebbe da ciò che anche tale accertamento dovrebbe essere

effettuato con l'osservanza delle norme poste a tutela della difesa.

Nel presente giudizio la parte privata non si è costituita. È,

invece, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato deduzioni in cancelleria in data 15 settembre 1970.

Osserva preliminarmente l'Avvocatura che delle due eccezioni di

incostituzionalità sollevate con l'ordinanza di rimessione va

dichiarata inammissibile quella avente ad oggetto l'art. 3, comma

primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457 (che approva il regolamento

sul personale dei laboratori chimici delle gabelle), trattandosi di

norma contenuta in un atto avente natura regolamentare, sia sotto

l'aspetto formale che sostanziale.

In ordine alla eccezione di incostituzionalità formulata nei

riguardi dell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939, n.

334, la difesa erariale osserva che dalla stessa ordinanza del

tribunale risulta come le doglianze prospettate non sono rivolte alla

disposizione indicata, bensì ad una prassi che si ritiene seguita

dalla Finanza nell'applicazione della norma in questione.

Secondo l'art. 3 del r.d.l. n. 334 del 1939, le controversie sulla

qualificazione dei prodotti sono definite seguendo la procedura

stabilita per la risoluzione delle controversie per l'applicazione dei

dazi doganali. La procedura in questione, dettata dal t.u. approvato

col r.d. 9 aprile 1911, n. 330, offre al contribuente ampie garanzie

del suo diritto di difesa, sia in via amministrativa che

giurisdizionale.

Ricorda, infine, l'Avvocatura che il giudice ordinario può sempre

conoscere della controversia sulla qualificazione dei prodotti quando

la controversia stessa non tocchi il potere discrezionale

dell'autorità amministrativa e conclude chiedendo che la Corte voglia

dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale proposta dal

tribunale di Bergamo nei riguardi dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21

settembre 1896, n. 457, deve essere dichiarata inammissibile poiché

ha per oggetto una disposizione contenuta in un atto privo di forza di

legge e quindi non soggetto a controllo di costituzionalità. La norma

impugnata è infatti contenuta in un regio decreto - emanato su

proposta del Ministro per le finanze, udito il parere del Consiglio di

Stato e del Consiglio dei ministri - che ha natura regolamentare e che

come "regolamento sul personale dei laboratori chimici delle gabelle"

è qualificato nel suo stesso titolo.

2. - Del pari inammissibile, ma per difetto di rilevanza ai fini

della decisione della causa dibattuta dinanzi al tribunale, deve essere

dichiarata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 (convertito in legge

2 giugno 1939, n. 739), sollevata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Erroneo è infatti il presupposto dal quale il giudice a quo muove

nel sollevare detta questione e cioè che nel caso sottoposto al suo

giudizio - in cui occorre statuire in ordine al reato di sottrazione al

pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali previsto e

punito dall'art. 9 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (che modifica

l'art. 23 del citato r.d. n. 334 del 1939) - trovi applicazione la

norma denunciata la quale, ai fini della definizione delle controversie

sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di

fabbricazione, richiama la procedura per la risoluzione delle

controversie sull'applicazione dei dazi doganali.

Tale procedura, già disciplinata dal t.u. approvato con r.d. 9

aprile 1911, n. 330, ed ora dal decreto legislativo 18 febbraio 1971,

n. 18, è un mezzo amministrativo apprestato dal legislatore per

addivenire all'accertamento dell'obbligazione tributaria in

contraddittorio fra il contribuente e l'Amministrazione. Il presupposto

di tale procedimento è la divergenza manifestatasi tra contribuente e

ufficio impositore in ordine alla qualificazione della merce da

assoggettare all'imposta; allorché infatti il proprietario ritiene che

la classificazione richiesta dall'ufficio non sia rispondente alla

natura della merce presentata alla verifica e sostiene per contro che

essa, per le sue caratteristiche, debba essere compresa sotto una

diversa denominazione della tariffa doganale, può promuovere la

controversia per la qualificazione.

Secondo le disposizioni contenute nel t.u. del 1911, il

contribuente poteva chiedere che la controversia fosse decisa dalla

Camera di commercio, la quale di regola sentiva una commissione di

periti da essa nominata. Qualora il contribuente non avesse chiesto il

giudizio della Camera di commercio ovvero la dogana o il contribuente

non ritenessero di accettare il giudizio emesso dalla Camera, la

decisione veniva emessa dal Ministro per le finanze, il quale

normalmente sentiva il parere del Collegio consultivo dei periti

doganali.

Secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 18 del

1971, la controversia è invece decisa in prima istanza dal capo del

Compartimento doganale previo parere del Collegio consultivo

compartimentale dei periti doganali e, in seconda istanza, dal Ministro

per le finanze, previo parere del Collegio consultivo centrale dei

periti doganali. Con la decisione del Ministro l'accertamento si

intende definito.

Alla stregua di siffatta disciplina è quindi evidente che il

procedimento di cui trattasi può promuoversi quando la merce oggetto

di accertamento si trovi sugli spazi doganali e che non possa quindi

sollevarsi controversia di qualità per merce già ritirata dalla

dogana.

Queste precisazioni valgono a chiarire le modalità e il momento di

applicazione di siffatta procedura in tema di risoluzione delle

controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare ad

imposta di fabbricazione. Poiché oggetto di questa imposta è la

fabbricazione del prodotto, l'accertamento della qualità e quantità

di esso e la conseguente liquidazione del tributo avvengono di regola

una volta ultimato il processo di produzione e prima che il prodotto

esca dallo stabilimento o dai depositi per essere immesso al consumo.

Ora è chiaro che anche nel caso in esame le controversie sulla

qualificazione assolvono il compito di comporre amministrativamente

dissidi tra produttore e uffici fiscali, ineriscono alla fase di

accertamento del tributo e riguardano merce ancora presente nel luogo

di produzione.

La controversia di qualificazione del prodotto non può essere

sollevata in un momento diverso da quello attinente alla fase di

accertamento.

Nel caso sottoposto all'esame del tribunale, in cui occorre

pronunciare sulla sussistenza o meno di una frode fiscale, ossia sulla

evasione dell'imposta di fabbricazione su un prodotto già uscito dal

luogo di produzione e immesso al consumo, non può quindi in alcun modo

trovare applicazione la disposizione denunciata.

La questione proposta non ha pertanto carattere di pregiudizialità

rispetto alla definizione del giudizio di merito e deve quindi essere

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457,

contenente il "regolamento sul personale dei laboratori chimici delle

gabelle", proposta dall'ordinanza del tribunale di Bergamo in

riferimento all'art. 24 della Costituzione;

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28

febbraio 1939, n. 334, concernente l'istituzione di un'imposta di

fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione,

sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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