Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 165r.d. 1238/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 165 e

seguenti del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello

stato civile) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1992 dal

Tribunale di Firenze nel procedimento di volontaria giurisdizione,

avente ad oggetto "Rettifica di atto dello stato civile" promosso

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei

confronti di Lenzi Vieri, iscritta al n. 138 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Firenze, in sede di volontaria giurisdizione,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 165

e segg. del Regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, nella parte in cui

non prevedono che "a seguito di rettifica degli atti dello stato

civile per ragioni indipendenti dall'interessato, il soggetto stesso

possa mantenere il cognome fino a quel momento attribuito e che è

entrato a far parte del proprio diritto costituzionalmente garantito

all'identità personale".

2. - Il remittente premette che, ai sensi dell'art. 165

dell'ordinamento dello stato civile, il Procuratore della Repubblica

di Firenze ha richiesto la rettifica dell'atto di nascita di Lenzi

Vieri, nato a Firenze il 12 giugno 1972.

In particolare è stato richiesto che venga eliminata dall'atto la

dicitura "moglie di Lenzi Geri" accanto al nome di D'Aquino

Maddalena, dichiarantesi madre del Vieri; l'ufficio ricorrente è

stato a ciò sollecitato dal Comune di Firenze, il quale, con

proposta del 5 luglio 1991, ha trasmesso sentenza penale della Corte

d'Appello di Firenze dichiarativa della falsità parziale dell'atto

di nascita prima citato.

All'udienza di comparizione delle parti il Lenzi richiedeva di

conservare il proprio nome, quale segno distintivo, ormai acquisito,

nelle proprie relazioni sociali.

3. - Ciò premesso, il Tribunale di Firenze rileva la sussistenza

di un interesse concreto, attuale ed immediato del Lenzi a conservare

integralmente il proprio nome, mentre, in caso di rettifica, sarebbe

conseguenza automatica ed inevitabile il cambiamento del cognome

attuale con quello della madre poiché, in base all'articolo 262 del

codice civile, il figlio, a questo punto naturale, assume il cognome

dell'unico genitore che lo ha riconosciuto.

Ad avviso del giudice a quo, se la rettifica è atto dovuto, in

quanto la fidefacienza del registro dello stato civile risponde ad un

pubblico interesse ed a una pubblica necessità, nondimeno può

configurarsi il diritto del Lenzi Vieri di conservare il nome con il

quale è individuato, conosciuto, trattato e stimato nell'ambiente in

cui vive.

4. - Ma nell'ordinamento dello stato civile, prosegue il

Tribunale, non esiste una norma di salvaguardia applicabile alla

fattispecie, poiché l'inciso di cui all'art. 165 "avvertite le parti

interessate e senza pregiudizio dei loro diritti" certo non può

essere fatto valere dal Lenzi che, da un lato, certamente non vanta

un diritto alla non rettificazione dell'atto pubblico, dall'altro non

vede protetto il diritto al proprio nome dall'art. 6 del codice

civile, il quale tutela il "nome che per legge è attribuito", e non

il nome che il soggetto abbia portato per un tempo indefinito senza

averne diritto.

Né l'angusto ambito nel quale (art. 7 c.c.) è tutelato il

diritto al nome (ed anche allo pseudonimo allorché abbia assunto la

stessa importanza del nome), nel senso dell'attribuzione del potere

di far cessare il fatto lesivo altrui e ottenere il ristoro del

danno, può esaudire le esigenze di protezione di un diritto

all'identità personale che può direttamente farsi risalire all'art.

2 della Costituzione, quale garanzia generale di tutela della persona

umana.

Anche la Corte di cassazione, rileva ancora il remittente, ebbe a

considerare che "ciascun soggetto ha un interesse, ritenuto

generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato

nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa

nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva

essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale

diligenza e della buona fede soggettiva", e, sulla scorta di tale

insegnamento, sottolinea che il Lenzi Vieri non mira a conservare il

cognome del presunto padre, ma il proprio segno distintivo, che

possiede rilevanza e autonomia proprie, e che ormai fa parte della

sua soggettività come caratteristica precisa, personalissima e

proiettata all'esterno.

In tale prospettiva l'automatico cambiamento del cognome,

palesando immediatamente all'esterno l'origine illegittima

dell'interessato, sarebbe suscettibile di produrre un evidente danno

anche all'altro personalissimo diritto alla reputazione.

5. - Espone ancora il Tribunale di Firenze che esistono già,

nell'Ordinamento, alcuni chiari esempi in cui tale situazione

soggettiva viene considerata e tutelata: l'art. 262, secondo comma,

del codice civile consente infatti una possibilità di deroga alla

regola generale, dando facoltà al figlio tardivamente riconosciuto

dal padre di conservare il cognome originario (mentre prima del 1975

l'assunzione del cognome paterno era automatica), e, per altro verso,

nonostante il riconoscimento possa essere rispondente a verità, non

produce effetto senza l'assenso del maggiore di sedici anni (art.

250, secondo comma, del codice civile), con ciò proteggendo appunto

il diritto all'identità personale fino a quel momento posseduta dal

soggetto riconosciuto.

In conclusione, sarebbe configurabile un diritto del soggetto al

cognome assunto, con precise radici nella norma costituzionale

citata, e che è indipendente da quello dei genitori e dunque da

quello che successivamente si riconosca spettante in forza della

normativa sullo stato civile. Se quindi è pregiudizievole l'uso

indebito che altri faccia del nome spettante al soggetto, parimenti e

forse ancor più pregiudizievole dovrebbe ritenersi la cessazione

dell'uso cui il soggetto sia costretto per fatti accertati aliunde

che lo vedono estraneo e che si riverberano su una parte rilevante

della sua personalità, la quale, perché a lungo esteriorizzata, ha

ormai assunto una dimensione oggettiva. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze, in sede di volontaria giurisdizione,

dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2

della Costituzione, degli artt. 165 e sgg. dell'ordinamento dello

stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238), nella parte in cui non

prevedono che "a seguito della rettifica degli atti dello stato

civile, per ragioni indipendenti dall'interessato, il soggetto stesso

possa mantenere il cognome fino a quel momento attribuito e che è

entrato a far parte del proprio diritto costituzionalmente garantito

all'identità personale".

2. - Il giudice remittente premette che il Procuratore della

Repubblica di Firenze ha chiesto, ai sensi del citato art. 165, la

rettifica dell'atto di nascita di Lenzi Vieri, nato a Firenze il 12

giugno 1972, e, in particolare, l'eliminazione dall'atto

dell'annotazione "moglie di Lenzi Geri" accanto al nome di D'Aquino

Maddalena, dichiarantesi madre del Vieri; ciò in seguito a sentenza

penale della Corte d'Appello di Firenze dichiarativa della falsità

parziale, nei termini sopraindicati, dell'atto di nascita.

All'udienza di comparizione delle parti (e cioè del Lenzi Vieri,

della D'Aquino e del pubblico ministero) il Lenzi richiedeva di

conservare il proprio cognome quale segno distintivo, ormai

acquisito, della sua identità personale.

3. - Ciò premesso, il giudice a quo rileva la sussistenza di un

interesse concreto ed attuale del Lenzi a mantenere l'integrità del

proprio nome, mentre, in caso di rettifica, "sarebbe conseguenza

automatica ed inevitabile il cambiamento del cognome attuale in

quello della madre, poiché, giusta il disposto dell'articolo 262 del

codice civile, il figlio, a questo punto naturale, assume il cognome

dell'unico genitore che lo ha riconosciuto".

Se però la rettifica è atto dovuto, in quanto la fidefacienza

del registro dello stato civile risponde ad una pubblica necessità -

prosegue il remittente - accanto ad essa può configurarsi il diritto

del Lenzi Vieri a conservare il nome con il quale fin dalla nascita

è stato individuato, conosciuto e stimato nel proprio ambiente

sociale, e che perciò ha assunto le caratteristiche di un segno

distintivo, con rilevanza ed autonomia proprie, della sua identità,

come caratteristica precisa, personalissima e proiettata all'esterno.

Ma nell'ordinamento dello stato civile, conclude il Tribunale di

Firenze, non esiste una norma di salvaguardia applicabile alla

fattispecie, sebbene le esigenze di protezione dell'identità

personale trovino riconoscimento diretto nell'art. 2 della

Costituzione quale garanzia generale di tutela della persona umana.

La denunziata illegittimità costituzionale consisterebbe pertanto

nel mancato riconoscimento del diritto del soggetto al mantenimento

del cognome attribuito, allorquando il medesimo sia ormai da

ritenersi parte integrante della propria identità personale,

indipendentemente da quello che successivamente si riconosca

spettante in forza dei rapporti di filiazione correttamente

accertati.

4. - In questi termini la questione è fondata.

È opportuno precisare, in primo luogo, che la questione sollevata

dal Tribunale di Firenze riguarda esclusivamente il diritto al

mantenimento del nome, quale segno distintivo irrinunciabile

dell'identità personale: la soluzione della questione stessa non

può avere incidenza alcuna sulle norme del codice civile, o di altre

leggi speciali, che riguardano le azioni di status o i rapporti di

filiazione in genere.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'attribuzione del cognome è

ordinariamente conseguente al possesso di uno status familiae, per

cui quando l'art. 6 del codice civile dispone: "Ogni persona ha

diritto al nome che le è per legge attribuito" non rinvia a norme

che disciplinano direttamente l'acquisto del nome, bensì a norme che

regolano in genere il riconoscimento di uno status (e cioè prendono

in esame tutte le possibili vicende in tema di filiazione legittima,

naturale, legittimazione e adozione) e quindi, indirettamente,

l'assunzione del nome.

Ma non mancano neppure casi - come in seguito si dirà - in cui

non si dà, o non si dà più, corrispondenza tra nome e status, e

nei quali, proprio a tutela e protezione della persona, può esserle

riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome per il quale

non ha, o non avrebbe più, titolo.

Nell'ipotesi in esame, mentre è assolutamente pacifico che l'atto

di nascita dell'interessato debba essere rettificato, e che debba

indicare l'esatto rapporto di filiazione quale risulta dal rispetto

delle norme in materia, viene soltanto in discussione - come

sottolinea il giudice a quo - il diritto del soggetto stesso a

mantenere il cognome, non in quanto derivatogli dal presunto padre,

bensì come segno distintivo che ha comunque assunto la rilevanza e

l'autonomia proprie di una caratteristica precisa e personalissima

della sua identità.

5.1. - Ciò posto, è certamente vero che tra i diritti che

formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2

della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto

all'identità personale.

Si tratta - come efficacemente è stato osservato - del diritto ad

essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe

alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con

le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che

differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo.

L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima,

indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e

dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il

diritto a che la sua individualità sia preservata.

5.2. - Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che

caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome -

singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel

successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica

del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita

di relazione.

Ora, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono

esigenze di natura sia pubblica che privata, l'interesse pubblico a

garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è

soddisfatto allorché sia rettificato l'atto riconosciuto non

veritiero.

Una volta certi i rapporti di famiglia della persona, non assume

rilevanza ai fini dell'interesse pubblico che questi mantenga il nome

precedentemente portato al pari di qualsiasi altro omonimo.

Del resto, l'eventualità che il cognome possa essere diverso

dalla paternità accertata non è un'ipotesi estranea

all'ordinamento: essa è già prevista al secondo comma dell'art. 262

del codice civile, il quale consente al figlio tardivamente

riconosciuto dal padre di scegliere se conservare o meno il cognome

originario, nonostante il riconoscimento sia rispondente a verità;

con ciò tutelando proprio il diritto del soggetto all'identità

personale fino a quel momento posseduta.

5.3. - In breve, accanto alla tradizionale funzione del cognome

quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele

conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome

stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella

sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in

quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della

personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla

conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo,

in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona

sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive. La stessa

tutela (art. 9 del codice civile) dello pseudonimo non ha altra

ragione, ed anche la norma prima citata (art. 262, secondo comma, del

codice civile) ha alla base l'esplicito riconoscimento del

pregiudizio che la dismissione del cognome, cui il soggetto sia

costretto, comporterebbe.

Sotto questo aspetto anche la disciplina dello scioglimento del

matrimonio per divorzio prende in considerazione - tra gli altri -

tale interesse in quanto non preclude la conservazione alla donna del

cognome del marito (pur se la regola è la perdita del cognome

aggiunto), potendo il Tribunale autorizzare la donna che ne faccia

richiesta a mantenerlo, aggiunto al proprio, quando sussista un

interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

6. - Per altro verso, occorre rilevare che l'azione di rettifica

oggetto del giudizio a quo può essere promossa dal pubblico

ministero, ai sensi dell'art. 165 dell'ordinamento dello stato

civile, "in ogni tempo"; con la ulteriore conseguenza che ove

l'interessato fosse costretto a mutare il cognome in età avanzata,

l'effetto ricadrebbe inevitabilmente su tutta la sua discendenza,

portatrice anch'essa del medesimo cognome.

Basta riflettere sulla gravissima confusione e sull'incertezza dei

rapporti giuridici che una siffatta situazione sarebbe suscettibile

di generare, per rendersi immediatamente conto della coincidenza,

sotto tale profilo, tra l'interesse generale alla certa e costante

identificazione delle persone e quello individuale al mantenimento di

un cognome ormai divenuto irreversibile segno distintivo

dell'identità personale.

7. - Nel novero delle disposizioni contenute nel titolo IX

dell'ordinamento dello stato civile, dedicato alle rettificazioni ed

alle annotazioni degli atti, l'art. 165 detta una regola di carattere

sostanziale disponendo che il Procuratore della Repubblica possa

promuovere le azioni di rettificazione richieste dall'interesse

pubblico, avvertite le parti interessate, "e senza pregiudizio dei

loro diritti"; poiché in questa sede si fa espressa salvezza dei

diritti delle parti interessate ma non è previsto il diritto al

mantenimento del cognome fino a quel momento attribuito e che è

divenuto segno distintivo dell'identità personale, è di questa

norma che va dichiarata, in parte qua, l'illegittimità

costituzionale per contrasto con l'art. 2 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del Regio

decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile),

nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti

dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto

cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto

stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a

mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia

ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità

personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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