Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1996

Altra decisione · depositata il 24/04/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Senato della Repubblica

notificato il 23 gennaio 1996, depositato in Cancelleria il 1

febbraio 1996, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

dell'ordinanza emessa il 16 ottobre 1995 dal Tribunale di Palermo -

sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà

personale e dei provvedimenti di sequestro, nel procedimento penale

pendente nei confronti del sen. Carmine Mancuso, con la quale è

stata rigettata l'eccezione di improcedibilità proposta dai suoi

difensori in relazione alla dichiarazione di insindacabilità - ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - delle opinioni

espresse dallo stesso sen. Mancuso, deliberata dal Senato della

Repubblica nella seduta del 20 settembre 1995, ed iscritto al n. 3

del registro conflitti 1996.

Visti gli atti di intervento della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Paolo Barile e Marcello Gallo per il Senato

della Repubblica e Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a gravi

delitti di mafia, il senatore Carmine Mancuso, riferendosi ai

soccorsi prestati all'agente di scorta Lenin Mancuso, rimasto

mortalmente ferito nell'agguato teso al giudice Cesare Terranova,

profferì la seguente frase nei confronti del questore dott. Bruno

Contrada: "Contrada fa sì che gli agenti non lo soccorrano, infatti

viene soccorso semplicemente molto tempo dopo quando era molto più

dissanguato: era come se gli mettesse la mano in bocca per cercare di

non farlo respirare". Per queste parole è stato querelato dalla

persona offesa per il reato di diffamazione aggravata ai sensi

dell'art. 595, secondo comma, cod. pen.

Con ordinanza del 10 maggio 1994 il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Palermo dichiarò manifestamente

infondata l'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione, sul riflesso che l'offesa consiste

nell'attribuzione di un fatto determinato, non semplicemente nella

manifestazione di un'opinione. Conseguentemente ordinò la

restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso

del processo.

Ai sensi dell'allora vigente art. 3 del d.-l. 16 maggio 1994, n.

291, copia dell'ordinanza fu inviata, in data 25 novembre 1994, al

Presidente del Senato, e da questi al Presidente della Giunta delle

elezioni e delle immunità parlamentari. In data 21 luglio 1995 il

Presidente del Senato comunicò al Presidente della Sezione dei

g.i.p. di Palermo la delibera della Giunta di richiedere copia degli

atti processuali ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge, nel

frattempo più volte reiterato fino al d.-l. 7 luglio 1995, n. 276,

in vigore a questa data. Nella seduta del 20 settembre 1995 il Senato

deliberò di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal sen. Mancuso, e

il Presidente ne informò, con lettera di pari data, il Presidente

della Sezione II penale del Tribunale di Palermo.

Con ordinanza in data 16 ottobre 1995, il Tribunale di Palermo -

ritenuto che l'art. 68, primo comma, della Costituzione, prevede una

condizione di non punibilità, e non semplicemente, di

procedibilità, con conseguente inapplicabilità del combinato

disposto degli artt. 129, secondo comma, e 469 cod. proc. pen., i

quali non contemplano tra le ipotesi di proscioglimento prima del

dibattimento la non punibilità dell'imputato - ha disposto

"procedersi al dibattimento, dovendo peraltro trovare tutela

l'interesse dell'imputato all'accertamento della sua totale

estraneità ai fatti di reato".

A seguito di tale provvedimento il Senato, nella seduta del 9

novembre 1995, ha deliberato di sollevare conflitto di attribuzione

contro il Tribunale di Palermo davanti alla Corte costituzionale.

2. - Nel ricorso, depositato il 28 dicembre 1995 - premesso che il

conflitto è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, il Senato

essendo organo competente a dichiarare definitivamente la propria

volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, sia sotto il profilo oggettivo, trattandosi di

rivendica di un potere costituzionalmente garantito - si sostiene nel

merito (riproducendo l'opinione espressa dal Presidente della Giunta

nel trasmettere la proposta di deliberazione al Presidente del

Senato) che "nel momento in cui interviene la dichiarazione di

insindacabilità da parte della Camera competente, il procedimento

deve immediatamente cessare: la prosecuzione dello stesso

procedimento implicherebbe, infatti, che l'autorità giudiziaria

continui ad assoggettare al suo sindacato opinioni che non possono

essere soggette a sindacato a norma del dettato costituzionale".

Ad avviso del ricorrente il diniego di proscioglimento immediato

del sen. Mancuso lede le prerogative del Senato in quanto, senza

contestare il merito della delibera di insindacabilità, afferma

tuttavia la necessità del dibattimento per pervenire alla

dichiarazione di non punibilità dell'imputato. Si obietta che l'art.

68, primo comma, della Costituzione, non tanto prevede una condizione

di non punibilità, quanto qualifica il comportamento ricadente nel

suo ambito normativo come fatto non previsto dalla legge come reato,

di guisa che la declaratoria di proscioglimento avrebbe dovuto essere

immediatamente pronunciata a norma dell'art. 129, primo comma, cod.

proc. pen., mentre nessuna attinenza nella specie ha l'art. 469 dello

stesso codice.

Conclusivamente il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che

spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità delle

opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso mediante dichiarazioni

rese durante la trasmissione televisiva sopra rammentata, e

conseguentemente di annullare la citata ordinanza 16 ottobre 1995 del

Tribunale di Palermo.

3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di

consiglio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n.

87 del 1953, la Corte costituzionale, con ordinanza 11/12 gennaio

1996, n. 6, ha dichiarato ammissibile il ricorso, disponendo la

comunicazione dell'ordinanza al Senato e la notifica della medesima

insieme col ricorso al Tribunale di Palermo.

4. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Senato

della Repubblica con una memoria in cui riprende e sviluppa, con

riguardo alle sentenze nn. 1150 del 1988 e 443 del 1993, gli

argomenti esposti nel ricorso, precisando che, di fronte a una

pronuncia della Camera di appartenenza nel senso dell'applicabilità

dell'art. 68 della Costituzione, "l'autorità giudiziaria, anche se

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ha soltanto

la possibilità di contestare davanti a questa Corte i vizi in

procedendo o la manifesta illogicità della decisione della Camera.

Ma ove non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione, l'esito

del procedimento pendente a carico del parlamentare non può che

essere determinato dalle valutazioni effettuate dalla Camera di

appartenenza". Questo principio mette fuori causa il combinato

disposto degli artt. 129, secondo comma, e 469 cod. proc. pen., sul

quale il Tribunale di Palermo ha ritenuto di fondare il provvedimento

impugnato.

5. - Ha spiegato intervento volontario la Camera dei deputati con

atto depositato il 6 febbraio 1996, sulla base della deliberazione

adottata dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio 1996.

L'interveniente si ritiene legittimato a stare in giudizio in ragione

della riferibilità indivisibile dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, della cui applicabilità si controverte, sia ai

componenti della Camera dei deputati che ai componenti del Senato, e

si richiama all'ordinanza n. 470 del 1995 che tale legittimazione ha

riconosciuto. Nel merito fa proprie le argomentazioni e le

conclusioni dedotte dalla difesa del Senato, integrandole con una

diffusa citazione della sentenza 12 marzo 1983 delle Sezioni unite

penali della Corte di cassazione, a sostegno della tesi che la norma

costituzionale esclude in radice la tutela giuridica, e quindi

giurisdizionale, degli interessi dei terzi, così che il giudice non

dovrebbe pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato,

ma semplicemente dichiarare la propria carenza di giurisdizione.

Nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 la Corte si è riservata di

decidere sull'ammissibilità dell'intervento insieme col merito della

causa. Considerato in diritto

1. - Come risulta dalla narrativa di fatto, il Senato della

Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Tribunale

di Palermo chiedendo a questa Corte di statuire che "spetta ad esso

Senato affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore

Carmine Mancuso, mediante dichiarazioni rese durante lo svolgimento

della trasmissione televisiva messa in onda il 12 maggio 1993 sulla

rete Canale 5; e conseguentemente di annullare l'ordinanza, in data

16 ottobre 1995, del Tribunale di Palermo, che ha rigettato

l'eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa dell'imputato,

in relazione al procedimento per il reato di diffamazione, ex art.

595 cod. pen., pendente davanti a tale Tribunale".

2. - Sciogliendo la riserva formulata dalla Corte nell'udienza

pubblica del 19 marzo 1996, occorre dichiarare preliminarmente

l'ammissibilità dell'intervento in causa spiegato dalla Camera dei

deputati. È vero che il presente conflitto riguarda i poteri del

Senato e dell'autorità giudiziaria in ordine a un comportamento di

un membro del primo, e come tale parrebbe non interessare l'altro

ramo del Parlamento. Ma la materia del contendere è costituita

dalla posizione - assunta dal provvedimento giudiziale impugnato -

contrastante con la qualificazione giuridica della deliberazione del

Senato come causa immediatamente impeditiva della prosecuzione del

procedimento penalependente a carico del senatore Carmine Mancuso. È

incontestabile l'interesse comune dei due rami del Parlamento a

ottenere una sentenza che affermi l'inerenza di tale effetto alla

prerogativa parimenti attribuita ai loro membri dalla norma

costituzionale, ristabilendo gli equilibri costituzionali messi in

gioco, al di là del singolo caso, dal conflitto di attribuzione.

3. - Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con le sentenze nn. 1150 del 1988 e 443 del 1993, ha

interpretato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, nel senso

che esso attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di

valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto,

qualora sia ritenuta esercizio delle funzioni parlamentari, di

inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale, sempre

che il potere sia stato correttamente esercitato. Qualora reputi che

la delibera favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma,

sia il risultato di un esercizio non corretto del potere - per vizi

in procedendo oppure per omessa o erronea valutazione dei suoi

presupposti, in particolare per manifesta estraneità della condotta

del parlamentare al concetto di "opinione" o di "esercizio delle

funzioni" -, il giudice, al quale si è rivolta la persona lesa dalle

dichiarazioni diffamatorie contestate, può soprassedere alla

dichiarazione immediata di applicabilità dell'art. 68 sollevando

conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, con effetto

sospensivo del giudizio pendente davanti a lui.

Questa interpretazione della norma costituzionale, alla quale si è

conformato l'art. 2, comma ottavo, del d.-l. 12 marzo 1996, n. 116,

non è stata rispettata dal Tribunale. Pur senza contestare la

valutazione espressa dal Senato - contraria a quella dell'ordinanza

10 maggio 1994 del giudice per le indagini preliminari, che aveva

dichiarato la manifesta infondatezza dell'eccezione di applicabilità

dell'art. 68 della Costituzione - il Tribunale, con l'ordinanza 16

ottobre 1995, ha disposto la celebrazione del dibattimento motivando

con due argomenti: a) la condizione di non punibilità prevista

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, non rientra tra le

ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento contemplate dagli

artt. 129, secondo comma, e 469 cod. proc. pen.; b) deve trovare

tutela l'eventuale interesse del querelante (per evidente svista

designato nel testo dell'ordinanza come "imputato") all'accertamento

della sua totale estraneità ai fatti di reato attribuitigli.

Il primo argomento deduce la regola di decisione dalla

qualificazione dogmatica tradizionale dell'irresponsabilità sancita

dall'art. 68 come una figura di immunità personale avvicinabile alla

condizione di non punibilità: tesi non pacifica, alla quale si

contrappone la tesi della natura oggettiva dell'irresponsabilità,

che ravvisa nell'art. 68 una causa di esclusione dell'illecito. Ma,

quale che sia la dottrina preferibile circa la natura

dell'irresponsabilità dei membri del Parlamento per le opinioni

espresse nell'esercizio delle loro funzioni, è certo che alla

deliberazione della Camera di appartenenza che la riconosce è

coessenziale l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di

qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il

risarcimento dei danni. A ben vedere, nel caso di procedimento penale

già avviato, non è nemmeno in questione l'applicabilità dell'art.

129 cod. proc. pen. L'obbligo del giudice - quando non ritenga di

sollevare conflitto di attribuzione - di dichiarare immediatamente,

in ogni stato e grado del processo, la causa di irresponsabilità

dell'imputato, affermata dalla Camera di appartenenza, discende

direttamente dalla norma costituzionale.

L'argomento sub b) è lo stesso argomento sub a) riformulato in

termini sostanziali. Esso rovescia il bilanciamento di interessi

operato dal legislatore costituente. A tutela del principio

(corrispondente a un interesse generale della comunità politica) di

indipendenza e autonomia del potere legislativo nei confronti degli

altri organi e poteri dello Stato, l'art. 68 della Costituzione

sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino che si

ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita da opinioni

espresse da un senatore o deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

Questa prerogativa dei membri del Parlamento, poiché costituisce,

sul piano del diritto sostanziale, una causa di irresponsabilità

dell'autore delle dichiarazioni contestate, comporta, sul piano

processuale, l'obbligo per l'autorità giudiziaria di prendere atto

della deliberazione parlamentare e di adottare le pronunce

conseguenti.

Il solo rimedio è dato dalla possibilità di controllo della Corte

costituzionale sulla correttezza della deliberazione: controllo che

il giudice può promuovere col mezzo del conflitto di attribuzione,

ancora proponibile nel caso in esame, non essendo previsto alcun

termine dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava al Tribunale di Palermo ordinare la

celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a carico

del senatore Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in danno del

dott. Bruno Contrada; conseguentemente annulla l'ordinanza emessa dal

detto Tribunale in data 16 ottobre 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1996:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari