Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

28 marzo 1968, n. 341 (Riapertura dei termini per il riconoscimento

delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di

decorazioni al valor militare) promosso con ordinanza emessa il 4

giugno 1976 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente

tra l'INPS e Fantechi Renzo, iscritta al n. 596 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del

20 ottobre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Fantechi Renzo e dell'INPS e l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Paolo Boer per l'INPS e l'avvocato dello Stato Stefano

Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile-promosso, con ricorso 25

settembre 1974 al Pretore di Firenze, Giudice del Lavoro, da Fantechi

Renzo nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,

al fine di ottenere la pensione di anzianità revocata dal 1 agosto

1972, data di decorrenza - il Tribunale di Firenze, Sezione del Lavoro,

in grado di appello, con ordinanza pronunciata nell'udienza 4 giugno

1976, ritenne rilevante ai fini della decisione della causa e non

manifestamente infondata la questione, sollevata dal Fantechi nella

stessa udienza, di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 28

marzo 1968, n. 341 "nella parte in cui esclude indiscriminatamente dal

diritto al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio

militare coloro che risultino comunque titolari di posizioni

assicurative anche anteriori all'ultimo conflitto", in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del

20 ottobre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti ed

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Fantechi Renzo, con deduzioni depositate il 26 giugno 1976, ha

chiesto che la questione sia decisa "come di giustizia". L'Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale, con deduzioni depositate il 9

novembre 1976, ha chiesto che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto di intervento depositato

il 9 novembre 1976, ha chiesto che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Firenze ha ritenuto rilevante ai fini della

decisione della causa e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341

"nella parte in cui esclude indiscriminatamente dal diritto al

riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio militare

coloro che risultino comunque titolari di posizioni assicurative anche

anteriori all'ultimo conflitto", in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Ha premesso che la contestazione tra le parti verteva sulla

sussistenza del diritto del Fantechi al riscatto, ai fini

previdenziali, del periodo di servizio militare ai sensi del citato

art. 6 legge n. 341 del 1968, riscatto, con conseguente riconoscimento

della pensione, già concesso al Fantechi dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale sul Fondo speciale di previdenza degli

autoferrotranvieri e, poi, revocato dallo stesso Istituto, per la

coesistenza, nel periodo riscattato, di altra posizione assicurativa

presso l'assicurazione generale obbligatoria.

Ha precisato che l'INPS aveva fondato la propria difesa sul testo

del menzionato art. 6, secondo cui il riscatto era consentito, in

genere, agli ex combattenti iscritti alla assicurazione obbligatoria di

invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa

"soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto", mentre il Fantechi era

titolare di altra posizione assicurativa anteriore al conflitto. Ha

rilevato che con tale tesi difensiva l'Istituto aveva modificato e

ampliato la posizione prima assunta in sede amministrativa allorché,

con una interpretazione estensiva dello stesso art. 6 suggerita da

circolare del Ministero del lavoro, aveva opposto al Fantechi la sola

coesistenza della posizione assicurativa nel periodo riscattabile.

Ha osservato che all'art. 6 non poteva attribuirsi l'ampio

significato, suggerito dalla citata circolare ministeriale, di

riconoscere la facoltà di riscatto anche agli ex combattenti titolari

di posizione assicurativa anteriore ai periodi riscattabili. Ha

ritenuto che la "ratio legis" dell'art. 6 dovesse identificarsi nella

tutela accordata a coloro i quali, per esserne stati impediti a cagione

della loro qualità di combattenti o patrioti, non avevano potuto

costituirsi una posizione assicurativa durante l'ultimo conflitto;

pertanto il negare la stessa tutela a quei soggetti che, pur essendosi

trovati nella siessa situazione di impossibilità, erano titolari di

posizioni assicurative anteriori al conflitto, che non dessero titolo

ad analoghi effetti previdenziali, si sarebbe tradotta in una

arbitraria disparità di trattamento in danno di questi ultimi: e tale

disparità, che non sembrava trovare alcuna giustificazione nelle

finalità della speciale normativa, potrebbe violare il principio

dell'art. 3 della Costituzione.

2. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha eccepito

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 legge n. 341 del 1968 perché del tutto irrilevante ai fini

della decisione della causa.

Ha affermato che la controversia è sorta unicamente per la

coesistenza di una duplice utilizzazione dei medesimi periodi di

servizio militare, coesistenza determinata dai versamenti di contributi

nell'assicurazione generale obbligatoria effettuati dalla soc. Piaggio

e dal Ministero dell'Aeronautica e relativi agli stessi periodi poi

riscattati dal Fantechi, a norma dell'art. 6 legge n. 341 del 1968, al

fine di ottenere la pensione del fondo speciale di previdenza per gli

autoferrotramvieri. Ha sostenuto che tra le parti non è sorto mai

contrasto sulla interpretazione del menzionato art. 6 legge n. 341 del

1968, inteso sempre da esso Istituto, conformemente al parere del

Ministero del Lavoro, nel senso che il beneficio compete anche ai

soggetti che avevano una posizione assicurativa già in atto prima

della fine dell'ultimo conflitto.

L'eccezione non è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato che il giudizio sulla

rilevanza di una questione di legittimità costituzionale rientra nella

primaria competenza del giudice "a quo"; e che la motivazione

dell'ordinanza di rinvio sul punto della rilevanza è suscettibile di

sindacato soltanto quando risulti chiaramente viziata nella

impostazione e nel procedimento e ne derivi, pertanto, l'evidente

esclusione del carattere di necessaria pregiudizialità della questione

di legittimità costituzionale rispetto alla decisione di merito

(sentenze n. 19 del 1978; n. 174 del 1980; n. 42 del 1981).

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie poiché nell'ordinanza

di rinvio-come chiaramente risulta dal suo contenuto, sopra esposto-il

Tribunale di Firenze ha in modo specifico ed adeguato motivato sulla

rilevanza.

Peraltro, la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale è di tutta evidenza in quanto, come ha osservato il

Tribunale di Firenze nell'ordinanza di rinvio e risulta dagli atti

della causa, l'INPS, in sede amministrativa, riconobbe al Fantechi,

già assicurato prima del conflitto mondiale, il beneficio previsto

dall'impugnato art. 6; poi, revocò tale beneficio e la conseguente

pensione di anzianità corrispostagli; infine nel giudizio davanti al

Pretore sostenne, per la prima volta, che la norma citata richiedeva,

per l'esercizio della facoltà di riscatto, una iscrizione

all'assicurazione obbligatoria effettuata dopo la fine del conflitto.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge

n. 341 del 1968, ritenuta rilevante, non è fondata perché tale norma,

correttamente intesa, non determina alcuna disparità di trattamento

tra gli ex combattenti.

Questa Corte condivide la interpretazione della norma impugnata

contenuta nel parere del Ministero del Lavoro e nella circolare

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, interpretazione

disattesa dal Tribunale di Firenze, che ha dato alla stessa norma un

contenuto limitativo.

Il Ministero del Lavoro - nel rispondere ai varii quesiti formulati

dall'INPS in tema di applicazione dell'art. 6 legge n. 341 del 1968 -

espresse, nella nota 16 gennaio 1969, il parere che, attese le

finalità della disposizione in argomento, il beneficio, previsto dallo

stesso articolo, spettasse anche ai soggetti che - essendo titolari di

posizione assicurativa costituita prima dell'inizio dei periodi di

servizio militare od equiparati riscattabili - avrebbero avuto diritto

all'accreditamento figurativo dei periodi stessi, a norma dell'art. 56,

lett. a, n. 1, r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero a norma degli artt.

7 e 8 legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tale interpretazione aderì

prontamente l'lNPS, come risulta dalla circolare 11 marzo 1969,

riconoscendo la facoltà di optare per il riscatto, previsto dalla

norma in esame, agli ex combattenti ed assimilati già assicurati prima

del servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale.

Della norma così intesa ha sempre dato applicazione l'INPS, il

quale, nella citata circolare, precisò che il requisito indispensabile

e sufficiente per la concessione del beneficio del riscatto era

rappresentato dalla esistenza, nella posizione assicurativa del

richiedente, di una contribuzione obbligatoria posteriore al termine

del servizio militare da riscattare. Lo stesso Istituto così ha

consentito il riscatto a tutti gli ex combattenti che avessero versato

contribuzione obbligatoria successivamente al termine del servizio

militare prestato, anche se nel contempo fossero risultati titolari di

posizione assicurativa precedente il termine di tale servizio.

Il requisito di iscrizione alla assicurazione obbligatoria

"soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto" è stato, quindi,

considerato dall'INPS, fino alla controversia con il Fantechi,

soddisfatto dalla esistenza di posizione assicurativa dopo il termine

del conflitto stesso.

La suddetta interpretazione del Ministero del Lavoro e dell'INPS

deve considerarsi quella più aderente alla "ratio" della norma.

Invero la norma in esame ha ampliato i benefici previsti per gli ex

combattenti poiché ha attribuito, per la prima volta, ai periodi di

servizio militare tutti gli effetti dell'inizio di periodo di

assicurazione, così innovando la disciplina allora vigente (articoli

citati 56, lett. a, n. 1, r.d.l. n. 1827 del 1935; 7 e 8 legge n. 55

del 1958), che riconosceva i periodi di servizio militare utili solo

dopo la costituzione della posizione assicurativa.

I contributi pagati dagli ex combattenti per il riscatto dei

periodi di servizio militare sono, quindi, considerati contributi

effettivi al pari di quelli corrisposti in relazione ad una vera e

propria attività lavorativa subordinata Questo particolare beneficio

non può considerarsi, nell'intenzione del legislatore, in mancanza di

una specifica espressa previsione contraria, escluso per gli altri

combattenti, già assicurati prima del conflitto, aventi pari titolo di

merito verso la Patria. Non può ritenersi che il legislatore, nel

formulare la norma in esame, non abbia tenuto presente la citata

normativa in materia previdenziale, che consentiva l'utilizzazione dei

periodi di servizio militare solo ai fini della misura della pensione

(art. 56, lett. a, n. 1, d.r.l. n. 1827 del 1935; artt. 7 e 8 citata

legge n. 55 del 1958) e non anche per il perfezionamento del diritto

alla pensione, come riconosce, invece, la norma impugnata ed è

avvenuto nel caso di specie concernente il Fantechi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341

(riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei

partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor

militare) proposta dal Tribunale di Firenze, con ordinanza 4 giugno

1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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