Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1969 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.lgs. 348/1944
  • art. 12d.lgs. 348/1944

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 348 e dell'art. 12 del decreto

legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, recanti provvedimenti in materia

di imposta generale sull'entrata, promosso con ordinanza emessa il 19

ottobre 1967 dal tribunale di Milano nei procedimento civile vertente

tra la società Commercio industria lubrificanti e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 55 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del

18 maggio 1968.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1967 nel procedimento civile

vertente tra la Società Commercio industria lubrificanti

(S.A.I.C.I.L.) e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il

tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10 del decreto legislativo 19 ottobre 1944

n. 348, e 12 del decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469,

concernenti il conferimento al Ministro per le finanze della facoltà

di disporre la corresponsione dell'imposta sulle entrate, derivanti dal

commercio di alcuni prodotti e dallo svolgimento di talune attività,

mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari,

calcolato in base a dichiarazione del soggetto, o mediante

l'applicazione di aliquote o quote condensate, determinate in rapporto

al presunto numero degli atti economici imponibili.

Osserva nell'ordinanza il tribunale che le cennate disposizioni mal

si concilierebbero con la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della

Costituzione, ove è stabilito che le prestazioni a carico dei

cittadini, ivi compresi i tributi, possono essere imposte solo in base

alla legge, riserva che rappresenterebbe l'accoglimento in sede

costituzionale del principio di legalità in materia tributaria.

Invero, prosegue l'ordinanza, perché siffatto principio sia

rispettato, occorrerebbe che, nel conferimento di una potestà

tributaria secondaria, quale si avrebbe nella specie, la previsione

legislativa sia sufficientemente precisa in ordine ai soggetti passivi,

ai presupposti di fatto ed alle aliquote massime della imposizione

stessa. Ciò che non potrebbe dirsi nelle ipotesi in esame, in cui si

attribuirebbe invece all'organo del potere esecutivo la facoltà di

stabilire di volta in volta diversi criteri della base imponibile.

L'ordinanza, notificata il 2 marzo 1968, è stata comunicata nei

modi di legge ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968.

L'Avvocatura osserva che, secondo la costante giurisprudenza della

Corte costituzionale, la riserva di legge di cui all'art. 23 della

Costituzione, secondo cui l'istituzione del tributo deve avvenire "in

base alla legge", sarebbe osservata anche nel caso in cui sia rinviata

a provvedimenti amministrativi la determinazione di elementi o di

presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalità

tecnica. Tale criterio risponderebbe, d'altra parte, esattamente

all'esigenza che gli Enti impositori, per il miglior conseguimento dei

fini istituzionali, e in attuazione del principio della capacità

contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, debbono essere

necessariamente investiti della potestà di sviluppare e di rendere

determinati gli elementi del rapporto tributario enunciati dalla legge,

la quale ben potrebbe limitarsi, quindi, a fissare i caratteri

essenziali dell'obbligazione tributaria o la base giuridica per la loro

determinazione, mediante criteri idonei a circoscrivere la

discrezionalità della Pubblica Amministrazione dell'esercizio del

potere di imposizione.

Le norme impugnate risponderebbero a tali concetti, giacché, in

sostanza, con esse si attribuirebbe al Ministro soltanto il potere di

stabilire speciali modalità di pagamento del tributo, con l'osservanza

peraltro, di precisi limiti, indicati dalle norme stesse, sia per

quanto riguarda le singole entrate, tassativamente previste, sia per

quanto riguarda la misura del tributo, la cui aliquota condensata

dovrebbe riflettere l'incidenza che l'imposta, in misura normale

avrebbe nei passaggi imponibili che, effettuano in media, i prodotti

considerati.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione come

sopra sollevata. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata

dall'ordinanza del tribunale di Milano, avrebbe base nella non

rispondenza all'art. 23 della Costituzione (riserva di legge per

l'imposizione di prestazioni patrimoniali) degli artt. 10 del decreto

legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e 12 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469,

che, in materia di imposta generale sull'entrata, conferiscono al

Ministro per le finanze la facoltà di emanare, in determinati casi,

decreti che, per la discrezionalità della valutazione della base

imponibile, per i presupposti di fatto, i soggetti passivi

dell'imposizione e le aliquote massime, non troverebbero preciso

riferimento nella predetta normativa.

2. - La questione non è fondata.

Va osservato che il principio costituzionale, secondo cui

l'imposizione di prestazioni patrimoniali è autorizzata solo "in base

alla legge", esprime una riserva di legge soltanto relativa. La stessa

formula espressa nell'art. 23 della Costituzione in sostituzione di

altra formula più restrittiva, dapprima proposta, è indicativa di

questo concetto.

La giurisprudenza di questa Corte (dalle sentenze nn. 4, 30 e 122

del 1957 alle recenti n. 99 del 1968 e nn. 21 e 72 del 1969) è

costante nel ritenere che non contrasti con l'art. 23 della

Costituzione l'assegnazione ad organi amministrativi dei compiti, non

soltanto meramente esecutivi (quali di fissare forme e termini per il

pagamento di un'imposta come previsto dall'art. 26 del R.D.L. 3 giugno

1943, n. 452) bensì anche dei compiti di determinare elementi,

presupposti, o limiti, variamente individuabili, di una prestazione

imponibile, in base a dati ed apprezzamenti tecnici.

Unica condizione è che siano preventivamente indicati, ed in modo

sufficiente, i criteri direttivi di base o le linee generali da servire

per delimitare la discrezionalità nella produzione di fonti secondarie

della disciplina.

Verificandosi questa condizione, è da ritenere rispettato il

principio di legalità dell'imposizione e sono altresì da ritenere

soddisfatte quelle esigenze pratiche che il sistema palesa meritevoli

di considerazione.

Questi criteri generali, applicati in particolare ai due decreti

impugnati, conducono ad escluderne l'incostituzionalità.

Premesso che la questione proposta con l'ordinanza dà rinvio è

limitata al punto concernente l'osservanza della riserva di legge va

osservato che le norme in esame determinano particolari categorie di

atti economici in relazione a quegli appartenenti alle singole

categorie, le cui entrate sono passibili d'imposta, circoscrivendo

così a priori l'ambito delle facoltà consentite al Ministro (quanto

nel secondo decreto n. 469 del 1946 poteva apparire di generica

ampiezza nell'indicazione di entrate per vendite al pubblico di

qualunque materia, merce o prodotto è, poi, venuto meno, per effetto

di nuove disposizioni della legge 18 dicembre 1959, n. 1070).

Inoltre, è da considerare che il sistema di imposizione mediante

aliquote e misura delle stesse è delineato negli articoli da 1 a 5 che

precedono, nel decreto legislativo luogotenenziale n. 348 del 1944,

l'art. 10 impugnato (il successivo decreto n. 469 del 1946 contiene

solo una estensione delle categorie assoggettabili).

Si ha, quindi, un collegamento tra atti normativi primari, cui solo

spetta imporre tributi, e successivi provvedimenti ministeriali, che ne

dipendono, al fine concreto di attuarne gli scopi, in base ad elementi,

individuabili nel tempo, di natura tecnico-economica, e come tali

discrezionalmente valutabili.

Tutto, compresa la fissazione della aliquota, si svolge e deve

svolgersi sulla base di un procedimento indicato dalla legge e,

perciò, immune da contraddizione sia al principio di legalità, sia a

quello del riferimento alla capacità contributiva. Né ciò trova

smentita nel fatto che il sistema consente di ricorrere a presunzioni,

poiché il ricorso a tale metodo, che non può che ritenersi basato su

elementi positivi, da cui derivare presunzioni qualificate, è

giustificato in materia fiscale perché rappresenta il conseguimento di

una verità giuridica, in caso di fatti reali di difficile accertamento

(sentenza n. 99 del 1968).

D'altra parte, ad integrazione dei suesposti concetti, non è da

trascurare che, nel quadro del sistema, rientra la garanzia data dalla

possibilità del controllo giurisdizionale sulla legittimità dei

provvedimenti ministeriali anche per contrastare eventuali esorbitanze

di valutazione sotto le condizioni, forme e termini di cui ai decreti

legislativi 27 dicembre 1946, n. 469, e 3 maggio 1948, n. 799.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale -

sollevata con ordinanza 19 ottobre 1967 del tribunale di Milano in

riferimento all'art. 23 della Costituzione - dell'art. 10 del D.L.Lgt.

19 ottobre 1944, n. 348, recante "provvedimenti in materia di imposta

generale sull'entrata" e dell'art. 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946,

n. 369, recante "nuovi provvedimenti in materia di imposta generale

sull'entrata".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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