Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1963 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 14

luglio 1959, n. 741, del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, del D.P.R. 9

maggio 1961, n. 715, e del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 luglio 1962 dalla Corte di appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra l'impresa edile Cerretti e

Colombo e la Cassa edile spezzina di mutualità ed assistenza, iscritta

al n, 162 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;

2) ordinanze emesse il 4 agosto 1962 dal Pretore di Eboli nei

procedimenti penali a carico di Santese Francesco e Cauceglia Giovanni,

iscritte ai nn. 176 e 177 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 novembre 1962;

3) ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Abbafati Sandro e l'Impresa Antonelli

e Benetti, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 19 gennaio 1963.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione in giudizio dell'Impresa Cerretti e Colombo

e della Cassa edile spezzina di mutualità ed assistenza;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Francesco Santoro Passarelli, per la Cassa edile, e

il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione del 2 febbraio 1961 la Cassa edile

spezzina di mutualità ed assistenza conveniva in giudizio davanti al

Tribunale di La Spezia l'Impresa edile "Società a r. l. Cerretti e

Colombo" lamentando l'inadempimento degli obblighi sulla medesima

gravanti di denuncia dei lavoratori occupati e del versamento dei

contributi paritetici nonché dell'indennità al fondo ferie,

festività e gratifica natalizia, imposti dal regolamento della Cassa

medesima. Contro la sentenza del Tribunale che accoglieva, salvo

liquidazione, l'istanza attrice, veniva proposto appello alla Corte di

Genova la quale, con sua ordinanza del 18 luglio 1962, sollevava due

questioni di costituzionalità ritenute non manifestamente infondate e

rilevanti al fine della risoluzione della controversia. La prima,

relativa agli artt. da 1 a 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per

violazione dell'autonomia sindacale garantita dall'ultimo comma

dell'art. 39 della Costituzione; la seconda riguardante l'articolo

unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, in quanto norma di recezione

degli artt. 34 e 62 del contratto nazionale del lavoro per gli operai

addetti alle industrie edilizie ed affini 24 luglio 1959, ed altresì

l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715 (in quanto recepente

l'art. 11 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di La

Spezia 2 ottobre 1959, oltre che l'intero contenuto dell'accordo

collettivo 30 settembre 1959 per la costituzione della Cassa edile

spezzina di mutualità ed assistenza e dell'accordo collettivo 2

ottobre 1959, diretto anche questo alla costituzione di tale cassa

edile ed alla redazione dello statuto e del regolamento della

medesima); ciò nella considerazione che le disposizioni denunciate

possono apparire in contrasto con gli artt. 70 e 77, primo comma, della

Costituzione, per eccesso dei poteri conferiti al Governo con la legge

delegante. Mentre, infatti, l'oggetto della delega conferita con la

legge n. 741 si identifica e si esaurisce nella emanazione di norme

atte ad assicurare ai lavoratori minimi di trattamento economico e

normativo, ossia di un trattamento suscettibile di valutazione

quantitativa, viceversa i decreti delegati, recependo con forza di

legge tutte le clausole dei contratti ed accordi collettivi, si

sarebbero spinti oltre l'ambito prestabilito, perché hanno

disciplinato sia le modalità di esazione di contributi e di

corresponsione del trattamento economico per ferie, gratifica e

festività, sia l'istituzione di un ente apposito, la Cassa edile, per

le relative operazioni, attribuendo a tale ente un'attività

previdenziale ed assistenziale, sancendo ancora l'automatica iscrizione

allo stesso di tutti gli operai del settore entro l'ambito della

Provincia, e l'imposizione obbligatoria di oneri contributivi a favore

dell'ente ed a carico (in misura paritetica) dei datori di lavoro e dei

lavoratori interessati, anche se non appartenenti alle associazioni che

hanno stipulato i singoli accordi provinciali. Conseguentemente,

sospeso il giudizio, disponeva il rinvio degli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1962, n. 279.

Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si sono costituiti

il 17 settembre 1962 l'appellante S. r. l. "Impresa A. Cerretti e Geom.

Colombo" con l'assistenza e difesa dell'avv. Quinto Molignani, ed il

22 novembre 1962 l'appellata "Cassa edile spezzina di mutualità e di

assistenza", rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Santoro

Passarelli. È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato in cancelleria il 9 ottobre 1962.

La difesa dell'appellante "Società Cerretti e Colombo", in ordine

al secondo motivo, riafferma l'impossibilità di comprendere nella

delega conferita al solo scopo di assicurare minimi salariali, le

disposizioni dei decreti presidenziali relativi alla facoltà conferita

alle associazioni stipulanti di imporre, per il tramite delle Casse

dalle medesime istituite nell'esercizio di una loro attività di

diritto privato, obblighi ed oneri anche nei confronti di quanti, pur

rientrando nella categoria degli edili, non fanno parte delle

associazioni predette. Conclude chiedendo, in via principale, che

venga dichiarata l'incostituzionalità della legge delegante n. 741, e

subordinatamente quella dei due decreti presidenziali denunciati.

La difesa della Cassa edile fa osservare, in ordine alla seconda

questione, come sia errato il presupposto da cui muove l'ordinanza

secondo cui il trattamento minimo voluto assicurare dalla legge

delegante sia esclusivamente quello suscettibile di una valutazione

quantitativa, poiché è vero, al contrario, che essa ha avuto ad

oggetto di garantire ai lavoratori anche un minimo normativo

comprendente tutto quanto attiene alla loro protezione, qual'è

conseguibile mediante l'integrale reazione dell'intera disciplina

collettiva, con il solo limite della conformità a norme imperative di

legge. Tuttavia - anche ad accettare la tesi contraria - non si può

contestare che rientri nel concetto di valutazione quantitativa una

disciplina che, adeguandosi agli speciali caratteri di mobilità nella

occupazione dei lavoratori edili nelle varie stagioni ed imprese, si

propone di assicurare loro il compenso dovuto per le ferie, la

gratifica e le festività. Alla luce di queste considerazioni non può

apparire incostituzionale né quella che impropriamente è stata

chiamata nell'ordinanza iscrizione automatica e coatta alla Cassa di

tutti gli operai del settore, ed è invece solo individuazione di

coloro a favore dei quali essa deve effettuare le sue prestazioni, e

neppure la imposizione di un contributo che si adegui al costo dei

servizi resi dalla Cassa stessa a favore di tutti gli operai

amministrati. Quanto poi alle prestazioni di carattere assistenziale e

previdenziale, di cui all'art. 4 dello statuto della Cassa spezzina, fa

rilevare come esse siano previste solo in via eventuale, senza

imposizione di obblighi, e che comunque, se altrimenti fosse, tali

prestazioni sarebbero da considerare integrative della retribuzione

(assumendo carattere di salario differito previdenziale) e fanno quindi

parte dello status, che la legge-delega ha voluto rendere uniforme per

tutti i lavoratori: mentre le prestazioni non obbligatorie della Cassa

sono consentite da proventi vari diversi dai contributi e quindi non

possono far sorgere alcuna questione di costituzionalità. Conclude

chiedendo che la questione proposta sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura generale dello Stato ha svolto argomentazioni analoghe

a quelle prospettate dalla difesa della Cassa, trovando conforto per

esse anche nell'art. 2114 del Cod. civile che, prevedendo espressamente

la possibilità per i contratti collettivi di determinare i casi e le

forme di previdenza, comprova come la disciplina di tale materia non

sia estranea al contenuto proprio dei medesimi. In particolare fa

osservare come nel caso delle Casse edili la forma previdenziale, per

quanto riguarda i compensi per festività, ha chiaro carattere

sostitutivo del diritto spettante al lavoratore, salvo che si pone come

erogatore, in luogo dei singoli soggetti datori di lavoro, un soggetto

unico che provvede a mezzo dei contributi via via versati.

In data 18 maggio c. a. l'Impresa appellante ha depositato una

memoria, nella quale vengono riaffermate le argomentazione già svolte

nelle deduzioni, ed è messo in rilievo in primo luogo come, se pure è

vero che la percentuale ex art. 34 del contratto collettivo (e

solamente essa) sia elemento integrativo del trattamento economico, è

altrettanto vero che, costituendo esso una componente del salario, non

può venire gravata delle spese inerenti al funzionamento della Cassa,

tanto più quando la mercede conseguita di fatto si adegui al minimo

contrattuale, perché in tal caso la falcidia costituita dal concorso

alle spese predette viene a decurtare tale minimo, ed a porsi perciò

in contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Si rileva inoltre come

dalla legge delegante non possa dedursi il conferimento, che è stato

effettuato a favore delle Casse (estranee al rapporto di lavoro), di un

potere di rappresentanza di tutti gli appartenenti alla categoria,

anche se non iscritti (in violazione dell'art. 39 della Costituzione),

considerandolo strumento necessario (mentre tale non è) per la

riscossione e l'accantonamento di una parte del salario. Aggiunge che

eccesso di delega vi sarebbe anche pel fatto della rimessione alla

discrezionalità delle associazioni stipulanti del potere di

determinare l'ammontare del contributo. Conclude chiedendo in via

principale che i decreti impugnati vengano dichiarati incostituzionali

o in subordine, che, in conformità al principio affermato con la

sentenza n. 107 del 1962, sia dichiarata la improponibilità della

questione, competendo al giudice di merito l'accertamento del contrasto

con norme imperative.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha, in data 16 maggio 1963,

depositato una memoria, con la quale si fa rilevare come la sola

questione da esaminare in questa sede sia quella dell'eccesso di

delega, per la presunta recezione di materia che sarebbe estranea al

trattamento minimo (questione che trova la sua risoluzione nello stesso

testo dell'art. 1 della legge n. 741 che, nel fare riferimento al

trattamento economico e normativo, comprende ovviamente tutta la

disciplina contrattuale) mentre tutte le altre questioni attinenti al

contenuto dei contratti collettivi (come quelle relative ai compiti

delle Casse, alla posizione in esse dei non soci, alla natura giuridica

dei contributi) rientrano, a tenore della giurisprudenza di questa

Corte, nella competenza del giudice ordinario, e comunque esse si

palesano infondate.

2. - Nel corso di due procedimenti penali avanti al Pretore di

Eboli contro Santese Francesco e Cauceglia Giovanni la difesa degli

imputati sollevava eccezione di incostituzionalità dell'articolo unico

del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (e quindi degli artt. 34 e 62 del

contratto collettivo con esso recepito) nonché dell'articolo unico

dell'altro D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 (e quindi dell'art. 6 del

contratto integrativo, reso obbligatorio dal medesimo).

Con due ordinanze di identico contenuto in data 4 agosto 1962 il

Pretore ha ritenuto le questioni stesse rilevanti e non manifestamente

infondate, e ciò perché, in primo luogo, il decreto n. 1032 viola

l'art. 76 della Costituzione in quanto non solo non ha dato vita a

norme proprie, sia pure su materia fornita dai contratti collettivi, ma

ha recepito tutte le loro clausole, anche se, come quella di cui

all'art. 62, nessuna relazione hanno con i minimi di trattamento, cui

esclusivamente si riferiva la delega. Inoltre l'art. 62 medesimo,

elevando le Casse edili a rappresentanti necessarie di interessi di

categoria anche per i non iscritti, viola la libertà sindacale sancita

dall'art. 39 della Costituzione, sia perché importa subordinazione

delle associazioni non partecipi dell'accordo istitutivo delle Casse

mutue all'ordinamento interno di queste ultime, e sia perché obbliga i

non iscritti ad un'imposizione contributiva, non prevista dalla legge

delegante, ed altresì non determinata direttamente dalla norma

delegata bensì rimessa alla determinazione delle associazioni,

incorrendo così anche nella violazione dell'art. 23 della

Costituzione. Infine la stessa norma sulle Casse edili appare

contrastante altresì sia con l'art. 36 (in quanto obbliga il

prestatore d'opera a cedere una parte del proprio salario, pur se

questo non risulti superiore al minimo) e sia con l'art. 3 perché

stabilisce una sanzione solo per i datori di lavoro e non già per i

lavoratori che si rifiutino di versare il contributo.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1962, n. 293.

Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato in

cancelleria il 7 dicembre 1962.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che

non sussiste l'allegata violazione dell'articolo 76 della Costituzione

perché il sistema adottato dal legislatore delegato risponde al

comando della legge delegante che stabilisce la recezione di "tutte" le

clausole dei singoli contratti collettivi; né può validamente

sostenersi che le norme sulle Casse edili non attengano al trattamento

minimo "economico e normativo". Ugualmente infondata è la eccepita

violazione dell'art. 39 (poiché le Casse predette, rivestendo natura

di enti assistenziali, non rappresentano le categorie), nonché la

violazione dell'art. 23 della Costituzione in quanto i contributi

previsti non hanno natura tributaria: comunque, essendo gli stessi

imposti mediante decreti delegati, anche volendo attribuire loro una

tale natura, sarebbero sempre determinati in conformità al principio

costituzionale. Inesistente altresì l'allegato contrasto con l'art.

36 della Costituzione, perché questo non fissa alcuna modalità per il

pagamento della retribuzione e consente tutte le forme di

corresponsione per equivalente, ivi comprese le previdenze sostitutive.

Infine privo di base si palesa il riferimento al principio di

eguaglianza in ordine alla sanzione per l'inosservanza di un obbligo,

quale quello concernente il versamento dei contributi, che

istituzionalmente grava soltanto sui datori di lavoro e non può

perciò applicarsi ai lavoratori, essendo costoro i soggetti a favore

dei quali il trattamento minimo è disposto. Conclude chiedendo che le

questioni sollevate siano dichiarate infondate.

3. - Nel corso di un procedimento civile promosso avanti al Pretore

di Roma da Abbafati Sandro contro l'impresa edilizia "Antonelli e

Bonetti", il giudice con ordinanza 13 marzo 1962 ha sollevato d'ufficio

(disponendo il rinvio degli atti alla Corte costituzionale) questione

di legittimità costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo

nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle

industrie edilizie ed affini, recepito nell'articolo unico del D.P.R.

14 luglio 1960, n. 1032, emanato in virtù della delega contenuta nella

legge 14 luglio 1959, n. 741, articolo che stabilisce

l'improcedibilità della domanda giudiziale concernente controversie

che dovessero sorgere nell'applicazione dei contratti collettivi,

qualora, precedentemente, la controversia non sia stata sottoposta

all'esame delle competenti associazioni professionali degli industriali

e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle

parti.

L'incostituzionalità è fatta valere sia nei confronti della legge

delegante che delle delegate. I vizi della prima deriverebbero, oltre

che dalla violazione dell'autonomia sindacale garantita dall'art. 39 e

dalla mancata determinazione dei criteri direttivi di cui all'art. 76

della Costituzione, dal fatto che l'emanazione della legge delegata

sarebbe subordinata all'arbitrio delle associazioni stipulanti, per cui

nella specie l'iniziativa legislativa apparterrebbe in realtà non al

Governo, come sancisce l'art. 71 della Costituzione, ma alle

associazioni sindacali di diritto privato; ed inoltre dalla violazione

dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, che assicura a tutti i

lavoratori, iscritti o non iscritti ai sindacati postcorporativi, una

retribuzione sufficiente. lnvero, poiché il comma terzo dell'art. 7

della legge n. 741 dispone che "alle norme che stabiliscono il

trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti

collettivi che con contratti individuali soltanto a favore dei

lavoratori", qualora, dopo l'emanazione di un decreto delegato che

avesse stabilito la retribuzione minima per una certa categoria, le

associazioni sindacali di categoria venissero a determinare un salario

minimo più alto. Tale nuova retribuzione non potrebbe essere invocata

dai lavoratori non iscritti a quella associazione, né il giudice

potrebbe tener conto della stessa nei loro confronti per accertare la

retribuzione, dovendo invece, in relazione ai medesimi, essere

riconosciuta come retribuzione sufficiente quella fissata, anche se

molto tempo prima, dal decreto delegato emanato, in virtù della legge

14 luglio 1959, n. 741; il che, se pure sembra trovare giustificazione,

in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della

Costituzione, potendosi forse ravvisare una diversità di situazioni

soggettive fra lavoratori iscritti e non iscritti all'associazione

sindacale di diritto privato, sicuramente pone la legge n. 741 in

evidente contrasto con il dettato costituzionale in tema di

retribuzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1963, n. 17. Nel

giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, con deduzioni depositate il 10 aprile 1962.

L'Avvocatura generale dello Stato fa riferimento, rispetto alle

denunciate violazioni degli artt. 39, 71, 76 della Costituzione, alle

tesi difensive già svolte in relazione ai giudizi di legittimità

costituzionale che hanno dato luogo alle sentenze della Corte

costituzionale n. 106 e n. 107 del 1962, e si sofferma soltanto sul

nuovo profilo sollevato dal Pretore di Roma, che investe il contrasto

con l'art. 36 della Costituzione, osservando che la questione appare

infondata in quanto la legge n. 741 del 1959 non stabilisce che un

minimo, modificabile pertanto da qualsiasi fonte, se a favore del

lavoratore, e pertanto detto limite può ben essere superato dal potere

di equità che la norma costituzionale riconosce al giudice, ove la

retribuzione sufficiente si riveli più favorevole delle condizioni

minime determinate dai contratti recepiti in virtù della legge.

Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

4. - Nella discussione orale le parti rappresentate hanno svolto le

argomentazioni di cui alle difese scritte e insistito nelle

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'identità delle questioni sottoposte dalle varie ordinanze

rende opportuno che esse vengano decise con unica sentenza.

2. - L'ordinanza della Corte di appello di Genova solleva in via

principale la questione della incostituzionalità degli articoli da 1 a

7 della legge delegante n. 741 del 1959 per violazione dell'art. 39,

quarto comma, della Costituzione, che ha voluto garantire l'autonomia

sindacale per l'emanazione di norme nella materia del lavoro fornite di

efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle varie categorie

di lavoratori. Il Pretore di Roma solleva la medesima questione, ed

inoltre prospetta altre due ragioni di incostituzionalità: la prima di

violazione dell'art. 76 per la mancata predeterminazione dei principi e

criteri direttivi dal medesimo richiesti, l'altra per contrasto con

l'art. 71 della Costituzione, in quanto, subordinando l'esercizio dei

poteri delegati al deposito dei contratti collettivi da parte delle

associazioni interessate, sottrae al Governo l'iniziativa di cui esso

avrebbe dovuto invece liberamente disporre. Tutte le questioni così

prospettate sono state già esaminate dalla Corte, la quale ne ha

ritenuto l'infondatezza con la sentenza n. 106 del 1962. E poiché non

sono stati addotti motivi nuovi a loro sostegno, e neppure esse sono

proposte in termini o sotto aspetti diversi da quelli già esaminati,

la precedente pronuncia deve essere confermata.

3. - Una questione nuova, invece, solleva l'ordinanza del Pretore

di Roma in ordine alla costituzionalità dell'art. 7 della predetta

legge n. 741, nella considerazione del suo contrasto con l'art. 36

della Costituzione. Tale questione sarebbe da ritenere fondata se

fossero esatti i motivi addotti a suo sostegno, se cioè fosse vero che

nell'ipotesi prospettata di un aumento dei minimi salariali resi

obbligatori dalla legge di delegazione, che sia stato disposto

successivamente alla emanazione di questa, mediante nuovi contratti

collettivi di diritto privato e perciò valevoli per i soli iscritti

alle associazioni stipulanti, rimanga precluso ai lavoratori a queste

estranei il ricorso all'autorità giudiziaria onde ottenere

l'adeguazione dei minimi predetti alla nuova situazione sopravvenuta.

Una tale interpretazione non è però da accogliere poiché, se l'art.

7 nell'ultimo comma ha esplicitamente ammesso la derogabilità a favore

dei lavoratori delle norme recepite dalla legge delegante per effetto

di nuove più favorevoli pattuizioni contenute in contratti collettivi

o individuali, non ha con ciò inteso escludere l'intervento del

giudice. Né l'avrebbe potuto, trovando questo un suo preciso e

diretto fondamento nell'art. 36 della Costituzione. Sicché, nel caso

ipotizzato dal Pretore nessun dubbio sorge circa la legittimazione dei

lavoratori non associati ai sindacati che ebbero a dar vita ai

contratti collettivi recepiti nella legge di chiedere ed ottenere la

rivalutazione del trattamento economico nei contratti medesimi.

Rivalutazione che dovrebbe rinvenire proprio nei nuovi accordi

stipulati dai sindacati medesimi uno degli indici rivelatori del

mutamento verificatosi e della non corrispondenza ad essa del

precedente trattamento.

4. - Le altre censure mosse dalla Corte di Genova, e tutte quelle

sollevate nell'ordinanza del Pretore di Eboli si appuntano, le prime,

al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (per la recezione effettuata degli

artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 24

luglio 1959 per gli operai dell'industria edilizia e affini), nonché

al successivo decreto presidenziale 9 maggio 1961, n. 715 (recepente

l'art. 11 del contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la

Provincia di La Spezia, nonché l'intero contenuto dell'accordo

collettivo 30 settembre e 2 ottobre 1959 per la costituzione della

Cassa edile spezzina), e le seconde, allo stesso decreto n. 1032 (per

la recezione dell'art. 62), nonché all'altro decreto presidenziale 9

maggio 1961, n. 865 (con riferimento all'art. 6 del contratto

collettivo integrativo recepito il 30 settembre 1959 da valere per gli

operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Provincia di

Salerno), sempre sotto l'aspetto della violazione dell'art. 76 della

Costituzione, per eccesso dalla delega da parte dei decreti menzionati,

essendosi ritenuto che essi, in violazione dell'art. 1 della legge n.

741, hanno reso obbligatorio per tutti disposizioni, come quelle

denunciate, estranee alla materia da disciplinare.

La risoluzione della questione, prospettata nei termini riferiti,

compete alla Corte poiché essa esige l'interpretazione della legge di

delegazione onde accertare l'ambito del potere normativo conferito e

l'eventuale esorbitanza incorsa nell'esercizio del potere medesimo. Al

riguardo è da osservare che gli artt. 1 e 4 della legge n. 741, nel

prescrivere al Governo di uniformarsi nell'emanazione delle norme di

sua competenza a "tutte" le clausole dei singoli accordi economici e

contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali, nonché

del contratti integrativi provinciali cui abbiano fatto rinvio

contratti collettivi nazionali, oppure dei contratti collettivi

stipulati in sede provinciale da associazioni affiliate ad altre aventi

carattere nazionale, hanno imposto a tale attività un duplice limite:

e cioè, uno, più particolare e di carattere negativo, sancito

nell'art. 5, costituito dal divieto di accogliere disposizioni

contrattuali contrastanti con norme imperative di legge (ed operante,

come la Corte ha ritenuto con la sentenza n. 106 del 1962, direttamente

sui contratti collettivi, così da precludere l'assunzione delle

medesime nei decreti delegati); l'altro, più generale, della

corrispondenza delle disposizioni predette al fine specifico voluto

perseguire dalla legge stessa (fine che assume nella specie la stessa

funzione di predeterminazione dei principi e criteri direttivi

richiesta dall'art. 76 onde conferire validità alla delegazione

legislativa) di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico

e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla stessa

categoria.

La tesi enunciata dalla difesa della Cassa edile spezzina e

dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'uniformità del trattamento

minimo che il legislatore ha voluto assicurare è realizzabile sola a

patto di una integrale recezione di tutta la disciplina collettiva,

quale che sia il contenuto delle singole norme, purché non derogative

di disposizioni imperative di legge, trascura di considerare la

generale finalità cui la reazione stessa è indirizzata e nel cui

conseguimento deve trovare il suo limite non valicabile.

Si tratta, pertanto, di accertare se le disposizioni denunciate

degli accordi o contratti collettivi e di quelli integrativi, le quali

tutte si riferiscono agli obblighi derivanti per gli addetti alle

industrie edilizie ed affini dalla costituzione di Casse edili,

corrispondano alla finalità predetta e pertanto siano suscettibili di

farsi valere obbligatoriamente anche in confronto ai non iscritti alle

associazioni che li hanno stipulati. Non è sufficiente a contestare

tale obbligatorietà la considerazione fatta valere dalla Corte di

appello di Genova secondo cui i minimi cui la legge ha riguardo sono

solo quelli valutabili quantitativamente, poiché è invece da ritenere

che la formula adoperata consenta di includervi ogni specie di

pattuizioni necessarie ad assicurare al lavoratore un'esistenza

corrispondente alla dignità della persona umana, a tenore del

principio generale sanzionato nell'art. 36 della Costituzione. La

difesa della Cassa edile spezzina sostiene che le clausole relative

alle Casse edili corrispondano a tali requisiti, nella considerazione

che le peculiarità delle prestazioni lavorative da parte dei

prestatori di opera nell'industria edilizia rendono impossibile

l'applicazione della disciplina normale in ordine alle ferie, alla

gratifica ed alle festività; e quindi costringono ad attribuire ad

appositi enti il compito di riscuotere ed accantonare in conti

intestati al nome dei singoli operai una percentuale della paga, da cui

sono poi da trarre i compensi di loro spettanza. Senonché l'esistenza

di tale asserita inscindibile correlazione fra il fine da conseguire ed

il mezzo prescelto risulta smentita sia dallo stesso art. 34 del

contratto collettivo 24 luglio 1959, richiamato dal D.P.R. n. 1032 del

1960, il quale dispone che il trattamento economico dovuto per le voci

che si sono indicate, e che indubbiamente costituiscono parte

integrante del salario, viene assolto dalle imprese mediante la

corresponsione di una percentuale complessiva determinabile sulla base

di molteplici elementi, percentuale che va accantonata a cura delle

imprese stesse presso un istituto bancario (o solo eventualmente presso

la Cassa edile, ove esista), e sia dall'art. 5 del citato contratto

collettivo integrativo 30 settembre 1959 per gli operai edili della

Provincia di Salerno che prevede l'accantonamento mensile presso un

istituto bancario delle percentuali relative al trattamento per ferie,

gratifica e festività.

Ora, mentre quest'ultima predisposizione rivolta all'assolvimento

dell'obbligo imposto dall'art. 34, soddisfa pienamente le esigenze

proprie del particolare contratto di lavoro edile, senza far venire

meno la immediatezza del rapporto fra datori di lavoro e lavoratori (la

cui disciplina costituisce l'oggetto proprio dei contratti collettivi),

e non produce alcun aggravio di spese, né decurtazione di salario a

danno del lavoratore, sicché la sua estensione a tutti gli

appartenenti alla categoria, anche se non iscritti, vale a soddisfare i

fini della legge delegante, viceversa la istituzione di Casse edili è

effettuabile in conseguenza della assunzione di obblighi corrispettivi

da parte delle associazioni che la deliberano, attiene cioè ad una

materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui

solamente ha riguardo l'art. 1 della legge delegante, ed ha per effetto

di interporre fra i soggetti individuali di tali rapporti un ente

estraneo ad essi, con gli oneri conseguenti alla sua istituzione e al

suo funzionamento.

Se non è dubbio che la predisposizione di misure di questo ultimo

tipo rientra nell'autonomia delle associazioni sindacali ed ha per

effetto di vincolare ad esse tutti i loro iscritti, viceversa è da

escludere che di esse si possa richiedere il rispetto da parte dei non

associati, come invece pretendono di fare tanto il D.P.R. n. 1032 che

ha recepito l'art. 62 del citato contratto collettivo (il quale prevede

l'istituzione della Cassa e l'art. 11 dell'accordo per la Provincia di

La Spezia 2 ottobre 1959 che addossa gli oneri da essa derivanti a

tutte le imprese, indipendentemente dalla loro appartenenza alle

organizzazioni stipulanti, secondo è ulteriormente specificato

dall'art. 5 dello statuto della Cassa, a tenore del quale sono

automaticamente iscritti a questa tutti gli operai edili prestanti

servizio nella Provincia stessa), quanto il D.P.R. n. 865 (che ha

recepito l'art. 6 del contratto collettivo 30 settembre 1959, di

analogo contenuto, per la Provincia di Salerno).

Dovendosi ritenere estranei agli interessi voluti tutelare dalla

legge delegante i compiti affidati alle Casse, che vengono prospettati

come meramente strumentali allo scopo della corresponsione del

trattamento retributivo, in quanto non solo non necessari a garantire i

minimi ed anzi suscettibili di incidere dannosamente su di essi, a

maggior ragione deve ritenersi eccedente dai limiti posti dalla legge

l'estensione ai non iscritti delle attività di carattere assistenziale

e previdenziale, pure previste dagli statuti e regolamenti delle Casse

predette, alle quali rinviano le disposizioni dei contratti collettivi.

Anche a volere ammettere, in ipotesi, che sia consentito a questi di

disporre speciali forme di assistenza, affidandole ad istituti diversi

da quelli considerati dall'art. 38 della Costituzione, non potrebbe mai

consentirsi che oneri e prestazioni a tale titolo (proprio perché

assicurati attraverso l'opera degli organi e enti di cui alla

disposizione ora ricordata) siano da includere dei minimi normativi

obbligatori cui ha avuto riguardo il legislatore delegante.

L'accertamento dell'evidente eccesso di delega in cui sono incorse

le norme denunciate assorbe ogni indagine circa la violazione di altre

norme costituzionali, diverse da quelle dell'art. 76.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate

dalla Corte di appello di Genova e dal Pretore di Roma di

incostituzionalità degli artt. da 1 a 7 della legge 14 luglio 1959, n.

741, in relazione agli artt. 39, quarto comma, 71 e 76 della

Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata dal Pretore di Roma, dell'art. 7, ultimo

comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 36

della Costituzione;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la

parte con cui rende obbligatori erga omnes l'art. 34, pel riferimento

alle Casse edili di cui alla fine del terz'ultimo comma, e l'art. 62

del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di

tali Casse per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

b) dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la

parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo

integrativo per la Provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari