Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 26 maggio

1984 n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti

d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983) e della legge 9 ottobre

1974 n. 632 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra

la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma

il 18 gennaio 1973), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre

1985 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Sciacca

Antonino, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima s.s. dell'anno

1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di Cassazione, con ordinanza emessa il 26 novembre

1984, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della

legge 26 maggio 1984, n. 225, in relazione agli artt. 31 e 27, terzo

co., Cost., nella parte in cui, ratificando il relativo trattato,

ammette l'estradizione del minore verso gli Stati Uniti, anche per

gli Stati nei quali la condizione minorile non è tutelata come nel

sistema italiano. Questa Corte, con sentenza n. 220 del 1985

dichiarava inammissibile la questione stessa ritenendo che il quesito

fosse astratto e che la Corte di Cassazione, agli effetti della

rilevanza, non avesse preso in esame la disciplina del processo

penale minorile nello Stato di New York né la situazione anche di

diritto sostanziale ivi riservata ai minorenni, dato che

l'estradizione veniva richiesta per lo Stato predetto.

2. - Con ordinanza 22 novembre 1985 la Corte di Cassazione

risollevava la questione di legittimità costituzionale della legge

26 maggio 1984, n. 225, ratificatrice del detto trattato di

estradizione Italia-U.S.A. investendo questa volta anche la legge 9

ottobre 1974, n. 632 che ratificava il precedente trattato

Italia-U.S.A. firmato a Roma il 18 gennaio 1973; il tutto sempre in

relazione agli artt. 31 e 27, terzo co. Cost., e nella parte in cui

tali trattati consentono l'estradizione del minore anche in quegli

Stati della Confederazione nei quali la minore età è diversamente

fissata o diversamente tutelata dal sistema italiano.

Al riguardo, la Corte di Cassazione faceva questa volta

riferimento ad un documento contenuto nel fascicolo degli atti

processuali allegati, che dichiarava di considerare probante alla

stregua di una pubblicazione scientifica o di una raccolta commentata

di leggi e responsi giurisprudenziali; si tratta precisamente della

relazione del District Attorney della Contea di Qeens della città e

Stato di New York, autenticata dal Segretario di Stato.

Da tale relazione risulta come nell'ordinamento di quello Stato il

trattamento dei minori trovi una sua collocazione particolare non

già in sede di cognizione sibbene in sede di applicazione della pena

e delle misure alternative, in fase, cioè, di esecuzione.

Dal che discenderebbe la prima divergenza dal sistema italiano

nella evidente inscindibile correlazione sostanziale e processuale,

posto che il problema del giudizio sul minore non è soltanto di

indulgenza o di metodo di recupero sociale, ma di imputabilità.

Nel sistema italiano la condizione del minore è prima di tutto un

interrogativo intorno alla sua capacità d'intendere e di volere e

quindi sulla sua idoneità ad essere soggetto attivo e responsabile

del rapporto processuale e destinatario utile d'un monito punitivo.

Rinunziare a questo principio della "non presunzione"

d'imputabilità (il quale si contrappone alla presunzione inversa,

che sussiste per l'imputato maggiorenne, del quale la carenza di

capacità d'intendere e di volere va dimostrata con riferimento a

cause eccezionali e singolari) significherebbe, per uno Stato che

abbia fra i suoi cardini costituzionali la tutela dell'età del

minore, una grave lesione della sua sovranità statutaria.

La seconda notevole differenza fra il sistema dello Stato

confederato e quello italiano, starebbe nell'ambivalenza della

condizione psichica del minore; fra i sedici e i diciannove anni

nello Stato di New York si è minori per i reati minori, ma si è

adulti per i reati di sangue e violenza e per quelli commessi con

armi o attinenti alle armi. Il che rappresenterebbe una vulnerazione

del principio proprio del sistema italiano, secondo il quale la

capacità d'intendere e di volere è un tutto inscindibile che

attiene alle strutture psichiche del soggetto e che non si atteggia

in modo variabile secondo la gravità dei fatti.

3 - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto, ma fuori

termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocato generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - La Corte di Cassazione ripropone correttamente il quesito di

cui alla precedente ordinanza. L'attuale provvedimento, infatti, fa

ora riferimento alle disposizioni che regolano nello Stato di New

York il trattamento processuale del minore che delinque, richiamando

la relazione del District Attorney allegata al fascicolo d'ufficio, e

ne mette in luce gli aspetti che ritiene incompatibili con i principi

della nostra Costituzione. Del resto, le disposizioni della legge

processuale statale, che il District Attorney commenta, sono poi

riportate nello stesso fascicolo con l'attestazione di autentica del

Senato degli Stati Uniti, talché il riferimento poteva essere

operato direttamente ad esse.

Con l'attuale ordinanza, poi, la Corte rimettente, oltre al

Trattato di estradizione in vigore, impugna altresì la l. 9 ottobre

1974, n. 632 che ratificava il precedente Trattato Italia-U.S.A.

firmato a Roma il 18 gennaio 1973.

Solo ora è, perciò, possibile procedere al giudizio di merito,

non potendo avere nessuna rilevanza che gli aspetti di diritto

comparato, che l'ordinanza mette adesso perspicuamente in luce, già

figurassero, benché non richiamati, negli atti del procedimento di

estradizione. Questa Corte ha più volte ribadito che gli elementi

che sostengono l'ordinanza di rimessione devono risultare dal

contesto della motivazione dell'ordinanza stessa, e non possono

essere indicati nemmeno per relationem. Mentre la precedente

ordinanza non li aveva né richiamati né discussi, limitando la

motivazione a dissertare, in polemica con il Procuratore Generale,

sul valore programmatico dell'art. 31 Cost.

2. - La questione, così come ora prospettata, è fondata. Nessun

problema per quanto è genericamente previsto in ordine all'età: lo

Sciacca, interessato alla procedura di estradizione, aveva anni

sedici e mesi dieci al momento della commissione dei fatti, e perciò

è considerato minore, così come sarebbe stato nel nostro

ordinamento. Deve, anzi, rilevarsi che, quanto all'età, l'imputato

è avvantaggiato, dato che, per il titolo U, art.720- 10 n.1, del

codice processuale penale dello Stato in parola, l'imputabilità

diminuita ha inizio con il sedicesimo anno, anziché con il

quattordicesimo (art. 98 cod. pen. it.), e perdura fino ai diciannove

anni non compiuti, mentre nel nostro ordinamento si ferma al

diciottesimo anno (art. 98 cit.).

Tuttavia, nello Stato di New York non tutti i minori che

delinquono hanno diritto ad essere considerati delinquenti minorili

(art. 720-10 cit., n. 2). Se la condanna riguarda un delitto di

categoria A-1 o A-2, il minore perde tale diritto e viene trattato

come adulto. Si parla di condanna perché il trattamento particolare

per i minori ha inizio soltanto in fase esecutiva, dove la condanna

inflitta al minore viene sostituita da un cd. "accertamento

applicabile al delinquente minorile".

Ciò significa, in altri termini, che la fase del giudizio è

comune tanto ad adulti quanto a minori, e che l'imputabilità è

presunta per entrambi. Soltanto dopo la sentenza di condanna, se il

minore ultrasedicenne ed infradiciannovenne non risulterà avere

commesso uno dei reati delle più gravi categorie, sarà ammesso al

trattamento particolare e la condanna verrà sostituita dal predetto

"accertamento applicabile al delinquente minorile".

Antony Sciacca è accusato, fra l'altro, di due omicidi di secondo

grado che, ai sensi dell'art. 125-25, sono delitti di categoria A-1.

Non solo, ma fra le plurime imputazioni che la giuria gli ha mosso

nel capo d'accusa, vi sono anche quelle di "rapina di primo grado"

(due capi), "tentata rapina di primo grado" (due capi), e "possesso

illecito di arma, di secondo grado": reati tutti rientranti nella

categoria dei così detti "delitti a mano armata", i quali pure,

indipendentemente dall'omicidio di secondo grado, privano il minore

del trattamento di delinquente minorile (articolo 720-10, comma 2,

par. a), sub par. ii), dir. proc. pen. Stato di New York).

Solo nel caso in cui il minore, commettendo i reati assieme ad

altri, avesse avuto nei fatti minima partecipazione, potrebbe

ugualmente godere del particolare trattamento nonostante la gravità

dei reati. Ma lo Sciacca risulta dall'imputazione essere proprio

l'autore dello sparo che cagionò la morte, e non è quindi

prevedibile che la sua partecipazione venga considerata di secondaria

importanza: tanto asserisce, del resto, nella sua relazione lo stesso

District Attorney.

La conseguenza della esposta situazione giuridica è ormai

manifesta.

Lo Sciacca non godrebbe di alcuna particolare tutela nello Stato

di New York a causa della sua minore età. Egli verrebbe giudicato

dagli organi giudiziari ordinari come se fosse adulto, e la sua

imputabilità verrebbe presunta senza alcun previo accertamento.

Nella successiva fase esecutiva non avrà la speciale procedura e il

particolare trattamento penitenziario previsto per i minori, ma sarà

associato agli ordinari e severi Istituti di pena propri dei

delinquenti adulti.

3. - Quanto sopra non può essere ritenuto compatibile con i

principi che regolano nella Costituzione della nostra Repubblica la

tutela della gioventù. Già il fatto che l'infradiciottenne

ultrasedicenne venga considerato imputabile tout court rappresenta

una grave deroga al nostro ordinamento, tale da incidere addirittura

sopra più generali guarentigie costituzionali rispetto a quelle

proprie dei minori. L'art. 98, primo co., cod. pen. esclude

l'imputabilità del minore degli anni diciotto, se prima non si

dimostri che è capace d'intendere e di volere. Nello Stato di New

York, invece, la presunzione d'imputabilità espone il minore al

rischio di subire processo e condanna penale nonostante l'incapacità

d'intendere e di volere: il che significa che, nei casi più gravi,

essendo privato dell'accertamento applicabile nel caso di delinquenza

minorile, sarà soggetto altresì all'espiazione della pena negli

Istituti penitenziari, nonostante possa non essersi reso conto di

quanto commetteva, o non avere avuto sufficiente volontà per

resistere agli impulsi criminogeni, e perciò nemmeno capacità

psichica per recepire il contenuto rieducativo della pena.

Appare evidente che tutto questo, prima che nei riguardi dell'art.

31, mostra incompatibilità ancora più radicale e ancora più a

monte, e cioè in relazione ai commi primo e terzo dell'art. 27 Cost.

Deve escludersi, infatti, la personalità della responsabilità

penale, sancita dal primo comma dell'art. 27 Cost., in chi non abbia

capacità d'intendere e di volere. Parte della dottrina penalistica

(peraltro, non più prevalente) nutre ancora dubbi che il principio

citato presupponga anche la colpevolezza (ma non invece, chi ritiene

che, nonostante la diversa collocazione nel codice penale, sussista

uno stretto rapporto fra imputabilità e colpevolezza): certamente,

però, nessuno dubita che la personalità della responsabilità

penale postuli la capacità d'intendere e di volere quel certo

comportamento cui è collegata l'offesa. Anche la cosidetta

"responsabilità oggettiva", infatti, tuttora contemplata dal codice

penale sostanziale vigente, presuppone alla base quanto meno la

coscienza e volontà degli atti da cui scaturisce l'evento-contenuto

del reato.

Né la pena può "tendere alla rieducazione del condannato", come

esige il terzo comma dello stesso articolo, se questi non è in grado

d'intenderne il contenuto rieducativo, né di volere la sua stessa

risocializzazione.

Basterebbe già questo, perciò, per escludere che la sorte

assicurata al minore delinquente nello Stato di New York sia

compatibile con i principi fondamentali della penale responsabilità

e della funzione della pena contemplati dalla nostra Costituzione.

Ma questa Corte si è già ampiamente pronunziata anche circa il

valore che assume l'ultimo comma dell'art. 31

Cost., per il quale la tutela dei minori si pone tra gli interessi

costituzionalmente garantiti (sent. n. 25 del 1965;

16 e 17 del 1981; 222 del 1983). Già nella prima delle citate

sentenze la Corte aveva rilevato che la particolare

struttura della giustizia minorile "è diretta in modo specifico alla

ricerca delle forme più adatte per la rieducazione

dei minorenni". Successivamente, poi, la Corte si è esplicitamente

richiamata alla "necessità di valutazioni del giudice

fondate su prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di

recupero del minore deviante", questo essendo

"l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento

nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost." (sent. n. 46

del 1978 e 222 del 1983). A tale scopo, la Corte ha indicato

l'inderogabile necessità che il minore sia sottoposto al giudizio di

un collegio giudicante dalla "particolare struttura composto, accanto

ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale,

scelti fra i cultori della biologia, psichiatria, antropologia

criminale, pedagogia, psicologia", e che a lui sieno attribuite "le

peculiari garenzie che assistono l'imputato nell'iter processuale

davanti all'organo specializzato". Tanto che, per adeguare

definitivamente il processo minorile alla linea dei principi

costituzionali, la Corte ha ritenuta ormai carente di giustificazione

la residua deroga alla competenza dei Tribunali minorili, che

consentiva di processare i minori davanti ai giudici ordinari, quando

alla commissione del delitto avevano partecipato maggiorenni.

Conseguentemente la Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità

costituzionale della residua parte dell'art. 9 d.l. n. 1404 del 1934.

Senza dire che la disposizione normativa dello Stato di New York

che, per i delitti più gravi, non riconosce ai minorenni il diritto

di trattamento processuale e sostanziale previsto per i delinquenti

minori di età è in aperta contraddizione anche nei confronti

dell'art. 14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti

civili e politici, aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966,

che l'Italia ha ratificato con l. 25 ottobre 1977, n. 881. Secondo il

citato articolo la procedura penale applicabile ai minorenni dovrà

tener conto, senza distinzioni, della loro età e dell'interesse a

promuovere la loro rieducazione.

4. - Il trattato di estradizione 13 ottobre 1983 porta all'art.

XXIV n. 3 una norma transitoria, per la quale le pratiche di

estradizione in corso al momento dell'entrata in vigore del trattato

restano regolate dal trattato precedente.

Il trattato attualmente vigente è entrato in vigore con lo

scambio delle ratifiche: e perciò, in data sicuramente successiva

all'entrata in vigore della legge di ratifica 26 maggio 1984, n. 225

che è avvenuta il giorno successivo. La procedura di estradizione

concernente il minore Sciacca si è iniziata con richiesta

dell'ottobre 1982, e quindi essa era già in corso quando l'attuale

trattato entrava in vigore.

Ne discende che il Trattato applicabile è soltanto quello firmato

a Roma il 18 gennaio 1973 fra Italia e U.S.A., ratificato dall'Italia

con l. 9 ottobre 1974, n. 632: sono le norme di quest'ultimo,

pertanto, che vanno esaminate sul punto, per valutarne la

compatibilità con i principi sopra enunciati. Orbene, la sola norma

che contempli l'estradizione dei minori è l'art. VIII, il quale

dispone che, qualora la Parte richiesta ritenga che "l'estradizione

sconvolgerebbe il reinserimento sociale e la riabilitazione del

minore, può raccomandare alla Parte richiedente di revocare la

domanda di estradizione, precisandone le ragioni".

Tutta la tutela del minore, contenuta nel trattato, è dunque

affidata ad una "raccomandazione" dipendente dai poteri discrezionali

dell'Esecutivo, e perciò soltanto eventuale: alla quale, peraltro,

corrisponde pari discrezionalità della Parte richiedente, che non è

obbligata a tenerne conto.

Ma, nella specie, come si è visto, la consegna del minore alla

giustizia dello Stato interessato alla richiesta porrebbe il giovane

al di fuori delle garenzie che a cittadini e residenti assicura la

Costituzione della Repubblica italiana.

L'illegittimità costituzionale della legge di ratifica, nella

parte in cui consente l'estradizione del minore anche nelle

denunziate situazioni, dev'essere, perciò, dichiarata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della l. 9 ottobre 1974, n.

632 nella parte in cui, ratificando il trattato in materia di

estradizione fra l'Italia e gli U.S.A., firmato a Roma il 18 gennaio

1973, consente l'estradizione dell'imputato ultraquattordicenne ed

infradiciottenne anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte

richiedente non lo considera minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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