Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1981 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 69r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69,

comma primo, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali)

promossi con le ordinanze emesse il 17 novembre 1976 dalla Corte dei

conti - Sezione III giurisdizionale, sui ricorsi proposti da Galanti

Cesare contro la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali

e da Lombardi Giovanni contro la Direzione Generale degli Istituti di

previdenza, rispettivamente iscritte ai nn. 231 e 232 del registro

ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 228 del 1978

Visti gli atti di costituzione di Galanti Cesare e di Lombardi

Giovanni;

udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi gli avvocati Cesare Galanti e Giovanni Lombardi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze di identica motivazione, in data 17 novembre

1976 - emesse su ricorsi proposti rispettivamente da Cesare Galanti e

Giovanni Lombardi, dipendenti del Comune di Roma con la qualifica di

avvocato di 2 classe - l'adita sezione III giurisdizionale della Corte

dei conti, ritenutane la rilevanza ai fini del decidere, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,

dell'Ordinamento della Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL),

approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, nella parte in cui la suddetta norma, secondo la

sua retta interpretazione, non riconosce, in favore degli impiegati

iscritti alla Cassa predetta, la facoltà di riscattare, a fini di

pensione, oltre gli anni di studio corrispondenti alla durata legale

dei corsi universitari od equiparati, anche gli anni corrispondenti

all'esercizio della pratica forense e alla iscrizione agli albi

professionali, quando e nella misura in cui tali requisiti siano

richiesti come condizione necessaria per l'ammissione in carriera.

Dopo aver ritenuto non conferente nella specie il riferimento fatto

dai ricorrenti anche agli artt. 36 e 38 della Costituzione (dacché

l'art. 69 del r.d. 680/1938 "non esclude il diritto a pensione ma in

tutta ipotesi escluderebbe solo il diritto al massimo pensionabile", il

che non coinvolge il principio dell'adeguatezza del trattamento alle

esigenze di vita), la Corte a quo ha puntualizzato il sospetto di

illegittimità della norma denunziata in una violazione appunto

dell'art. 3 della Costituzione, in relazione ad una possibile

situazione di disuguaglianza che verrebbe a crearsi "tra gli

appartenenti alla medesima Amministrazione comunale" e "nell'ambito

della stessa carriera direttiva", per il diverso trattamento tra coloro

che accedono all'impiego mediante partecipazione a concorso per cui è

richiesto, come titolo di ammissione, la sola laurea, e coloro che vi

accedono previo conseguimento, oltre che della laurea, di altri titoli

di preparazione professionale comportanti un preliminare e non breve

tirocinio. Infatti, mentre i primi avrebbero, per evidenti ragioni di

età, la possibilità di realizzare il massimo periodo di servizio,

così conseguendo la più elevata pensione possibile, lo stesso

vantaggio, sempre per ragioni di età, sarebbe invece precluso "a

coloro che accedono alla carriera tardivamente proprio perché, per

partecipare al concorso di ammissione, devono acquisire una più vasta

preparazione professionale che si matura nel corso di alcuni anni dopo

la laurea".

La stessa Corte ha considerato invece manifestamente infondati gli

altri prospettati profili di diseguaglianza:

a) nell'ambito degli iscritti alle Casse pensioni amministrate

dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, fra impiegati e

salariati degli Enti locali da un canto e sanitari dall'altro;

b) tra gli iscritti alle Casse suddette, quali dipendenti di Enti

locali, e dipendenti dello Stato.

Ritenendo non comparabili le situazioni sub a), "sia perché il

servizio prestato dagli assistenti volontari ospedalieri (riscattabile

limitatamente a due anni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 giugno

1954, n. 409) è reso direttamente e gratuitamente all'Istituzione

ospedaliera mentre l'esercizio forense, non necessariamente gratuito,

è reso dai praticanti o a se stessi o alle dipendenze di privati

(comunque non all'Amministrazione cui, poi, accedono); sia perché la

frequenza a corsi di specializzazione si compendia nella

partecipazione a corsi di studio o di perfezionamento a carattere

universitario cui consegue il conferimento di un diploma di

specializzazione, al che non può assimilarsi la pratica forense

l'esercizio della quale si svolge al di fuori dell'ordine degli studi

universitari e non vale ad attribuire ai praticanti un titolo di

specializzazione".

E, rilevando, quanto al profilo sub b), che "non può invocarsi la

violazione del principio di eguaglianza in presenza di diverso

trattamento conferito a dipendenti da ordinamenti diversi e per ciò

stesso differentemente disciplinati, quanto allo stato giuridico, alla

progressione di carriera, al trattamento di quiescenza, ecc.".

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte, si sono costituiti il

Lombardi ed il Galanti, sottolineando il carattere "emblematico" della

questione sollevata dalla Corte dei conti ("giacché sorge dalla

sopravvivenza nella sua originaria stesura di una norma che, emanata

nel 1938, non sarebbe stata adeguata ai precetti costituzionali e

risulterebbe ormai non più al passo con l'evoluzione legislativa della

previdenza dei pubblici impiegati"), e concludendo, quindi, per una

declaratoria di incostituzionalità dell'art. 69 citato, "con riguardo

tanto agli aspetti enunciati dal giudice a quo, quanto, più in

generale, all'ampio raffronto della diversità di trattamento che,

senza una razionale giustificazione, verrebbe fatta ai dipendenti

"professionali" degli Enti locali rispetto a quelli degli altri settori

del pubblico impiego (Stato e "parastato") e anche nell'ambito degli

Enti locali, fra i dipendenti dell'una e dell'altra carriera

professionale".

3. - Le parti costituite hanno presentato memorie, ribadendo con

ampie argomentazioni le conclusioni già esposte. Considerato in diritto :

1. - In riferimento all'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo

1938, n. 680, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare,

oltre al periodo corrispondente alla durata legale dei corsi

universitari, anche gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove

tale iscrizione costituisca necessario requisito all'ammissione in

carriera. La lamentata disparità di trattamento deriverebbe infatti

dalla circostanza che nell'ambito della stessa amministrazione comunale

e della medesima carriera direttiva solo ad alcuni dipendenti sarebbe

possibile conseguire il massimo periodo di servizio, mentre ad altri lo

stesso vantaggio sarebbe precluso proprio perché costretti a

partecipare tardivamente al concorso di ammissione, essendo richiesta

una più vasta preparazione professionale che si matura nel corso di

alcuni anni dopo il conseguimento della laurea.

2. - La questione è fondata.

La legislazione in materia di riscatto è andata via via

evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale

acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter

immettere, in vista del dettato dell'art. 97 Cost., nelle carriere

direttive personale idoneo per preparazione e cultura, altrimenti

svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni. Simile

evoluzione che risale all'art. 67 del testo unico 21 febbraio 1895, n.

70, e che trova le sue fasi nell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n.

482, nell'articolo unico della legge 19 giugno 1913, n. 692, nell'art.

6 del r.d. 8 marzo 1923, n. 688, nell'art. 6 del r.d. 21 novembre 1923,

n. 2480, nell'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 690, nell'art. 62

della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e nell'art. 7 della legge 15

febbraio 1958, n. 46, culmina, per il personale dello Stato, nell'art.

13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, secondo cui se per

l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione

necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali,

è ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonché

dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione

professionale.

In vista di tale evoluzione normativa, risulta discriminatorio,

anche nell'ambito dell'amministrazione comunale, il mancato adeguamento

della disposizione denunciata. La circostanza che l'art. 69 del r.d.l.

n. 680 del 1938 non preveda la facoltà di riscattare gli anni di

iscrizione agli albi professionali, ove questa costituisca necessario

requisito all'immissione in carriera, non è ormai sorretta da alcun

fondamento razionale, valendo anche per i dipendenti in questione la

ratio, già richiamata, di una vasta ed idonea preparazione

professionale, ratio che ben si armonizza con l'art. 97 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3

marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non prevede la facoltà di

riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale

iscrizione costituisca necessario requisito all'immissione in carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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