Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1977 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

citata

  • art. 33legge 16/1962

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 marzo

1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori

universitari), con particolare riguardo alla tabella "B"; della legge

18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli

assistenti universitari), con particolare riguardo all'art. 33; della

legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze a favore del personale

insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore e

del personale scientifico degli Osservatori astronomici e

dell'Osservatorio Vesuviano), promosso con ordinanza emessa il 5

novembre 1974 dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, sui

ricorsi di Pietro Spanio e Carlo Pellizzari contro il Ministero della

pubblica istruzione, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo

1976.

Visti gli atti di costituzione di Spanio Pietro e Pellizzari Carlo,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'avv. Aldo Sandolli per Spanio e Pellizzari, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giacomo Mataloni, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due distinti esposti in data 16 giugno 1972 il prof. Pietro

Spanio, Direttore della scuola autonoma di ostetricia di Trieste, ed il

prof. Carlo Pellizzari, Direttore della scuola autonoma di ostetricia

di Venezia, chiesero al Ministero della pubblica istruzione il

riconoscimento del diritto al trattamento economico previsto per i

professori universitari dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze

a favore del personale insegnante delle università e degli istituti di

istruzione superiore) la conseguente corresponsione degli arretrati

nella misura risultante dall'applicazione dei coefficienti della

tabella A, allegata alla stessa legge.

Avverso i provvedimenti di rigetto 27 luglio e 28 ottobre 1972 del

Ministero della pubblica istruzione i professori Spanio e Pellizzari

proposero due separati ricorsi al Consiglio di Stato con atti 9 e 20

novembre 1972, denunciando la violazione della legge 26 gennaio 1962,

n. 16; dell'art. 8 r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128; della legge 18

marzo 1958, n. 311; della legge 18 marzo 1958, n. 349; del r.d.l. 22

maggio 1924, n. 744;

nonché dell'art. 12 cpv. delle preleggi.

Il Ministero della pubblica istruzione si costituì in giudizio,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, e chiese il

rigetto dei ricorsi.

I ricorrenti, con note illustrative 20 ottobre 1974, sollevarono,

in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale

"relativa alle leggi 311/1958, 349/1958, 16/1962, 1079/1970, e relative

tabelle, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e con il

principio costituzionale di ragionevolezza nell'esercizio della

funzione legislativa".

Il Consiglio di Stato, Sez. VI giurisdizionale, con ordinanza 5

novembre 1974 (pervenuta a questa Corte il 30 dicembre 1975), ha

ritenuto rilevanti ai fini della decisione della controversia e non

manifestamente infondate le questioni prospettate dai ricorrenti e

concernenti "la legittimità costituzionale delle disposizioni delle

leggi: n. 311 del 18 marzo 1958, con particolare riguardo alla tabella

B; n. 349 del 18 marzo 1958, con particolare riguardo all'art. 33; n.

16 del 26 gennaio 1962; in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 36

della Carta costituzionale".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del

3 marzo 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti

private, professori Spanio e Pellizzari, con deduzioni depositate il 19

giugno 1975 ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 23 marzo 1976.

Le parti private hanno chiesto alla Corte di voler dichiarare

costituzionalmente illegittime le disposizioni deferite al suo

giudizio.

L'Avvocato generale dello Stato ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità - per difetto di rilevanza nel procedimento davanti

al Consiglio di Stato - delle questioni per quanto concernono il

trattamento economico dei professori e degli assistenti universitari e

di tutti i professori direttori delle Scuole Autonome di Ostetricia in

generale. Ha, poi, chiesto che siano dichiarate non fondate le

questioni che devono essere limitate alle disposizioni particolari che

stabiliscono il trattamento economico dei due professori direttori

delle Scuole di Ostetricia di Trieste e di Venezia, determinato per

legge in ragione della loro posizione di impiegati dello Stato,

differenziata rispetto a quella degli altri professori direttori delle

Scuole Autonome di Ostetricia. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se siano fondate le questioni

di legittimità costituzionale relative alle leggi: n. 311 del 18 marzo

1958 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori

universitari), con particolare riguardo alla tabella B; n. 349 del 18

marzo 1958 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti

universitari), con particolare riguardo all'art. 33; n. 16 del 26

gennaio 1962 (Provvidenze a favore del personale insegnante delle

università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale

scientifico degli Osservatori astronomici e dell'osservatorio

vesuviano), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Secondo il Consiglio di Stato le disposizioni concernenti il

trattamento economico dei professori direttori delle Scuole Autonome di

Ostetricia potrebbero rivelarsi in contrasto con gli artt. 3 e 36 della

Costituzione poiché questi professori sono, nel sistema del personale

docente di tutti gli ordini e gradi, l'unica categoria che non ha avuto

una progressione economica, nemmeno in occasione della nomina ad

ordinario, pur essendo essi "assunti e vagliati" con modalità non

diverse da quelle dei professori universitari (che hanno sempre avuto e

continuano ad avere una notevolissima progressione economica) e pur

espletando compiti in certa misura assimilabili a quelli dei professori

universitari, in quanto sono assolti da questi ultimi in sede

universitaria.

2. - Non è fondata l'eccezione dell'Avvocatura generale dello

Stato di inammissibilità delle questioni per quanto attengono alla

disciplina generale del trattamento dei professori e degli assistenti

universitari e dei professori direttori delle Scuole Autonome di

Ostetricia, di tal ché l'esame delle questioni dovrebbe essere

limitato alle norme che concernono i due professori direttori delle

Scuole di Ostetricia di Trieste e di Venezia.

In vero, come esattamente è considerato nell'ordinanza di rinvio,

i ricorrenti, affermando di avere diritto al trattamento economico dei

professori universitari, hanno proposto i ricorsi con riferimenti alla

disciplina in genere del trattamento dei professori universitari e

degli assistenti universitari, ed all'articolo 8 del r.d.l. 15 ottobre

1936, n. 2128 (Ordinamento delle Scuole di Ostetricia e disciplina

giuridica della professione di levatrice), che riguarda non i soli

professori direttori delle Scuole Autonome di Ostetricia di Trieste e

di Venezia, ma tutti i professori delle Scuole Autonome di Ostetricia.

3. - Le questioni non sono fondate.

Il r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 (Ordinamento delle Scuole di

Ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice),

convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, prescrive, nell'art. 1:

"Gli studi per il conseguimento del diploma di levatrice si compiono:

"a) nelle Scuole di Ostetricia annesse alle Cliniche ostetrico-ginecologiche delle Università..."; "b) nelle Scuole di Ostetricia

autonome istituite o che possano essere istituite a norma dell'articolo

seguente, a totale carico di enti e di privati che con convenzione

assumano l'impegno di far fronte alle relative spese".

Per le scuole di cui alla lettera a) le funzioni di direttore sono

esercitate dal direttore della Clinica ostetrico-ginecologica

dell'Università, cui le Scuole sono annesse (art. 7 citato decreto n.

2128 del 1936); lo stesso direttore ha l'obbligo di dirigere le Scuole

e di impartirvi l'insegnamento (art. 11 r.d. 24 luglio 1940, n. 1630

nuovo regolamento per le Scuole di ostetricia).

Nelle Scuole di ostetricia autonome, invece, le funzioni di

direttore sono esercitate da un professore - direttore, nominato per

concorso o per trasferimento. Ai professori - direttori di queste

Scuole autonome "si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni

sullo stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle per

i concorsi, le nomine, i conferimenti del grado di ordinario, i

trasferimenti, gli incarichi e le supplenze" (art. 8 menzionato decreto

n. 2128 del 1936).

Solo i professori-direttori e gli assistenti delle due Scuole

autonome di ostetricia di Trieste e di Venezia sono impiegati dello

Stato (art. 12 r.d.l. n. 2128 del 1936; tabella 34 allegata al r.d. 11

novembre 1923, n. 2395 e integrata con il r.d.l. 22 maggio 1924, n.

1084).

Tanto precisato, questa Corte ritiene che non sussista la

denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione perché la

situazione dei professori delle Scuole di ostetricia autonome è

diversa da quella dei professori universitari.

In vero i professori-direttori delle Scuole di ostetricia autonome

esercitano attività di insegnamento solo nell'ambito delle stesse

scuole, ove si svolgono i corsi per il conseguimento del diploma di

ostetrica, che non possono considerarsi a livello universitario, mentre

i professori universitari hanno le funzioni principali di impartire

l'insegnamento agli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia; a

tali funzioni si aggiungono quelle di direttore delle Cliniche

universitarie ostetrico-ginecologiche e di direttore e docente delle

Scuole di ostetricia annesse alle Ciliniche universitarie.

Pertanto, la circostanza - che il professore universitario,

direttore della Clinica ostetrico- ginecologica dell'Università,

impartisca l'insegnamento anche nella Scuola di ostetricia annessa alla

medesima Clinica - non è sufficiente a far considerare i compiti dei

professori-direttori delle Scuole autonome di ostetricia "in certa

misura assimilabili a quelli dei professori universitari", come ha

affermato il Consiglio di Stato nell'ordinanza di rinvio.

Le funzioni di docente del professore universitario, essendo

esercitate sia nella Clinica universitaria sia nelle Scuole di

ostetricia, non sono uguali o assimilabili a quelle dei professori-direttori delle Scuole autonome di ostetricia.

Il trattamento economico spetta ai professori universitari per le

loro primarie funzioni, che sono quelle di impartire l'insegnamento

agli studenti universitari, e non per l'ulteriore attività di

insegnamento nelle Scuole di ostetricia annesse alle Cliniche

universitarie.

Dalla ritenuta mancanza di contrasto delle norme impugnate con

l'art. 3 della Costituzione consegue che non è fondata neppure la

questione di legittimità delle stesse norme in riferimento all'art. 36

della Costituzione.

Le due questioni, infatti, sono strettamente interdipendenti in

quanto la violazione dell'art. 36 della Costituzione è stata dedotta

sotto il profilo che ai due professori delle Scuole di ostetricia di

Trieste e di Venezia spetta lo stesso trattamento economico previsto

per i professori universitari dato che i loro compiti sono

"assimilabili a quelli dei professori universitari".

4. - Non compete a questa Corte pronunciare sul fondamento della

questione prospettata dal difensore delle parti private, secondo cui le

norme impugnate vanno interpretate con particolare riguardo all'art. 8

del r.d.l. n. 2128 del 1936 ed all'art. 7 del d.P.R. n. 1079 del 28

dicembre 1970 nel senso che già spetta ai soli due professori di

Trieste e di Venezia il trattamento economico previsto per i professori

universitari. È competente il giudice amministrativo a pronunciare,

alla stregua dei principi fondamentali di ermeneutica, se la questione

possa ritenersi fondata sulla base: dell'art. 8 del r.d.l. n. 2128 del

1936, che ebbe ad affermare l'applicabilità "in quanto possibile"

delle disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari a

tutti i professori delle scuole autonome di ostetricia;

dell'art. 33 della legge n. 349 del 18 marzo 1958, che assegnò ai

soli due professori-direttori delle scuole di Trieste e di Venezia, per

la loro particolare posizione di impiegati statali, il coefficiente di

stipendio 402, eguale a quello attribuito ai professori universitari

straordinari con l'art. 16 e tabella B legge n. 311 del 1958; nonché

dell'art. 7 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

delle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato

giuridico ed economico dei professori universitari), con particolare

riguardo alla tabella B; della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo

stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), con

particolare riguardo all'art. 33; e della legge 26 gennaio 1962, n. 16

(Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e

degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico

degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano), sollevate

dal Consiglio di stato - Sez. VI Giurisdizionale - con ordinanza 5

novembre 1974, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari